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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5333/2024 promosso da: nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Cerignola (FG) il 02.11.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALIANELLO CLAUDIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. eleggerà la propria residenza in Senigallia, Via Raffaello Sanzio n.44 od ove Parte_2
vorrà in base alle sue nuove esigenze di vita;
3. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non dovranno nulla l'uno a all'altra e viceversa a titolo di mantenimento;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
TO D'ES (AN) il 2.09.2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 1 - Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a TO D'ES (AN) il 2/09/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TO D'ES (AN) al n. 3, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO D'ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5333/2024 promosso da: nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Cerignola (FG) il 02.11.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALIANELLO CLAUDIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. eleggerà la propria residenza in Senigallia, Via Raffaello Sanzio n.44 od ove Parte_2
vorrà in base alle sue nuove esigenze di vita;
3. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non dovranno nulla l'uno a all'altra e viceversa a titolo di mantenimento;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
TO D'ES (AN) il 2.09.2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 1 - Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a TO D'ES (AN) il 2/09/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TO D'ES (AN) al n. 3, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO D'ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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