Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3883/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.2.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 3883/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Policoro alla via Monginevro n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Palazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Lucera alla via Candida Mazzaccara n. 1, presso lo studio dell'avv. Furio Di Ruberto Calabria, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Canfora Rosalba ), giusta procura C.F._1 in atti
- Seconda Sezione civile -
- PARTE OPPOSTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.5.2017, Parte_2
costituitasi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
[...]
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 745/2017 emesso il 2.5.2017 e notificatole in pari data, chiedendo di revocare l'ingiunzione per incompetenza del
Tribunale adito e per infondatezza dell'avversa pretesa e, in subordine, di non riconoscere gli interessi moratori in favore dell'opposta per non esservi mai stata costituzione in mora.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente ex art. 96 cod. proc. civ.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo con l'escussione dei testi, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 235.444,72, oltre interessi e spese, in virtù di contratto, fatture e contratti di omologa.
In via preliminare, va superata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito, siccome la causa ha ad oggetto obbligazioni pecuniarie di ammontare esatto di cui alle fatture, e dunque liquide, da adempiere al domicilio del creditore ex art. 20 cod. proc. civ. (Cass, civ. n. 17989 del
13.9.2016).
Inoltre, i contratti di omologa stipulati per iscritto, prevedono all'art. 18 che
<il foro competente a decidere ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto di omologa sarà inderogabilmente il foro di Foggia>>, e
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- Seconda Sezione civile -
la clausola in oggetto è stata specificamente approvazione per iscritto da parte dell'odierna opponente, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nel merito, l'opposizione appare manifestamente infondata siccome non solo contraddittoria ma anche priva di qualsivoglia supporto probatorio.
nel suo atto di opposizione, ha dapprima contestato la Parte_2 fornitura eseguita dalla opposta, deducendo di non aver mai autorizzato la fornitura e di non aver mai stipulato alcun contratto e successivamente ha, invece, riconosciuto la prestazione eseguita, affermando di aver pagato tutte le forniture eseguite, anche quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Tali deduzioni, inoltre, mancano anche di supporto probatorio poiché in atti vi sono tutti i contratti di omologa, derivanti dal contratto 592/13/DV
REV001 del 2.08.2013, tutti sottoscritti dall'opponente per l'espletamento dell'attività di trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti speciali solidi non pericolosi eseguita della società opposta in favore della controparte.
Ad ogni modo, per provare l'espletamento delle prestazioni da parte dell'opposta (sebbene solo contraddittoriamente contestata da parte opponente) sono anche stati ascoltati i testi nel corso del processo che hanno deposto nel senso dell'esecuzione dell'attività di smaltimento.
Il teste, , dipendente della società opposta, ha affermato Testimone_1 di aver seguito e coordinato personalmente l'attività di trasporto ed anche quella di smaltimento rifiuti ed ha riconosciuto i documenti in atti come quelli attinenti all'attività espletata.
Anche il teste , responsabile ambiente e lavoro presso la Testimone_2 società opposta, ha riconosciuto i documenti in atti affermando di averli redatti lui stessi.
Ne deriva, quindi, che, mentre l'opponente ha fornito esattamente la prova del suo credito, l'opposta non è riuscita a dimostrare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile (Cass. civ.
Sez. Un. n. 13533/2001).
Quanto agli interessi, non è fondata l'eccezione secondo cui non sarebbero dovuti per omessa costituzione in mora, atteso che, ai sensi dell'art. 4 del
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- Seconda Sezione civile -
D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento “senza che sia necessaria la costituzione in mora”.
Infine, solo con le note depositate ex art. 127 ter cod. proc. civ. per la presente udienza, l'opponente ha dichiarato di aver parzialmente adempiuto alla somma oggetto del presente giudizio, riducendo così l'importo del contendere alla residua debitoria di € 84.500,00.
Tuttavia, tale deduzione – in assenza di qualsivoglia riscontro dell'opposta
– non può prendersi in considerazione perché non vi è prova dei pagamenti.
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del petitum non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria, non avendo l'opposta provato la mala fede o la colpa grave dell'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 745/2017;
B. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 14.103,00 a
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titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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