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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Rg 1745-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai magistrati:
dott.ssa NA FERRARI Presidente
dott. Angelo PARISI Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1745-2025 proposto con ricorso in riassunzione depositato il 13.06.2025
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, via F. Daverio n. 6, presso l'avv. C.F._1
Giuseppe Murdolo che la rappresenta e difende per mandato allegato in atti
Ricorrente - APPELLATA
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VB), il 27.11.1948, residente a Ostuni (BR), 72017, Contrada Chianchizzo, rappresentato e assistito, come da procura allegata in atti dall'Avv. Armando Cecatiello, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Milano, alla Via Giuseppe Sacchi n. 3,
Resistente – APPELLANTE
OGGETTO: riassunzione a seguito della ordinanza n. 15352/2025, pubblicata il 9.06.2025 dalla
Corte di Cassazione all'esito del ricorso R.G. n. 17023-2024 proposto dalla sig.ra avverso Parte_1
1 Rg 1745-2025
la sentenza n. 1435-2024 pubblicata il 17.05.2024 dalla Corte di Appello di Milano, emessa all'esito del giudizio R.G. 3094-2023 di appello avverso la sentenza n. 108/2023, pubblicata il
16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito della causa R.G. 4682/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, alla luce dei principi di diritti affermati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza 1532-
2025, così giudicare:
nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_2
sentenza 108-2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio avente RG 4682-
2023 e condannare l'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via istruttoria occorrendo si chiede che la Corte di Appello:
- respinga le istanze istruttorie dedotte dall'appellante; in via subordinata si chiede che l'appellata venga abilitata a prova contraria ed indica come teste su tutti i capitoli che fossero eventualmente ammessi la sig.ra Via Isimbardi 27/29 Milano;
Tes_1
- ordini al sig. ed a CA Intesa San AO spa di produrre in giudizio copia integrale CP_1 dei seguenti documenti tutti citati nell'atto di vendita del 20.07.2022:
- disposizione di bonifico di € 250.000,00 ordinato in data 11.02.2022 dalla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] alla CA presso cui il titolo è stato negoziato;
Per_1
- assegno circolare non trasferibile di € 175.000,00 n. 3401187143-03 emesso il 07.03.2022 da
Intesa San AO all'ordine del sig. con indicazione della banca presso il cui titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 340122576-11 emesso il 20-07-2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 3401225760-10 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
2 Rg 1745-2025
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 3401225762-12 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 77.409,48 n. 3306354641.05 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- ordini al sig. di produrre in giudizio copia integrale dei documenti: a) le dichiarazioni CP_1
dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni compresi i rapporti con soggetti mandatari presso o tramite i quali sono stati dal sig. costituiti depositi e/o gestioni fiduciari ed eventuali pegni di titoli CP_1
e/o pegni di titoli e/o garanzie reali mobiliari da lui costituiti a favore delle banche e/o istituti di credito
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
nel merito e in via principale: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi in toto la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano,
Sezione IX Civile, avente R.G. 4682/2023, per le ampie motivazioni addotte in corso di narrativa e qui da intendersi integralmente riportate e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e dichiarare, a partire dal mese di gennaio 2023, non più dovuto l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche disposto dal
Tribunale di Milano, con sentenza n. 2056/2016, R.G. n. 21.810/2015, passata in giudicato in data
17.02.2016 e trasmessa al Comune di Monza in data 25.02.2016, a favore della signora
[...]
anche per tutte le ragioni esposte in narrativa nonché per il venir meno dei presupposti Parte_1
di legge;
in via subordinata: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n.
108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, avente
R.G. 4682/2023, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e, per
l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal dottor alla signora CP_1 [...] nella misura di €300,00 ovvero nella minore o denegata maggiore somma che verrà Parte_1
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ritenuta congrua e di giustizia, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche;
in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile, avente R.G. 4682/2023, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal dottor alla CP_1 signora nella misura di €800,00, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre Parte_1
il rimborso annuale forfettario delle spese mediche (ad oggi pari ad euro 3 mila);
in via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, che deve restare in capo alla SI si Parte_1 chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di voler ammettere prova per interpello e testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa, da intendersi precedute dalla formula “Vero che” di seguito riportate:
domiciliato in Milano (MI), Via Giannone n. 6, quale teste sui capitoli di Testimone_2
prova dal n. 1 al n. 5:
1) “Vero che, a partire dall'anno 2016 al febbraio 2023, Lei e il dottor avete avuto una CP_1 relazione coniugale”;
2) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 1, nel corso del mese di febbraio 2023, Lei e il dottor sottoscrivevate apposito accordo di negoziazione assistita per la separazione dei CP_1
coniugi con il quale il dottor si impegnava a corrispondere un assegno mensile pari ad CP_1
Euro 800,00”;
3) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 1 e 2, a fronte della vostra crisi coniugale, provocata anche dalle tensioni conseguenti alle cause legali che il dottor ha in essere con CP_1
la SI Lei e il dottor cessavate la convivenza presso il Comune di Ostuni e Parte_1 CP_1
Lei si trasferiva presso il Comune di Milano, dove, ad oggi, risulta domiciliata”;
4) “Vero che, in virtù del rapporto coniugale, è venuta a conoscenza del fatto che il dottor CP_1
si trovava e si trova in una grave situazione di crisi, dato che lo stesso ha contratto numerosi debiti”;
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5) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 4, ha avuto modo di riscontrare un peggioramento delle condizioni di salute del dottor , tanto che, nel corso del mese di CP_1 gennaio 2022, lo stesso poneva in essere un tentativo di suicidio”;
SI , cod. fisc. , domiciliata in Roma (RM), 00143, Testimone_3 C.F._3
Via degli Artificieri n. 53, quale teste sui capitoli di prova dal n. 6 al n. 8:
6) “Vero che, a partire dall'anno 2021, Lei svolge la funzione di amministratore delegato della
DIGID s.p.a. e, in relazione al predetto incarico, conosce il dottor ”;” CP_1
7) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 6, gli incarichi assunti dal dottor per CP_1
le funzioni di legale rappresentante e presidente del CdA sono meramente formali;
8) “Vero che, relativamente ai capitoli di prova nn. 6 e 7, per lo svolgimento dei diversi incarichi assunti dal dottor , anche a causa della situazione economica della Società, la DIGID CP_1
s.p.a. non corrisponde alcun compenso ovvero altro emolumento al dottor ”; CP_1
Signor nato il giorno 11.02.1976 e Signor cod. fisc. Testimone_4 Testimone_5
, con residenza in Milano, Via Plana Giovanni Antonio n. 43, quali testi sui C.F._4
capitoli di prova da n. 9 al n. 27:
9) “Vero che il dottor è suo padre e che, in forza di tale rapporto familiare, Lei è venuto a CP_1
conoscenza della grave situazione economico-patrimoniale in cui lo stesso versa e dei numerosi debiti che lo stesso, nel corso degli anni, ha contratto”;
10) “Vero che sua madre, la SI è sempre stata una persona parsimoniosa e Parte_1 che non ha mai fatto una vacanza negli ultimi 23 anni”;
11) “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la SI dispone di un cospicuo Parte_1 patrimonio, accumulato negli anni”;
12) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 10 e n. 11, la SI ha acquistato Parte_1
un secondo appartamento sito in Milano, che aveva prima messo a reddito e che, qualche anno dopo, ha rivenduto”;
13) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 5, successivamente alla separazione del dottor
dalla SI le condizioni economiche del dottor si sono ulteriormente CP_1 Tes_2 CP_1 aggravate e lo stesso si trova in difficoltà ad adempiere ai propri bisogni quotidiani”;
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14) “Vero che, nel corso del mese di aprile 2023, vi è stato un incontro tra la SI Tes_1
la SI e i figli, e , con le loro rispettive consorti, Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
e ; Persona_2 Persona_3
15) “Vero che, relativamente al capitolo d prova n. 14, la SI è una persona Tes_1 estranea alla famiglia e amica intima della sorella della SI;
Parte_1
16) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 14, l'incontro di aprile 2023 è stato organizzato direttamente dalla SI e per volontà di quest'ultima”; Tes_1
17) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che l'avvocato Murdolo era un amico della Testimone_4 Testimone_5
SI ; Tes_1
18) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che tema dell'incontro sarebbe stato il dottor Testimone_4 Testimone_5
e come agire nei suoi confronti;
CP_1
19) Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che il dottor stava per occultare Testimone_4 Testimone_5 CP_1 capitali all'estero”;
20) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti quale doveva essere la strategia da utilizzare Testimone_4 Testimone_5 contro il dottor ”; CP_1
21) “Vero che, nel corso del mese di luglio 2023, la SI ha convocato i Signori Tes_1
e e, in detta sede, ha chiesto loro dei soldi in quanto sarebbero Testimone_4 Testimone_5 serviti per la SI senza tuttavia esibire alcuno scontrino ovvero riscontro di spesa”; Parte_1
22) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023 e di quello di luglio 2023, è emerso che la
SI gestisce, di fatto, il conto corrente e le spese della SI oltre ad Tes_1 Parte_1 avere costanti e continui contatti con l'avvocato Murdolo, con il quale discute delle azioni intraprese nei confronti del dottor ”; CP_1
23) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 17, 21 e 22, la SI non ha Tes_1 alcun titolo nel gestire i rapporti professionali, economici e patrimoniali della SI;
Parte_1
6 Rg 1745-2025
24) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 17, 21 e 22, la SI nulla ha Parte_1
riferito ai figli, e , in merito al fatto che la SI Testimone_4 Testimone_5 Tes_1 avesse mandato di gestire i rapporti professionali ed economici della loro madre”;
25) “Vero che, nel corso degli ultimi incontri, come quello di aprile 2023, la SI ha Parte_1
detto ai suoi figli, e , che la stessa Resistente ha parlato una sola Testimone_4 Testimone_5
volta, negli ultimi 19 mesi, con il proprio legale, avvocato Murdolo e che la pratica legale è gestita direttamente dalla SI;
Tes_1
26) “Vero che, nel corso degli ultimi incontri, come quello di aprile 2023, tra la SI Parte_1
e i figli, e , quest'ultimi hanno visto la Resistente in stato Testimone_4 Testimone_5
confusionale e poco lucida e che la stessa spesso non comprendeva i discorsi e le parole che le venivano rivolte”;
27) “Vero che i Signori e , anche alla luce di quanto emerso negli Testimone_4 Testimone_5
incontri di aprile 2023 e luglio 2023, sono molto preoccupati per la salute della loro madre,
SI ; Parte_1
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi, anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte;
- in attesa che la SI formuli i propri capitoli di prova ci si oppone fin da ora alla Parte_1
loro ammissione;
nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede fin da ora, di essere ammessi a prova contraria, riservandosi di indicare testi;
in ogni caso:
- si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o istanze nuove, denegatamente formulate dalla SI e non espressamente proposte nel proprio atto Parte_1
introduttivo per tutti i motivi esposti in narrativa poiché tardive, inammissibili e lesive del contraddittorio;
- col favore delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio e onorari e rimborso forfetario del 15%, oltre c.p.a. e Iva, con l'ulteriore aumento, sino al 30%, previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022 ss.mm.ii., da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara antistatario.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso ex art. 473bis.29 depositato in data Controparte_1
05.04.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2056/2016 resa dal Tribunale di Milano, così come modificata a seguito di ricorso ex art. 9 l. n. 898/70 e successivo accordo recepito dal Tribunale con decreto pubblicato il 14.9.2022.
In particolare, chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico ed in favore della sig.ra che era stato quantificato in € 1.600,00 al mese, a causa del Parte_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche causate anche dall'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 alla sua seconda moglie.
2. Con memoria di costituzione depositata il 30.06.2023 da sig.ra , chiedeva il Parte_1
rigetto della domanda e la condanna del ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.. CP_1
3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 108 pubblicata il 16.10.2023, ha rigettato sia la domanda del che la domanda della ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., ed ha CP_1 Parte_1
condannato il alle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00. CP_1
4. Il , con ricorso in appello depositato in data 03.11.2023 lamenta Controparte_1
che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto nuovo sopravvenuto, ovvero il mantenimento disposto a favore della sua seconda moglie, quantificato in € 800,00 mensili, a seguito di separazione che si è conclusa con il nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in data 23.02.2023, e quindi in epoca successiva al provvedimento emesso in data 14.09.2022 di modifica dell'assegno di divorzio per la prima moglie.
Quindi, chiede alla Corte di Appello:
- in via principale, di dichiarare non più dovuto l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
- in via subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili, nonché di dichiarare non più dovuto o di ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
- in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento nella misura di
800,00 mensili, nonché di dichiarare non più dovuto o di ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
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- in via istruttoria, di ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte
(separazione e rapporti attuali con la ex moglie;
situazioni di crisi e peggioramento delle condizioni di salute dell'appellante; situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dell'appellante, che ha contratto diversi debiti negli anni;
situazione patrimoniale della prima moglie;
incontro tra la SI la SI e i figli delle Tes_1 Parte_1 parti volto a definire la strategia processuale da utilizzare conto l'appellante).
5. Si è costituita la la quale ha chiesto: Parte_1
- di respingere l'appello e condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c.
- di respingere le istanze istruttorie dedotte dal ricorrente e, in via subordinata, di essere ammessa a prova contraria;
- di ordinare all'appellante e alla banca di produrre in giudizio copia di una Controparte_2 serie di documenti che certificano la situazione economica e reddituale dell'appellante.
La contesta i motivi di appello affermando che il Tribunale ha correttamente rilevato che Parte_1
le richieste economiche della seconda moglie del non potevano costituire fatto nuovo, CP_1 poiché l'intenzione di separarsi della seconda moglie (cfr. lettera del 31.08.2022) era stata resa nota già nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
6. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1435 pubblicata in data 17.05.2024, riconsiderando l'equilibrio complessivo del rapporto economico tra le parti, tenendo conto delle differenti caratteristiche dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento, della durata del matrimonio, dell'età della moglie (77 anni), dell'importo della pensione percepita dal CP_1
(3.238,55 euro mensili), del contributo di mantenimento dovuto alla seconda moglie, ha accolto parzialmente l'appello, riducendo ad € 1.400,00 l'importo mensile dell'assegno divorzile a favore della moglie e ad € 1.500,00 l'importo del contributo annuale per le spese mediche dovuto alla moglie, considerando che la moglie può usufruire delle prestazioni del SSN. Il Collegio ha, quindi, condannato il alla rifusione di ¾ delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 (per il primo CP_1
grado) e in euro 3.000,00 (per il secondo grado), considerata la sostanziale soccombenza del ricorrente.
7. La avverso la sentenza n. 1435-2024 della Corte di Appello di Milano ha Parte_1
proposto ricorso in Cassazione, lamentando:
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7.A) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 473bis.29 cpc per aver la Corte
d'Appello disposto la riduzione dell'assegno in assenza di giustificati motivi sopravvenuti;
7.B) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 473bis.29 cpc e art. 5 comma 6 l. div. per aver la Corte d'Appello disposto la riduzione dell'importo del contributo annuale per le spese mediche della moglie, nonostante costituisse pattuizione integrativa dell'accordo avente natura negoziale, quindi non sindacabile o/e modificabile dal Giudice in sede di revisione delle condizioni di divorzio;
8. Si è costituito il che ha proposto ricorso incidentale in Cassazione deducendo: CP_1
8.A) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 5 comma 6 l. div. e art. 2697 c.c. per non aver la Corte d'Appello tenuto conto delle circostanze reddituali degli ex coniugi emerse dalla documentazione prodotta e per non aver motivato adeguatamente sulla decisione di riduzione minimale dell'assegno
8.B) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 5 comma 6 l. div. e art. 2697 c.c. per aver la Corte d'Appello errato nel quantificare l'importo per la contribuzione alle spese mediche della moglie in euro 1.500 mensili, posto che la stessa potrebbe avanzare istanza per percepire assegno sociale ai fini sanitari.
9. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15352/2025 del 04.06.2025 pubblicata in data 09.06.25, ha accolto il ricorso principale ed ha rigettato quello incidentale ed ha, quindi, cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Secondo la Corte, stante l'assenza di un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno divorzile, il giudice del gravame non avrebbe dovuto riconsiderare l'equilibrio complessivo del rapporto economico fra le parti;
la riduzione dell'assegno divorzile nei termini stabiliti dalla Corte di appello non trova pertanto alcuna giustificazione.
In merito al contributo forfettario per le spese mediche, la Suprema Corte ha testualmente stabilito che esso “rappresenta una integrazione che trova non solo 'causa' nel divorzio, ma era anche strettamente attinente all'oggetto di tale giudizio, trattandosi dell'obbligo, rientrante nei doveri di solidarietà post coniugale, di versare una somma ad integrazione di quanto recepito nelle condizioni economiche del decreto con cui è stato recepito dal Tribunale l'accordo degli ex coniugi. Detto accordo rientra nella autonomia negoziale e pur non essendo assoggettato al rispetto dei criteri dettati dall'art. 5 L. n. 898/1970, assume rilievo ai fini della revisione ex art. 9 L.
10 Rg 1745-2025
div. e di esso il giudice della famiglia deve tenere conto quantunque non possa intervenire direttamente su di esso se sussistono le condizioni che giustificano la revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 L. 898/1970 (Cass 2024 nr 18843). Ne consegue che in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, quell'accordo non potrà essere intaccato”.
10. La sig.ra con ricorso ex art. 392 cpc in riassunzione depositato in data 13.06.2025, Parte_1
nel richiamare il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 473bis.32, ha chiesto alla Corte di Appello di Milano:
10.A) di respingere le domande dell'appellante e confermare la sentenza impugnata resa dal
Tribunale di Milano;
10.B) di confermare l'obbligo dell'appellante, pattuito in sede di accordo di revisione delle condizioni di divorzio, di costituire deposito fiduciario di euro 25.000,00 a garanzia del pagamento dell'assegno divorzile, rispetto al quale l'appellante è risultato inadempiente ed è stato sanzionato, ex art 614bis c.p.c. con una penale di 200euro per ogni settimana di ritardo;
10.C) di condannare il : CP_1
- al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, per aver celato la propria situazione economico/patrimoniale omettendo di produrre gli estratti dei conti correnti lui intestati, violando il dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc e dimostrando la consapevolezza dell'infondatezza dell'appello proposto, e quindi la propria mala fede o colpa grave nell'instaurazione del giudizio;
- al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Cassazione
e quello di rinvio, oltre al rimborso del contributo unificato per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Cassazione e quello per l'instaurazione del giudizio di rinvio.
In via istruttoria, occorrendo:
- respingere le istanze dell'appellante (prove orali inammissibili, in quanto i capitoli riguardano circostanze non rilevanti o sono contrari alle risultanze del certificato di residenza o sono relativi a motivi che l'appellante non ha riproposto in appello) o, in via subordinata, essere ammesso a prova contraria per testi;
- ordinare all'appellante ed alla banca di produrre in giudizio una serie di documenti inerenti la sua situazione reddituale, economica e patrimoniale.
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11. Si è costituito in data 22.09.2025 il sig. , il quale, nel Controparte_1 richiamare quanto già dedotto nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva, riproducendo le richieste (anche istruttorie) avanzate in quella sede, precisa che:
11.A) il tribunale ha travisato il contenuto della lettera della seconda moglie, nella quale veniva espressa la mera intenzione personale di separarsi, e non anche l'esistenza di un accordo, né la quantificazione di un assegno;
11.B) secondo costante giurisprudenza di legittimità, le pattuizioni con le quali i coniugi compongono questioni relativi ai loro rapporti patrimoniali acquistano efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione;
11.C) l'appellante ha un reddito mensile netto di euro 6.244,16, come risulta dal PF 2024 (doc. 2 di quale fascicolo?), cui vanno sottratti l'assegno di divorzio dovuto alla prima moglie, l'importo dovuto a titolo di contributo alle spese mediche della prima moglie, l'assegno di mantenimento dovuto alla seconda moglie.
Conclude chiedendo, in via principale, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi in toto la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di
Milano, Sezione IX Civile, avente R.G. 4682/2023, e, per l'effetto, dichiarare, non più dovuto – a partire dal mese di gennaio 2023 - l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche disposto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2056/2016, R.G. n. 21.810/2015, passata in giudicato in data 17.02.2016.
In via via subordinata, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, avente R.G. 4682/2023
e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto alla signora nella misura Parte_1 di €300,00 ovvero nella minore o denegata maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, nonché dichiarare non più dovuto, ovvero ridurre, il rimborso annuale forfettario delle spese mediche.
In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, avente R.G.
4682/2023, e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto alla signora Parte_1 nella misura di € 800,00, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche (ad oggi pari ad euro 3 mila).
12 Rg 1745-2025
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, che deve restare in capo alla
SI si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di voler ammettere prova per Parte_1
interpello e testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa.
12. Con decreto presidenziale del 17.06.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 23.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note congiunte depositate in data 21.10.2025 dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'accordo intercorso fra le parti che hanno deciso di definire il presente giudizio di gravame, per come riportato nelle note congiunte depositate in data 21.10.2025 per l'udienza del
23.10.2025, possa essere recepito, essendo conforme all'interesse e alla volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza 108-2023 pubblicata dal Tribunale Controparte_1 di Milano il 16.10.2023 all'esito della causa R.G. 4682/2023, così provvede:
1. Conferma la sentenza n. 108/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16.10.2023 e, per l'effetto:
A) si dà atto che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno di divorzio come Parte_1 concordato avanti al Tribunale di Milano all'udienza del 14.09.2022 nella misura di € 1.600,00 da rivalutarsi ex indici ISTAT (base aprile 2022, prima rivalutazione aprile 2023);
B) si dà atto che la sig.ra continuerà a percepire il contributo per le spese mediche Parte_1 come concordato avanti al Tribunale di Milano all'udienza del 14.09.2022 nella misura di €
3.000,00;
C) si dà atto che nulla viene disposto per le spese dei giudizi che sono già state regolate fra le parti con separato atto transattivo.
Così deciso in Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
RA CA NA FE
13 Rg 1745-2025
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai magistrati:
dott.ssa NA FERRARI Presidente
dott. Angelo PARISI Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1745-2025 proposto con ricorso in riassunzione depositato il 13.06.2025
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, via F. Daverio n. 6, presso l'avv. C.F._1
Giuseppe Murdolo che la rappresenta e difende per mandato allegato in atti
Ricorrente - APPELLATA
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VB), il 27.11.1948, residente a Ostuni (BR), 72017, Contrada Chianchizzo, rappresentato e assistito, come da procura allegata in atti dall'Avv. Armando Cecatiello, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Milano, alla Via Giuseppe Sacchi n. 3,
Resistente – APPELLANTE
OGGETTO: riassunzione a seguito della ordinanza n. 15352/2025, pubblicata il 9.06.2025 dalla
Corte di Cassazione all'esito del ricorso R.G. n. 17023-2024 proposto dalla sig.ra avverso Parte_1
1 Rg 1745-2025
la sentenza n. 1435-2024 pubblicata il 17.05.2024 dalla Corte di Appello di Milano, emessa all'esito del giudizio R.G. 3094-2023 di appello avverso la sentenza n. 108/2023, pubblicata il
16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito della causa R.G. 4682/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, alla luce dei principi di diritti affermati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza 1532-
2025, così giudicare:
nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_2
sentenza 108-2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio avente RG 4682-
2023 e condannare l'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via istruttoria occorrendo si chiede che la Corte di Appello:
- respinga le istanze istruttorie dedotte dall'appellante; in via subordinata si chiede che l'appellata venga abilitata a prova contraria ed indica come teste su tutti i capitoli che fossero eventualmente ammessi la sig.ra Via Isimbardi 27/29 Milano;
Tes_1
- ordini al sig. ed a CA Intesa San AO spa di produrre in giudizio copia integrale CP_1 dei seguenti documenti tutti citati nell'atto di vendita del 20.07.2022:
- disposizione di bonifico di € 250.000,00 ordinato in data 11.02.2022 dalla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] alla CA presso cui il titolo è stato negoziato;
Per_1
- assegno circolare non trasferibile di € 175.000,00 n. 3401187143-03 emesso il 07.03.2022 da
Intesa San AO all'ordine del sig. con indicazione della banca presso il cui titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 340122576-11 emesso il 20-07-2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 3401225760-10 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
2 Rg 1745-2025
- assegno circolare non trasferibile di € 250.000,00 n. 3401225762-12 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- assegno circolare non trasferibile di € 77.409,48 n. 3306354641.05 emesso il 20.07.2022 da
Intesa San AO all'ordine di con indicazione della CA presso cui il titolo è stato CP_1
negoziato;
- ordini al sig. di produrre in giudizio copia integrale dei documenti: a) le dichiarazioni CP_1
dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni compresi i rapporti con soggetti mandatari presso o tramite i quali sono stati dal sig. costituiti depositi e/o gestioni fiduciari ed eventuali pegni di titoli CP_1
e/o pegni di titoli e/o garanzie reali mobiliari da lui costituiti a favore delle banche e/o istituti di credito
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
nel merito e in via principale: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi in toto la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano,
Sezione IX Civile, avente R.G. 4682/2023, per le ampie motivazioni addotte in corso di narrativa e qui da intendersi integralmente riportate e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e dichiarare, a partire dal mese di gennaio 2023, non più dovuto l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche disposto dal
Tribunale di Milano, con sentenza n. 2056/2016, R.G. n. 21.810/2015, passata in giudicato in data
17.02.2016 e trasmessa al Comune di Monza in data 25.02.2016, a favore della signora
[...]
anche per tutte le ragioni esposte in narrativa nonché per il venir meno dei presupposti Parte_1
di legge;
in via subordinata: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n.
108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, avente
R.G. 4682/2023, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e, per
l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal dottor alla signora CP_1 [...] nella misura di €300,00 ovvero nella minore o denegata maggiore somma che verrà Parte_1
3 Rg 1745-2025
ritenuta congrua e di giustizia, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche;
in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile, avente R.G. 4682/2023, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal dottor alla CP_1 signora nella misura di €800,00, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre Parte_1
il rimborso annuale forfettario delle spese mediche (ad oggi pari ad euro 3 mila);
in via istruttoria:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, che deve restare in capo alla SI si Parte_1 chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di voler ammettere prova per interpello e testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa, da intendersi precedute dalla formula “Vero che” di seguito riportate:
domiciliato in Milano (MI), Via Giannone n. 6, quale teste sui capitoli di Testimone_2
prova dal n. 1 al n. 5:
1) “Vero che, a partire dall'anno 2016 al febbraio 2023, Lei e il dottor avete avuto una CP_1 relazione coniugale”;
2) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 1, nel corso del mese di febbraio 2023, Lei e il dottor sottoscrivevate apposito accordo di negoziazione assistita per la separazione dei CP_1
coniugi con il quale il dottor si impegnava a corrispondere un assegno mensile pari ad CP_1
Euro 800,00”;
3) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 1 e 2, a fronte della vostra crisi coniugale, provocata anche dalle tensioni conseguenti alle cause legali che il dottor ha in essere con CP_1
la SI Lei e il dottor cessavate la convivenza presso il Comune di Ostuni e Parte_1 CP_1
Lei si trasferiva presso il Comune di Milano, dove, ad oggi, risulta domiciliata”;
4) “Vero che, in virtù del rapporto coniugale, è venuta a conoscenza del fatto che il dottor CP_1
si trovava e si trova in una grave situazione di crisi, dato che lo stesso ha contratto numerosi debiti”;
4 Rg 1745-2025
5) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 4, ha avuto modo di riscontrare un peggioramento delle condizioni di salute del dottor , tanto che, nel corso del mese di CP_1 gennaio 2022, lo stesso poneva in essere un tentativo di suicidio”;
SI , cod. fisc. , domiciliata in Roma (RM), 00143, Testimone_3 C.F._3
Via degli Artificieri n. 53, quale teste sui capitoli di prova dal n. 6 al n. 8:
6) “Vero che, a partire dall'anno 2021, Lei svolge la funzione di amministratore delegato della
DIGID s.p.a. e, in relazione al predetto incarico, conosce il dottor ”;” CP_1
7) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 6, gli incarichi assunti dal dottor per CP_1
le funzioni di legale rappresentante e presidente del CdA sono meramente formali;
8) “Vero che, relativamente ai capitoli di prova nn. 6 e 7, per lo svolgimento dei diversi incarichi assunti dal dottor , anche a causa della situazione economica della Società, la DIGID CP_1
s.p.a. non corrisponde alcun compenso ovvero altro emolumento al dottor ”; CP_1
Signor nato il giorno 11.02.1976 e Signor cod. fisc. Testimone_4 Testimone_5
, con residenza in Milano, Via Plana Giovanni Antonio n. 43, quali testi sui C.F._4
capitoli di prova da n. 9 al n. 27:
9) “Vero che il dottor è suo padre e che, in forza di tale rapporto familiare, Lei è venuto a CP_1
conoscenza della grave situazione economico-patrimoniale in cui lo stesso versa e dei numerosi debiti che lo stesso, nel corso degli anni, ha contratto”;
10) “Vero che sua madre, la SI è sempre stata una persona parsimoniosa e Parte_1 che non ha mai fatto una vacanza negli ultimi 23 anni”;
11) “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la SI dispone di un cospicuo Parte_1 patrimonio, accumulato negli anni”;
12) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 10 e n. 11, la SI ha acquistato Parte_1
un secondo appartamento sito in Milano, che aveva prima messo a reddito e che, qualche anno dopo, ha rivenduto”;
13) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 5, successivamente alla separazione del dottor
dalla SI le condizioni economiche del dottor si sono ulteriormente CP_1 Tes_2 CP_1 aggravate e lo stesso si trova in difficoltà ad adempiere ai propri bisogni quotidiani”;
5 Rg 1745-2025
14) “Vero che, nel corso del mese di aprile 2023, vi è stato un incontro tra la SI Tes_1
la SI e i figli, e , con le loro rispettive consorti, Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
e ; Persona_2 Persona_3
15) “Vero che, relativamente al capitolo d prova n. 14, la SI è una persona Tes_1 estranea alla famiglia e amica intima della sorella della SI;
Parte_1
16) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 14, l'incontro di aprile 2023 è stato organizzato direttamente dalla SI e per volontà di quest'ultima”; Tes_1
17) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che l'avvocato Murdolo era un amico della Testimone_4 Testimone_5
SI ; Tes_1
18) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che tema dell'incontro sarebbe stato il dottor Testimone_4 Testimone_5
e come agire nei suoi confronti;
CP_1
19) Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti che il dottor stava per occultare Testimone_4 Testimone_5 CP_1 capitali all'estero”;
20) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023, la SI ha riferito ai Signori Tes_1
e e agli altri presenti quale doveva essere la strategia da utilizzare Testimone_4 Testimone_5 contro il dottor ”; CP_1
21) “Vero che, nel corso del mese di luglio 2023, la SI ha convocato i Signori Tes_1
e e, in detta sede, ha chiesto loro dei soldi in quanto sarebbero Testimone_4 Testimone_5 serviti per la SI senza tuttavia esibire alcuno scontrino ovvero riscontro di spesa”; Parte_1
22) “Vero che, nel corso dell'incontro di aprile 2023 e di quello di luglio 2023, è emerso che la
SI gestisce, di fatto, il conto corrente e le spese della SI oltre ad Tes_1 Parte_1 avere costanti e continui contatti con l'avvocato Murdolo, con il quale discute delle azioni intraprese nei confronti del dottor ”; CP_1
23) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 17, 21 e 22, la SI non ha Tes_1 alcun titolo nel gestire i rapporti professionali, economici e patrimoniali della SI;
Parte_1
6 Rg 1745-2025
24) “Vero che, relativamente al capitolo di prova n. 17, 21 e 22, la SI nulla ha Parte_1
riferito ai figli, e , in merito al fatto che la SI Testimone_4 Testimone_5 Tes_1 avesse mandato di gestire i rapporti professionali ed economici della loro madre”;
25) “Vero che, nel corso degli ultimi incontri, come quello di aprile 2023, la SI ha Parte_1
detto ai suoi figli, e , che la stessa Resistente ha parlato una sola Testimone_4 Testimone_5
volta, negli ultimi 19 mesi, con il proprio legale, avvocato Murdolo e che la pratica legale è gestita direttamente dalla SI;
Tes_1
26) “Vero che, nel corso degli ultimi incontri, come quello di aprile 2023, tra la SI Parte_1
e i figli, e , quest'ultimi hanno visto la Resistente in stato Testimone_4 Testimone_5
confusionale e poco lucida e che la stessa spesso non comprendeva i discorsi e le parole che le venivano rivolte”;
27) “Vero che i Signori e , anche alla luce di quanto emerso negli Testimone_4 Testimone_5
incontri di aprile 2023 e luglio 2023, sono molto preoccupati per la salute della loro madre,
SI ; Parte_1
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi, anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte;
- in attesa che la SI formuli i propri capitoli di prova ci si oppone fin da ora alla Parte_1
loro ammissione;
nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede fin da ora, di essere ammessi a prova contraria, riservandosi di indicare testi;
in ogni caso:
- si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o istanze nuove, denegatamente formulate dalla SI e non espressamente proposte nel proprio atto Parte_1
introduttivo per tutti i motivi esposti in narrativa poiché tardive, inammissibili e lesive del contraddittorio;
- col favore delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio e onorari e rimborso forfetario del 15%, oltre c.p.a. e Iva, con l'ulteriore aumento, sino al 30%, previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022 ss.mm.ii., da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara antistatario.
7 Rg 1745-2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso ex art. 473bis.29 depositato in data Controparte_1
05.04.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2056/2016 resa dal Tribunale di Milano, così come modificata a seguito di ricorso ex art. 9 l. n. 898/70 e successivo accordo recepito dal Tribunale con decreto pubblicato il 14.9.2022.
In particolare, chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico ed in favore della sig.ra che era stato quantificato in € 1.600,00 al mese, a causa del Parte_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche causate anche dall'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 alla sua seconda moglie.
2. Con memoria di costituzione depositata il 30.06.2023 da sig.ra , chiedeva il Parte_1
rigetto della domanda e la condanna del ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.. CP_1
3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 108 pubblicata il 16.10.2023, ha rigettato sia la domanda del che la domanda della ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., ed ha CP_1 Parte_1
condannato il alle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00. CP_1
4. Il , con ricorso in appello depositato in data 03.11.2023 lamenta Controparte_1
che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto nuovo sopravvenuto, ovvero il mantenimento disposto a favore della sua seconda moglie, quantificato in € 800,00 mensili, a seguito di separazione che si è conclusa con il nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in data 23.02.2023, e quindi in epoca successiva al provvedimento emesso in data 14.09.2022 di modifica dell'assegno di divorzio per la prima moglie.
Quindi, chiede alla Corte di Appello:
- in via principale, di dichiarare non più dovuto l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
- in via subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili, nonché di dichiarare non più dovuto o di ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
- in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento nella misura di
800,00 mensili, nonché di dichiarare non più dovuto o di ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche della moglie;
8 Rg 1745-2025
- in via istruttoria, di ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte
(separazione e rapporti attuali con la ex moglie;
situazioni di crisi e peggioramento delle condizioni di salute dell'appellante; situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dell'appellante, che ha contratto diversi debiti negli anni;
situazione patrimoniale della prima moglie;
incontro tra la SI la SI e i figli delle Tes_1 Parte_1 parti volto a definire la strategia processuale da utilizzare conto l'appellante).
5. Si è costituita la la quale ha chiesto: Parte_1
- di respingere l'appello e condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c.
- di respingere le istanze istruttorie dedotte dal ricorrente e, in via subordinata, di essere ammessa a prova contraria;
- di ordinare all'appellante e alla banca di produrre in giudizio copia di una Controparte_2 serie di documenti che certificano la situazione economica e reddituale dell'appellante.
La contesta i motivi di appello affermando che il Tribunale ha correttamente rilevato che Parte_1
le richieste economiche della seconda moglie del non potevano costituire fatto nuovo, CP_1 poiché l'intenzione di separarsi della seconda moglie (cfr. lettera del 31.08.2022) era stata resa nota già nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
6. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1435 pubblicata in data 17.05.2024, riconsiderando l'equilibrio complessivo del rapporto economico tra le parti, tenendo conto delle differenti caratteristiche dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento, della durata del matrimonio, dell'età della moglie (77 anni), dell'importo della pensione percepita dal CP_1
(3.238,55 euro mensili), del contributo di mantenimento dovuto alla seconda moglie, ha accolto parzialmente l'appello, riducendo ad € 1.400,00 l'importo mensile dell'assegno divorzile a favore della moglie e ad € 1.500,00 l'importo del contributo annuale per le spese mediche dovuto alla moglie, considerando che la moglie può usufruire delle prestazioni del SSN. Il Collegio ha, quindi, condannato il alla rifusione di ¾ delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 (per il primo CP_1
grado) e in euro 3.000,00 (per il secondo grado), considerata la sostanziale soccombenza del ricorrente.
7. La avverso la sentenza n. 1435-2024 della Corte di Appello di Milano ha Parte_1
proposto ricorso in Cassazione, lamentando:
9 Rg 1745-2025
7.A) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 473bis.29 cpc per aver la Corte
d'Appello disposto la riduzione dell'assegno in assenza di giustificati motivi sopravvenuti;
7.B) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 473bis.29 cpc e art. 5 comma 6 l. div. per aver la Corte d'Appello disposto la riduzione dell'importo del contributo annuale per le spese mediche della moglie, nonostante costituisse pattuizione integrativa dell'accordo avente natura negoziale, quindi non sindacabile o/e modificabile dal Giudice in sede di revisione delle condizioni di divorzio;
8. Si è costituito il che ha proposto ricorso incidentale in Cassazione deducendo: CP_1
8.A) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 5 comma 6 l. div. e art. 2697 c.c. per non aver la Corte d'Appello tenuto conto delle circostanze reddituali degli ex coniugi emerse dalla documentazione prodotta e per non aver motivato adeguatamente sulla decisione di riduzione minimale dell'assegno
8.B) Motivo ex art. 360 n.
3 - violazione e falsa applicazione art. 5 comma 6 l. div. e art. 2697 c.c. per aver la Corte d'Appello errato nel quantificare l'importo per la contribuzione alle spese mediche della moglie in euro 1.500 mensili, posto che la stessa potrebbe avanzare istanza per percepire assegno sociale ai fini sanitari.
9. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15352/2025 del 04.06.2025 pubblicata in data 09.06.25, ha accolto il ricorso principale ed ha rigettato quello incidentale ed ha, quindi, cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Secondo la Corte, stante l'assenza di un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno divorzile, il giudice del gravame non avrebbe dovuto riconsiderare l'equilibrio complessivo del rapporto economico fra le parti;
la riduzione dell'assegno divorzile nei termini stabiliti dalla Corte di appello non trova pertanto alcuna giustificazione.
In merito al contributo forfettario per le spese mediche, la Suprema Corte ha testualmente stabilito che esso “rappresenta una integrazione che trova non solo 'causa' nel divorzio, ma era anche strettamente attinente all'oggetto di tale giudizio, trattandosi dell'obbligo, rientrante nei doveri di solidarietà post coniugale, di versare una somma ad integrazione di quanto recepito nelle condizioni economiche del decreto con cui è stato recepito dal Tribunale l'accordo degli ex coniugi. Detto accordo rientra nella autonomia negoziale e pur non essendo assoggettato al rispetto dei criteri dettati dall'art. 5 L. n. 898/1970, assume rilievo ai fini della revisione ex art. 9 L.
10 Rg 1745-2025
div. e di esso il giudice della famiglia deve tenere conto quantunque non possa intervenire direttamente su di esso se sussistono le condizioni che giustificano la revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 L. 898/1970 (Cass 2024 nr 18843). Ne consegue che in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, quell'accordo non potrà essere intaccato”.
10. La sig.ra con ricorso ex art. 392 cpc in riassunzione depositato in data 13.06.2025, Parte_1
nel richiamare il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 473bis.32, ha chiesto alla Corte di Appello di Milano:
10.A) di respingere le domande dell'appellante e confermare la sentenza impugnata resa dal
Tribunale di Milano;
10.B) di confermare l'obbligo dell'appellante, pattuito in sede di accordo di revisione delle condizioni di divorzio, di costituire deposito fiduciario di euro 25.000,00 a garanzia del pagamento dell'assegno divorzile, rispetto al quale l'appellante è risultato inadempiente ed è stato sanzionato, ex art 614bis c.p.c. con una penale di 200euro per ogni settimana di ritardo;
10.C) di condannare il : CP_1
- al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, per aver celato la propria situazione economico/patrimoniale omettendo di produrre gli estratti dei conti correnti lui intestati, violando il dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc e dimostrando la consapevolezza dell'infondatezza dell'appello proposto, e quindi la propria mala fede o colpa grave nell'instaurazione del giudizio;
- al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Cassazione
e quello di rinvio, oltre al rimborso del contributo unificato per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Cassazione e quello per l'instaurazione del giudizio di rinvio.
In via istruttoria, occorrendo:
- respingere le istanze dell'appellante (prove orali inammissibili, in quanto i capitoli riguardano circostanze non rilevanti o sono contrari alle risultanze del certificato di residenza o sono relativi a motivi che l'appellante non ha riproposto in appello) o, in via subordinata, essere ammesso a prova contraria per testi;
- ordinare all'appellante ed alla banca di produrre in giudizio una serie di documenti inerenti la sua situazione reddituale, economica e patrimoniale.
11 Rg 1745-2025
11. Si è costituito in data 22.09.2025 il sig. , il quale, nel Controparte_1 richiamare quanto già dedotto nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva, riproducendo le richieste (anche istruttorie) avanzate in quella sede, precisa che:
11.A) il tribunale ha travisato il contenuto della lettera della seconda moglie, nella quale veniva espressa la mera intenzione personale di separarsi, e non anche l'esistenza di un accordo, né la quantificazione di un assegno;
11.B) secondo costante giurisprudenza di legittimità, le pattuizioni con le quali i coniugi compongono questioni relativi ai loro rapporti patrimoniali acquistano efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione;
11.C) l'appellante ha un reddito mensile netto di euro 6.244,16, come risulta dal PF 2024 (doc. 2 di quale fascicolo?), cui vanno sottratti l'assegno di divorzio dovuto alla prima moglie, l'importo dovuto a titolo di contributo alle spese mediche della prima moglie, l'assegno di mantenimento dovuto alla seconda moglie.
Conclude chiedendo, in via principale, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi in toto la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di
Milano, Sezione IX Civile, avente R.G. 4682/2023, e, per l'effetto, dichiarare, non più dovuto – a partire dal mese di gennaio 2023 - l'assegno divorzile e il rimborso annuale forfettario delle spese mediche disposto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2056/2016, R.G. n. 21.810/2015, passata in giudicato in data 17.02.2016.
In via via subordinata, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, avente R.G. 4682/2023
e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto alla signora nella misura Parte_1 di €300,00 ovvero nella minore o denegata maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, nonché dichiarare non più dovuto, ovvero ridurre, il rimborso annuale forfettario delle spese mediche.
In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del primo e unico motivo di appello, riformarsi la sentenza n. 108/2023, pubblicata il 16/10/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, avente R.G.
4682/2023, e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto alla signora Parte_1 nella misura di € 800,00, nonché dichiarare non più dovuto ovvero ridurre il rimborso annuale forfettario delle spese mediche (ad oggi pari ad euro 3 mila).
12 Rg 1745-2025
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, che deve restare in capo alla
SI si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di voler ammettere prova per Parte_1
interpello e testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa.
12. Con decreto presidenziale del 17.06.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 23.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note congiunte depositate in data 21.10.2025 dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'accordo intercorso fra le parti che hanno deciso di definire il presente giudizio di gravame, per come riportato nelle note congiunte depositate in data 21.10.2025 per l'udienza del
23.10.2025, possa essere recepito, essendo conforme all'interesse e alla volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza 108-2023 pubblicata dal Tribunale Controparte_1 di Milano il 16.10.2023 all'esito della causa R.G. 4682/2023, così provvede:
1. Conferma la sentenza n. 108/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16.10.2023 e, per l'effetto:
A) si dà atto che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno di divorzio come Parte_1 concordato avanti al Tribunale di Milano all'udienza del 14.09.2022 nella misura di € 1.600,00 da rivalutarsi ex indici ISTAT (base aprile 2022, prima rivalutazione aprile 2023);
B) si dà atto che la sig.ra continuerà a percepire il contributo per le spese mediche Parte_1 come concordato avanti al Tribunale di Milano all'udienza del 14.09.2022 nella misura di €
3.000,00;
C) si dà atto che nulla viene disposto per le spese dei giudizi che sono già state regolate fra le parti con separato atto transattivo.
Così deciso in Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
RA CA NA FE
13 Rg 1745-2025
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