Versione
26 giugno 1977
26 giugno 1977
Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 23/07/2012, n. 442Provvedimento: […] Con altra ordinanza n. 0114 del 22 dicembre 2011, questa Sezione – ravvisata la necessità di accertare tutti i periodi di 5 442/2012 servizio effettivo prestato dall'appellante e, in particolare, se alcuni di tali periodi dessero luogo alle maggiorazioni per servizio utile, quale quella prevista dalla menzionata legge n. 284 del 1977 – ha chiesto al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 1) di far conoscere tutti i periodi di servizio effettivo prestato dall'appellante e di indicare specificamente se e quali di detti periodi diano luogo alle maggiorazioni per servizio utile previste dall'art. 1, ultimo comma, della legge n. 284 del 1977 o da altra disposizione di legge; 2) di trasmettere idonea documentazione al riguardo e, comunque, lo stato matricolare.Leggi di più...
- d.lgs. 503/1992·
- perdita del grado·
- servizio utile·
- interessi legali·
- pensione militare·
- legge 1168/1961·
- inidoneità al servizio·
- legge 53/1989·
- Corte costituzionale·
- rivalutazione monetaria·
- legge 335/1995·
- d.lgs. 165/1997·
- maggiorazione pensione