Art. 3.
All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63, e cioe': lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale di Roma", nonche' a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63, e cioe': lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale di Roma", nonche' a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.