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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT AR ET GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14560 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 CP_1 attrici, con l'avv. Aldo Mazzocchi
e
Controparte_2 convenuta, con l'avv. Luca Feroldi
e
CP_3 convenuta, con gli avv.ti Chiara Gorlani e Stefano Botti
e
CP_4 convenuta, con l'avv. Graziano Chimienti pagina 1 di 11 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 giugno 2025, e pertanto come da rispettive note di p.c. depositate in data 24 giugno 2025 (parte attrice) e alle date del 20 giugno 2025, 24 giugno 2025 e 22 giugno 2025 (parti convenute)
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022 le società e (di CP_1 Parte_1
Parte_ seguito, per semplicità convenivano in giudizio le società (di seguito, per Controparte_2
Contr semplicità, CP_6 CP_4
Le attrici premettevano che:
- Banca BTL vantava un credito di € 2.900.674,42 nei confronti di e un credito di € CP_1
289.97,06 nei confronti di Parte_3
Parte_
- mentre società amministrata da figlio di a.u. di Controparte_7 Parte_3
stava trattando con Banca BTL per acquistare i predetti crediti, e CP_1 Parte_3 la moglie ricevevano notificazione dell'atto 13 luglio 2020 con il quale Controparte_8
BTL aveva ceduto i propri crediti alla società riferibile alla famiglia (che da CP_3 Per_1 tempo aveva manifestato al l'intenzione di acquistare le due porzioni del capannone di CP_1
BO GL, sede della in quanto strategiche all'ampliamento della sua CP_1 sede), al prezzo di € 1.250.000,00;
- a quel punto le due parti avevano studiato una serie di negozi tra loro collegati, che avrebbero consentito ai di salvare la casa dei coniugi e il negozio della CP_1 Controparte_9 oggetto della procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E., e ai di acquisire gli CP_1 Per_1 immobili industriali di BO GL;
in particolare i avevano costituito una società Per_1
Contr ad hoc, la il cui scopo precipuo sarebbe stato quello di acquistare in sede esecutiva la casa coniugale dei ad un prezzo non superiore a € 300.000,00; la società avrebbe CP_1 CP_3 acquistato in sede esecutiva uno dei due immobili di BO GL (di proprietà di CP_1
, mentre la società avrebbe acquistato da l'altra porzione del
[...] CP_4 CP_1 capannone di BO GL, dopo che la utilizzatrice lo avesse riscattato dalla CP_1 società di leasing;
pagina 2 di 11 - con contratto preliminare datato 5 agosto 2021, concluso tra i fratelli e , Per_2 Persona_3
Contr Parte_ titolari dell'intero capitale sociale di e i primi si impegnavano, a condizione che si fossero realizzate le condizioni di cui sopra, a cedere la totalità delle quote da loro detenute in Contr Parte_ lla promissaria acquirente al prezzo di 30.000,00; nello stesso giorno CP_3 rilasciava dichiarazione unilaterale con la quale si impegnava, a condizione che il contratto preliminare fosse divenuto efficace e fosse eseguito, a non riassumere e coltivare la procedura esecutiva n. 124/2020 RGE, già sospesa con ordinanza 19 maggio 2021; che, del pari,
[...]
CP_ avrebbe rinunciato alla porzione di credito eccedente il ricavato della vendita all'asta della porzione di capannone di BO GL (impegno non formalizzato, per ragioni di bilancio, ma oggetto di un gentlemen's agreement tra le parti);
- che, mentre effettivamente aveva acquistato all'asta la porzione di capannone di CP_3 proprietà e aveva acquistato da la Parte_4 CP_4 CP_1 restante porzione del capannone, dopo che l'aveva riscattata anticipatamente, versando CP_1
Contr alla locatrice finanziaria la somma di € 70.023,00, ra venuta meno al proprio impegno, Parte_ rifiutando di proporre offerte oltre la somma di € 350.000,00, nonostante in persona dell'a.u. si fosse offerta di fornirle in assegno circolare la provvista Controparte_7 necessaria per consentirle di superare il tetto massimo di 300.000,00;
- che da tale condotta, contraria a buona fede, che aveva determinato il mancato avveramento della condizione sospensiva e la conseguente inefficacia del contratto preliminare, essendo riferibile alla parte che aveva interesse alla caducazione degli obblighi derivanti dal preliminare, dovevano derivare le conseguenze di cui all'art. 1359 c.c.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che il Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento, da Contr Parte_ parte di agli obblighi derivanti dal contratto preliminare stipulato con dichiarasse Contr l'estinzione del residuo credito vantato da nei confronti di condannasse CP_3 CP_1
Parte_ Contr risarcire il danno derivato a dall'inadempimento degli obblighi derivanti ad al contratto preliminare, quantificato in € 270.000,00; condannasse ad adempiere all'obbligo unilaterale CP_3 assunto di abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E. nei confronti dell'immobile commerciale in Brescia, via Ugoni, di proprietà di in via subordinata, chiedeva la CP_1
Contr Parte_ condanna di risarcire il danno patito da quantificato in € 270.000,00, nonché la condanna di e a risarcire il danno patito da nella rispettiva misura di € CP_3 CP_4 CP_1
250.000,00 ed € 100.000,00; in ulteriore subordine, chiedeva che il Tribunale, accertato il collegamento pagina 3 di 11 funzionale tra più contratti (collegamento negoziale), per cui essi “simul stabunt, simul cadent”, preso atto del mancato verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste dalle parti in causa, per l'effetto dichiarasse risolti o, comunque tamquam non essent, tutte le obbligazioni ed i negozi descritti in narrativa ed in particolare il contratto di vendita tra in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, dell'immobile con corte esclusiva sito in BO GL (Bs) ed identificato al catasto fabbricati sez NCT, foglio 3, mappale 199 sub 1, in via Cavallera, p.t., cat D/7, Contr r.c. 4.110,00; in estremo subordine che il Tribunale, considerato che, rebus sic stantibus, i era Parte_ arricchita, a danno di attraverso il mancato esborso di € 270.000,00 (€ 300.000,00 - € Contr Parte_ 270.000,00 –), condannasse d indennizzare ex art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento conseguito e della correlativa diminuzione patrimoniale dell'attrice, corrispondente alla mancata acquisizione delle quote sociali della successivamente alla prevista aggiudicazione Controparte_2 all'asta dell'immobile di via Divisione Acqui, come descritto in narrativa;
ordinasse a che CP_3 potrebbe arricchirsi attraverso la vendita all'asta dell'immobile sito in via F.lli Ugoni Nr. 12, come sopra descritto, a danno di ex art. 2041 cc, di depositare istanza di estinzione della CP_1 procedura esecutiva RGE 124/2020 del Tribunale di Brescia, ovvero, nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, l'azione esecutiva stessa venga portata a termine con la vendita all'asta dell'immobile stesso, che venga condannata ad indennizzare nei limiti CP_3 CP_1 dell'arricchimento conseguito e della correlativa diminuzione patrimoniale dell'attrice, corrispondente al valore dell'immobile esecutato, da quantificarsi in corso di causa. Contr Si costituiva ritualmente chiedendo in via preliminare che il Tribunale dichiarasse la Contr carenza di legittimazione passiva di disponendo la sua estromissione dal giudizio;
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite.
Allegava la convenuta di non essere stata parte di alcuno dei negozi intervenuti tra le parti, men che Contr meno del contratto preliminare 5 agosto 2021, alle cui obbligazioni secondo le attrici avrebbe Contr inadempiuto;
che, in ogni caso, era falso che vesse volontariamente impedito l'avveramento della circostanza che condizionava sospensivamente l'efficacia del preliminare;
che era vero il contrario, dal Contr momento che risultava documentalmente che aveva partecipato all'asta giudiziaria per l'aggiudicazione della casa di abitazione dei coniugi giungendo ad offrire la somma Controparte_9 di € 350.000,00, ben superiore a quella indicata nella condizione sospensiva;
che la gara senza incanto si era svolta in modalità telematica asincrona, nella quale gli offerenti restavano anonimi, e che Contr pertanto l'affermazione della parte attrice secondo la quale i era accordata con il soggetto poi pagina 4 di 11 Contr risultato aggiudicatario dell'immobile era del tutto priva di fondamento;
che senz'altro on era tenuta ad accettare da terze persone somme di incerta provenienza da utilizzare per i rilanci d'asta; che, in ogni caso, la norma invocata dalle attrici, il 1359 c.c., perché operi la finzione di avveramento richiede che la condizione non si verifichi per causa imputabile alla parte che aveva interesse al mancato avveramento della condizione, mentre le parti attrici non avevano neppure allegato quale fosse tale interesse;
che, infine, non vi era alcuna prova documentale dell'asserito collegamento tra i diversi negozi conclusi tra le parti.
Si costituiva anche a sua volta chiedendo in via preliminare che il Tribunale CP_4
Parte_ dichiarasse la carenza di legittimazione attiva di la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione, stante la assoluta incertezza della causa petendi delle domande attoree;
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, e condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Allegava la convenuta che UO era del tutto estranea a tutto quanto esposto dalle parti attrici;
che la società si era limitata a contrattare con l'acquisto di un immobile, acquisto le cui CP_1 obbligazioni essa aveva puntualmente adempiuto;
che UO non aveva avuto mai alcun rapporto con Parte_
che non si vede a quale titolo UO dovrebbe corrispondere a un risarcimento, stante la CP_1 mancanza di allegazione di alcun inadempimento o condotta idonea a cagionare un danno a CP_1 nonché di quale danno abbia in concreto subito. CP_1
Si costituiva anche concludendo in modo del tutto analogo a quanto illustrato CP_3 precedentemente in riferimento alle difese di CP_4
La convenuta, dopo avere riassunto l'entità dei crediti vantati nei confronti di e di CP_1 Pt_3
e rammentato di essersi surrogata nelle procedure esecutive nn. 124/2020 (avente ad oggetto il
[...] negozio della in Brescia, via F,lli Ugoni) e 921/2018 (avente ad oggetto un capannone di CP_1 proprietà della in BO GL e due immobili di civile abitazione di proprietà dei CP_1 coniugi in Brescia, via Divisione Acqui), già promosse da BTL, e di avere chiesto la Controparte_9 sospensione della procedura esecutiva n. 124/2020 (stante la pendenza di trattative con la debitrice) e di essersi aggiudicata all'asta il capannone di BO GL, al prezzo di € 975.000,00 (mentre i due immobili di Brescia, via Divisione Acqui venivano aggiudicati a tale al prezzo di € Persona_4
355.000,00), allegava che:
- parte attrice chiedeva accertarsi la insussistenza di alcun credito di nei confronti di CP_3
che non è parte in causa, mentre non ha mai avuto alcun rapporto con Parte_3 CP_3
pagina 5 di 11 Parte_
ciò che rende nullo l'atto di citazione, per l'assoluta incertezza nella identificazione della causa petendi;
- appaiono del tutto inconferenti le vicende relative all'acquisto dei crediti bancari vantati da BTL da parte di CP_3
- le attrici chiedono che venga dichiarata l'estinzione del credito vantato da nei confronti di CP_3
e sul presupposto dell'implicita rinuncia per fatti concludenti;
CP_1 Parte_3 orbene, pacifico che non vi è stata alcuna rimessione espressa del debito, il comportamento di che ha coltivato le procedure esecutive, con una serie di atti formali dalla convenuta CP_3 analiticamente indicati, era del tutto incompatibile con la asserita rimessione tacita, per fatti concludenti (da ultimo, nella procedura n. 921/2018 depositava dichiarazione 23 CP_3 maggio 2022 con la quale indicava l'ammontare del proprio credito insinuato, e con successiva dichiarazione 23 dicembre 2022 chiedeva il versamento diretto in proprio favore del prezzo di aggiudicazione degli immobili di Brescia, via Divisione Acqui);
- quanto infine alla domanda di adempimento del proprio impegno unilaterale 5 agosto 2021 ad abbandonare definitivamente la procedura esecutiva 124/2020 R.E., affermava la convenuta che, a prescindere dai rilievi che la procedura non era stata riassunta, e che conseguentemente non vi era stato alcun inadempimento all'impegno, impegno peraltro condizionato al verificarsi di una condizione che non si era in realtà verificata, rinunciare ad una procedura esecutiva non significava rinunciare al relativo credito e alle relative garanzie;
- quanto infine alle cause della mancata efficacia del preliminare, mentre il mancato avveramento di nessuna delle condizioni che sospendevano l'efficacia del preliminare era addebitabile alla volontà di una di quelle era dipesa da una condotta volontaria della CP_3 CP_1 che non aveva ottemperato al proprio impegno di rilasciare il capannone di BO GL dopo l'aggiudicazione a costringendo quest'ultima a provvedere all'escomio CP_3 forzoso;
- in ogni caso la questione ipotetica circa le sorti della procedura esecutiva a causa della pretesa caducazione del titolo esecutivo (per la pretesa rinuncia al credito) non potrebbe essere devoluta a giudice diverso da quello naturale, vale a dire il giudice dell'esecuzione;
- parimenti del tutto infondate la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici (tra le quali non Parte_ si vede come possa annoverarsi che non ha mai avuto alcun rapporto con , e la CP_3
pagina 6 di 11 domanda ex art. 2041 c.c., anche per il sol fatto che Cosa vanta un credito milionario nei confronti di e di CP_1 Parte_3
La causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate il 10 luglio 2025 (nelle quali le attrici abbandonavano la domanda diretta ad ottenere la condanna di ad adempiere all'obbligo CP_3 unilaterale assunto di abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E. nei confronti di un immobile commerciale in Brescia, via Ugoni, di proprietà di rectius: chiedevano che il CP_1
Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere con riguardo a tale domanda), senza che fosse svolta alcuna attività istruttoria, ritenendo il G.I. l'opportunità di rimettere al Collegio la decisione sulle eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle convenute.
2. L'asserito collegamento tra i diversi negozi conclusi tra le società facenti capo alla famiglia Per_1
e le società facenti capo alla famiglia l'asserita caducazione dei negozi tra loro collegati per CP_1
Contr effetto del doloso inadempimento, da parte di degli impegni assunti con il preliminare 5 agosto Contr 2021; la sorte delle domande avanzate nei confronti di titolo di risarcimento o di arricchimento senza causa.
Assume la parte attrice che tra i rappresentanti delle due famiglie e , vale a dire CP_1 Per_1
e da un lato, e dall'altro, era stato Parte_3 Controparte_7 Per_2 Persona_3 congegnato un complesso di negozi aventi come finalità per i primi l'esigenza di salvare dall'esecuzione la casa di coniugale di in Brescia, via Divisione Acqui, oggetto di Parte_3 esecuzione nella quale si era surrogata una delle società dei , dall'altra l'esigenza di Per_1 CP_3 acquisire i due capannoni in BO GL all'epoca dei fatti nella disponibilità della CP_1
(uno dei quali di sua proprietà, se pure soggetto ad esecuzione, l'altro in leasing, in relazione al quale era prossima al riscatto), complesso negoziale sottoposto alla condizione dell'efficacia e CP_1 dell'esecuzione di un contratto preliminare, a sua volta sospensivamente condizionato dalla Contr circostanza che i fosse aggiudicata in sede esecutiva l'immobile della coppia Controparte_9 ad un prezzo non superiore ad € 300.000,00; che il contratto preliminare non era divenuto efficace per Contr il mancato avveramento della condizione, per dolo o colpa di la quale si era rifiutata di rilanciare l'offerta di acquisto nella gara senza incanto per l'aggiudicazione dell'immobile di Brescia, via
Divisione Acqui, nonostante la promissaria acquirente avesse manifestato la propria disponibilità a fornirle in assegno circolare la provvista per presentare offerte superiori alla somma limite di €
300.000,00.
pagina 7 di 11 Orbene osserva in proposito il Collegio come secondo la prospettazione di parte attrice il complesso negoziale in esame sarebbe stato orchestrato dalle persone fisiche di e , i quali Per_2 Persona_3 non a caso avevano rivestito la parte di promittenti venditori nel contratto preliminare 5 agosto 2021, unico documento dal quale potrebbe inferirsi l'esistenza del prospettato complesso di contratti collegati;
come inspiegabilmente le attrici hanno convenuto in giudizio le singole società della
“galassia Bottura”, ma non le persone fisiche, che in tesi sarebbero state le parti del complesso negoziale evocato da parte attrice;
che, in ogni caso, dalla semplice lettura del contratto preliminare 5 agosto 2021 si evince che l'acquisto dell'immobile di via Divisione Acqui ad un prezzo non superiore Contr ad € 300.000,00 da parte di on era stato oggetto di una obbligazione – del resto sarebbe stato Contr difficile il contrario, non essendo arte dell'atto – ma qualificato come fatto del terzo idoneo a condizionare l'efficacia del contratto preliminare;
come peraltro, anche volendo diversamente opinare, Contr non risulta applicabile l'invocato effetto di cui all'art. 1359 c.c., dal momento che da un lato on aveva alcun interesse al mancato avveramento della condizione, dall'altro la società (rectius: i suoi amministratori), lungi dall'avere inadempiuto all'impegno a concorrere all'asta offendo almeno la somma di € 300.000,00, aveva rilanciato fino alla somma di € 350.000,00, non essendo certo ad essi imputabile il fatto che una terza parte abbia offerto una somma superiore, aggiudicandosi l'immobile, né il fatto di non avere accettato somme contanti da una terza parte, essendo legittimo il rifiuto di tenere una condotta astrattamente idonea ad integrare un'ipotesi di cui all'art. 648 o 648 bis c.p.
Tali conclusioni, oltre ad escludere la possibilità di entrare nel merito del prospettato collegamento tra i diversi negozi conclusi tra alcune società dei e altre società dei Bottura del quale le parti CP_1 attrici chiedono l'accertamento – ciò che esonera il Collegio dall'esame delle domande che CP_1
Parte_ e da tale accertamento fanno derivare in via subordinata – comportano il rigetto delle
[...]
Contr domande risarcitorie proposte dalle società attrici nei confronti di
Allo stesso modo la accertata legittimità della condotta di AOI, e la non riferibilità alla sua condotta Contr della mancata efficacia del contratto preliminare concluso inter alios, non consente di ritenere che Parte_ si sia ingiustificatamente arricchita in danno di – con conseguente rigetto della domanda dalla stessa proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
3. La domanda di accertamento della insussistenza del credito già vantato da nei confronti di CP_3
e di , stante l'estinzione del credito medesimo per rinuncia da parte della CP_1 Parte_3 creditrice, per fatti concludenti e comunque sulla scorta della comune volontà delle parti.
pagina 8 di 11 Assume la parte attrice che dal contenuto complessivo dei negozi collegati conclusi dalle parti CP_1
e , e comunque dall'impegno unilaterale 5 agosto 2021 ad abbandonare definitivamente la Per_1 procedura esecutiva n. 124/2020 R.E. (impegno peraltro assolto da che aveva lasciato CP_3 estinguere tale procedura, non riassumendola dopo la sua sospensione nel termine di legge) si evincerebbe la tacita rinuncia da parte di al (residuo, dopo l'incasso del ricavato della CP_3 vendita all'asta del capannone di BO GL e dell'immobile di via Divisione Acqui) credito da essa acquistato dalla originaria creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_3
Va preliminarmente affermata la carenza di legittimazione attiva di entrambe le attrici ad ottenere l'accertamento della estinzione del credito vantato dalla convenuta nei confronti di un terzo CP_3 soggetto, vale a dire Parte_3
Quanto alla asserita rinuncia da parte di al residuo ingente credito vantato nei confronti della CP_3
parte attrice non ha fornito alcun elemento indiziario significativo e inequivoco per CP_1 ritenere la sussistenza della invocata rinuncia implicita o per fatti concludenti.
Ed invero la prova della rinuncia implicita (per la quale il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito – cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16125 del 14 luglio 2006 e successive conformi), non può certo ricavarsi dal semplice impegno ad abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.E.; ed infatti, a prescindere dal rilievo che l'abbandono di una procedura esecutiva non comporta la rinuncia al credito, che può sempre essere azionato con una nuova procedura esecutiva;
che l'impegno era condizionato all'avverarsi di una condizione sospensiva (l'efficacia e l'esecuzione del contratto preliminare 5 agosto 2021) poi non avveratasi;
che inoltre la rinuncia all'esecuzione sull'immobile commerciale della debitrice ben potrebbe essere dovuta ad una scelta nell'interesse della creditrice, finalizzata a non causare la cessazione dell'attività della debitrice – consentendo alla stessa di continuare l'attività e così porsi nelle condizioni di adempiere alle residue obbligazioni – basti notare che l'asserita rinuncia tacita al credito nei confronti di risalente all'estate 2021, allorché sarebbe stato concluso il negozio CP_1 complesso di cui in narrativa, è definitivamente esclusa alla luce del comportamento successivo della creditrice, la quale nella procedura n. 921/2018 R.E. aveva depositato il 23 maggio 2022 dichiarazione con la quale indicava l'ammontare del proprio credito insinuato, mentre con successiva dichiarazione
23 dicembre 2022 aveva richiesto e ottenuto il versamento diretto in proprio favore del prezzo di aggiudicazione degli immobili di Brescia, via Divisione Acqui.
pagina 9 di 11 Da tale conclusione discende anche il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta da CP_1 nei confronti di CP_3
4. Le azioni risarcitorie proposte da nei confronti di e CP_1 CP_3 CP_4
Da ultimo occorre esaminare le domande risarcitorie proposte in via subordinata da nei CP_1 confronti di fino all'ammontare di € 250.000,00 e nei confronti di fino CP_3 CP_4 all'ammontare di € 100.000,00.
Anche tali domande andranno rigettate.
Orbene, a prescindere dal rilievo che non si capisce di quale danno si dolga parte attrice, e sulla stregua di quali elementi lo quantifichi nelle somme sopra indicate, basti osservare che l'attrice non ha neppure indicato in relazione a quale inadempimento e/o illecito extra-contrattuale avanzi una pretesa risarcitoria nei confronti di la quale ha pienamente adempiuto all'accordo contrattuale CP_4 stipulato con dalla quale ha acquistato al prezzo contrattualmente stabilito una porzione di CP_3 immobile in BO GL dopo che la già utilizzatrice dell'immobile medesimo, CP_1
l'aveva riscattato dalla locatrice finanziaria.
Allo stesso modo però parte attrice non ha esplicitato a che titolo avrebbe maturato un debito CP_3 risarcitorio nei confronti di – con la conseguenza che anche tale azione proposta in via CP_1 subordinata dovrà essere rigettata.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
le attrici andranno pertanto condannate, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 38.805,00= per onorari CP_3
(liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, e dell'aumento prossimo al 20 % per i tre scaglioni successivi, essendo parametrate al valore del credito oggetto della domanda di accertamento negativo di valore superiore ad € 2.000.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA;
alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano CP_4 in € 14.103,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
52.000,01= a € 260.000,00=), oltre spese generali, IVA e CP;
alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 22.457,00= per onorari (liquidati i valori medi Controparte_2 per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=), oltre spese generali, IVA e
CP.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento della inesistenza di alcun credito di nei confronti di rigetta le domande proposte CP_3 Parte_3 dalle parti attrici nei confronti delle convenute e CP_3 CP_4 Controparte_2 condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta delle CP_3 spese di lite, liquidate in complessivi € 38.805,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA;
condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta delle CP_4 spese di lite, liquidate in complessivi € 14.103,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA;
condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 22.457,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e
[...]
CPA.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT AR ET GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14560 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 CP_1 attrici, con l'avv. Aldo Mazzocchi
e
Controparte_2 convenuta, con l'avv. Luca Feroldi
e
CP_3 convenuta, con gli avv.ti Chiara Gorlani e Stefano Botti
e
CP_4 convenuta, con l'avv. Graziano Chimienti pagina 1 di 11 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 giugno 2025, e pertanto come da rispettive note di p.c. depositate in data 24 giugno 2025 (parte attrice) e alle date del 20 giugno 2025, 24 giugno 2025 e 22 giugno 2025 (parti convenute)
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022 le società e (di CP_1 Parte_1
Parte_ seguito, per semplicità convenivano in giudizio le società (di seguito, per Controparte_2
Contr semplicità, CP_6 CP_4
Le attrici premettevano che:
- Banca BTL vantava un credito di € 2.900.674,42 nei confronti di e un credito di € CP_1
289.97,06 nei confronti di Parte_3
Parte_
- mentre società amministrata da figlio di a.u. di Controparte_7 Parte_3
stava trattando con Banca BTL per acquistare i predetti crediti, e CP_1 Parte_3 la moglie ricevevano notificazione dell'atto 13 luglio 2020 con il quale Controparte_8
BTL aveva ceduto i propri crediti alla società riferibile alla famiglia (che da CP_3 Per_1 tempo aveva manifestato al l'intenzione di acquistare le due porzioni del capannone di CP_1
BO GL, sede della in quanto strategiche all'ampliamento della sua CP_1 sede), al prezzo di € 1.250.000,00;
- a quel punto le due parti avevano studiato una serie di negozi tra loro collegati, che avrebbero consentito ai di salvare la casa dei coniugi e il negozio della CP_1 Controparte_9 oggetto della procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E., e ai di acquisire gli CP_1 Per_1 immobili industriali di BO GL;
in particolare i avevano costituito una società Per_1
Contr ad hoc, la il cui scopo precipuo sarebbe stato quello di acquistare in sede esecutiva la casa coniugale dei ad un prezzo non superiore a € 300.000,00; la società avrebbe CP_1 CP_3 acquistato in sede esecutiva uno dei due immobili di BO GL (di proprietà di CP_1
, mentre la società avrebbe acquistato da l'altra porzione del
[...] CP_4 CP_1 capannone di BO GL, dopo che la utilizzatrice lo avesse riscattato dalla CP_1 società di leasing;
pagina 2 di 11 - con contratto preliminare datato 5 agosto 2021, concluso tra i fratelli e , Per_2 Persona_3
Contr Parte_ titolari dell'intero capitale sociale di e i primi si impegnavano, a condizione che si fossero realizzate le condizioni di cui sopra, a cedere la totalità delle quote da loro detenute in Contr Parte_ lla promissaria acquirente al prezzo di 30.000,00; nello stesso giorno CP_3 rilasciava dichiarazione unilaterale con la quale si impegnava, a condizione che il contratto preliminare fosse divenuto efficace e fosse eseguito, a non riassumere e coltivare la procedura esecutiva n. 124/2020 RGE, già sospesa con ordinanza 19 maggio 2021; che, del pari,
[...]
CP_ avrebbe rinunciato alla porzione di credito eccedente il ricavato della vendita all'asta della porzione di capannone di BO GL (impegno non formalizzato, per ragioni di bilancio, ma oggetto di un gentlemen's agreement tra le parti);
- che, mentre effettivamente aveva acquistato all'asta la porzione di capannone di CP_3 proprietà e aveva acquistato da la Parte_4 CP_4 CP_1 restante porzione del capannone, dopo che l'aveva riscattata anticipatamente, versando CP_1
Contr alla locatrice finanziaria la somma di € 70.023,00, ra venuta meno al proprio impegno, Parte_ rifiutando di proporre offerte oltre la somma di € 350.000,00, nonostante in persona dell'a.u. si fosse offerta di fornirle in assegno circolare la provvista Controparte_7 necessaria per consentirle di superare il tetto massimo di 300.000,00;
- che da tale condotta, contraria a buona fede, che aveva determinato il mancato avveramento della condizione sospensiva e la conseguente inefficacia del contratto preliminare, essendo riferibile alla parte che aveva interesse alla caducazione degli obblighi derivanti dal preliminare, dovevano derivare le conseguenze di cui all'art. 1359 c.c.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che il Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento, da Contr Parte_ parte di agli obblighi derivanti dal contratto preliminare stipulato con dichiarasse Contr l'estinzione del residuo credito vantato da nei confronti di condannasse CP_3 CP_1
Parte_ Contr risarcire il danno derivato a dall'inadempimento degli obblighi derivanti ad al contratto preliminare, quantificato in € 270.000,00; condannasse ad adempiere all'obbligo unilaterale CP_3 assunto di abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E. nei confronti dell'immobile commerciale in Brescia, via Ugoni, di proprietà di in via subordinata, chiedeva la CP_1
Contr Parte_ condanna di risarcire il danno patito da quantificato in € 270.000,00, nonché la condanna di e a risarcire il danno patito da nella rispettiva misura di € CP_3 CP_4 CP_1
250.000,00 ed € 100.000,00; in ulteriore subordine, chiedeva che il Tribunale, accertato il collegamento pagina 3 di 11 funzionale tra più contratti (collegamento negoziale), per cui essi “simul stabunt, simul cadent”, preso atto del mancato verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste dalle parti in causa, per l'effetto dichiarasse risolti o, comunque tamquam non essent, tutte le obbligazioni ed i negozi descritti in narrativa ed in particolare il contratto di vendita tra in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, dell'immobile con corte esclusiva sito in BO GL (Bs) ed identificato al catasto fabbricati sez NCT, foglio 3, mappale 199 sub 1, in via Cavallera, p.t., cat D/7, Contr r.c. 4.110,00; in estremo subordine che il Tribunale, considerato che, rebus sic stantibus, i era Parte_ arricchita, a danno di attraverso il mancato esborso di € 270.000,00 (€ 300.000,00 - € Contr Parte_ 270.000,00 –), condannasse d indennizzare ex art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento conseguito e della correlativa diminuzione patrimoniale dell'attrice, corrispondente alla mancata acquisizione delle quote sociali della successivamente alla prevista aggiudicazione Controparte_2 all'asta dell'immobile di via Divisione Acqui, come descritto in narrativa;
ordinasse a che CP_3 potrebbe arricchirsi attraverso la vendita all'asta dell'immobile sito in via F.lli Ugoni Nr. 12, come sopra descritto, a danno di ex art. 2041 cc, di depositare istanza di estinzione della CP_1 procedura esecutiva RGE 124/2020 del Tribunale di Brescia, ovvero, nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, l'azione esecutiva stessa venga portata a termine con la vendita all'asta dell'immobile stesso, che venga condannata ad indennizzare nei limiti CP_3 CP_1 dell'arricchimento conseguito e della correlativa diminuzione patrimoniale dell'attrice, corrispondente al valore dell'immobile esecutato, da quantificarsi in corso di causa. Contr Si costituiva ritualmente chiedendo in via preliminare che il Tribunale dichiarasse la Contr carenza di legittimazione passiva di disponendo la sua estromissione dal giudizio;
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite.
Allegava la convenuta di non essere stata parte di alcuno dei negozi intervenuti tra le parti, men che Contr meno del contratto preliminare 5 agosto 2021, alle cui obbligazioni secondo le attrici avrebbe Contr inadempiuto;
che, in ogni caso, era falso che vesse volontariamente impedito l'avveramento della circostanza che condizionava sospensivamente l'efficacia del preliminare;
che era vero il contrario, dal Contr momento che risultava documentalmente che aveva partecipato all'asta giudiziaria per l'aggiudicazione della casa di abitazione dei coniugi giungendo ad offrire la somma Controparte_9 di € 350.000,00, ben superiore a quella indicata nella condizione sospensiva;
che la gara senza incanto si era svolta in modalità telematica asincrona, nella quale gli offerenti restavano anonimi, e che Contr pertanto l'affermazione della parte attrice secondo la quale i era accordata con il soggetto poi pagina 4 di 11 Contr risultato aggiudicatario dell'immobile era del tutto priva di fondamento;
che senz'altro on era tenuta ad accettare da terze persone somme di incerta provenienza da utilizzare per i rilanci d'asta; che, in ogni caso, la norma invocata dalle attrici, il 1359 c.c., perché operi la finzione di avveramento richiede che la condizione non si verifichi per causa imputabile alla parte che aveva interesse al mancato avveramento della condizione, mentre le parti attrici non avevano neppure allegato quale fosse tale interesse;
che, infine, non vi era alcuna prova documentale dell'asserito collegamento tra i diversi negozi conclusi tra le parti.
Si costituiva anche a sua volta chiedendo in via preliminare che il Tribunale CP_4
Parte_ dichiarasse la carenza di legittimazione attiva di la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione, stante la assoluta incertezza della causa petendi delle domande attoree;
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, e condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Allegava la convenuta che UO era del tutto estranea a tutto quanto esposto dalle parti attrici;
che la società si era limitata a contrattare con l'acquisto di un immobile, acquisto le cui CP_1 obbligazioni essa aveva puntualmente adempiuto;
che UO non aveva avuto mai alcun rapporto con Parte_
che non si vede a quale titolo UO dovrebbe corrispondere a un risarcimento, stante la CP_1 mancanza di allegazione di alcun inadempimento o condotta idonea a cagionare un danno a CP_1 nonché di quale danno abbia in concreto subito. CP_1
Si costituiva anche concludendo in modo del tutto analogo a quanto illustrato CP_3 precedentemente in riferimento alle difese di CP_4
La convenuta, dopo avere riassunto l'entità dei crediti vantati nei confronti di e di CP_1 Pt_3
e rammentato di essersi surrogata nelle procedure esecutive nn. 124/2020 (avente ad oggetto il
[...] negozio della in Brescia, via F,lli Ugoni) e 921/2018 (avente ad oggetto un capannone di CP_1 proprietà della in BO GL e due immobili di civile abitazione di proprietà dei CP_1 coniugi in Brescia, via Divisione Acqui), già promosse da BTL, e di avere chiesto la Controparte_9 sospensione della procedura esecutiva n. 124/2020 (stante la pendenza di trattative con la debitrice) e di essersi aggiudicata all'asta il capannone di BO GL, al prezzo di € 975.000,00 (mentre i due immobili di Brescia, via Divisione Acqui venivano aggiudicati a tale al prezzo di € Persona_4
355.000,00), allegava che:
- parte attrice chiedeva accertarsi la insussistenza di alcun credito di nei confronti di CP_3
che non è parte in causa, mentre non ha mai avuto alcun rapporto con Parte_3 CP_3
pagina 5 di 11 Parte_
ciò che rende nullo l'atto di citazione, per l'assoluta incertezza nella identificazione della causa petendi;
- appaiono del tutto inconferenti le vicende relative all'acquisto dei crediti bancari vantati da BTL da parte di CP_3
- le attrici chiedono che venga dichiarata l'estinzione del credito vantato da nei confronti di CP_3
e sul presupposto dell'implicita rinuncia per fatti concludenti;
CP_1 Parte_3 orbene, pacifico che non vi è stata alcuna rimessione espressa del debito, il comportamento di che ha coltivato le procedure esecutive, con una serie di atti formali dalla convenuta CP_3 analiticamente indicati, era del tutto incompatibile con la asserita rimessione tacita, per fatti concludenti (da ultimo, nella procedura n. 921/2018 depositava dichiarazione 23 CP_3 maggio 2022 con la quale indicava l'ammontare del proprio credito insinuato, e con successiva dichiarazione 23 dicembre 2022 chiedeva il versamento diretto in proprio favore del prezzo di aggiudicazione degli immobili di Brescia, via Divisione Acqui);
- quanto infine alla domanda di adempimento del proprio impegno unilaterale 5 agosto 2021 ad abbandonare definitivamente la procedura esecutiva 124/2020 R.E., affermava la convenuta che, a prescindere dai rilievi che la procedura non era stata riassunta, e che conseguentemente non vi era stato alcun inadempimento all'impegno, impegno peraltro condizionato al verificarsi di una condizione che non si era in realtà verificata, rinunciare ad una procedura esecutiva non significava rinunciare al relativo credito e alle relative garanzie;
- quanto infine alle cause della mancata efficacia del preliminare, mentre il mancato avveramento di nessuna delle condizioni che sospendevano l'efficacia del preliminare era addebitabile alla volontà di una di quelle era dipesa da una condotta volontaria della CP_3 CP_1 che non aveva ottemperato al proprio impegno di rilasciare il capannone di BO GL dopo l'aggiudicazione a costringendo quest'ultima a provvedere all'escomio CP_3 forzoso;
- in ogni caso la questione ipotetica circa le sorti della procedura esecutiva a causa della pretesa caducazione del titolo esecutivo (per la pretesa rinuncia al credito) non potrebbe essere devoluta a giudice diverso da quello naturale, vale a dire il giudice dell'esecuzione;
- parimenti del tutto infondate la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici (tra le quali non Parte_ si vede come possa annoverarsi che non ha mai avuto alcun rapporto con , e la CP_3
pagina 6 di 11 domanda ex art. 2041 c.c., anche per il sol fatto che Cosa vanta un credito milionario nei confronti di e di CP_1 Parte_3
La causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate il 10 luglio 2025 (nelle quali le attrici abbandonavano la domanda diretta ad ottenere la condanna di ad adempiere all'obbligo CP_3 unilaterale assunto di abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.G.E. nei confronti di un immobile commerciale in Brescia, via Ugoni, di proprietà di rectius: chiedevano che il CP_1
Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere con riguardo a tale domanda), senza che fosse svolta alcuna attività istruttoria, ritenendo il G.I. l'opportunità di rimettere al Collegio la decisione sulle eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle convenute.
2. L'asserito collegamento tra i diversi negozi conclusi tra le società facenti capo alla famiglia Per_1
e le società facenti capo alla famiglia l'asserita caducazione dei negozi tra loro collegati per CP_1
Contr effetto del doloso inadempimento, da parte di degli impegni assunti con il preliminare 5 agosto Contr 2021; la sorte delle domande avanzate nei confronti di titolo di risarcimento o di arricchimento senza causa.
Assume la parte attrice che tra i rappresentanti delle due famiglie e , vale a dire CP_1 Per_1
e da un lato, e dall'altro, era stato Parte_3 Controparte_7 Per_2 Persona_3 congegnato un complesso di negozi aventi come finalità per i primi l'esigenza di salvare dall'esecuzione la casa di coniugale di in Brescia, via Divisione Acqui, oggetto di Parte_3 esecuzione nella quale si era surrogata una delle società dei , dall'altra l'esigenza di Per_1 CP_3 acquisire i due capannoni in BO GL all'epoca dei fatti nella disponibilità della CP_1
(uno dei quali di sua proprietà, se pure soggetto ad esecuzione, l'altro in leasing, in relazione al quale era prossima al riscatto), complesso negoziale sottoposto alla condizione dell'efficacia e CP_1 dell'esecuzione di un contratto preliminare, a sua volta sospensivamente condizionato dalla Contr circostanza che i fosse aggiudicata in sede esecutiva l'immobile della coppia Controparte_9 ad un prezzo non superiore ad € 300.000,00; che il contratto preliminare non era divenuto efficace per Contr il mancato avveramento della condizione, per dolo o colpa di la quale si era rifiutata di rilanciare l'offerta di acquisto nella gara senza incanto per l'aggiudicazione dell'immobile di Brescia, via
Divisione Acqui, nonostante la promissaria acquirente avesse manifestato la propria disponibilità a fornirle in assegno circolare la provvista per presentare offerte superiori alla somma limite di €
300.000,00.
pagina 7 di 11 Orbene osserva in proposito il Collegio come secondo la prospettazione di parte attrice il complesso negoziale in esame sarebbe stato orchestrato dalle persone fisiche di e , i quali Per_2 Persona_3 non a caso avevano rivestito la parte di promittenti venditori nel contratto preliminare 5 agosto 2021, unico documento dal quale potrebbe inferirsi l'esistenza del prospettato complesso di contratti collegati;
come inspiegabilmente le attrici hanno convenuto in giudizio le singole società della
“galassia Bottura”, ma non le persone fisiche, che in tesi sarebbero state le parti del complesso negoziale evocato da parte attrice;
che, in ogni caso, dalla semplice lettura del contratto preliminare 5 agosto 2021 si evince che l'acquisto dell'immobile di via Divisione Acqui ad un prezzo non superiore Contr ad € 300.000,00 da parte di on era stato oggetto di una obbligazione – del resto sarebbe stato Contr difficile il contrario, non essendo arte dell'atto – ma qualificato come fatto del terzo idoneo a condizionare l'efficacia del contratto preliminare;
come peraltro, anche volendo diversamente opinare, Contr non risulta applicabile l'invocato effetto di cui all'art. 1359 c.c., dal momento che da un lato on aveva alcun interesse al mancato avveramento della condizione, dall'altro la società (rectius: i suoi amministratori), lungi dall'avere inadempiuto all'impegno a concorrere all'asta offendo almeno la somma di € 300.000,00, aveva rilanciato fino alla somma di € 350.000,00, non essendo certo ad essi imputabile il fatto che una terza parte abbia offerto una somma superiore, aggiudicandosi l'immobile, né il fatto di non avere accettato somme contanti da una terza parte, essendo legittimo il rifiuto di tenere una condotta astrattamente idonea ad integrare un'ipotesi di cui all'art. 648 o 648 bis c.p.
Tali conclusioni, oltre ad escludere la possibilità di entrare nel merito del prospettato collegamento tra i diversi negozi conclusi tra alcune società dei e altre società dei Bottura del quale le parti CP_1 attrici chiedono l'accertamento – ciò che esonera il Collegio dall'esame delle domande che CP_1
Parte_ e da tale accertamento fanno derivare in via subordinata – comportano il rigetto delle
[...]
Contr domande risarcitorie proposte dalle società attrici nei confronti di
Allo stesso modo la accertata legittimità della condotta di AOI, e la non riferibilità alla sua condotta Contr della mancata efficacia del contratto preliminare concluso inter alios, non consente di ritenere che Parte_ si sia ingiustificatamente arricchita in danno di – con conseguente rigetto della domanda dalla stessa proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
3. La domanda di accertamento della insussistenza del credito già vantato da nei confronti di CP_3
e di , stante l'estinzione del credito medesimo per rinuncia da parte della CP_1 Parte_3 creditrice, per fatti concludenti e comunque sulla scorta della comune volontà delle parti.
pagina 8 di 11 Assume la parte attrice che dal contenuto complessivo dei negozi collegati conclusi dalle parti CP_1
e , e comunque dall'impegno unilaterale 5 agosto 2021 ad abbandonare definitivamente la Per_1 procedura esecutiva n. 124/2020 R.E. (impegno peraltro assolto da che aveva lasciato CP_3 estinguere tale procedura, non riassumendola dopo la sua sospensione nel termine di legge) si evincerebbe la tacita rinuncia da parte di al (residuo, dopo l'incasso del ricavato della CP_3 vendita all'asta del capannone di BO GL e dell'immobile di via Divisione Acqui) credito da essa acquistato dalla originaria creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_3
Va preliminarmente affermata la carenza di legittimazione attiva di entrambe le attrici ad ottenere l'accertamento della estinzione del credito vantato dalla convenuta nei confronti di un terzo CP_3 soggetto, vale a dire Parte_3
Quanto alla asserita rinuncia da parte di al residuo ingente credito vantato nei confronti della CP_3
parte attrice non ha fornito alcun elemento indiziario significativo e inequivoco per CP_1 ritenere la sussistenza della invocata rinuncia implicita o per fatti concludenti.
Ed invero la prova della rinuncia implicita (per la quale il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito – cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16125 del 14 luglio 2006 e successive conformi), non può certo ricavarsi dal semplice impegno ad abbandonare la procedura esecutiva n. 124/2020 R.E.; ed infatti, a prescindere dal rilievo che l'abbandono di una procedura esecutiva non comporta la rinuncia al credito, che può sempre essere azionato con una nuova procedura esecutiva;
che l'impegno era condizionato all'avverarsi di una condizione sospensiva (l'efficacia e l'esecuzione del contratto preliminare 5 agosto 2021) poi non avveratasi;
che inoltre la rinuncia all'esecuzione sull'immobile commerciale della debitrice ben potrebbe essere dovuta ad una scelta nell'interesse della creditrice, finalizzata a non causare la cessazione dell'attività della debitrice – consentendo alla stessa di continuare l'attività e così porsi nelle condizioni di adempiere alle residue obbligazioni – basti notare che l'asserita rinuncia tacita al credito nei confronti di risalente all'estate 2021, allorché sarebbe stato concluso il negozio CP_1 complesso di cui in narrativa, è definitivamente esclusa alla luce del comportamento successivo della creditrice, la quale nella procedura n. 921/2018 R.E. aveva depositato il 23 maggio 2022 dichiarazione con la quale indicava l'ammontare del proprio credito insinuato, mentre con successiva dichiarazione
23 dicembre 2022 aveva richiesto e ottenuto il versamento diretto in proprio favore del prezzo di aggiudicazione degli immobili di Brescia, via Divisione Acqui.
pagina 9 di 11 Da tale conclusione discende anche il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta da CP_1 nei confronti di CP_3
4. Le azioni risarcitorie proposte da nei confronti di e CP_1 CP_3 CP_4
Da ultimo occorre esaminare le domande risarcitorie proposte in via subordinata da nei CP_1 confronti di fino all'ammontare di € 250.000,00 e nei confronti di fino CP_3 CP_4 all'ammontare di € 100.000,00.
Anche tali domande andranno rigettate.
Orbene, a prescindere dal rilievo che non si capisce di quale danno si dolga parte attrice, e sulla stregua di quali elementi lo quantifichi nelle somme sopra indicate, basti osservare che l'attrice non ha neppure indicato in relazione a quale inadempimento e/o illecito extra-contrattuale avanzi una pretesa risarcitoria nei confronti di la quale ha pienamente adempiuto all'accordo contrattuale CP_4 stipulato con dalla quale ha acquistato al prezzo contrattualmente stabilito una porzione di CP_3 immobile in BO GL dopo che la già utilizzatrice dell'immobile medesimo, CP_1
l'aveva riscattato dalla locatrice finanziaria.
Allo stesso modo però parte attrice non ha esplicitato a che titolo avrebbe maturato un debito CP_3 risarcitorio nei confronti di – con la conseguenza che anche tale azione proposta in via CP_1 subordinata dovrà essere rigettata.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
le attrici andranno pertanto condannate, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 38.805,00= per onorari CP_3
(liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, e dell'aumento prossimo al 20 % per i tre scaglioni successivi, essendo parametrate al valore del credito oggetto della domanda di accertamento negativo di valore superiore ad € 2.000.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA;
alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano CP_4 in € 14.103,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
52.000,01= a € 260.000,00=), oltre spese generali, IVA e CP;
alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 22.457,00= per onorari (liquidati i valori medi Controparte_2 per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=), oltre spese generali, IVA e
CP.
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P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento della inesistenza di alcun credito di nei confronti di rigetta le domande proposte CP_3 Parte_3 dalle parti attrici nei confronti delle convenute e CP_3 CP_4 Controparte_2 condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta delle CP_3 spese di lite, liquidate in complessivi € 38.805,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA;
condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta delle CP_4 spese di lite, liquidate in complessivi € 14.103,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA;
condanna le attrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 22.457,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e
[...]
CPA.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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