Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Decreto presidenziale 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in relazione all’istanza di accesso agli atti, presentata l’-OMISSIS-(data del silenzio -OMISSIS-), dalla ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar per l’accesso agli atti relativi al procedimento inerente la domanda di emersione presentata in suo favore del signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
L’amministrazione si è costituita deducendo di non aver serbato alcun silenzio sull’istanza di accesso; la pratica sarebbe semplicemente stata archiviata essendo, nelle more, il datore di lavoro deceduto.
Appreso della disponibilità all’assunzione da parte di un nuovo soggetto, la pratica avrebbe ripreso il suo corso.
Con ordinanza n. 245/2025 le parti venivano invitate a chiarire le rispettive posizioni.
Per l’udienza di discussione parte ricorrente, preso atto delle allegazioni di controparte, invocava la cessata materia del contendere.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare il ricorso improcedibile avendo di fatto la parte ritenuto soddisfatto il proprio interesse con la riapertura del procedimento; ciò, per quanto a rigore non sia simmetrico alla domanda introduttiva, resta circostanza idonea a comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in base a quanto prospettato dalla stessa ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
Considerato l’esito del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO