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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2599 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI CLAUDIA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVIERI CLAUDIA, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
1) Disporre l'affidamento congiunto dei minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso l'abitazione della madre. I minori trascorreranno una settimana alternata con ciascuno di essi, dal lunedì alla domenica successiva.
2) I genitori impegnano a garantire, reciprocamente, la possibilità di passare con i figli più giorni consecutivi durante le vacanze invernali (dal 27/12 al 30/12 e dal 02/01 al 05/01) e ciò previo accordo e distribuzione equa dei giorni. I genitori – a prescindere dal calendario – potranno trascorrere i rispettivi compleanni con i minori.
3) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante la permanenza degli stessi presso la propria abitazione.
5) L'assegno unico verrà percepito dal signor che già da ora, ogni mese, corrisponde il CP_1
50% alla signora . Parte_1
6) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie,
preventivamente concordate ed idoneamente documentate, facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Savona e che comunque di seguito si specificano:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria.
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) Tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, quest'ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) Prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) Corsi di specializzazione e master;
e) Gite scolastiche con pernottamento;
f) Corsi di recupero e lezioni private;
g) Alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Spese di manutenzione, bollo e assicurazione a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) Spese per la patente.
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture ed abbigliamento;
b) Spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) Viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) Soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) Spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN;
b) Accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia);
c) Interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) Farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
f) Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) Tickets sanitari;
h) Occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritto;
i) Cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
j) Dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc);
k) Spese sanitarie urgenti.
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) Cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) Interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo