Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
154/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Il consigliere designato Ada Raffaella Mazzarelli, nel procedimento iscritto n. 154/2025 V.G. letto il ricorso per equa riparazione ex art. 2 L.89/01, per violazione del termine di ragionevole durata del processo, proposto da , rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA ANDREA, come Parte_1 da mandato in atti contro
Controparte_1 esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che
l'odierna ricorrente ha chiesto equa riparazione ex art.2 L.89/01 per violazione della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4/11/1950 e ratificata ai sensi della L. 848/1955, per non essere stato rispettato il termine ragionevole di cui all'art.6 paragrafo 1 della convenzione stessa;
l'istanza di equa riparazione è stata avanzata da parte ricorrente per l'irragionevole durata del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lucca avente ad oggetto divisione ereditaria, collazione, promosso dalla sorella della medesima iniziato con atto di citazione notificato o in data 21.6.2013
e conclusosi con provvedimento di estinzione ex art. 309 c.p.c. del 20.9.2024: osservato che
- sussiste la competenza per territorio e per materia di questo ufficio;
- il ricorso risulta tempestivo;
- non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste all'art. 2/II quinquies della legge invocata;
- nel caso in esame, non deve trovare applicazione l'art. 2 comma 1, ratione temporis, ex art.6 comma 2 bis, posto che al 30.10.2016 il termine ragionevole era già stato superato;
- deve ritenersi irrilevante l'eventuale colpa del giudice o di altri collaboratori dell'apparato giudiziario nel determinare l'eccessiva durata del processo, giacché la equa riparazione va correlata esclusivamente all'inadempienza dello Stato contraente la convenzione di
Strasburgo all'obbligo di approntare un'organizzazione giudiziaria idonea a fornire risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, senza che possano farsi carico all'utente le ragioni contingenti del disservizio;
Cassazione e un anno nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. n.22975/2017 e 19769/15);
- nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2 bis L.89/01 il giudizio di primo grado ha avuto una durata di 11 anni , quindi la irragionevole durata è stata di 8 anni;
l
- riguardo poi all'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. , non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del
2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole. (Cfr Cass. Ordinanza n. 35372 del
01/12/2022 in fattispecie in cui il giudizio presupposto, estintosi in appello per inattività delle parti dopo una transazione, era durato tredici anni.); nel caso di specie la presunzione è superata dal contenuto della documentazione sanitaria depositata dalla ricorrente;
- l'entità della riparazione del danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata non può che essere determinata in via equitativa ed in tale ottica può essere riconosciuto l'importo di euro 500 per ogni anno di ritardo fino al terzo (e dunque in misura pressoché intermedia rispetto alla forbice prevista dalla legge sostanziale attualmente applicabile), importo maggiorato poi del 20% (ovvero €.600) per gli anni dal quarto al settimo e del 40% (700) per quelli successivi;
- dunque, l'importo derivante dalla applicazione dei predetti parametri è pari ad euro
4.600,00 ;
- sulla predetta somma, da intendersi in moneta attuale e comprensiva di ogni aspetto tutelabile ai sensi di legge, andranno poi computati gli interessi legali dalla domanda;
- le spese del presente procedimento – da liquidare secondo il D.M 55/2014 e succ. modifiche - sono da riconoscere, tenuto conto del valore della controversia e quindi dello scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 secondo i parametri relativi ai procedimenti monitori, in favore del procuratore antistatario avv. MASSA ANDREA che ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 93/I c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 3 L.89/01
INGIUNGE al di pagare senza dilazione a favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.600,00 oltre gli interessi legali dalla domanda, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
MASSA ANDREA, ai sensi dell'art.93/I c.p.c. Autorizza in difetto la provvisoria esecuzione.
Firenze, 26/03/2025
delegato
Mazzarelli
Il Consigliere
Ada Raffaella