Articolo 9 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 gennaio 1972
Art. 9.
Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972
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