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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10570/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 10570/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA LV e dell'avv. CERRI ALESSIO ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BA LV
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA SAVARE' 1 20123 MILANO presso il difensore avv. VIVIAN CRISTIANA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 settembre 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'
[...]
del 31 marzo 2021 con cui si revoca il beneficio e il Controparte_2 conseguente provvedimento del 1° febbraio 2022 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dalla ricorrente;
b) condannare l' alla restituzione Controparte_1 delle somme indebitamente trattenute per l'effetto del provvedimento di cui sopra;
c) accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire il Parte_1
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020, nonché per l'eventuale successivo periodo in cui era stato originariamente concesso;
d) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La ricorrente ha riferito:
• di aver presentato, nel mese di giugno 2019, domanda di Reddito di cittadinanza (in seguito anche “RdC”) tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dal
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 per l'accesso alla misura;
• che il beneficio è stato riconosciuto da , con erogazione dei relativi importi, dal mese di CP_1 luglio 2019;
• che, in data 31 marzo 2021, la ricorrente ha ricevuto dall' una raccomandata avente CP_1 ad oggetto la revoca del beneficio per “mancanza del requisito di residenza” per almeno 10 anni;
• che, in data 1° febbraio 2022 l' ha, quindi, inviato alla ricorrente la richiesta di CP_1 restituzione degli importi corrisposti tra il mese di luglio 2019 e il successivo mese di agosto
2020, per la complessiva somma di euro 9.478,40 da pagarsi entro il 24 marzo 2022;
• che, pur senza riconoscere la fondatezza della pretesa restitutoria della convenuta, stante la rilevante consistenza dell'importo, ha chiesto e ottenuto un piano di rateazione, il quale prevede un pagamento dilazionato in 24 rate mensili;
• che, contrariamente a quanto sostenuto dall' al tempo della presentazione della CP_1 domanda, era, in realtà, residente in Italia da oltre 10 anni, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso;
• che, nel corso del 2021, ha presentato una nuova domanda di Reddito di cittadinanza, domanda che è stata accolta dall' sussistendo all'evidenza tutti i requisiti richiesti ex CP_1 lege;
• che la richiesta di ripetizione dell'asserito indebito di cui al punto 4 che precede comporta, tuttavia, che le somme relative alla nuova domanda di Reddito di cittadinanza non possono essere erogate pur sussistendone le condizioni;
• che, trovandosi in stato di assoluta necessità, si è vista costretta a rivolgersi a un legale e a instaurare la presente causa.
2. L' , si è costituito in giudizio contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. ha CP_1 CP_1 dedotto: che la parte ricorrente, provvedendo al pagamento rateale, avrebbe riconosciuto il credito dell'Istituto; che la ricorrente aveva già proposto ricorso avanti al Tribunale di CP_ Milano, iscritto al rgn 4443/23 per ottenere l'annullamento del provvedimento dell' del
31 Marzo 2021 con cui si revocava il beneficio;
che il giudizio è stato definito con sentenza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
che la sentenza, impugnata dalla ricorrente, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Milano la quale ha accertato che il giudizio di primo grado era stato definito non tanto a fronte della cessata materia, ma a seguito di estinzione, sul presupposto che la procura rilasciata al sostituto che aveva rinunciato agli atti in primo grado conteneva, appunto, il potere di sostituzione e di rinunciare agli atti;
che, nelle more, la sig.ra ha presentato, Parte_1 nel 2021, altra domanda di RdC che è stata accolta dall' e regolarmente pagata CP_1 nelle 18 mensilità previste.
3. La causa, ritenutane la natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale.
***
4. La presente causa riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo da luglio 2019 ad agosto 2020, accertamento che era già stato richiesto in precedente giudizio, ma che a seguito della pronuncia della Corte di appello può essere riproposto. A mente dell'art. 310 c.p.c., infatti, “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e la parte ben potrà avviare una nuova iniziativa processuale, reintroducendo la medesima domanda di merito.
5. In primo luogo, va detto che la circostanza che la parte ricorrente abbia provveduto al pagamento rateale non implica necessariamente acquiescenza nella misura in cui la decisione di regolarizzare la propria posizione in modalità rateale può essere anche giustificata da altri fattori, quali il non voler gravare ulteriormente la propria esposizione di interessi e sanzioni accessorie e il non voler subire una procedura esecutiva.
6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 4/2019, conv. In L. n. 26/2019, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…)
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
7. Nel nostro caso, non è contestato da il possesso dei requisiti reddituali. CP_1
8. In merito al requisito della presenza ininterrotta, si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui “la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l' assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona , qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio , appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo ( cfr Cass 22421/2019)”.
9. Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere stata, a decorrere dal 23/1/2014, regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Milano (v. doc. 4 ). Con riguardo al periodo CP_1 precedente, ha documentato la sua presenza sul territorio producendo: domanda di immersione del lavoro irregolare sin dall'aprile 2009 (v. doc.ti 4 e 5 ric.); certificato di nascita del primo figlio, nato il [...] nonchè documentazione medica relativa alla gravidanza e alle vaccinazioni del figlio nel periodo 2010, 2011, 2012 (v. doc.ti 6, 7 e 8); dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario, addirittura decorrente dal 2008, rilasciata del locatore (v. doc. 3)
10. La ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sua presenza sul territorio con conseguente accertamento della sussistenza del requisito contestato.
11. La domanda deve essere accolta con accertamento del diritto della ricorrente a percepire il
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020 e con condanna dell' a restituire i relativi importi. CP_1
12. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020 e condanna dell' a restituire CP_1 i relativi importi;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10570/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 10570/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA LV e dell'avv. CERRI ALESSIO ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BA LV
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA SAVARE' 1 20123 MILANO presso il difensore avv. VIVIAN CRISTIANA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 settembre 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'
[...]
del 31 marzo 2021 con cui si revoca il beneficio e il Controparte_2 conseguente provvedimento del 1° febbraio 2022 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dalla ricorrente;
b) condannare l' alla restituzione Controparte_1 delle somme indebitamente trattenute per l'effetto del provvedimento di cui sopra;
c) accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire il Parte_1
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020, nonché per l'eventuale successivo periodo in cui era stato originariamente concesso;
d) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La ricorrente ha riferito:
• di aver presentato, nel mese di giugno 2019, domanda di Reddito di cittadinanza (in seguito anche “RdC”) tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dal
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 per l'accesso alla misura;
• che il beneficio è stato riconosciuto da , con erogazione dei relativi importi, dal mese di CP_1 luglio 2019;
• che, in data 31 marzo 2021, la ricorrente ha ricevuto dall' una raccomandata avente CP_1 ad oggetto la revoca del beneficio per “mancanza del requisito di residenza” per almeno 10 anni;
• che, in data 1° febbraio 2022 l' ha, quindi, inviato alla ricorrente la richiesta di CP_1 restituzione degli importi corrisposti tra il mese di luglio 2019 e il successivo mese di agosto
2020, per la complessiva somma di euro 9.478,40 da pagarsi entro il 24 marzo 2022;
• che, pur senza riconoscere la fondatezza della pretesa restitutoria della convenuta, stante la rilevante consistenza dell'importo, ha chiesto e ottenuto un piano di rateazione, il quale prevede un pagamento dilazionato in 24 rate mensili;
• che, contrariamente a quanto sostenuto dall' al tempo della presentazione della CP_1 domanda, era, in realtà, residente in Italia da oltre 10 anni, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso;
• che, nel corso del 2021, ha presentato una nuova domanda di Reddito di cittadinanza, domanda che è stata accolta dall' sussistendo all'evidenza tutti i requisiti richiesti ex CP_1 lege;
• che la richiesta di ripetizione dell'asserito indebito di cui al punto 4 che precede comporta, tuttavia, che le somme relative alla nuova domanda di Reddito di cittadinanza non possono essere erogate pur sussistendone le condizioni;
• che, trovandosi in stato di assoluta necessità, si è vista costretta a rivolgersi a un legale e a instaurare la presente causa.
2. L' , si è costituito in giudizio contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. ha CP_1 CP_1 dedotto: che la parte ricorrente, provvedendo al pagamento rateale, avrebbe riconosciuto il credito dell'Istituto; che la ricorrente aveva già proposto ricorso avanti al Tribunale di CP_ Milano, iscritto al rgn 4443/23 per ottenere l'annullamento del provvedimento dell' del
31 Marzo 2021 con cui si revocava il beneficio;
che il giudizio è stato definito con sentenza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
che la sentenza, impugnata dalla ricorrente, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Milano la quale ha accertato che il giudizio di primo grado era stato definito non tanto a fronte della cessata materia, ma a seguito di estinzione, sul presupposto che la procura rilasciata al sostituto che aveva rinunciato agli atti in primo grado conteneva, appunto, il potere di sostituzione e di rinunciare agli atti;
che, nelle more, la sig.ra ha presentato, Parte_1 nel 2021, altra domanda di RdC che è stata accolta dall' e regolarmente pagata CP_1 nelle 18 mensilità previste.
3. La causa, ritenutane la natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale.
***
4. La presente causa riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo da luglio 2019 ad agosto 2020, accertamento che era già stato richiesto in precedente giudizio, ma che a seguito della pronuncia della Corte di appello può essere riproposto. A mente dell'art. 310 c.p.c., infatti, “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e la parte ben potrà avviare una nuova iniziativa processuale, reintroducendo la medesima domanda di merito.
5. In primo luogo, va detto che la circostanza che la parte ricorrente abbia provveduto al pagamento rateale non implica necessariamente acquiescenza nella misura in cui la decisione di regolarizzare la propria posizione in modalità rateale può essere anche giustificata da altri fattori, quali il non voler gravare ulteriormente la propria esposizione di interessi e sanzioni accessorie e il non voler subire una procedura esecutiva.
6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 4/2019, conv. In L. n. 26/2019, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…)
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
7. Nel nostro caso, non è contestato da il possesso dei requisiti reddituali. CP_1
8. In merito al requisito della presenza ininterrotta, si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui “la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l' assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona , qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio , appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo ( cfr Cass 22421/2019)”.
9. Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere stata, a decorrere dal 23/1/2014, regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Milano (v. doc. 4 ). Con riguardo al periodo CP_1 precedente, ha documentato la sua presenza sul territorio producendo: domanda di immersione del lavoro irregolare sin dall'aprile 2009 (v. doc.ti 4 e 5 ric.); certificato di nascita del primo figlio, nato il [...] nonchè documentazione medica relativa alla gravidanza e alle vaccinazioni del figlio nel periodo 2010, 2011, 2012 (v. doc.ti 6, 7 e 8); dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario, addirittura decorrente dal 2008, rilasciata del locatore (v. doc. 3)
10. La ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sua presenza sul territorio con conseguente accertamento della sussistenza del requisito contestato.
11. La domanda deve essere accolta con accertamento del diritto della ricorrente a percepire il
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020 e con condanna dell' a restituire i relativi importi. CP_1
12. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto 2020 e condanna dell' a restituire CP_1 i relativi importi;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli