Articolo 8 della Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Articolo 7Articolo 9
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8 dicembre 2005
Art. 8. 1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi una sola volta".
Note all'art. 8:
- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , reca: (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 8 dicembre 2005
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