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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 737/2023 R.G., alla quale è stata riunita la controversia al n. 754/2023 R.G.
TRA
e , Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Frattamaggiore, alla via E. Toti n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Farina, dal quale sono rappresentati e difesi
- ricorrente
-
E
Controparte_1
in persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Pierluigi Rizzo, giusta procura in atti;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 17/01/2024 e 18/01/2023 presso il Tribunale di
Napoli Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo l'accertamento del lo svolgimento del rapporto di lavoro con
[...] modalità difformi da quelli risultanti dal contratto e dall'applicazione del contratto collettivo di riferimento, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, è stato dedotto:
a) che il sig. ha lavorato per la convenuta dal 06/07/2020 al 31.05.2022 Pt_1
con mansioni di guardia privata non armata addetto ai sistemi di sorveglianza e sicurezza, inquadrato nel Liv. D CCNL, mentre il sig. ha lavorato alle Pt_2
dipendenze della resistente dal 08/07/2020 al 31/05/2022 con mansioni di guardia privata armata addetto ai sistemi di sorveglianza e sicurezza ed inquadramento nel livello IV CCNL;
b) Di aver lavorato, nel caso del sig. , per sei giorni a settimana e un giorno Pt_1
di riposo, con turno dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00, occasionalmente anche la domenica o dalle 07:30 alle 14:30 o dalle 14:30 alle 22:30; nel caso del sig. invece, l'orario di lavoro era articolato in cinque giorni Pt_2
consecutivi a settimana ed un giorno di riposo, con turno dalle 19:00 alle 07:00, entrambi sul cantiere Nacav sito in Afragola ovvero, alle volte, in altri siti periferici;
c) Di non aver percepito la corretta retribuzione con riferimento all'orario svolto e alle pause di cui non hanno mai usufruito, anche in considerazione delle indennità previste dalla contrattazione collettiva, così come lo straordinario svolto.
Pag. 2 di 7 Hanno, pertanto, adito Codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 13.458,45, oltre euro 960,00 quale indennità sostitutiva di preavviso in favore del sig. , nonché della somma Pt_1 complessiva di € 10.877,60 a titolo di differenze retributive, in favore del sig. Pt_2
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria ammessa, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare deve chiarirsi l'oggetto del presente giudizio a fronte della contraddittorietà esistente tra le allegazioni e le conclusioni dei ricorsi: tale contraddittorietà, tuttavia, non determina la nullità del ricorso introduttivo in quanto l'analisi complessiva dello stesso consente di individuare l'oggetto della domanda.
Procedendo quindi all'analisi della domanda relativa al pagamento di differenze retributive derivanti dall'applicazione della normativa contrattuale regolante il rapporto, alla luce dell'orario asseritamente svolto dai ricorrenti, deve osservarsi che il ricorso è caratterizzato da gravi lacune in punto di allegazione, in quanto parte ricorrente ha indicato solo molto genericamente l'esistenza di previsioni contrattuali che darebbero diritto a svariate indennità, senza poi fare riferimento a quali indennità sarebbero specificamente spettanti in relazione al concreto svolgimento del rapporto di lavoro e anche quali non sarebbero state corrisposte dal datore di lavoro.
Il difetto di allegazione, poi, trova il proprio riflesso anche nei conteggi allegati dal ricorrente – non facilmente intellegibili – nei quali peraltro non viene riportato il ricevuto a quali voci contrattuali faccia riferimento.
Pag. 3 di 7 Venendo all'analisi del merito, quindi, deve rimarcarsi il consolidato principio rispetto al quale l'onere probatorio in relazione ricade inevitabilmente sul lavoratore.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non ha portato a conclusioni che consentono di ritenere provate le allegazioni del ricorrente.
Partendo dallo svolgimento di straordinario, dunque, deve osservarsi – come chiarito in premessa – che già le allegazioni nel ricorso appaiono scarne e poco puntuali, non avendo i ricorrenti chiarito in quale periodo avrebbero svolto quale orario di lavoro allegato. A ciò deve aggiungersi che anche il raffronto con i conteggi allegati non consente di chiarire le allegazioni effettuale mostrando una contraddizione, invece, tra quanto richiesto e quanto genericamente allegato.
Non può nemmeno ritenersi raggiunta la prova rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto, in quanto i testimoni hanno fornito dichiarazioni tra loro contrastanti, avendo il testimone riferito un orario di lavoro di 8 ore, Tes_1
alternato ad un orario di 12 ore tenuto solo quando svolgeva turni sui cantieri (“Io lavoravo per la resistente su un turno di sei giorni di lavoro seguito da uno di riposo
a settimana. Il giorno di riposo era variabile in base ai turni che ci venivano dati. Io potevo lavorare alternativamente con due diversi orari, o dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00. Ciò quando lavoravo presso il campo base. Di solito io lavoravo per 4 giorni a settimana presso il campo base e due giorni a settimana presso uno dei cantieri indifferentemente. Quando andavo sui cantieri lavoravo dalle 7.00 alle 19.00. Quando svolgevo il turno al campo base ero l'unico ad effettuare attività di vigilanza. Anche presso i cantieri ero da solo a svolgere il turno”) mentre il testimone un orario di 10 ore (“L'orario è sempre stato Tes_2
dalle 19.00 alle 7.00. Il mio orario prevedeva 8 ore giornaliere e quindi 40 settimanali, ma quando io mi lamentavo mi dicevano che era necessario per le esigenze aziendali. La mia attività di piantonamento sul cantiere a cui ero preposto la svolgevo da solo”).
Pag. 4 di 7 La prova rigorosa, necessaria rispetto alla prospettazione effettuata, non può quindi ritenersi raggiunta.
E', invero, pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova “rigorosa” dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr., tra le tante, Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231).
Le testimonianze raccolte non appaiono, pertanto, sufficienti a giustificare la richiesta di straordinario e delle differenze retributive spettanti in ragione del maggiore orario di lavoro osservato.
Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alle differenze retributive richieste per il mancato godimento di ferie e permessi, in quanto i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni tra loro in contrasto ed in ogni caso generiche.
Le altre indennità, invece, sono solo genericamente indicate in ricorso, senza nemmeno il richiamo alla norma contrattuale di cui si chiede l'applicazione. L'unica indennità che risulta specificamente richiamata – peraltro solo nelle note di discussione – è quella relativa alla mancata fruizione della pausa. Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che non solo i testimoni hanno genericamente riferito quanto alla mancata fruizione della stessa da parte dei ricorrenti – avendone avuto solo uno di esse una conoscenza diretta per un limitato periodo di due anni – ma anche che nei conteggi non risulta calcolata tale indennità. Inoltre, deve osservarsi che i testimoni hanno anche dichiarato di non aver mai richiesto il godimento di tale pausa.
Da ultimo, si ritiene raggiunta la prova relativa al solo mancato pagamento del
TFR. Ed invero, la convenuta non ha sufficientemente provato l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto per un ammontare pari ad € 5.023,64 in favore del ricorrente . Invero, il datore di lavoro, sul quale, come detto, è posto l'onere di Pt_1
provare il corretto adempimento della propria obbligazione, si è limitato a depositare un cedolino non regolarmente quietanzato dal sig. . Pt_1
Per quel che riguarda il ricorrente invece, nella propria memoria Pt_2
Pag. 5 di 7 difensiva la convenuta ha ammesso di dovere € 6.492,26 lordi a titolo di indennità sostitutiva di permessi, di ferie, di ex festività non godute, di permessi ROL, di cui €
2.609,62 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Rispetto a tali somme, parte resistente ha dedotto che dovrebbero essere detratti importi a fronti di pignoramenti operati nei confronti del ricorrente, oltre che con rifermento all'obbligo assunto in favore della Fiditalia spa per un finanziamento stipulato dal lavoratore.
Con riferimento alla prima eccezione, tuttavia, non vi è prova dell'avvenuto pagamento e/o assegnazione delle somme, ed inoltre non è possibile inibire un'azione di condanna, che si pone sul profilo della cognizione, essendo le eventuali interferenze relative al profilo dell'esecuzione.
Fondata è invece l'eccezione relativa al credito esistente nei confronti di
Fiditalia: è presente in atti il contratto tra il ricorrente e Fiditalia, nonché l'impegno della stessa resistente a versare l'indennità maturata alla fine del rapporto a parziale copertura del finanziamento.
Ne deriva che al ricorrente è dovuta la somma di €. 3.882,64.
Viste le considerazioni precedenti questo Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento della somma di € 5.023.64 in favore di a titolo di trattamento di fine rapporto e di € Parte_1
3.882,64 a titolo di spettanze di fine rapporto in favore di Parte_2
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.023,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro in favore di Parte_1
Pag. 6 di 7 e di € 3.882,64 a titolo di indennità di fine rapporto in favore di Pt_1 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro;
[...]
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa,
13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco
Cirillo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 737/2023 R.G., alla quale è stata riunita la controversia al n. 754/2023 R.G.
TRA
e , Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Frattamaggiore, alla via E. Toti n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Farina, dal quale sono rappresentati e difesi
- ricorrente
-
E
Controparte_1
in persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Pierluigi Rizzo, giusta procura in atti;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 17/01/2024 e 18/01/2023 presso il Tribunale di
Napoli Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo l'accertamento del lo svolgimento del rapporto di lavoro con
[...] modalità difformi da quelli risultanti dal contratto e dall'applicazione del contratto collettivo di riferimento, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, è stato dedotto:
a) che il sig. ha lavorato per la convenuta dal 06/07/2020 al 31.05.2022 Pt_1
con mansioni di guardia privata non armata addetto ai sistemi di sorveglianza e sicurezza, inquadrato nel Liv. D CCNL, mentre il sig. ha lavorato alle Pt_2
dipendenze della resistente dal 08/07/2020 al 31/05/2022 con mansioni di guardia privata armata addetto ai sistemi di sorveglianza e sicurezza ed inquadramento nel livello IV CCNL;
b) Di aver lavorato, nel caso del sig. , per sei giorni a settimana e un giorno Pt_1
di riposo, con turno dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00, occasionalmente anche la domenica o dalle 07:30 alle 14:30 o dalle 14:30 alle 22:30; nel caso del sig. invece, l'orario di lavoro era articolato in cinque giorni Pt_2
consecutivi a settimana ed un giorno di riposo, con turno dalle 19:00 alle 07:00, entrambi sul cantiere Nacav sito in Afragola ovvero, alle volte, in altri siti periferici;
c) Di non aver percepito la corretta retribuzione con riferimento all'orario svolto e alle pause di cui non hanno mai usufruito, anche in considerazione delle indennità previste dalla contrattazione collettiva, così come lo straordinario svolto.
Pag. 2 di 7 Hanno, pertanto, adito Codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 13.458,45, oltre euro 960,00 quale indennità sostitutiva di preavviso in favore del sig. , nonché della somma Pt_1 complessiva di € 10.877,60 a titolo di differenze retributive, in favore del sig. Pt_2
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria ammessa, ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare deve chiarirsi l'oggetto del presente giudizio a fronte della contraddittorietà esistente tra le allegazioni e le conclusioni dei ricorsi: tale contraddittorietà, tuttavia, non determina la nullità del ricorso introduttivo in quanto l'analisi complessiva dello stesso consente di individuare l'oggetto della domanda.
Procedendo quindi all'analisi della domanda relativa al pagamento di differenze retributive derivanti dall'applicazione della normativa contrattuale regolante il rapporto, alla luce dell'orario asseritamente svolto dai ricorrenti, deve osservarsi che il ricorso è caratterizzato da gravi lacune in punto di allegazione, in quanto parte ricorrente ha indicato solo molto genericamente l'esistenza di previsioni contrattuali che darebbero diritto a svariate indennità, senza poi fare riferimento a quali indennità sarebbero specificamente spettanti in relazione al concreto svolgimento del rapporto di lavoro e anche quali non sarebbero state corrisposte dal datore di lavoro.
Il difetto di allegazione, poi, trova il proprio riflesso anche nei conteggi allegati dal ricorrente – non facilmente intellegibili – nei quali peraltro non viene riportato il ricevuto a quali voci contrattuali faccia riferimento.
Pag. 3 di 7 Venendo all'analisi del merito, quindi, deve rimarcarsi il consolidato principio rispetto al quale l'onere probatorio in relazione ricade inevitabilmente sul lavoratore.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non ha portato a conclusioni che consentono di ritenere provate le allegazioni del ricorrente.
Partendo dallo svolgimento di straordinario, dunque, deve osservarsi – come chiarito in premessa – che già le allegazioni nel ricorso appaiono scarne e poco puntuali, non avendo i ricorrenti chiarito in quale periodo avrebbero svolto quale orario di lavoro allegato. A ciò deve aggiungersi che anche il raffronto con i conteggi allegati non consente di chiarire le allegazioni effettuale mostrando una contraddizione, invece, tra quanto richiesto e quanto genericamente allegato.
Non può nemmeno ritenersi raggiunta la prova rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto, in quanto i testimoni hanno fornito dichiarazioni tra loro contrastanti, avendo il testimone riferito un orario di lavoro di 8 ore, Tes_1
alternato ad un orario di 12 ore tenuto solo quando svolgeva turni sui cantieri (“Io lavoravo per la resistente su un turno di sei giorni di lavoro seguito da uno di riposo
a settimana. Il giorno di riposo era variabile in base ai turni che ci venivano dati. Io potevo lavorare alternativamente con due diversi orari, o dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00. Ciò quando lavoravo presso il campo base. Di solito io lavoravo per 4 giorni a settimana presso il campo base e due giorni a settimana presso uno dei cantieri indifferentemente. Quando andavo sui cantieri lavoravo dalle 7.00 alle 19.00. Quando svolgevo il turno al campo base ero l'unico ad effettuare attività di vigilanza. Anche presso i cantieri ero da solo a svolgere il turno”) mentre il testimone un orario di 10 ore (“L'orario è sempre stato Tes_2
dalle 19.00 alle 7.00. Il mio orario prevedeva 8 ore giornaliere e quindi 40 settimanali, ma quando io mi lamentavo mi dicevano che era necessario per le esigenze aziendali. La mia attività di piantonamento sul cantiere a cui ero preposto la svolgevo da solo”).
Pag. 4 di 7 La prova rigorosa, necessaria rispetto alla prospettazione effettuata, non può quindi ritenersi raggiunta.
E', invero, pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova “rigorosa” dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr., tra le tante, Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231).
Le testimonianze raccolte non appaiono, pertanto, sufficienti a giustificare la richiesta di straordinario e delle differenze retributive spettanti in ragione del maggiore orario di lavoro osservato.
Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alle differenze retributive richieste per il mancato godimento di ferie e permessi, in quanto i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni tra loro in contrasto ed in ogni caso generiche.
Le altre indennità, invece, sono solo genericamente indicate in ricorso, senza nemmeno il richiamo alla norma contrattuale di cui si chiede l'applicazione. L'unica indennità che risulta specificamente richiamata – peraltro solo nelle note di discussione – è quella relativa alla mancata fruizione della pausa. Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che non solo i testimoni hanno genericamente riferito quanto alla mancata fruizione della stessa da parte dei ricorrenti – avendone avuto solo uno di esse una conoscenza diretta per un limitato periodo di due anni – ma anche che nei conteggi non risulta calcolata tale indennità. Inoltre, deve osservarsi che i testimoni hanno anche dichiarato di non aver mai richiesto il godimento di tale pausa.
Da ultimo, si ritiene raggiunta la prova relativa al solo mancato pagamento del
TFR. Ed invero, la convenuta non ha sufficientemente provato l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto per un ammontare pari ad € 5.023,64 in favore del ricorrente . Invero, il datore di lavoro, sul quale, come detto, è posto l'onere di Pt_1
provare il corretto adempimento della propria obbligazione, si è limitato a depositare un cedolino non regolarmente quietanzato dal sig. . Pt_1
Per quel che riguarda il ricorrente invece, nella propria memoria Pt_2
Pag. 5 di 7 difensiva la convenuta ha ammesso di dovere € 6.492,26 lordi a titolo di indennità sostitutiva di permessi, di ferie, di ex festività non godute, di permessi ROL, di cui €
2.609,62 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Rispetto a tali somme, parte resistente ha dedotto che dovrebbero essere detratti importi a fronti di pignoramenti operati nei confronti del ricorrente, oltre che con rifermento all'obbligo assunto in favore della Fiditalia spa per un finanziamento stipulato dal lavoratore.
Con riferimento alla prima eccezione, tuttavia, non vi è prova dell'avvenuto pagamento e/o assegnazione delle somme, ed inoltre non è possibile inibire un'azione di condanna, che si pone sul profilo della cognizione, essendo le eventuali interferenze relative al profilo dell'esecuzione.
Fondata è invece l'eccezione relativa al credito esistente nei confronti di
Fiditalia: è presente in atti il contratto tra il ricorrente e Fiditalia, nonché l'impegno della stessa resistente a versare l'indennità maturata alla fine del rapporto a parziale copertura del finanziamento.
Ne deriva che al ricorrente è dovuta la somma di €. 3.882,64.
Viste le considerazioni precedenti questo Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento della somma di € 5.023.64 in favore di a titolo di trattamento di fine rapporto e di € Parte_1
3.882,64 a titolo di spettanze di fine rapporto in favore di Parte_2
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.023,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro in favore di Parte_1
Pag. 6 di 7 e di € 3.882,64 a titolo di indennità di fine rapporto in favore di Pt_1 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro;
[...]
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa,
13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco
Cirillo
Pag. 7 di 7