Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 dicembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2010 |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, …
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Giurisprudenza • 71
- 1. TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1225Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2025 N. 01225/2025 REG.PROV.COLL. N. 00101/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto da EN Franco, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- inammissibilità ricorso·
- difetto di giurisdizione·
- diritto di prelazione·
- art. 73 c.p.a.·
- diritto soggettivo potestativo·
- art. 11 c.p.a.·
- asta pubblica·
- giurisdizione giudice ordinario
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 38- bis del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione al periodo inferiore all'anno prestando le garanzie indicate dal comma precedente:
1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Ai rimborsi previsti dai commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo". - Art. 2. 1. L'articolo 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata". - Art. 3. 1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , sono sostituiti dal seguente:
"Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;
f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province".
Nota all'art. 3:
Per il testo dell' art. 38- bis del D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota all'art. 1.