Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1554/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Emanuela Visdomini;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 19.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti i figli della coppia , e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
21.7.1994, il 3.1.1998 e il 18.11.2006);
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
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1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Capaci (PA) il 8.8.1997 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) Tutti e tre i figli continueranno ad abitare, insieme alla madre, nella casa coniugale sita in
Genova, Via Malmistra 3/3;
2) La RA dalla data in cui il marito abbandonerà il suddetto immobile, Parte_1
inizierà a farsi carico delle spese di ordinaria amministrazione, così come delle utenze
(energia elettrica, gas etc.).
2 Il GN invece, si impegna – sin d'ora - a farsi carico interamente di eventuali spese Pt_2
straordinarie relative all'immobile de quo.
3) Il GN continuerà a corrispondere interamente le rate del mutuo sino Parte_2
all'estinzione dello stesso.
A tale riguardo le parti convengono che il conto corrente cointestato , Controparte_1
sul quale confluiscono unicamente gli importi relativi allo stipendio del GN nonché Pt_2
gli importi relativi all'Assegno Unico Figli che continuerà ad essere percepito dal padre in ragione del 100%, sarà estinto solo alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
La RA , pertanto, si impegna ed obbliga a non effettuare alcun tipo di Pt_1
movimentazione sul suddetto conto corrente sino a quando non verrà estinto, ossia alla scadenza dell'ultima rata del mutuo residuo;
4) Il GN si impegna a corrispondere la somma mensile di € 200,00= Parte_2
(duecento/00) per il mantenimento della figlia , sino al raggiungimento della di lei Per_3
indipendenza economica;
5) Il GN si impegna, altresì, a corrispondere la somma mensile di € Parte_2
300,00= (trecento/00) per il mantenimento della moglie, RA;
Parte_1
6) I suddetti importi (di cui ai punti 4 e 5) dovranno essere corrisposti entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sulla n. 53333171227602139, intestata alla Parte_3
SI.ra . Tali somme verranno aggiornate ogni anno, automaticamente e Parte_1
senza necessità di richiesta alcuna, secondo gli indici Istat;
5) Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno suddivise in ragione del Per_3
100% a carico del GN sino a che la RA non troverà una occupazione Pt_2 Pt_1
stabile. Quando ciò avverrà verranno invece suddivise in ragione del 50% i tra i genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e, per quanto attiene la necessità o meno del preventivo accordo, si seguirà quanto disposto dal documento di orientamento uniforme redatto dalla riunione della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016, al quale ci si richiama interamente;
6) Il sig. si impegna ad ottemperare alle suddette condizioni dalla firma del Parte_2
presente ricorso, nonché a lasciare la casa coniugale ed a trasferire altrove la propria residenza entro la data dell'emananda sentenza di separazione;
3 7) Il GN si impegna a trasferire, alla RA che accetta, la Pt_2 Parte_1
propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito in Genova, Via Chiaravagna 128, piano secondo con i seguenti identificativi catastali: Sezione Urbana BOR, Foglio 65,
Particella 55, Subalterno 13, Zona censuaria 2, Categoria A/4, Classe 3, vani 4,5, superficie catastale totale 73 mq, totale escluse aree scoperte 73 mq, rendita catastale euro 244,03.
Tale trasferimento dovrà avvenire entro congruo termine dall'emananda sentenza e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta (30) giorni;
8) La RA si impegna a trasferire, al GN che Parte_1 Parte_2
accetta, la propria quota di proprietà (pari al 50%) del veicolo Kia Rio, targato EZ173CH.
Anche tale trasferimento dovrà avvenire entro congruo termine dall'emananda sentenza e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta (30) giorni;
9) Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile di cui sopra, saranno a carico della RA , mentre quelle per il passaggio di proprietà dell'autovettura Parte_1
saranno sostenute da GN ”. Parte_2
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte I, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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