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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLI Parte_1 C.F._1
MASSIMO giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la figlia Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocata, ex art. 801 c.c., la donazione effettuata in suo favore a rogito del notaio
[...]
in data 22.10.2018, rep. 41463/2018, ed avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Per_1
Comune di San Benedetto del Tronto, via Balilla n. 30.
A sostegno della domanda l'attrice affermava di non aver più contatti con la figlia dal mese di aprile 2022
– allorché, senza motivazione, smetteva di risponderle al telefono e si rendeva irreperibile –, di essere venuta a conoscenza del fatto che la stessa aveva sporto denuncia nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e che, in data 11.04.2023, aveva reso delle dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie nei suoi confronti presso il Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, in cui veniva sentita in sede di sommarie informazioni.
Ritenendo, altresì, sussistenti anche i presupposti per ottenere il risarcimento del danno per il contegno serbato dalla figlia nei suoi confronti dal 2018 in poi e per le gravi dichiarazioni rese dalla stessa, lesive della propria immagine e reputazione, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) Accertare e dichiarare la natura dell'atto del 22 ottobre 2018 (a firma Notaio rep. 41463/2018) come atto di donazione disposto in favore di ed Per_1 Controparte_1 accertare, dichiarare e disporre la revoca della stessa donazione per ingratitudine;
per l'effetto condannare al risarcimento, in favore di di Euro 210.000,00 ovvero Controparte_1 Parte_1 alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di per le condotte attive ed omissive descritte nel par. 13 che precede e, Controparte_1 per l'effetto condannare al pagamento in favore di delle somme ivi Controparte_1 Parte_1 indicate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
rimaneva contumace, nonostante la ritualità della notifica. Controparte_1
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 19.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Passando alla valutazione al merito della controversia, la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine non potrà essere accolta per le ragioni che si diranno appresso.
Dai documenti prodotti dall'attrice risulta che in data in data 10.07.2018 in Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e , padre CP_2 dell'odierna convenuta, alle condizioni dagli stessi stabilite nel ricorso depositato il 12.06.2018, così come modificate dal documento integrativo prodotto all'udienza del 4.07.2018 (comparsa di costituzione, doc.
2). Tale documento integrativo, che concerne l'immobile oggetto di causa, prevede che “la sig.ra
, piena ed esclusiva proprietaria del bene immobile costituito da fabbricato di civile Parte_1 abitazione in S. Benedetto del Tronto, via Balilla, 30, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 21, p.lla 1056, sub. 3, Cat. A/3, Cl. 4, vani8, Piani T-1-2-3-, acquistato per atto Notar Per_1 di Grottammare del 22.9.2010, Rep. N. 30210 e Racc. n. 10249, cede e vende la nuda proprietà per i diritti pari all'intero, in favore della figlia nata in [...] lì 25.07.1998, C.F. Controparte_1
e costituisce in favore del sig. nato a [...], lì C.F._2 CP_2
08.11.1959, C.F. il diritto di uso e abitazione vita natural durante su detto C.F._3 immobile”(comparsa di costituzione, doc. 3).
È, del pari, documentalmente provato che l'attrice, con atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di sentenza di divorzio a rogito del Notaio del 22.10.2018, repertorio n. 41.463, raccolta n. 16.392, Per_2 trasferiva alla figlia a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, via Balilla
n. 30 (comparsa di costituzione, doc. 4).
Come visto, parte attrice afferma che la figlia, odierna contumace, si è resa colpevole di ingiuria grave nei suoi confronti - tale da giustificare la revocazione della donazione per ingratitudine – per le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dinanzi al Commissario di Polizia di San Benedetto del Tronto, dal seguente tenore: “Da quasi tre anni ho abbandonato la mia città per sfuggire alla ossessiva, minacciosa ed umiliante persecuzione messa in atto da parte di colei che preferisco chiamare con le generalità anagrafiche . Mi tratterrò in territorio nazionale per pochissimo tempo, Parte_1 temo che ella metta in atto le minacce con cui più e più volte mi ha colpita, ho paura di incontrarla per strada perché in passato mi ha scritto e rivolto parole talmente violente e deliranti che sarebbe capace di aggredirmi anche fisicamente. La mi ha sempre manipolato ed ora sono uscita dalla sua Parte_1 spirale, per difendermi da lei ho dovuto bloccarla su ogni contatto, e lei va denunciando la mia scomparsa, quando invece sono viva e vegeta e soprattutto al sicuro lontano da lei. Lontana da lei sono riuscita a ricostruirmi una vita, godo di ottima salute, ho intessuto amicizie ma soprattutto ho il conforto
e la protezione di mio padre che provvede ad ogni mia necessità e mi sostiene rendendomi sempre più indipendente” (comparsa di costituzione, doc. 10).
Occorre rammentare in punto di diritto che la revocazione per ingratitudine opera nei casi tassativamente previsti dall'art. 801 c.c., ovvero in ipotesi in cui il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri
1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. per i casi di indegnità a succedere (ossia omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale), ovvero abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante (c.d.
“ingiuria grave”) o pregiudizievoli per il suo patrimonio, oppure gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento (Cassazione civile, sez. II, n. 32682/2024).
L'ipotesi in esame prevista dall'art. 801 c.c. deve, quindi, da un lato essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di una irrispettosità del donante contrastante con il senso di riconoscenza esteriorizzata ossia resa palese a terzi;
dall'altro lato, il contegno di ostilità deve essere durevole, non potendo quindi esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto preesistente. Ciò in quanto la definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione.
Occorre quindi verificare se, in concreto, il comportamento del donatario, ovvero dell'odierna convenuta, così come rappresentato dall'attrice abbia arrecato all'onore ed al decoro della stessa un'offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale e se, da tale comportamento, possa emergere un sentimento di avversione che palesi l'ingratitudine verso il donante.
Nel caso di specie, non si ritiene adeguatamente provata tale circostanza in quanto l'unico episodio documentato di asserita ingiuria grave posta in essere dalla figlia nei confronti della madre, avvenuto in data 11.04.2023 - allorquando la stessa rendeva spontanee dichiarazioni ex art. 315 c.p. presso il
Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto - trova sostegno nell'esercizio di un diritto da parte della beneficiaria e non paiono, quindi, avere un intento meramente persecutorio, diretto a screditarne l'onore e il decoro della madre.
Dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e dai documenti dalla stessa allegati è emersa la prova dell'esistenza di un rapporto oggettivamente conflittuale tra madre e figlia che coinvolge anche l'ex coniuge dell'attrice, padre della convenuta (cfr. i documenti di cui agli allegati 5, 6 e 11 della citazione, dai quali risulta che l'attrice è indagata per il reato di cui all'art. 612 c.p. nei confronti della figlia), ma non la prova della sussistenza di quella profonda e radicata avversione verso il donante, che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Pertanto, il complessivo comportamento serbato dalle parti, la modalità di realizzazione dell'evento, la sua sostanziale unicità nonché l'assenza di prova della volontà della convenuta di cagionare la necessaria lesione alla madre non possono condurre a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 801 c.c.
Risulta, invero, carente quel comportamento consapevolmente e volontariamente diretto a oltraggiare il donante in modo grave che deve rivolgersi contro la sua sfera morale e spirituale, in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva, non soltanto oggettive, ma anche, e soprattutto, disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione e disistima della sua dignità, espressione di un'ingratitudine, tale da ripugnare alla coscienza comune.
È utile aggiungere, in linea di principio, che la donazione è un atto posto in essere dal donante per spirito liberalità e non un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, ragion per cui l'ingratitudine non può essere intesa come il riflesso (dell'inadempimento) di una sorta di obbligazione di obbedienza assoluta nei confronti del donante, dovendo invece essere confinata alle ipotesi tassative previste dall'art. 801 c.c., onde la mera circostanza che il donatario abbia posto in essere un comportamento che abbia deluso le aspettative del donante non può, di per sé solo, integrare gli estremi dell'ingratitudine; a ritenere diversamente, infatti, si arriverebbe a concepire la (negata) obbligazione di "obbedienza assoluta", con la conseguenza che ogni contrasto, per definizione, integrerebbe gli estremi di un inadempimento e, dunque, dell'ingratitudine.
Alla luce di quanto esposto, non merita dunque accoglimento la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
Occorre, ora, passare alla disamina della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attrice.
Come noto, l'attore che agisce in giudizio per far valere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. È pertanto onere dell'attore dimostrare, sul piano oggettivo, oltre al fatto posto in essere dal danneggiante, il danno (evento e conseguenza) e, soprattutto il nesso causale tra il fatto ed il danno. Sul piano soggettivo sarà poi onere della parte attrice dimostrare la colpa o il dolo del danneggiante.
Ciò premesso, l'azione risarcitoria non potrà trovare accoglimento in quanto l'attrice non ha assolto ex art. 2697 c.c. all'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della fattispecie. La stessa si limita, infatti, ad affermare che gli eventi lesivi imputabili alla convenuta consistono nel contegno serbato nei suoi confronti dal 2018 in poi e nelle affermazioni rese in presenza di terzi l'11 aprile
2023 senza provare, per quanto concerne il primo evento, in quali fatti lesivi si sarebbe concretizzato il contegno della figlia (ed affermando, soltanto e del tutto genericamente, di essere tenuta all'oscuro da ogni aspetto della vita della figlia) né il danno morale derivatole;
mentre, per quanto concerne il secondo evento, il concreto pregiudizio subito alla sua immagine e reputazione.
In particolare, in tema di risarcimento danni, quello all'immagine ed alla reputazione, inteso come
"danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e dimostrato dal presunto danneggiato. La sua liquidazione deve essere compiuta dal giudicante, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla scorta non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente subito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie parte attrice non ha soddisfatto l'onere di allegazione e di prova su di essa gravante, limitandosi alla scarna affermazione per cui “le affermazioni compiute dalla convenuta possiedono un tenore e contenuto gravemente lesivo dell'onore, reputazione sociale e buon nome dell'attrice, considerate anche le condizioni sociali ed ambientali di riferimento”.
E nemmeno ulteriori elementi avrebbero potuto desumersi dalla prova orale richiesta dall'attrice ma non ammessa da questo giudice.
A ben vedere, infatti, tutte le circostanze capitolate dall'attrice sin dall'atto di citazione, sono riferite a fatti “de relato actoris” ossia a circostanze tutte riferite dall'attrice al teste, come noto inammissibili
(“Vero che le ha rappresentato che […]”). Parte_1
In conclusione, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice è infondata e va respinta.
Le spese di lite tenuto conto della contumacia della convenuta, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 575 del 2024 vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 19.9.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLI Parte_1 C.F._1
MASSIMO giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la figlia Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocata, ex art. 801 c.c., la donazione effettuata in suo favore a rogito del notaio
[...]
in data 22.10.2018, rep. 41463/2018, ed avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Per_1
Comune di San Benedetto del Tronto, via Balilla n. 30.
A sostegno della domanda l'attrice affermava di non aver più contatti con la figlia dal mese di aprile 2022
– allorché, senza motivazione, smetteva di risponderle al telefono e si rendeva irreperibile –, di essere venuta a conoscenza del fatto che la stessa aveva sporto denuncia nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e che, in data 11.04.2023, aveva reso delle dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie nei suoi confronti presso il Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, in cui veniva sentita in sede di sommarie informazioni.
Ritenendo, altresì, sussistenti anche i presupposti per ottenere il risarcimento del danno per il contegno serbato dalla figlia nei suoi confronti dal 2018 in poi e per le gravi dichiarazioni rese dalla stessa, lesive della propria immagine e reputazione, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) Accertare e dichiarare la natura dell'atto del 22 ottobre 2018 (a firma Notaio rep. 41463/2018) come atto di donazione disposto in favore di ed Per_1 Controparte_1 accertare, dichiarare e disporre la revoca della stessa donazione per ingratitudine;
per l'effetto condannare al risarcimento, in favore di di Euro 210.000,00 ovvero Controparte_1 Parte_1 alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di per le condotte attive ed omissive descritte nel par. 13 che precede e, Controparte_1 per l'effetto condannare al pagamento in favore di delle somme ivi Controparte_1 Parte_1 indicate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
rimaneva contumace, nonostante la ritualità della notifica. Controparte_1
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 19.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Passando alla valutazione al merito della controversia, la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine non potrà essere accolta per le ragioni che si diranno appresso.
Dai documenti prodotti dall'attrice risulta che in data in data 10.07.2018 in Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e , padre CP_2 dell'odierna convenuta, alle condizioni dagli stessi stabilite nel ricorso depositato il 12.06.2018, così come modificate dal documento integrativo prodotto all'udienza del 4.07.2018 (comparsa di costituzione, doc.
2). Tale documento integrativo, che concerne l'immobile oggetto di causa, prevede che “la sig.ra
, piena ed esclusiva proprietaria del bene immobile costituito da fabbricato di civile Parte_1 abitazione in S. Benedetto del Tronto, via Balilla, 30, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 21, p.lla 1056, sub. 3, Cat. A/3, Cl. 4, vani8, Piani T-1-2-3-, acquistato per atto Notar Per_1 di Grottammare del 22.9.2010, Rep. N. 30210 e Racc. n. 10249, cede e vende la nuda proprietà per i diritti pari all'intero, in favore della figlia nata in [...] lì 25.07.1998, C.F. Controparte_1
e costituisce in favore del sig. nato a [...], lì C.F._2 CP_2
08.11.1959, C.F. il diritto di uso e abitazione vita natural durante su detto C.F._3 immobile”(comparsa di costituzione, doc. 3).
È, del pari, documentalmente provato che l'attrice, con atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di sentenza di divorzio a rogito del Notaio del 22.10.2018, repertorio n. 41.463, raccolta n. 16.392, Per_2 trasferiva alla figlia a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, via Balilla
n. 30 (comparsa di costituzione, doc. 4).
Come visto, parte attrice afferma che la figlia, odierna contumace, si è resa colpevole di ingiuria grave nei suoi confronti - tale da giustificare la revocazione della donazione per ingratitudine – per le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dinanzi al Commissario di Polizia di San Benedetto del Tronto, dal seguente tenore: “Da quasi tre anni ho abbandonato la mia città per sfuggire alla ossessiva, minacciosa ed umiliante persecuzione messa in atto da parte di colei che preferisco chiamare con le generalità anagrafiche . Mi tratterrò in territorio nazionale per pochissimo tempo, Parte_1 temo che ella metta in atto le minacce con cui più e più volte mi ha colpita, ho paura di incontrarla per strada perché in passato mi ha scritto e rivolto parole talmente violente e deliranti che sarebbe capace di aggredirmi anche fisicamente. La mi ha sempre manipolato ed ora sono uscita dalla sua Parte_1 spirale, per difendermi da lei ho dovuto bloccarla su ogni contatto, e lei va denunciando la mia scomparsa, quando invece sono viva e vegeta e soprattutto al sicuro lontano da lei. Lontana da lei sono riuscita a ricostruirmi una vita, godo di ottima salute, ho intessuto amicizie ma soprattutto ho il conforto
e la protezione di mio padre che provvede ad ogni mia necessità e mi sostiene rendendomi sempre più indipendente” (comparsa di costituzione, doc. 10).
Occorre rammentare in punto di diritto che la revocazione per ingratitudine opera nei casi tassativamente previsti dall'art. 801 c.c., ovvero in ipotesi in cui il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri
1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. per i casi di indegnità a succedere (ossia omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale), ovvero abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante (c.d.
“ingiuria grave”) o pregiudizievoli per il suo patrimonio, oppure gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento (Cassazione civile, sez. II, n. 32682/2024).
L'ipotesi in esame prevista dall'art. 801 c.c. deve, quindi, da un lato essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di una irrispettosità del donante contrastante con il senso di riconoscenza esteriorizzata ossia resa palese a terzi;
dall'altro lato, il contegno di ostilità deve essere durevole, non potendo quindi esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto preesistente. Ciò in quanto la definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione.
Occorre quindi verificare se, in concreto, il comportamento del donatario, ovvero dell'odierna convenuta, così come rappresentato dall'attrice abbia arrecato all'onore ed al decoro della stessa un'offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale e se, da tale comportamento, possa emergere un sentimento di avversione che palesi l'ingratitudine verso il donante.
Nel caso di specie, non si ritiene adeguatamente provata tale circostanza in quanto l'unico episodio documentato di asserita ingiuria grave posta in essere dalla figlia nei confronti della madre, avvenuto in data 11.04.2023 - allorquando la stessa rendeva spontanee dichiarazioni ex art. 315 c.p. presso il
Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto - trova sostegno nell'esercizio di un diritto da parte della beneficiaria e non paiono, quindi, avere un intento meramente persecutorio, diretto a screditarne l'onore e il decoro della madre.
Dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e dai documenti dalla stessa allegati è emersa la prova dell'esistenza di un rapporto oggettivamente conflittuale tra madre e figlia che coinvolge anche l'ex coniuge dell'attrice, padre della convenuta (cfr. i documenti di cui agli allegati 5, 6 e 11 della citazione, dai quali risulta che l'attrice è indagata per il reato di cui all'art. 612 c.p. nei confronti della figlia), ma non la prova della sussistenza di quella profonda e radicata avversione verso il donante, che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Pertanto, il complessivo comportamento serbato dalle parti, la modalità di realizzazione dell'evento, la sua sostanziale unicità nonché l'assenza di prova della volontà della convenuta di cagionare la necessaria lesione alla madre non possono condurre a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 801 c.c.
Risulta, invero, carente quel comportamento consapevolmente e volontariamente diretto a oltraggiare il donante in modo grave che deve rivolgersi contro la sua sfera morale e spirituale, in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva, non soltanto oggettive, ma anche, e soprattutto, disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione e disistima della sua dignità, espressione di un'ingratitudine, tale da ripugnare alla coscienza comune.
È utile aggiungere, in linea di principio, che la donazione è un atto posto in essere dal donante per spirito liberalità e non un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, ragion per cui l'ingratitudine non può essere intesa come il riflesso (dell'inadempimento) di una sorta di obbligazione di obbedienza assoluta nei confronti del donante, dovendo invece essere confinata alle ipotesi tassative previste dall'art. 801 c.c., onde la mera circostanza che il donatario abbia posto in essere un comportamento che abbia deluso le aspettative del donante non può, di per sé solo, integrare gli estremi dell'ingratitudine; a ritenere diversamente, infatti, si arriverebbe a concepire la (negata) obbligazione di "obbedienza assoluta", con la conseguenza che ogni contrasto, per definizione, integrerebbe gli estremi di un inadempimento e, dunque, dell'ingratitudine.
Alla luce di quanto esposto, non merita dunque accoglimento la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
Occorre, ora, passare alla disamina della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attrice.
Come noto, l'attore che agisce in giudizio per far valere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. È pertanto onere dell'attore dimostrare, sul piano oggettivo, oltre al fatto posto in essere dal danneggiante, il danno (evento e conseguenza) e, soprattutto il nesso causale tra il fatto ed il danno. Sul piano soggettivo sarà poi onere della parte attrice dimostrare la colpa o il dolo del danneggiante.
Ciò premesso, l'azione risarcitoria non potrà trovare accoglimento in quanto l'attrice non ha assolto ex art. 2697 c.c. all'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della fattispecie. La stessa si limita, infatti, ad affermare che gli eventi lesivi imputabili alla convenuta consistono nel contegno serbato nei suoi confronti dal 2018 in poi e nelle affermazioni rese in presenza di terzi l'11 aprile
2023 senza provare, per quanto concerne il primo evento, in quali fatti lesivi si sarebbe concretizzato il contegno della figlia (ed affermando, soltanto e del tutto genericamente, di essere tenuta all'oscuro da ogni aspetto della vita della figlia) né il danno morale derivatole;
mentre, per quanto concerne il secondo evento, il concreto pregiudizio subito alla sua immagine e reputazione.
In particolare, in tema di risarcimento danni, quello all'immagine ed alla reputazione, inteso come
"danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e dimostrato dal presunto danneggiato. La sua liquidazione deve essere compiuta dal giudicante, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla scorta non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente subito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie parte attrice non ha soddisfatto l'onere di allegazione e di prova su di essa gravante, limitandosi alla scarna affermazione per cui “le affermazioni compiute dalla convenuta possiedono un tenore e contenuto gravemente lesivo dell'onore, reputazione sociale e buon nome dell'attrice, considerate anche le condizioni sociali ed ambientali di riferimento”.
E nemmeno ulteriori elementi avrebbero potuto desumersi dalla prova orale richiesta dall'attrice ma non ammessa da questo giudice.
A ben vedere, infatti, tutte le circostanze capitolate dall'attrice sin dall'atto di citazione, sono riferite a fatti “de relato actoris” ossia a circostanze tutte riferite dall'attrice al teste, come noto inammissibili
(“Vero che le ha rappresentato che […]”). Parte_1
In conclusione, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice è infondata e va respinta.
Le spese di lite tenuto conto della contumacia della convenuta, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 575 del 2024 vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 19.9.2025
Il Giudice
Enza Foti