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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4306/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in IC TE (VC) il
13/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 22/02/2015, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in IC TE (VC) il 13/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in IC TE, di cui la IG.ra è comproprietaria CP_1 unitamente alla di lei madre, viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi esistenti. Il
IG. si è già trasferito altrove;
Pt_1
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e dimora prevalenti presso la madre, presso cui risiederà. , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a vivere con la mamma;
4. le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5. i coniugi danno atto che il mantenimento delle figlie avverrà in modo diretto e che gli stessi suddivideranno al 50% ogni voce di spesa anche ordinaria;
pagina 2 di 4 6. il sig. concorrerà, altresì, nella misura del 50% delle seguenti voci di spesa per le Pt_1 figlie escluse dal mantenimento ordinario, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, che qui si intende integralmente richiamato:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento: e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese Farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
7. il IG. potrà tenere con sé la figlia minore secondo un regime di visita libero, Pt_1 Per_2 ma in caso di disaccordo alle seguenti condizioni:
- ogni 15 giorni, il papà potrà stare con dal venerdì pomeriggio sino alla domenica Per_2 sera;
- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma, il papà potrà tenere Per_2 con sé la minore un pomeriggio a settimana, previa comunicazione alla IG.ra entro CP_1 tre giorni prima;
- relativamente alle festività natalizie, la minore trascorrerà la settimana tra Natale e
Capodanno con il padre, mentre la settimana tra Capodanno e l'Epifania con la madre e viceversa, con alternanza anno per anno;
- le vacanze Pasquali verranno trascorse in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni, con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà le vacanze per quindici giorni consecutivi, ma anche frazionabili, alternativamente, prima con un genitore e poi con l'altro, secondo pagina 3 di 4 accordi tra i medesimi e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi, gli accordi per le vacanze estive dovranno essere presi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- qualsiasi altra festività dell'anno compreso il compleanno verrà festeggiato secondo il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
Il regime di visita di maggiorenne sarà libero;
Per_1
8. si dà atto che i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
9. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento;
10. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; CP_1
11. si dà atto che la IG.ra si impegna a cedere il 50% al IG. che accetta CP_1 Pt_1 dell'autovettura Mercedes Classe A A180 Sport entro il mese di marzo 2025 per l'importo di € 3.824,50, somma che verrà rateizzata dopo il passaggio di proprietà;
12. si dà atto che il IG. si impegna a pagare le rate residue del finaziamento attualmente Pt_1 in essere n. 2656449 intestato alla IG.ra manlevando la stessa da ogni CP_1 responsabilità;
13. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti, dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro;
14. si dà atto che le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4306/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in IC TE (VC) il
13/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 22/02/2015, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in IC TE (VC) il 13/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in IC TE, di cui la IG.ra è comproprietaria CP_1 unitamente alla di lei madre, viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi esistenti. Il
IG. si è già trasferito altrove;
Pt_1
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e dimora prevalenti presso la madre, presso cui risiederà. , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a vivere con la mamma;
4. le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5. i coniugi danno atto che il mantenimento delle figlie avverrà in modo diretto e che gli stessi suddivideranno al 50% ogni voce di spesa anche ordinaria;
pagina 2 di 4 6. il sig. concorrerà, altresì, nella misura del 50% delle seguenti voci di spesa per le Pt_1 figlie escluse dal mantenimento ordinario, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, che qui si intende integralmente richiamato:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento: e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese Farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
7. il IG. potrà tenere con sé la figlia minore secondo un regime di visita libero, Pt_1 Per_2 ma in caso di disaccordo alle seguenti condizioni:
- ogni 15 giorni, il papà potrà stare con dal venerdì pomeriggio sino alla domenica Per_2 sera;
- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma, il papà potrà tenere Per_2 con sé la minore un pomeriggio a settimana, previa comunicazione alla IG.ra entro CP_1 tre giorni prima;
- relativamente alle festività natalizie, la minore trascorrerà la settimana tra Natale e
Capodanno con il padre, mentre la settimana tra Capodanno e l'Epifania con la madre e viceversa, con alternanza anno per anno;
- le vacanze Pasquali verranno trascorse in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni, con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà le vacanze per quindici giorni consecutivi, ma anche frazionabili, alternativamente, prima con un genitore e poi con l'altro, secondo pagina 3 di 4 accordi tra i medesimi e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi, gli accordi per le vacanze estive dovranno essere presi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- qualsiasi altra festività dell'anno compreso il compleanno verrà festeggiato secondo il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
Il regime di visita di maggiorenne sarà libero;
Per_1
8. si dà atto che i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
9. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento;
10. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; CP_1
11. si dà atto che la IG.ra si impegna a cedere il 50% al IG. che accetta CP_1 Pt_1 dell'autovettura Mercedes Classe A A180 Sport entro il mese di marzo 2025 per l'importo di € 3.824,50, somma che verrà rateizzata dopo il passaggio di proprietà;
12. si dà atto che il IG. si impegna a pagare le rate residue del finaziamento attualmente Pt_1 in essere n. 2656449 intestato alla IG.ra manlevando la stessa da ogni CP_1 responsabilità;
13. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti, dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro;
14. si dà atto che le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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