CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 15405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15405 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Cagliari nel procedimento a carico di: LI MU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, UI TT, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato dell’11.02.2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari ha condannato MU LI alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e di insolvenza fraudolenta, unificati dal vincolo della continuazione, determinando la pena secondo il seguente calcolo: pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva, mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la continuazione alla pena finale di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15405 Anno 2026 Presidente: EN SE Relatore: MORRA IO Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo, con un unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 81 cod. pen., per aver il Tribunale di Cagliari applicato, a titolo di aumento per la continuazione, una “pena illegale” per il reato satellite, in quanto inferiore al limite minimo di un terzo della pena applicata per il reato ritenuto più grave, secondo quanto previsto dall’art. 81, comma, 4 cod. pen., per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. 3. In data 11 febbraio 2026, la difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale fornito adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In relazione al trattamento sanzionatorio applicabile nel caso di riconoscimento di un’ipotesi di concorso formale di reati o di continuazione, l’art. 81, comma 4, cod. pen. (introdotto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251) stabilisce: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». La ratio di tale disposizione, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, è quella di «comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato» (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv. 240445 – 01). Si è altresì ripetutamente chiarito, da un lato, che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede 3 (tra le tante Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Rv. 286602 – 01) e, dall’altro, che tale aumento minimo debba trovare applicazione anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01). 3. Ebbene, dalla lettura del casellario giudiziale emerge che l’imputato era stato già ritenuto “recidivo reiterato” in una pluralità di occasioni (si vedano le condanne riportate ai numeri 11, 14, 17, 18, 24 e 25 del certificato del casellario giudiziale), di talché, nella determinazione della pena dovuta a titolo di “aumento per la continuazione”, sarebbe stato necessario tener conto dei limiti imposti dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. o eventualmente indicare la pena risultante dall’applicazione del cumulo materiale delle pene, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (di cui non vi è viceversa traccia nella motivazione del provvedimento impugnato). Si impone pertanto un annullamento con rinvio sul punto, affinché, nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato satellite, si tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MORRA SE EN
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, UI TT, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato dell’11.02.2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari ha condannato MU LI alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e di insolvenza fraudolenta, unificati dal vincolo della continuazione, determinando la pena secondo il seguente calcolo: pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva, mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la continuazione alla pena finale di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15405 Anno 2026 Presidente: EN SE Relatore: MORRA IO Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo, con un unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 81 cod. pen., per aver il Tribunale di Cagliari applicato, a titolo di aumento per la continuazione, una “pena illegale” per il reato satellite, in quanto inferiore al limite minimo di un terzo della pena applicata per il reato ritenuto più grave, secondo quanto previsto dall’art. 81, comma, 4 cod. pen., per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. 3. In data 11 febbraio 2026, la difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale fornito adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In relazione al trattamento sanzionatorio applicabile nel caso di riconoscimento di un’ipotesi di concorso formale di reati o di continuazione, l’art. 81, comma 4, cod. pen. (introdotto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251) stabilisce: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». La ratio di tale disposizione, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, è quella di «comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato» (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv. 240445 – 01). Si è altresì ripetutamente chiarito, da un lato, che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede 3 (tra le tante Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Rv. 286602 – 01) e, dall’altro, che tale aumento minimo debba trovare applicazione anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01). 3. Ebbene, dalla lettura del casellario giudiziale emerge che l’imputato era stato già ritenuto “recidivo reiterato” in una pluralità di occasioni (si vedano le condanne riportate ai numeri 11, 14, 17, 18, 24 e 25 del certificato del casellario giudiziale), di talché, nella determinazione della pena dovuta a titolo di “aumento per la continuazione”, sarebbe stato necessario tener conto dei limiti imposti dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. o eventualmente indicare la pena risultante dall’applicazione del cumulo materiale delle pene, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (di cui non vi è viceversa traccia nella motivazione del provvedimento impugnato). Si impone pertanto un annullamento con rinvio sul punto, affinché, nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato satellite, si tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MORRA SE EN