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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale composto da Antonio Costanzo presidente rel. Vittorio Serra giudice Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14063/2024 R.G. promossa da (C.F. , con sede a Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(avv. Beatrice Ducci Donati);
- ATTRICE contro
(C.F. , con sede a (avv. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Antonio Rossi);
- CONVENUTA
* * * Oggetto del processo: obbligazioni
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di LO - Sezione Imprese - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni tutte di cui in narrativa: In via preliminare: verificato ed accertato che l'onere unilaterale di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 4820/2022 è stato assunto dalla Parte_1 con atto di fusione Notaio stipulato in in data 16.09.2008 tra la Per_1 Pt_1 [...]
, precedentemente onerata, e la Controparte_2 Parte_1
e tale onere non è portato per la attrice opponente da un atto sinallagmatico
[...] con la Società Operaia di LO, bensì da atto notarile del 2008, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di LO in favore del Tribunale di Siena,
pagina 1 di 12 revocando il decreto ingiuntivo quivi opposto, risultando per i motivi già esposti il Foro competente sia ex art. 19 c.p.c. che ex art. 20 c.p.c. che ex art. 637 c.p.c. il Tribunale di Siena. Sempre in via preliminare ulteriore: accertato che dall'esame degli allegati del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 non risulta la fonte del diritto della Società Operaia di LO preteso vantato nei confronti della ma esclusivamente un onere Parte_1 dell' ad effettuare un versamento annuale di somme, privo di finalità e causa, CP_3 di cui all'art. 7 Notaio 21.12.1988 come recepito nell'atto di fusione Notaio Per_2
n del 16.09.2008, dichiarare che la Società Operaia di è carente Per_1 Pt_1 CP_1 della legittimazione attiva a richiedere con ingiunzione tali somme, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 e restituzione delle somme già erogate in quanto richieste ed ottenute da soggetto non legittimato attivo. Nel merito: accertato che con la disposizione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione Notaio Per_2 del 21.12.1988 e con l'atto di fusione Notaio del 16.09.2008 la Per_1 [...] risulta onerata del versamento di somme senza causale e Parte_1 senza alcun conferimento di diritto al ricevimento per la Società Operaria di LO, anzi con espressa revoca nell'atto notarile del 1988 di tale diritto, riconoscere la natura di obbligazione naturale od obbligazione imperfetta ex art. 2034 c.c. di tale onere, con conseguente impossibilità di attivazione di azione giudiziaria per il relativo soddisfacimento e con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 quivi opposto in quanto l'ordinamento non prevede azione giudiziaria per l'inadempimento di tale tipologia di obbligazioni, risultando altresì assente in atti la finalità, la titolarità e la causale del versamento, con onere di restituzione delle somme già versate, ivi compresi gli interessi non dovuti. Vittoria di spese e compensi professionali».
Per la convenuta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di LO, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
-) rigettare le domande tutte avanzate dalla Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e conseguentemente
[...] confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di LO n. 3176/2024, depositato in data 24.08.2024;
-) in ogni caso e comunque, condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla SOCIETÀ
[...]
OPERAIA DI LO l'importo di € 76.837,68, oltre agli interessi di mora nella misura legale ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 (02.09.2024) all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'eventuale istruttoria;
pagina 2 di 12 -) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale Pt_1 rappresentante pro tempore, al rimborso in favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/2014 e ss. mm., con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1°-bis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre al contributo per C.N.P.A. e ad I.V.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo 24 agosto 2024 n. 3176 proposta da
[...]
(di seguito, anche, con citazione notificata il 7 ottobre Parte_1 Pt_2
2024 a Società Operaia di LO (di seguito, anche, , costituitasi il 7 gennaio
2025.
2. Il decreto qui opposto, munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c. e dunque provvisoriamente esecutivo, ha ingiunto a di pagare a immediatamente la Pt_2 somma di euro 76.837,68 oltre a «gli interessi come da domanda» e alle spese processuali liquidate. Per evitare la notifica dell'atto di precetto e poi l'esecuzione forzata, ha Pt_2 pagato la somma oggetto di ingiunzione con riserva di ripetizione.
3. All'origine dei fatti di causa vi sono le vicende relative alla Controparte_5
(di seguito, anche, costituita nel 1881 dalla Società Operaia di LO,
[...] odierna convenuta.
4. La domanda monitoria si fonda sull'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988 con cui la si era fusa per incorporazione nella Controparte_5 [...]
(di seguito, anche, ), che a sua volta richiama e sostituisce Controparte_2
l'art. 64 dello statuto BOB del 1977, modificato nel 1986. Nella posizione di è poi succeduta odierna attrice, per avere Pt_2 incorporato come da atto di fusione 16 settembre 2008.
4.1. Come pacifico in atti, sin dall'origine gli statuti della banca bolognese fondata nel 1881 prevedevano il versamento alla Società Operaia di LO di una quota degli utili da destinare al perseguimento delle finalità d quest'ultima. Lo statuto BOB del 1977 all'art. 64, lett. b), aveva ribadito tale obbligo: pagina 3 di 12 «l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la Società Operaia di;
c) il 5% per scopi mutualistici e di CP_1 interesse generale;
[…]». A seguito della modifica dello statuto BOB del 1986, l'art. 61, lett. b) aveva confermato il versamento di una quota di utili alla Società Operaia di LO: «l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la Società Operaia di;
c) il cinque CP_1 per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
[…]».
2.2. Nel 1988 si è fusa per incorporazione nella . Controparte_2
L'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, con richiamo espresso all'art. 61 di aveva posto a carico di , o meglio aveva confermato a carico di , l'obbligazione già gravante su sostituendone però l'oggetto, stabilito ora non più in una percentuale degli utili ma in una somma di importo predeterminato e suscettibile di rivalutazione:
«Art. 7 La conferma espressamente l'obbligo di Controparte_2 erogare alla Società Operaia di LO la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ». Controparte_5
Al permanere dell'obbligazione pecuniaria, confermata come a carico dell'incorporante (successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo e dunque modificazione soggettiva con riguardo alla posizione del debitore), si è accompagnata la modificazione del criterio per determinare l'oggetto dell'obbligazione.
2.3. Nel 2008 si è fusa per incorporazione in , Parte_1 odierna attrice. è così succeduta in tutti i rapporti giuridici, «nessuno escluso od Pt_2 eccettuato», già facenti capo a . L'atto di fusione 16 settembre 2008 espressamente stabilisce all'art. 4, con amplissima e inequivoca formula, il subentro di «in tutti i beni […] e comunque Pt_2 ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze contratti, negozi definitivi e preliminari, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società incorporata è titolare od eccettuato, anche se sorto in data posteriore alla deliberazione di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale assunta in base alla fusione».
pagina 4 di 12 3.
La convenuta, che riveste posizione sostanziale di attrice, ha esposto in comparsa di costituzione i fatti posti a fondamento della domanda, illustrando fra l'altro:
- le origini della Società Operaia di LO, risalenti al 1860;
«1) La SOCIETÀ OPERAIA DI LO si è costituita il 2 aprile 1860 e all'art. 2 dell'originario
Statuto si leggeva che “l'Associazione ha per scopo particolare il Mutuo Soccorso degli Operai, tende a promuovere l'istruzione, la moralità, il benessere affinché possano cooperare efficacemente alla libertà della Patria, all'emancipazione e al miglioramento indefinitivo dell'umanità”. Fondatore e promotore fu “Colonnello e Rappresentante del Popolo della Persona_3
Repubblica Romana”, e lo stesso veniva acclamato dall'Assemblea Costitutiva Controparte_8 come Presidente Onorario Perpetuo. Successivamente, fu ad essere l'elemento trainante dell'Associazione, al quale Controparte_9 fecero seguito altri nomi illustri di cittadini bolognesi, tra cui già Sindaco della Persona_4
Città. Con Con l'avvento del fascismo, la fu sciolta con decreto prefettizio del 28 marzo 1926 e tutto il suo patrimonio passò nella gestione di un Commissario prefettizio. Con Solo all'inizio del 1946, con autorizzazione prefettizia, la torna a vivere con la convocazione dell'assemblea dei soci e con l'elezione delle cariche sociali;
al contempo, riceve dal Commissario prefettizio la riconsegna di tutti i beni già posti sotto la sua gestione, ad esclusione della sede di via
Oberdan, venduta in costanza del commissariamento»;
- la costituzione nel 1881, ad opera della predetta Società, di una banca nel cui statuto era previsto un contributo economico annuo a favore della Società;
Con «2) Nel corso della sua operosa e multiforme attività, la a coronamento di una lunga serie di studi e discussioni, costituiva il 3 settembre 1881 la ”, la quale in data Controparte_10
18.05.1883 diventava ” (denominazione Controparte_11 poi mutata nel 1955 in ”, di seguito anche soltanto ' chiamata Controparte_5 CP_6 ininterrottamente ad operare nell'interesse delle classi più deboli. CP_1 Negli Statuti della ”, sin dal suo sorgere, è stato sempre previsto il versamento di una Con quota di utili alla per il perseguimento delle finalità di quest'ultima, obbligo che è stato ribadito anche nello Statuto BOB del 1977, nel cui art. 64 si legge:
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la Società Operaia di;
CP_1
c) il 5% per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …” (doc. 2)»;
- la modifica allo statuto della banca effettuata nel 1986;
Cont «3) Nel 1986 ha modificato il proprio Statuto, confermando all'art. 61 la previsione di un Con riparto degli utili in favore di
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la Società Operaia di;
CP_1
c) il cinque per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
pagina 5 di 12 d) …; e) …” (doc. 7)».
- la fusione per incorporazione della nella Controparte_5 [...]
, avvenuta nel 1988; Controparte_2
«4) A seguito di lunghe e intense trattative, con atto di fusione rogato dal dott. CP_12
Notaio in , in data 21.12.1988, rep. n. 16448, fasc. n. 4094 (di seguito anche solo l''Atto di CP_1 Cont fusione'), la si fondeva per incorporazione nella (di seguito Controparte_2 anche soltanto ' All'art. 7 di detto Atto di fusione, le Parti confermavano espressamente, a CP_7 carico dell'incorporante, “l'obbligo di erogare alla Società Operaia di LO la somma che ammonta a Lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di
Statistica e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ” [doc. 3]»; Controparte_5
- la fusione per incorporazione della nella Controparte_2 [...]
, avvenuta nel 2008; Parte_1
Con «5) Successivamente, la , con atto di fusione rogato dal Notaio di Siena del Per_1 Cont 16.09.2008, rep. n. 26957 e racc. n. 11623, si fondeva a sua volta per incorporazione nella la quale, ai sensi dell'art. 4 dell'atto medesimo, subentrava in tutte le posizioni attive e passive della Con Con
incorporata (cfr. doc. 4). Di tale operazione societaria la veniva informata sia dalla , Pt_1 Cont sia dalla Con Cont 6) Sino al 2009 la , prima, la poi, hanno sempre regolarmente adempiuto Con all'obbligazione di versamento del contributo annuale assunta nei confronti della ».
4. In via preliminare l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, «trattandosi di contratti bancari previsti nel T.U.B.», nonché eccezione di incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Siena in relazione agli artt. 19 e 20 c.p.c. Nel merito, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria di deducendo che:
- è carente di legittimazione attiva (in senso sostanziale), non essendo più titolare, dal 1988, del diritto di credito, e ciò per le ragioni esposte in atto di citazione;
- l'obbligazione affermata da è priva di causa, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione 16 settembre 2008 non richiama lo statuto BOB 1986, limitandosi a citare l'art. 61 dello statuto 1977 ormai sfornito di contenuto, e non menziona gli «scopi mutualistici»;
- l'obbligazione affermata da può, al più, essere ricondotta allo schema delle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.): dunque, è priva di azione di condanna;
- l'obbligazione dedotta in giudizio da è priva di fondamento contrattuale;
- l'obbligazione dedotta in giudizio da è priva di un termine di durata ossia perpetua e dunque inesistente;
- vi è inesistenza di una rendita perpetua.
pagina 6 di 12 5. Secondo ogni anno matura in suo favore, sulla base delle previsioni statutarie sopra richiamate e ora (dopo l'incorporazione di in in forza Pt_2 dell'atto di fusione 16 settembre 2008) con corrispondente obbligazione a carico di il diritto a percepire una somma di danaro nella misura già indicata. Pt_2
Qui si discute del contributo richiesto da per l'anno 2023. Il presente giudizio si inserisce nel quadro di un più vasto contenzioso tra le stesse parti sulle medesime questioni in fatto e diritto, in ordine alle annualità maturate oltre dieci anni fa, in particolare dal 2012 (si rimanda per ulteriori dettagli alla comparsa di risposta). Un riepilogo delle principali questioni si rinviene, da ultimo, nella sentenza Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, la cui motivazione viene qui richiamata non essendovi convincenti ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questo ufficio, confermato più volte dalla Corte d'appello di LO, a partire da App. LO, sez. III, 26 marzo 2021, n. 639 e App. LO, sez. I, 8 giugno 2021, n. 1447 (si rimanda alle produzioni in atti).
6. L'eccezione di improcedibilità del giudizio per omessa instaurazione del procedimento di mediazione è infondata. Premesso che l'onere di attivare la mediazione non opera nel procedimento monitorio (artt. 5, comma 6, e 5-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni), non vi è ragione di assegnare un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che:
- da un lato, non ricorre nella specie l'ipotesi di un contratto bancario (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), tale non potendo definirsi l'atto di fusione per incorporazione in data 21 dicembre 1988 o quello in data 16 settembre 2008, né l'esigenza di deflazione sottesa alla speciale disciplina in tema di mediazione obbligatoria (cfr.
Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222: «[…] la fusione (tra e
, tra e non può essere definita un “contratto bancario o finanziario” Pt_2
(cfr. analoga conclusione anche in Trib. LO sent. 1662/2023 doc. 35 ai sensi della normativa sulla mediazione, per il solo fatto che ve ne sia una regolamentazione anche nel TUB, dovendosi avere riguardo – considerata la ratio deflattiva della normativa in relazione per lo più a contenziosi massivi e seriali - in realtà precipuamente ai contratti bancari con la clientela, come palesato anche dal riferimento alternativo all'art. 128 bis del TUB ex art. 5 c. 3 d.leg. 28/2010»);
- dall'altro, le previsioni di cui all'art. 5, d.lgs., cit., avendo natura eccezionale, sono soggette ad interpretazione restrittiva e insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica: dunque, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina sulla mediazione obbligatoria non ha alcun rilievo che gli atti di fusione, aventi natura contrattuale, riguardino l'incorporazione di una banca in un'altra.
pagina 7 di 12 7.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Premesso che ha sede a , è sufficiente richiamare la chiara CP_1 previsione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, che determina con precisione l'importo della somma dovuta («Art. 7 La Controparte_2 conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Società Operaia di LO la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della »), per Controparte_5 ravvisare i caratteri dell'obbligazione pecuniaria liquida (Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989), in relazione alla quale trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 3, primo periodo, c.c. e 20 c.p.c., seconda ipotesi in ordine al c.d. forum destinatae solutionis (cfr., fra le tante, Cass., sez. II, ord. 9 dicembre 2021, n. 39028; Cass., sez. VI-2, ord. 17 novembre 2021, n. 34944; Cass., sez. VI-3, ord. 20 marzo 2019, n. 7722).
8.
I motivi di opposizione attinenti al merito, e dunque a questioni di diritto sostanziale, sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono, nel loro complesso, infondati.
8.1. Da un lato, pacifico è il subentro di nella stessa posizione di , fusa per Pt_2 incorporazione in e dunque anche nel rapporto regolato dall'art. 7 dell'atto di Pt_2 fusione 21 dicembre 1988 di in .
E' sufficiente richiamare i principi generali in tema di successione nei rapporti obbligatori (in questo caso, dal lato passivo) con riferimento alle vicende estintivo – successorie delle società coinvolte conseguenti alle fusioni per incorporazione (v., fra le tante Cass., sez. I, 14 giugno 2024, n. 16617; Cass., sez. I, ord. 18 maggio 2023, n. 13685; Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970, par. 2.4), nonché la chiara previsione di cui all'art. 4 dell'atto di fusione 16 settembre 2008 (v. supra par. 2.3)
8.2.
Dall'altro, gli argomenti illustrati dall'opponente non convincono in quanto, come ribadito, da ultimo, da Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222:
- l'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, come evidente alla luce del dato letterale, non fa venire meno il diritto di credito (obbligazione pecuniaria) in favore di ma lo sostituisce, nel senso che – lo si evince con chiarezza dalla clausola in esame – modifica il criterio per determinarne l'oggetto, ossia la misura della prestazione dovuta (non più una somma di denaro corrispondente ad una determinata percentuale degli utili della banca, ma una somma di denaro di importo predeterminato e suscettibile di adeguamento secondo indici oggettivi); particolarmente significativa è la formula impiegata dall'art. 7, secondo cui pagina 8 di 12 (nella cui posizione è poi subentrata «conferma espressamente» e così Pt_2 riconosce la propria obbligazione nei confronti di («Art. 7 La Controparte_2 conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Società Operaia di
[...]
la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i CP_1 rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della di »); CP_5 CP_1
- la clausola in esame va ricondotta allo schema del contratto a favore di terzi di cui all'art. 1411 c.c.: così Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, che che richiama e conferma «la ricostruzione già operata dalle sentenze di questo
Tribunale n. 1685/2020, 332/2025 e 1662/2023 (oltre che da App. LO sent. 639/2021, 1447/2021, 772/2025) per le quali la clausola è inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.»;
- del tutto infondata è l'argomento secondo cui l'attribuzione patrimoniale de qua sarebbe priva di causa e non corrispondente ad un diritto di credito azionabile in giudizio. Con le parole di Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, si osserva che, come già affermato dai precedenti citati, «l'attribuzione non può essere in alcun modo definita “senza causa” o “senza corrispettivo” (e neppure come promessa unilaterale atipica o donazione anche remuneratoria), trovando la sua ragion d'essere non tanto e non solo nello scopo mutualistico di e ma nella connessione soggettiva tra le due cooperative (pacifico essendo che la compagine sociale fosse in gran parte coincidente), che aveva prima giustificato, considerata pure la risalente origine comune, anche la destinazione di una percentuale degli utili. Al momento della fusione erano infatti intercorsi contatti e trattative tra i tre soggetti, documentati dalla corrispondenza qui prodotta da dai quali si evince che, come allegato da la stessa aveva accettato la proposta di sull'obbligo
“sostitutivo” per il tramite di (doc. 24 e 25 e aveva specificamente deliberato in tal senso. aveva quindi effettuato il primo pagamento in conformità a quanto approvato dalla sua assemblea (doc. 27-29 . La clausola 7 della fusione, sostitutiva della precedente quota di utili prevista per il socio fondatore ex art. 2432 c.c. e attualmente dall'art. 2328 n.
8. c.c. evidentemente in ragione della sua maggiore determinatezza nella prospettiva dell'impegno di un soggetto diverso e per un periodo diverso, trova dunque la propria causa nel contesto della fusione stessa, di cui ha concorso a formare il costo, comprendente, come nota la parte opposta, il trattamento riservato ai soci fondatori dell'incorporata ex art. 2501 ter n. 7 c.c., e quindi finalizzata all'assenso dei soci di in gran parte corrispondenti a quelli di Va poi notato che la fusione è un procedimento cui partecipano i soci, che sfocia in un atto di contenuto complesso, che può contenere previsioni a favore di terzi (cfr. ad es. artt. 2501 ter 1° co. n. 7 e 8 c.c., 2501 ter c. 2 c.c.)»;
- merita un richiamo altresì App. LO, sez. I, 30 aprile 2025, n. 772 in tema di: a) riconducibilità dell'atto allo schema di cui all'art. 1411 c.c. («Non vi è dubbio invero che il negozio in questione possa essere qualificato alla stregua di contratto a pagina 9 di 12 favore di terzo, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione a rogito notaio Rep. n. Per_2
16448, Racc. n. 4094 statuiva l'assunzione dell'obbligazione da parte della promittente con la stipulante Controparte_2 Controparte_5 all'erogazione a favore della terza Società Operaia di della somma annua di CP_1 lire 60.000.000= (sessanta milioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla predetta società in forza di quanto previsto dallo Statuto della di LO (che prevedeva l'attribuzione a favore della CP_5
Società Operaia del 5% dell'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea). Tanto a valere per la , nella quale, a Parte_1 mezzo atto a rogito Notaio Rep. 26957, nel 2008 è confluita mediante fusione Per_1 per incorporazione ed alla quale, pertanto, l'appellante è Controparte_2 subentrata nelle posizioni attive e passive, ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di fusione»); b) assetto di interessi in relazione alle vicende societarie («E' inoltre senz'altro ravvisabile anche l'interesse della stipulante Banca Operativa di LO, ai sensi dell'art. 1411 c.c. e a mezzo di tale contributo, aveva interesse (peraltro manifestato) ad assicurare continuità alla Società Operaia (cfr. doc. 22), continuità che sarebbe venuta meno privando i soci di tale beneficio, senza considerare che la compagine sociale della era in parte corrispondente a quella dell'incorporanda, ragion per CP_4 cui gli organi della verosimilmente accettarono di Controparte_5 addivenire alla fusione anche in virtù di tale impegno assunto dall'incorporante. Inoltre, dalla trattativa intercorsa e dall'atto di fusione stesso emerge inequivocabilmente che l'obbligo di cui all'art. 7 ha concorso a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Risulta documentalmente provato che fu proprio l'incorporante , in competizione con Controparte_2 [...]
, a proporre liberamente la corresponsione annuale alla terza Controparte_14
Società Operaia di LO (socia dell'incorporanda) della somma di lire 60.000.000, in luogo dell'impegno della (incorporanda) di corrispondere Controparte_5 la quota del 5% degli utili annui. Parimenti risulta provato che l'accettazione di tale proposta fosse subordinata alla definizione della trattativa di fusione in corso (cfr. doc. 19). A ciò si aggiunga che dall'atto di fusione risulta che la stipula avrebbe comportato per l'incorporante l'acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare, indi per cui è evidente l'interesse della ad assumere tale Controparte_2 impegno contrattuale. Deve dunque concludersi che l'obbligazione non fu certamente assunta dall'incorporante per spirito di liberalità, essendo stata pattuita all'esito delle trattative aventi ad oggetto la fusione e le relative condizioni economiche»); c) fattispecie delineata dall'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988 («con l'art. 7 dell'atto di fusione le parti non solo hanno stabilito un contributo fisso in favore del terzo Società Operaia, ma non hanno sottoposto la corresponsione di tale contributo ad alcuna condizione, a differenza del preesistente art. 64 dello statuto della di , il quale subordinava espressamente il contributo alla CP_5 CP_1 sussistenza di un utile annuale risultante dal bilancio»);
- è sufficiente rinviare al testo dell'art. 2034 c.c., a fronte delle originarie previsioni dello statuto di e delle clausole contenute negli atti di fusione per pagina 10 di 12 incorporazione di cui si è detto, e ricordare la natura dei soggetti coinvolti, per escludere la sussistenza, nel caso di specie, di uno dei «doveri morali o sociali» sottesi alle obbligazioni naturali contrapposte dalle obbligazioni civili, «essendosi obbligata ad eseguire la detta prestazione con pagamenti periodici di importo predeterminato, nell'ambito dei più generali patti della fusione stessa, in presenza di precisi interessi di entrambe le parti dell'atto, non certo di un dovere morale o sociale, ma di un sinallagma ricavabile da tutti gli elementi di cui sopra» (così Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222);
- non ricorre nella specie l'ipotesi di una obbligazione senza termine né si ravvisano i caratteri di un non meglio specificato onere unilaterale privo di causa: come già osservato da Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, in continuità con l'orientamento dell'ufficio, «[n]on colgono nel segno neppure gli argomenti di parte opponente in ordine alla non ravvisabilità di un obbligo perpetuo,
o meglio gli stessi appaiono inconferenti, essendo qui adottata la ricostruzione in termini di contratto a favore di terzo (che ha aderito alla stipulazione); si può solo ribadire da un lato che la tesi del “venir meno” del diritto e la sua sostituzione con un
“onere” incoercibile è del tutto inattendibile, e notare che l'obbligo non è affatto perpetuo, ma, come puntualizzato da alcuni precedenti innanzi citati, è limitato alla durata del soggetto obbligato;
e che, se anche così non fosse, il regolamento sarebbe quello – sempre contrattuale - della rendita vitalizia ex art. 1861 e ss. c.c., per il tramite del richiamo dell'art. 1869 c.c.». Si richiamano, dunque, i numerosi precedenti, tra cui Trib. LO, sez. II, 10 luglio 2017, n. 1448, decisione confermata da App. LO, sez. I, 8 giugno 2021, n. 1447, ormai irrevocabile dopo la declaratoria in inammissibilità pronunciata da Cass., sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17132, per tardività, del ricorso per cassazione di
Pt_2
9. Su tali premesse, e in assenza di contestazioni sul quantum, l'opposizione va respinta.
10. Il decreto ingiuntivo era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. (cfr. art. 653 c.p.c.).
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 24 agosto 2024 n. 3176;
pagina 11 di 12 - condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese processuali liquidate in euro 11.300,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge. LO, 27 agosto 2025 Il presidente est.
Antonio Costanzo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI LO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale composto da Antonio Costanzo presidente rel. Vittorio Serra giudice Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14063/2024 R.G. promossa da (C.F. , con sede a Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(avv. Beatrice Ducci Donati);
- ATTRICE contro
(C.F. , con sede a (avv. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Antonio Rossi);
- CONVENUTA
* * * Oggetto del processo: obbligazioni
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di LO - Sezione Imprese - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni tutte di cui in narrativa: In via preliminare: verificato ed accertato che l'onere unilaterale di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 4820/2022 è stato assunto dalla Parte_1 con atto di fusione Notaio stipulato in in data 16.09.2008 tra la Per_1 Pt_1 [...]
, precedentemente onerata, e la Controparte_2 Parte_1
e tale onere non è portato per la attrice opponente da un atto sinallagmatico
[...] con la Società Operaia di LO, bensì da atto notarile del 2008, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di LO in favore del Tribunale di Siena,
pagina 1 di 12 revocando il decreto ingiuntivo quivi opposto, risultando per i motivi già esposti il Foro competente sia ex art. 19 c.p.c. che ex art. 20 c.p.c. che ex art. 637 c.p.c. il Tribunale di Siena. Sempre in via preliminare ulteriore: accertato che dall'esame degli allegati del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 non risulta la fonte del diritto della Società Operaia di LO preteso vantato nei confronti della ma esclusivamente un onere Parte_1 dell' ad effettuare un versamento annuale di somme, privo di finalità e causa, CP_3 di cui all'art. 7 Notaio 21.12.1988 come recepito nell'atto di fusione Notaio Per_2
n del 16.09.2008, dichiarare che la Società Operaia di è carente Per_1 Pt_1 CP_1 della legittimazione attiva a richiedere con ingiunzione tali somme, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 e restituzione delle somme già erogate in quanto richieste ed ottenute da soggetto non legittimato attivo. Nel merito: accertato che con la disposizione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione Notaio Per_2 del 21.12.1988 e con l'atto di fusione Notaio del 16.09.2008 la Per_1 [...] risulta onerata del versamento di somme senza causale e Parte_1 senza alcun conferimento di diritto al ricevimento per la Società Operaria di LO, anzi con espressa revoca nell'atto notarile del 1988 di tale diritto, riconoscere la natura di obbligazione naturale od obbligazione imperfetta ex art. 2034 c.c. di tale onere, con conseguente impossibilità di attivazione di azione giudiziaria per il relativo soddisfacimento e con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 quivi opposto in quanto l'ordinamento non prevede azione giudiziaria per l'inadempimento di tale tipologia di obbligazioni, risultando altresì assente in atti la finalità, la titolarità e la causale del versamento, con onere di restituzione delle somme già versate, ivi compresi gli interessi non dovuti. Vittoria di spese e compensi professionali».
Per la convenuta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di LO, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
-) rigettare le domande tutte avanzate dalla Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e conseguentemente
[...] confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di LO n. 3176/2024, depositato in data 24.08.2024;
-) in ogni caso e comunque, condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla SOCIETÀ
[...]
OPERAIA DI LO l'importo di € 76.837,68, oltre agli interessi di mora nella misura legale ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 3176/2024 (02.09.2024) all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'eventuale istruttoria;
pagina 2 di 12 -) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale Pt_1 rappresentante pro tempore, al rimborso in favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/2014 e ss. mm., con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1°-bis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre al contributo per C.N.P.A. e ad I.V.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo 24 agosto 2024 n. 3176 proposta da
[...]
(di seguito, anche, con citazione notificata il 7 ottobre Parte_1 Pt_2
2024 a Società Operaia di LO (di seguito, anche, , costituitasi il 7 gennaio
2025.
2. Il decreto qui opposto, munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c. e dunque provvisoriamente esecutivo, ha ingiunto a di pagare a immediatamente la Pt_2 somma di euro 76.837,68 oltre a «gli interessi come da domanda» e alle spese processuali liquidate. Per evitare la notifica dell'atto di precetto e poi l'esecuzione forzata, ha Pt_2 pagato la somma oggetto di ingiunzione con riserva di ripetizione.
3. All'origine dei fatti di causa vi sono le vicende relative alla Controparte_5
(di seguito, anche, costituita nel 1881 dalla Società Operaia di LO,
[...] odierna convenuta.
4. La domanda monitoria si fonda sull'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988 con cui la si era fusa per incorporazione nella Controparte_5 [...]
(di seguito, anche, ), che a sua volta richiama e sostituisce Controparte_2
l'art. 64 dello statuto BOB del 1977, modificato nel 1986. Nella posizione di è poi succeduta odierna attrice, per avere Pt_2 incorporato come da atto di fusione 16 settembre 2008.
4.1. Come pacifico in atti, sin dall'origine gli statuti della banca bolognese fondata nel 1881 prevedevano il versamento alla Società Operaia di LO di una quota degli utili da destinare al perseguimento delle finalità d quest'ultima. Lo statuto BOB del 1977 all'art. 64, lett. b), aveva ribadito tale obbligo: pagina 3 di 12 «l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la Società Operaia di;
c) il 5% per scopi mutualistici e di CP_1 interesse generale;
[…]». A seguito della modifica dello statuto BOB del 1986, l'art. 61, lett. b) aveva confermato il versamento di una quota di utili alla Società Operaia di LO: «l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la Società Operaia di;
c) il cinque CP_1 per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
[…]».
2.2. Nel 1988 si è fusa per incorporazione nella . Controparte_2
L'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, con richiamo espresso all'art. 61 di aveva posto a carico di , o meglio aveva confermato a carico di , l'obbligazione già gravante su sostituendone però l'oggetto, stabilito ora non più in una percentuale degli utili ma in una somma di importo predeterminato e suscettibile di rivalutazione:
«Art. 7 La conferma espressamente l'obbligo di Controparte_2 erogare alla Società Operaia di LO la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ». Controparte_5
Al permanere dell'obbligazione pecuniaria, confermata come a carico dell'incorporante (successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo e dunque modificazione soggettiva con riguardo alla posizione del debitore), si è accompagnata la modificazione del criterio per determinare l'oggetto dell'obbligazione.
2.3. Nel 2008 si è fusa per incorporazione in , Parte_1 odierna attrice. è così succeduta in tutti i rapporti giuridici, «nessuno escluso od Pt_2 eccettuato», già facenti capo a . L'atto di fusione 16 settembre 2008 espressamente stabilisce all'art. 4, con amplissima e inequivoca formula, il subentro di «in tutti i beni […] e comunque Pt_2 ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze contratti, negozi definitivi e preliminari, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società incorporata è titolare od eccettuato, anche se sorto in data posteriore alla deliberazione di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale assunta in base alla fusione».
pagina 4 di 12 3.
La convenuta, che riveste posizione sostanziale di attrice, ha esposto in comparsa di costituzione i fatti posti a fondamento della domanda, illustrando fra l'altro:
- le origini della Società Operaia di LO, risalenti al 1860;
«1) La SOCIETÀ OPERAIA DI LO si è costituita il 2 aprile 1860 e all'art. 2 dell'originario
Statuto si leggeva che “l'Associazione ha per scopo particolare il Mutuo Soccorso degli Operai, tende a promuovere l'istruzione, la moralità, il benessere affinché possano cooperare efficacemente alla libertà della Patria, all'emancipazione e al miglioramento indefinitivo dell'umanità”. Fondatore e promotore fu “Colonnello e Rappresentante del Popolo della Persona_3
Repubblica Romana”, e lo stesso veniva acclamato dall'Assemblea Costitutiva Controparte_8 come Presidente Onorario Perpetuo. Successivamente, fu ad essere l'elemento trainante dell'Associazione, al quale Controparte_9 fecero seguito altri nomi illustri di cittadini bolognesi, tra cui già Sindaco della Persona_4
Città. Con Con l'avvento del fascismo, la fu sciolta con decreto prefettizio del 28 marzo 1926 e tutto il suo patrimonio passò nella gestione di un Commissario prefettizio. Con Solo all'inizio del 1946, con autorizzazione prefettizia, la torna a vivere con la convocazione dell'assemblea dei soci e con l'elezione delle cariche sociali;
al contempo, riceve dal Commissario prefettizio la riconsegna di tutti i beni già posti sotto la sua gestione, ad esclusione della sede di via
Oberdan, venduta in costanza del commissariamento»;
- la costituzione nel 1881, ad opera della predetta Società, di una banca nel cui statuto era previsto un contributo economico annuo a favore della Società;
Con «2) Nel corso della sua operosa e multiforme attività, la a coronamento di una lunga serie di studi e discussioni, costituiva il 3 settembre 1881 la ”, la quale in data Controparte_10
18.05.1883 diventava ” (denominazione Controparte_11 poi mutata nel 1955 in ”, di seguito anche soltanto ' chiamata Controparte_5 CP_6 ininterrottamente ad operare nell'interesse delle classi più deboli. CP_1 Negli Statuti della ”, sin dal suo sorgere, è stato sempre previsto il versamento di una Con quota di utili alla per il perseguimento delle finalità di quest'ultima, obbligo che è stato ribadito anche nello Statuto BOB del 1977, nel cui art. 64 si legge:
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue: a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la Società Operaia di;
CP_1
c) il 5% per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …” (doc. 2)»;
- la modifica allo statuto della banca effettuata nel 1986;
Cont «3) Nel 1986 ha modificato il proprio Statuto, confermando all'art. 61 la previsione di un Con riparto degli utili in favore di
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la Società Operaia di;
CP_1
c) il cinque per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
pagina 5 di 12 d) …; e) …” (doc. 7)».
- la fusione per incorporazione della nella Controparte_5 [...]
, avvenuta nel 1988; Controparte_2
«4) A seguito di lunghe e intense trattative, con atto di fusione rogato dal dott. CP_12
Notaio in , in data 21.12.1988, rep. n. 16448, fasc. n. 4094 (di seguito anche solo l''Atto di CP_1 Cont fusione'), la si fondeva per incorporazione nella (di seguito Controparte_2 anche soltanto ' All'art. 7 di detto Atto di fusione, le Parti confermavano espressamente, a CP_7 carico dell'incorporante, “l'obbligo di erogare alla Società Operaia di LO la somma che ammonta a Lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di
Statistica e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ” [doc. 3]»; Controparte_5
- la fusione per incorporazione della nella Controparte_2 [...]
, avvenuta nel 2008; Parte_1
Con «5) Successivamente, la , con atto di fusione rogato dal Notaio di Siena del Per_1 Cont 16.09.2008, rep. n. 26957 e racc. n. 11623, si fondeva a sua volta per incorporazione nella la quale, ai sensi dell'art. 4 dell'atto medesimo, subentrava in tutte le posizioni attive e passive della Con Con
incorporata (cfr. doc. 4). Di tale operazione societaria la veniva informata sia dalla , Pt_1 Cont sia dalla Con Cont 6) Sino al 2009 la , prima, la poi, hanno sempre regolarmente adempiuto Con all'obbligazione di versamento del contributo annuale assunta nei confronti della ».
4. In via preliminare l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, «trattandosi di contratti bancari previsti nel T.U.B.», nonché eccezione di incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Siena in relazione agli artt. 19 e 20 c.p.c. Nel merito, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria di deducendo che:
- è carente di legittimazione attiva (in senso sostanziale), non essendo più titolare, dal 1988, del diritto di credito, e ciò per le ragioni esposte in atto di citazione;
- l'obbligazione affermata da è priva di causa, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione 16 settembre 2008 non richiama lo statuto BOB 1986, limitandosi a citare l'art. 61 dello statuto 1977 ormai sfornito di contenuto, e non menziona gli «scopi mutualistici»;
- l'obbligazione affermata da può, al più, essere ricondotta allo schema delle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.): dunque, è priva di azione di condanna;
- l'obbligazione dedotta in giudizio da è priva di fondamento contrattuale;
- l'obbligazione dedotta in giudizio da è priva di un termine di durata ossia perpetua e dunque inesistente;
- vi è inesistenza di una rendita perpetua.
pagina 6 di 12 5. Secondo ogni anno matura in suo favore, sulla base delle previsioni statutarie sopra richiamate e ora (dopo l'incorporazione di in in forza Pt_2 dell'atto di fusione 16 settembre 2008) con corrispondente obbligazione a carico di il diritto a percepire una somma di danaro nella misura già indicata. Pt_2
Qui si discute del contributo richiesto da per l'anno 2023. Il presente giudizio si inserisce nel quadro di un più vasto contenzioso tra le stesse parti sulle medesime questioni in fatto e diritto, in ordine alle annualità maturate oltre dieci anni fa, in particolare dal 2012 (si rimanda per ulteriori dettagli alla comparsa di risposta). Un riepilogo delle principali questioni si rinviene, da ultimo, nella sentenza Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, la cui motivazione viene qui richiamata non essendovi convincenti ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questo ufficio, confermato più volte dalla Corte d'appello di LO, a partire da App. LO, sez. III, 26 marzo 2021, n. 639 e App. LO, sez. I, 8 giugno 2021, n. 1447 (si rimanda alle produzioni in atti).
6. L'eccezione di improcedibilità del giudizio per omessa instaurazione del procedimento di mediazione è infondata. Premesso che l'onere di attivare la mediazione non opera nel procedimento monitorio (artt. 5, comma 6, e 5-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni), non vi è ragione di assegnare un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che:
- da un lato, non ricorre nella specie l'ipotesi di un contratto bancario (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), tale non potendo definirsi l'atto di fusione per incorporazione in data 21 dicembre 1988 o quello in data 16 settembre 2008, né l'esigenza di deflazione sottesa alla speciale disciplina in tema di mediazione obbligatoria (cfr.
Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222: «[…] la fusione (tra e
, tra e non può essere definita un “contratto bancario o finanziario” Pt_2
(cfr. analoga conclusione anche in Trib. LO sent. 1662/2023 doc. 35 ai sensi della normativa sulla mediazione, per il solo fatto che ve ne sia una regolamentazione anche nel TUB, dovendosi avere riguardo – considerata la ratio deflattiva della normativa in relazione per lo più a contenziosi massivi e seriali - in realtà precipuamente ai contratti bancari con la clientela, come palesato anche dal riferimento alternativo all'art. 128 bis del TUB ex art. 5 c. 3 d.leg. 28/2010»);
- dall'altro, le previsioni di cui all'art. 5, d.lgs., cit., avendo natura eccezionale, sono soggette ad interpretazione restrittiva e insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica: dunque, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina sulla mediazione obbligatoria non ha alcun rilievo che gli atti di fusione, aventi natura contrattuale, riguardino l'incorporazione di una banca in un'altra.
pagina 7 di 12 7.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Premesso che ha sede a , è sufficiente richiamare la chiara CP_1 previsione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, che determina con precisione l'importo della somma dovuta («Art. 7 La Controparte_2 conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Società Operaia di LO la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della »), per Controparte_5 ravvisare i caratteri dell'obbligazione pecuniaria liquida (Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989), in relazione alla quale trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 3, primo periodo, c.c. e 20 c.p.c., seconda ipotesi in ordine al c.d. forum destinatae solutionis (cfr., fra le tante, Cass., sez. II, ord. 9 dicembre 2021, n. 39028; Cass., sez. VI-2, ord. 17 novembre 2021, n. 34944; Cass., sez. VI-3, ord. 20 marzo 2019, n. 7722).
8.
I motivi di opposizione attinenti al merito, e dunque a questioni di diritto sostanziale, sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono, nel loro complesso, infondati.
8.1. Da un lato, pacifico è il subentro di nella stessa posizione di , fusa per Pt_2 incorporazione in e dunque anche nel rapporto regolato dall'art. 7 dell'atto di Pt_2 fusione 21 dicembre 1988 di in .
E' sufficiente richiamare i principi generali in tema di successione nei rapporti obbligatori (in questo caso, dal lato passivo) con riferimento alle vicende estintivo – successorie delle società coinvolte conseguenti alle fusioni per incorporazione (v., fra le tante Cass., sez. I, 14 giugno 2024, n. 16617; Cass., sez. I, ord. 18 maggio 2023, n. 13685; Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970, par. 2.4), nonché la chiara previsione di cui all'art. 4 dell'atto di fusione 16 settembre 2008 (v. supra par. 2.3)
8.2.
Dall'altro, gli argomenti illustrati dall'opponente non convincono in quanto, come ribadito, da ultimo, da Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222:
- l'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988, come evidente alla luce del dato letterale, non fa venire meno il diritto di credito (obbligazione pecuniaria) in favore di ma lo sostituisce, nel senso che – lo si evince con chiarezza dalla clausola in esame – modifica il criterio per determinarne l'oggetto, ossia la misura della prestazione dovuta (non più una somma di denaro corrispondente ad una determinata percentuale degli utili della banca, ma una somma di denaro di importo predeterminato e suscettibile di adeguamento secondo indici oggettivi); particolarmente significativa è la formula impiegata dall'art. 7, secondo cui pagina 8 di 12 (nella cui posizione è poi subentrata «conferma espressamente» e così Pt_2 riconosce la propria obbligazione nei confronti di («Art. 7 La Controparte_2 conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Società Operaia di
[...]
la somma di lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i CP_1 rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della di »); CP_5 CP_1
- la clausola in esame va ricondotta allo schema del contratto a favore di terzi di cui all'art. 1411 c.c.: così Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, che che richiama e conferma «la ricostruzione già operata dalle sentenze di questo
Tribunale n. 1685/2020, 332/2025 e 1662/2023 (oltre che da App. LO sent. 639/2021, 1447/2021, 772/2025) per le quali la clausola è inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.»;
- del tutto infondata è l'argomento secondo cui l'attribuzione patrimoniale de qua sarebbe priva di causa e non corrispondente ad un diritto di credito azionabile in giudizio. Con le parole di Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, si osserva che, come già affermato dai precedenti citati, «l'attribuzione non può essere in alcun modo definita “senza causa” o “senza corrispettivo” (e neppure come promessa unilaterale atipica o donazione anche remuneratoria), trovando la sua ragion d'essere non tanto e non solo nello scopo mutualistico di e ma nella connessione soggettiva tra le due cooperative (pacifico essendo che la compagine sociale fosse in gran parte coincidente), che aveva prima giustificato, considerata pure la risalente origine comune, anche la destinazione di una percentuale degli utili. Al momento della fusione erano infatti intercorsi contatti e trattative tra i tre soggetti, documentati dalla corrispondenza qui prodotta da dai quali si evince che, come allegato da la stessa aveva accettato la proposta di sull'obbligo
“sostitutivo” per il tramite di (doc. 24 e 25 e aveva specificamente deliberato in tal senso. aveva quindi effettuato il primo pagamento in conformità a quanto approvato dalla sua assemblea (doc. 27-29 . La clausola 7 della fusione, sostitutiva della precedente quota di utili prevista per il socio fondatore ex art. 2432 c.c. e attualmente dall'art. 2328 n.
8. c.c. evidentemente in ragione della sua maggiore determinatezza nella prospettiva dell'impegno di un soggetto diverso e per un periodo diverso, trova dunque la propria causa nel contesto della fusione stessa, di cui ha concorso a formare il costo, comprendente, come nota la parte opposta, il trattamento riservato ai soci fondatori dell'incorporata ex art. 2501 ter n. 7 c.c., e quindi finalizzata all'assenso dei soci di in gran parte corrispondenti a quelli di Va poi notato che la fusione è un procedimento cui partecipano i soci, che sfocia in un atto di contenuto complesso, che può contenere previsioni a favore di terzi (cfr. ad es. artt. 2501 ter 1° co. n. 7 e 8 c.c., 2501 ter c. 2 c.c.)»;
- merita un richiamo altresì App. LO, sez. I, 30 aprile 2025, n. 772 in tema di: a) riconducibilità dell'atto allo schema di cui all'art. 1411 c.c. («Non vi è dubbio invero che il negozio in questione possa essere qualificato alla stregua di contratto a pagina 9 di 12 favore di terzo, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione a rogito notaio Rep. n. Per_2
16448, Racc. n. 4094 statuiva l'assunzione dell'obbligazione da parte della promittente con la stipulante Controparte_2 Controparte_5 all'erogazione a favore della terza Società Operaia di della somma annua di CP_1 lire 60.000.000= (sessanta milioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla predetta società in forza di quanto previsto dallo Statuto della di LO (che prevedeva l'attribuzione a favore della CP_5
Società Operaia del 5% dell'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea). Tanto a valere per la , nella quale, a Parte_1 mezzo atto a rogito Notaio Rep. 26957, nel 2008 è confluita mediante fusione Per_1 per incorporazione ed alla quale, pertanto, l'appellante è Controparte_2 subentrata nelle posizioni attive e passive, ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di fusione»); b) assetto di interessi in relazione alle vicende societarie («E' inoltre senz'altro ravvisabile anche l'interesse della stipulante Banca Operativa di LO, ai sensi dell'art. 1411 c.c. e a mezzo di tale contributo, aveva interesse (peraltro manifestato) ad assicurare continuità alla Società Operaia (cfr. doc. 22), continuità che sarebbe venuta meno privando i soci di tale beneficio, senza considerare che la compagine sociale della era in parte corrispondente a quella dell'incorporanda, ragion per CP_4 cui gli organi della verosimilmente accettarono di Controparte_5 addivenire alla fusione anche in virtù di tale impegno assunto dall'incorporante. Inoltre, dalla trattativa intercorsa e dall'atto di fusione stesso emerge inequivocabilmente che l'obbligo di cui all'art. 7 ha concorso a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Risulta documentalmente provato che fu proprio l'incorporante , in competizione con Controparte_2 [...]
, a proporre liberamente la corresponsione annuale alla terza Controparte_14
Società Operaia di LO (socia dell'incorporanda) della somma di lire 60.000.000, in luogo dell'impegno della (incorporanda) di corrispondere Controparte_5 la quota del 5% degli utili annui. Parimenti risulta provato che l'accettazione di tale proposta fosse subordinata alla definizione della trattativa di fusione in corso (cfr. doc. 19). A ciò si aggiunga che dall'atto di fusione risulta che la stipula avrebbe comportato per l'incorporante l'acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare, indi per cui è evidente l'interesse della ad assumere tale Controparte_2 impegno contrattuale. Deve dunque concludersi che l'obbligazione non fu certamente assunta dall'incorporante per spirito di liberalità, essendo stata pattuita all'esito delle trattative aventi ad oggetto la fusione e le relative condizioni economiche»); c) fattispecie delineata dall'art. 7 dell'atto di fusione 21 dicembre 1988 («con l'art. 7 dell'atto di fusione le parti non solo hanno stabilito un contributo fisso in favore del terzo Società Operaia, ma non hanno sottoposto la corresponsione di tale contributo ad alcuna condizione, a differenza del preesistente art. 64 dello statuto della di , il quale subordinava espressamente il contributo alla CP_5 CP_1 sussistenza di un utile annuale risultante dal bilancio»);
- è sufficiente rinviare al testo dell'art. 2034 c.c., a fronte delle originarie previsioni dello statuto di e delle clausole contenute negli atti di fusione per pagina 10 di 12 incorporazione di cui si è detto, e ricordare la natura dei soggetti coinvolti, per escludere la sussistenza, nel caso di specie, di uno dei «doveri morali o sociali» sottesi alle obbligazioni naturali contrapposte dalle obbligazioni civili, «essendosi obbligata ad eseguire la detta prestazione con pagamenti periodici di importo predeterminato, nell'ambito dei più generali patti della fusione stessa, in presenza di precisi interessi di entrambe le parti dell'atto, non certo di un dovere morale o sociale, ma di un sinallagma ricavabile da tutti gli elementi di cui sopra» (così Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222);
- non ricorre nella specie l'ipotesi di una obbligazione senza termine né si ravvisano i caratteri di un non meglio specificato onere unilaterale privo di causa: come già osservato da Trib. LO, sez. impresa, 14 maggio 2025, n. 1222, in continuità con l'orientamento dell'ufficio, «[n]on colgono nel segno neppure gli argomenti di parte opponente in ordine alla non ravvisabilità di un obbligo perpetuo,
o meglio gli stessi appaiono inconferenti, essendo qui adottata la ricostruzione in termini di contratto a favore di terzo (che ha aderito alla stipulazione); si può solo ribadire da un lato che la tesi del “venir meno” del diritto e la sua sostituzione con un
“onere” incoercibile è del tutto inattendibile, e notare che l'obbligo non è affatto perpetuo, ma, come puntualizzato da alcuni precedenti innanzi citati, è limitato alla durata del soggetto obbligato;
e che, se anche così non fosse, il regolamento sarebbe quello – sempre contrattuale - della rendita vitalizia ex art. 1861 e ss. c.c., per il tramite del richiamo dell'art. 1869 c.c.». Si richiamano, dunque, i numerosi precedenti, tra cui Trib. LO, sez. II, 10 luglio 2017, n. 1448, decisione confermata da App. LO, sez. I, 8 giugno 2021, n. 1447, ormai irrevocabile dopo la declaratoria in inammissibilità pronunciata da Cass., sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17132, per tardività, del ricorso per cassazione di
Pt_2
9. Su tali premesse, e in assenza di contestazioni sul quantum, l'opposizione va respinta.
10. Il decreto ingiuntivo era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. (cfr. art. 653 c.p.c.).
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 24 agosto 2024 n. 3176;
pagina 11 di 12 - condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese processuali liquidate in euro 11.300,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge. LO, 27 agosto 2025 Il presidente est.
Antonio Costanzo
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