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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1503/2023, avente ad oggetto: Azione di usucapione ordinaria immobiliare, vertente tra:
, elettivamente domiciliato in Chiaravalle Parte_1
Centrale (CZ) alla via Martelli 68, presso e nello studio dell' Avv. Salvatore Giunone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all' atto di citazione,
- ATTORE -
Contro : , in persona del Sindaco e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Parte_2
Alcide de Gasperi 52, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Matteo Giorgio Raimondo (in sostituzione dell'Avv. Antonella Raimondo) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale depositata in atti
- CONVENUTO –
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2023,
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, premettendo di aver posseduto da oltre trenta anni uti dominus, Parte_1 in modo continuato, ininterrotto pubblico e pacifico il terreno (bosco ceduo) sito in e censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 20, Parte_2 particella 157, citava in giudizio innanzi al Tribunale di IB IA il
[...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per ivi Parte_2 sentir accertare l'acquisto della proprietà del predetto terreno per effetto dell'intervenuta usucapione, con conseguente riconoscimento dell'esclusivo diritto di proprietà in capo allo stesso.
1.1. – Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, il quale, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, poiché il bene oggetto del presente giudizio è un bene appartenente al demanio comunale, e pertanto, non usucapibile.
1.2. – Con note del 13 dicembre 2024 parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione proposta nei confronti del e chiedeva dichiararsi la Parte_2 cessazione della materia del contendere, alla luce della produzione documentale depositata dal convenuto in data 28 maggio 2024, con compensazione delle spese di lite.
1.3. – Indi, la causa, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti all'udienza del 5 maggio 2025, veniva trattenuta per la decisione in pari data.
2. – La domanda attorea è infondata e non meritevole di accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
3. In primo luogo, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte attrice, poiché la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio, acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione dello stesso (Cass. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048; Cass.
Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente” la fondatezza o meno delle richieste avanzate.
3.1. Nel caso di specie, non potrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché non è venuto meno l' interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioe' l' interesse a conseguire un risultato utile, da parte del convenuto nel presente giudizio: risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l' intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo alle difese svolte dal convenuto (
Cass. Civ. 4714/2006).
4. Nel merito, parte convenuta ha provato, mediante produzione in giudizio del
“regolamento sul godimento degli usi civici e sull'amministrazione ed utilizzazione dei boschi del Comune di ” datato 7 agosto 1908, depositato unitamente Parte_2 alla memoria ex art. 171 ter c.p.c, in data 28 maggio 2024, che il terreno oggetto di causa denominato “Archiforo” sito in alla località “Li Castagnari” Parte_2 appartiene al demanio dell'Ente comunale. 4.1. – L'art. 823 c.c. stabilisce che i beni demaniali, destinati all'uso pubblico, sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore dei terzi: in ragione di ciò nemmeno il possesso prolungato di un bene appartenente al demanio dello Stato, può portare all'acquisizione della proprietà per usucapione dello stesso, da parte di terzi - salvo l' ipotesi della sdemanializzazione, estranea al caso di specie –.
4.2. – Ai sensi del combinato disposto dell' art. 830 c.c. e dell' art. 828 c.c. comma 2,
i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico possono essere sottratti alla pubblica destinazione solamente nei modi stabiliti dalla legge, e non per effetto di usucapione da parte di terzi, poiché non sono usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione pubblica di un bene (Cass. Civ., n. 19951/2023); né potrebbe rilevare l'inerzia della Pubblica Amministrazione nella gestione del bene, poiché la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato, derivante dalla legge, deve avvenire in virtù di una determinazione legislativa, quindi di un atto di pari rango, non potendosi attribuire alcuna valore ad una condotta apparentemente incompatibile con il diritto attribuito per legge ( Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 32438 del 22 novembre 2023)
5. – Deve, in ragione di ciò, respingersi la domanda attorea e dichiararsi che il terreno
(bosco ceduo) sito nel Comune di , censito nel Catasto terreni del Parte_2 medesimo Comune, al foglio 20, particella 157, appartiene al patrimonio indisponibile dell'Ente Comunale. 6. - Tuttavia, deve censurarsi anche il comportamento del convenuto Parte_2
poiché nessun riscontro è stato dato alle comunicazioni inoltrate a mezzo
[...] pec dall'attore in data 21 settembre 2022 e del 18 marzo 2023 (allegate nel fascicolo telematico attoreo) con le quali si chiedeva certificarsi che il bene oggetto del presente giudizio non rientrasse nel patrimonio disponibile dell'Ente, né tale dimostrazione è stata fornita in occasione dell'incontro di mediazione del 6 febbraio 2023, ma solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, e precisamente con il deposito della memoria ex art. 171 ter c.p.c. , in data 28 maggio 2024, è stato prodotto in giudizio il regolamento comunale dal quale si evince che il bosco denominato
“Archiforo” sito in località “Li Castagnari” appartiene al demanio boschivo del
. Parte_2
7.- Per quanto rilevato al superiore punto, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa
PQM
Il Tribunale Civile di IB IA , in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Loredana Surace, nella causa promossa da Parte_1 nei confronti del , in persona del Sindaco e legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, cosi' provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice, per quanto sopra motivato;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali per come motivato.
Cosi' deciso in IB IA il 20 maggio 2025
Il Giudice
( dott.ssa Loredana Surace )