Articolo 10 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 ottobre 1962
Art. 10.
Il Comitato direttivo e' composto:
1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;
2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale;
4) dal rappresentante del Ministero della sanita'.
E' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.
I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nella ultima riunione del Comitato.
I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alle scadenza del triennio stesso.
Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della (Repubblica italiana, il componente piu' anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962