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8 dicembre 2005
8 dicembre 2005
Art. 8. 1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi una sola volta".
Note all'art. 8:
- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , reca: (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi una sola volta".
Note all'art. 8:
- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , reca: (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
Commentari • 3
- 1. Brevi note interpretative sulle norme di riferimento per la c.d. esecuzione penale esterna.Carlo Brunetti · https://www.filodiritto.com/ · 22 aprile 2006 · 3.389706
[…] Con l'articolo 4, comma 1, è stato abrogato l'art. 94 bis T.U. (introdotto dall'art. 8, legge 5 dicembre 2005, n. 251): le disposizioni restrittive conseguenti alla recidiva reiterata non si applicano ai casi relativi ai tossicodipendenti. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2020, n. 19585Provvedimento: […]Leggi di più...
- bis, legge 26 luglio 1975, n. 354·
- quater, comma 7·
- ragioni·
- misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari·
- applicabilità dell'art. 58·
- esclusione·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)