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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 1765, vertente tra
(avv. A. Lapecorella), ricorrente Parte_1
e
, resistente contumace. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.02.2025 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in CP_1
Vaprio d'Adda (MI) in data 17.03.2017; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Bari con sentenza n. 3849 del 04.10.2023 aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dalla comparizione dinanzi al Presidente e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente, nonché la conferma delle disposizioni determinate in sede di separazione;
con la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del giorno 11.09.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, confermando le condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione giudiziale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse del resistente per il presente giudizio rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che la ricorrente si è limitata a chiedere la pronunzia sullo status, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1765/2025 R.G.A.C. tra e Parte_1 CP_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Vaprio d'Adda (MI) in data 17.03.2017 tra e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno Parte_1 CP_1
2017, Parte I, atto n. 3); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 1765, vertente tra
(avv. A. Lapecorella), ricorrente Parte_1
e
, resistente contumace. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.02.2025 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in CP_1
Vaprio d'Adda (MI) in data 17.03.2017; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Bari con sentenza n. 3849 del 04.10.2023 aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dalla comparizione dinanzi al Presidente e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente, nonché la conferma delle disposizioni determinate in sede di separazione;
con la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del giorno 11.09.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, confermando le condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione giudiziale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse del resistente per il presente giudizio rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che la ricorrente si è limitata a chiedere la pronunzia sullo status, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1765/2025 R.G.A.C. tra e Parte_1 CP_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Vaprio d'Adda (MI) in data 17.03.2017 tra e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno Parte_1 CP_1
2017, Parte I, atto n. 3); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato