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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “(accertamento negativo credito contributivo”, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vallo della Lucania alla Via Andrea De Hippolytis n. 15 presso lo studio dell'Avv. Matteo RICCHIUTI ed avv. Francesco Paolo ZANGARI, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in virtù di procura a rogito del notaio dott. di Tivoli rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, Persona_1 rappr.to e difeso dall'avv. Silvia ZECCHINI, in forza di procura generale ad lites del 21 luglio 2015 rep. N. 8097421569 a rogito dott. Notaio in Roma, Persona_2 elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in SALERNO, Corso Garibaldi n° 38 - presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Salerno, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2019 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “a) Nel merito, in via principale, accertare CP_ e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali richiesti dall' con la nota racc. a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 1 sub a) del presente ricorso, ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa.; b) sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali CP_ richiesti dall' con la nota racc. a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 1 sub b) del presente ricorso ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa;
c) In via ulteriormente subordinata, dichiarare ed accertare l'avvenuta CP_ prescrizione delle pretese creditorie dell' indicate nella nota a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, notificata il 30.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 2 del ricorso, ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa. d) In estremo subordine, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti CP_ dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
e) In ogni caso, condannare l' in persona CP_1 del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore in carica, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.....”. Si costituiva in giudizio la resistente che nel contestare la domanda chiedeva il CP_1 rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda non può essere accolta. La questione controversa concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso dei dottori commercialisti non iscritti obbligatoriamente alla Cassa dei CP_2 dottori commercialisti alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionali degli ingegneri ed architetti, dalla Corte di cassazione con le sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso. Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l' ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata CP_1 la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
dall'altro, il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento unitario della Cassa nazionale per i dottori commercialisti, sono esonerati dall'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti i professionisti che pur essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti per l'iscrizione (iscrizione
Pag. 2 di 4 all'Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
inizio dell'attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. n.183 del 2011) risultano iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un'attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall'iscrizione a un'altra forma di previdenza obbligatoria. Quindi, il ricorrente non era tenuto al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti all'albo di dottore commercialista, indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa professionale. Infatti, il dottore commercialista esonerato, infatti, deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare il contributo integrativo. Come è noto, la Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: “26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata CP_1 all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T. U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A). In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione del ricorrente è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che ha percepito ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003. Infine, nemmeno l'eccezione di prescrizione può essere accolta. Infatti il termine inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2012 (avvenuta il 27.9.2013) ed è stato poi successivamente interrotto dalla
Pag. 3 di 4 ricezione dell'avviso bonario, che lo stesso ricorrente scrive di aver ricevuto in data 30.7.2018. Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Pertanto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 27.05.2019 da , nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappr. p.t. ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_1 rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge. Così deciso in Vallo della Lucania 11.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “(accertamento negativo credito contributivo”, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vallo della Lucania alla Via Andrea De Hippolytis n. 15 presso lo studio dell'Avv. Matteo RICCHIUTI ed avv. Francesco Paolo ZANGARI, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in virtù di procura a rogito del notaio dott. di Tivoli rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, Persona_1 rappr.to e difeso dall'avv. Silvia ZECCHINI, in forza di procura generale ad lites del 21 luglio 2015 rep. N. 8097421569 a rogito dott. Notaio in Roma, Persona_2 elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in SALERNO, Corso Garibaldi n° 38 - presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Salerno, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2019 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “a) Nel merito, in via principale, accertare CP_ e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali richiesti dall' con la nota racc. a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 1 sub a) del presente ricorso, ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa.; b) sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali CP_ richiesti dall' con la nota racc. a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 1 sub b) del presente ricorso ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa;
c) In via ulteriormente subordinata, dichiarare ed accertare l'avvenuta CP_ prescrizione delle pretese creditorie dell' indicate nella nota a.r. n. 68952400355-5 del 12.07.2018, notificata il 30.07.2018, per le ragioni di cui al motivo n. 2 del ricorso, ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa. d) In estremo subordine, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti CP_ dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
e) In ogni caso, condannare l' in persona CP_1 del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore in carica, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.....”. Si costituiva in giudizio la resistente che nel contestare la domanda chiedeva il CP_1 rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda non può essere accolta. La questione controversa concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso dei dottori commercialisti non iscritti obbligatoriamente alla Cassa dei CP_2 dottori commercialisti alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionali degli ingegneri ed architetti, dalla Corte di cassazione con le sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso. Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l' ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata CP_1 la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
dall'altro, il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento unitario della Cassa nazionale per i dottori commercialisti, sono esonerati dall'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti i professionisti che pur essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti per l'iscrizione (iscrizione
Pag. 2 di 4 all'Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
inizio dell'attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. n.183 del 2011) risultano iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un'attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall'iscrizione a un'altra forma di previdenza obbligatoria. Quindi, il ricorrente non era tenuto al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti all'albo di dottore commercialista, indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa professionale. Infatti, il dottore commercialista esonerato, infatti, deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare il contributo integrativo. Come è noto, la Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: “26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata CP_1 all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T. U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A). In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione del ricorrente è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che ha percepito ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003. Infine, nemmeno l'eccezione di prescrizione può essere accolta. Infatti il termine inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2012 (avvenuta il 27.9.2013) ed è stato poi successivamente interrotto dalla
Pag. 3 di 4 ricezione dell'avviso bonario, che lo stesso ricorrente scrive di aver ricevuto in data 30.7.2018. Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Pertanto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 27.05.2019 da , nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappr. p.t. ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_1 rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge. Così deciso in Vallo della Lucania 11.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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