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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 287 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to SANTESE ROSARIO Parte_1
e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA D'AIUTOLO, 1 -
MACCHIA 84096 MONTECORVINO ROVELLA
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. SACCO FILOMENA e dom.to VIA CP_1
VIA ANDREA DE LEO, 12 84127 SALERNO
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania n.
258/2021 pubblicata in data 14.11.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2018 presso il Tribunale di Vallo della
Lucania, il sig. , premesso di aver lavorato dal Parte_1 01/01/1980 al 31/03/2016, in qualità di operaio agricolo idraulico- forestale con mansioni di autista, meccanico boscaiolo-taglialegna e che, a causa del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, avrebbe contratto una malattia professionale, conveniva per sentirla condannare al pagamento CP_1 in suo favore dei benefici commisurati ad un danno biologico pari al
6%.
In particolare il sig. evidenziava di aver sviluppato numerose Pt_1 patologie invalidanti: ”Spondilo-disco-artrosi lombare con protrusioni discali mediane e paramediane L4/L5 e L5/S1, con conflitto radicolare L5” e per tali patologie, contratte a causa delle mansioni espletate per lungo periodo, aveva inoltrato domanda per il riconoscimento della malattia professionale con esito sfavorevole.
Tali conclusioni venivano impugnate in via amministrativa con esito negativo, a seguito di visita collegiale medico-legale.
A quel punto l'odierno appellante decideva di adire il Tribunale al fine ottenere il riconoscimento della malattia professionale nella percentuale dell'6%, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra le mansioni lavorative espletate e le patologie diagnosticate trattandosi,
a suo dire, di malattia tabellata. Si costituiva con comparsa CP_1 con la quale resisteva al ricorso e concludeva per il rigetto.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste e senza disporre
CTU, sebbene richiesta da parte ricorrente, il Tribunale rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Ricorre in appello il ricorrente ritenendo la sentenza non corretta in conseguenza di una errata valutazione della prova testimoniale.
Contesta, inoltre, la mancata ammissione della CTU senza specifici motivi ed evidenzia che la malattia rientrerebbe tra quelle tabellate e pertanto opererebbe la presunzione legale di origine professionale di cui al DPR 1124/1965 con inversione dell'onere della prova: graverebbe sull' dimostrare la mancanza di nesso di causalità CP_1 tra le mansioni lavorative e la patologia. Per tali motivi, conclude per la riforma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della malattia professionale in misura del 6% o nella percentuale minore o maggiore che risulti da CTU che chiede di ammettere.
Si è costituito che ha contro dedotto e concluso per il rigetto CP_1 del ricorso, evidenziando che la prova della eziopatogenesi non è stata fornita.
Il collegio, ritenuto di non accogliere l'istanza di rinnovazione della
CTU, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso con dispositivo.
Il primo punto di gravame riguarda l'errata valutazione della prova testimoniale che il giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile e non in grado di “pervenire a parametri di valutazione adeguati”. Tale affermazione viene contestata dal ricorrente che sostiene essere la testimonianza precisa e puntuale e in grado di dimostrare i tempi e le modalità lavorative.
Ebbene, il teste ha dichiarato: ”Effettuavamo Testimone_1 attività di piantagione con attività di zappatura per effettuare gradoni, estirpazione di vegetazione con motosega, sramatura, creazione di muretti a secco…per lo svolgimento di tale attività sia io che il signor utilizzavamo attrezzature meccaniche quali tagliaerba, Pt_1 motosega, decespugliatori.”
Ebbene, tale testimonianza non dimostra alcunché.
Non si evince dalla deposizione quanto tempo era dedicato alla creazione di muretti a secco e quanto era dedicato alla zappettatura e, quindi, non è dato sapere quanto tempo il ricorrente ha svolto attività che richiedevano l'uso di strumenti che producono vibrazioni atteso che non tutti quelli elencati dal teste ne producono. Ne consegue che oltre alla inattendibilità rilevata dal giudice di prime cure avendo il teste reso dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dal in ricorso, va anche considerata la Pt_1 testimonianza non utile a dimostrare l'esposizione a rischio di malattia professionale come vorrebbe il ricorrente. L'appello su tale punto va pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame relativo alla malattia tabellata che comporta l'inversione dell'onere della prova, va fatta una breve premessa. Le malattie tabellate, ovvero incluse nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 sono quelle provocate da specifiche lavorazioni e che si manifestano entro un certo periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa.
Orbene, allorquando si è in presenza di malattia tabellata si ha una presunzione legale di origine professionale per effetto della quale si inverte l'onere della prova e grava sull' dover dimostrare che la CP_1 malattia non è stata causata dalle mansioni espletate. Va però puntualizzato che per aversi malattia tabellata occorre che il lavoratore dimostri non solo la malattia, ma anche di aver svolto le mansioni che l'hanno esposto al rischio di contrarla.
Ebbene, il lavoratore non ha fornito prova sufficiente delle mansioni espletate. L'istruttoria come già si è detto è insufficiente in quanto non in grado di dimostrare per quante ore al giorno e per quanti giorni il ricorrente avrebbe usato macchinari che producono vibrazioni o abbia svolto mansioni in grado di causare la patologia lamentata. La mancata prova dell'espletamento dell'attività lavorativa con modalità che avrebbero esposto a rischio il lavoratore, comporta che anche la malattia non può ritenersi “tabellata” mancando a monte la certezza dell'effettuazione di quelle particolari lavorazioni pericolose e, quindi, dell'esposizione al rischio correlato.
Non potendo ritenere la malattia tabellata, non opera la presunzione di cui si è detto che vorrebbe a carico dell' l'onere della prova. CP_1
Anche tale punto di gravame va pertanto rigettato.
Quanto infine alla mancata ammissione della CTU richiesta dal ricorrente è logica conseguenza della valutata inattendibilità della testimonianza. Non essendo dimostrata “l'esistenza e la dimostrazione di un fattore lavorativo causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno con rapporto diretto ed efficace” non si è reso utile andare ad approfondire l'aspetto medico che non avrebbe comunque avuto prova di collegamento causale con l'attività lavorativa espletata.
L'appello va pertanto rigettato. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 11/05/2023 e vertente tra Pt_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
[...] CP_1
Lucania n. 258/2021 del 14.11.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
dichiara irripetibili le spese ex art 152 disp. att. c.p.c.;
dichiara astrattamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 05/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 287 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to SANTESE ROSARIO Parte_1
e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA D'AIUTOLO, 1 -
MACCHIA 84096 MONTECORVINO ROVELLA
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. SACCO FILOMENA e dom.to VIA CP_1
VIA ANDREA DE LEO, 12 84127 SALERNO
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania n.
258/2021 pubblicata in data 14.11.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2018 presso il Tribunale di Vallo della
Lucania, il sig. , premesso di aver lavorato dal Parte_1 01/01/1980 al 31/03/2016, in qualità di operaio agricolo idraulico- forestale con mansioni di autista, meccanico boscaiolo-taglialegna e che, a causa del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, avrebbe contratto una malattia professionale, conveniva per sentirla condannare al pagamento CP_1 in suo favore dei benefici commisurati ad un danno biologico pari al
6%.
In particolare il sig. evidenziava di aver sviluppato numerose Pt_1 patologie invalidanti: ”Spondilo-disco-artrosi lombare con protrusioni discali mediane e paramediane L4/L5 e L5/S1, con conflitto radicolare L5” e per tali patologie, contratte a causa delle mansioni espletate per lungo periodo, aveva inoltrato domanda per il riconoscimento della malattia professionale con esito sfavorevole.
Tali conclusioni venivano impugnate in via amministrativa con esito negativo, a seguito di visita collegiale medico-legale.
A quel punto l'odierno appellante decideva di adire il Tribunale al fine ottenere il riconoscimento della malattia professionale nella percentuale dell'6%, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra le mansioni lavorative espletate e le patologie diagnosticate trattandosi,
a suo dire, di malattia tabellata. Si costituiva con comparsa CP_1 con la quale resisteva al ricorso e concludeva per il rigetto.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste e senza disporre
CTU, sebbene richiesta da parte ricorrente, il Tribunale rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Ricorre in appello il ricorrente ritenendo la sentenza non corretta in conseguenza di una errata valutazione della prova testimoniale.
Contesta, inoltre, la mancata ammissione della CTU senza specifici motivi ed evidenzia che la malattia rientrerebbe tra quelle tabellate e pertanto opererebbe la presunzione legale di origine professionale di cui al DPR 1124/1965 con inversione dell'onere della prova: graverebbe sull' dimostrare la mancanza di nesso di causalità CP_1 tra le mansioni lavorative e la patologia. Per tali motivi, conclude per la riforma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della malattia professionale in misura del 6% o nella percentuale minore o maggiore che risulti da CTU che chiede di ammettere.
Si è costituito che ha contro dedotto e concluso per il rigetto CP_1 del ricorso, evidenziando che la prova della eziopatogenesi non è stata fornita.
Il collegio, ritenuto di non accogliere l'istanza di rinnovazione della
CTU, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso con dispositivo.
Il primo punto di gravame riguarda l'errata valutazione della prova testimoniale che il giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile e non in grado di “pervenire a parametri di valutazione adeguati”. Tale affermazione viene contestata dal ricorrente che sostiene essere la testimonianza precisa e puntuale e in grado di dimostrare i tempi e le modalità lavorative.
Ebbene, il teste ha dichiarato: ”Effettuavamo Testimone_1 attività di piantagione con attività di zappatura per effettuare gradoni, estirpazione di vegetazione con motosega, sramatura, creazione di muretti a secco…per lo svolgimento di tale attività sia io che il signor utilizzavamo attrezzature meccaniche quali tagliaerba, Pt_1 motosega, decespugliatori.”
Ebbene, tale testimonianza non dimostra alcunché.
Non si evince dalla deposizione quanto tempo era dedicato alla creazione di muretti a secco e quanto era dedicato alla zappettatura e, quindi, non è dato sapere quanto tempo il ricorrente ha svolto attività che richiedevano l'uso di strumenti che producono vibrazioni atteso che non tutti quelli elencati dal teste ne producono. Ne consegue che oltre alla inattendibilità rilevata dal giudice di prime cure avendo il teste reso dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dal in ricorso, va anche considerata la Pt_1 testimonianza non utile a dimostrare l'esposizione a rischio di malattia professionale come vorrebbe il ricorrente. L'appello su tale punto va pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame relativo alla malattia tabellata che comporta l'inversione dell'onere della prova, va fatta una breve premessa. Le malattie tabellate, ovvero incluse nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 sono quelle provocate da specifiche lavorazioni e che si manifestano entro un certo periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa.
Orbene, allorquando si è in presenza di malattia tabellata si ha una presunzione legale di origine professionale per effetto della quale si inverte l'onere della prova e grava sull' dover dimostrare che la CP_1 malattia non è stata causata dalle mansioni espletate. Va però puntualizzato che per aversi malattia tabellata occorre che il lavoratore dimostri non solo la malattia, ma anche di aver svolto le mansioni che l'hanno esposto al rischio di contrarla.
Ebbene, il lavoratore non ha fornito prova sufficiente delle mansioni espletate. L'istruttoria come già si è detto è insufficiente in quanto non in grado di dimostrare per quante ore al giorno e per quanti giorni il ricorrente avrebbe usato macchinari che producono vibrazioni o abbia svolto mansioni in grado di causare la patologia lamentata. La mancata prova dell'espletamento dell'attività lavorativa con modalità che avrebbero esposto a rischio il lavoratore, comporta che anche la malattia non può ritenersi “tabellata” mancando a monte la certezza dell'effettuazione di quelle particolari lavorazioni pericolose e, quindi, dell'esposizione al rischio correlato.
Non potendo ritenere la malattia tabellata, non opera la presunzione di cui si è detto che vorrebbe a carico dell' l'onere della prova. CP_1
Anche tale punto di gravame va pertanto rigettato.
Quanto infine alla mancata ammissione della CTU richiesta dal ricorrente è logica conseguenza della valutata inattendibilità della testimonianza. Non essendo dimostrata “l'esistenza e la dimostrazione di un fattore lavorativo causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno con rapporto diretto ed efficace” non si è reso utile andare ad approfondire l'aspetto medico che non avrebbe comunque avuto prova di collegamento causale con l'attività lavorativa espletata.
L'appello va pertanto rigettato. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 11/05/2023 e vertente tra Pt_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
[...] CP_1
Lucania n. 258/2021 del 14.11.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
dichiara irripetibili le spese ex art 152 disp. att. c.p.c.;
dichiara astrattamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 05/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano