CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39965 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GN DO EP NI R.G.N. 32657/2025 ON SA SENTENZA Sul ricorso proposto da: ED IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EP NI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi nuovi proposti nell’interesse del ricorrente dall’Avv. GIULIA BONGIORNO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensore del ricorrente, Avv. LADISLAO MASSARI e Avv. FRANCESCO COLOTTI in sostituzione dell’Avv. GIULIA BONGIORNO, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 22/07/2025, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, eliminava il dispositivo di controllo del braccialetto elettronico applicato con la misura degli arresti domiciliari a Marino DO, (indagato per i reati di cui agli artt.: 416 commi 1,2,3 cod. pen.(capo 1), 110, 318 e 321 cod. pen.(capo 16),110, 81 comma 2 e 640-bis cod. pen. (capo 18), 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 23),110, 318 e 321 cod. pen.(capo 24),110, 81 comma 2 e 640-bis cod. pen. (capo 25), 8 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000 (capo 27), 110, 81 comma 2 e 648-ter comma 1 cod. pen.(capo 33), 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 34), confermando la misura;
avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di DO, eccependo:
1.1 violazione dell’art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 271 cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare in uso al coindagato ON BA: la difesa aveva già eccepito che l’attività di indagine era stata svolta in violazione del principio di proporzionalità, essendo mancato un controllo di legittimità da parte di un giudice terzo e imparziale, ma sul punto la risposta del tribunale secondo cui “le doglianze relative alla legittimità dei richiamati decreti di sequestro dovevano essere dedotte in sede di riesame avverso quei provvedimenti ablatori” era errata, probabilmente legata alla circostanza che all’udienza del 22 luglio 2025 si discutevano innanzi al medesimo collegio i Penale Sent. Sez. 2 Num. 39965 Anno 2025 Presidente: LT ER Relatore: NI EP Data Udienza: 12/11/2025 riesami dei coindagati IO LA ed FR BA, per cui non si comprendeva come avrebbe potuto DO proporre riesame avverso il sequestro di un telefono che non era nella sua disponibilità, ma di BA;
neppure convinceva il ragionamento del tribunale secondo cui non si riteneva necessaria la convalida di un giudice in quanto il controllo preventivo poteva essere effettuato anche dal pubblico ministero quale “autorità giudiziaria”, visto che il sequestro e l’estrapolazione della copia forense erano avvenuti senza alcun contraddittorio e su iniziativa della polizia giudiziaria;
era stata del tutto ignorata l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, in tal modo violando il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mezzo di ricerca della prova, nonché la più recente giurisprudenza intervenuta sul fatto che l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, e tale non può essere considerato il pubblico ministero (viene richiamata Sez.6, n.13585 dell’1.4.2025);
1.2 violazione dell’art. 407 comma 3 cod. proc. pen.; inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 19 gennaio 2020: la genesi del procedimento risaliva al 19 luglio 2019, quando i Pubblici ministeri avevano iscritto FR BA ed altri 21 indagati e da nessun atto risultava una iscrizione del 23 agosto 2019 riportata sulla copertina del fascicolo, che avrebbe comportato la scadenza del primo termine per le indagini preliminari al 23 febbraio 2020 e non, correttamente, al 19 gennaio 2020; nel fascicolo trasmesso al tribunale non si rinveniva la prima richiesta di proroga delle indagini preliminari, ma dalla seconda era agevole comprendere come i Pubblici ministeri avessero fondato il calcolo sul presupposto di una prima proroga (non documentata) concessa a partire dal 23 febbraio 2020; in ogni caso, gli atti di indagine successivi al 27 dicembre 2023 non erano utilizzabili in quanto compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari: la richiesta di proroga avanzata dai Pubblici ministeri il 20 dicembre 2023, nella quale si dava atto che il termine per le indagini preliminari scadeva il 27 dicembre 2023 era stata infatti revocata il 19 gennaio 2024 e il successivo provvedimento del 30 settembre 2024 altro non era che un aggiornamento dell’iscrizione originaria;
erano quindi inutilizzabili tutti i dati estratti dalla copia forense, dei telefoni cellulari (compreso l’apparecchio telefonico in uso ad FR BA), gli atti di indagine compendiati nelle annotazioni di Polizia giudiziaria del 28.11.2024, 10.2.2025, 6.5.2025, 14.5.2025, 10.6.2025, nonché il contenuto della nota a firma dei Pubblici ministeri indirizzata al GIP datata 29.11.2024; del tutto errato era il ragionamento sul punto del tribunale, che aveva acriticamente assunto come legittimo l’operato dei Pubblici ministeri con plurime iscrizioni di notizie di reato, che si assumeva essere state imposte dalla continua emersione di altri fatti di reato, conclusione incompatibile con l’affermazione che “la sussistenza del pericolo di reiterazione si evince con ogni evidenza dalla ripetitività delle condotte illecite, la cui genesi risale al 2014 e la cui protrazione continuava fino ad oggi” (pag.12 ordinanza impugnata).
1.3 violazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; motivazione illogica sulla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede in termini di attualità; motivazione illogica in ordine alla esclusione di misure cautelari meno afflittive: le numerose informative avevano posto l’indagato nella inaccettabile condizione di chi doveva decidere se rispondere o meno ai Pubblici ministeri senza che neppure il suo difensore fosse stato messo in grado di poter comprendere se gli atti esibiti ai fini della parziale discovery fossero utilizzabili processualmente e se il tribunale potesse delibare concretamente una potenziale verifica della sussistenza della gravità indiziaria;
le originarie doglianze difensive avevano 2 stigmatizzato l’incredibile risultato cautelare che aveva portato: a) i Pubblici ministeri prima ed il Giudice per le indagini preliminari poi a non ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di EL CI SA, anche a seguito delle sue dimissioni da assessore e consigliere regionale;
b) il Tribunale del Riesame a ridimensionare la gravità indiziaria ed al contempo ad escludere totalmente le esigenze cautelari nei confronti di LA IO;
c) sempre lo stesso Collegio del riesame a confermare la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. per il ricorrente. La difesa aveva inoltre richiamato concreti elementi di fatto che avrebbero dovuto escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, tra cui il tempo trascorso dalle condotte di reato, la parziale discovery delle indagini, il venir meno della operatività concreta di figure ritenute per ipotesi di accusa centrali e imprescindibili (in primis l'ex assessore EL CI), l'intervenuta amministrazione giudiziaria per effetto della esecuzione dei provvedimenti di sequestro preventivo, con intervento di figure istituzionali che sovrintendono alla prosecuzione delle attività edilizie e di ristrutturazione nella piena legittimità dei titoli ed in mancanza di contestazioni sul punto, l’incensuratezza dell’indagato, con rilevanti problemi di salute ed una storia di vita alle spalle dalla quale non era possibile trarre elementi per affermare alcuna pervicacia nell’illecito; non si comprendeva come, venuti meno i “presidi sicuri” EL CI e LA, potesse ritenersi invece sussistente il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente;
era stato anche richiesto perché non si ritenesse adeguata a neutralizzare l’esigenza di cui all’art. 274 comma 1) lett. c) cod. proc. pen. la misura -pure adottata nei confronti di alcuni coindagati- del divieto temporaneo di esercizio di attività imprenditoriali ex art. 290 cod. proc. pen.; del tutto errata era la indicazione della sussistenza di un rischio cautelare per “altri illeciti contestati….commessi praticamente fino ai nostri giorni”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto è infondato.
1.1 Relativamente ai primi due motivi del ricorso ed ai primi due motivi nuovi proposti, di contenuto analogo, si deve rilevare come in sede di riesame non erano stati contestati gli indizi di colpevolezza (ne danno atto il Tribunale dei riesame a pag.5 dell’ordinanza impugnata ed il ricorrente a pag.15 del ricorso): pertanto, sulla parte dell’ordinanza che ricostruisce quali elementi siano stati utilizzati per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è formato il giudicato cautelare in quanto non oggetto di impugnazione;
in altri termini, tali elementi non possono più essere messi in discussione e sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione;
pertanto, tutte le eccezioni relative alla inutilizzabilità di dati o di atti di indagine sono inammissibili in quanto non proposte in sede di riesame, nel quale è stata contestata soltanto la sussistenza delle esigenze cautelari, e solo questo tema può essere preso in esame nella presente sede.
1.2 Relativamente alle esigenze cautelari, vi è ampia motivazione nelle pagine da 11 a 18 dell’ordinanza impugnata, alla quale i motivi originari e quelli nuovi proposti contrappongono inammissibili valutazioni di merito, operazione non consentita nella presente sede: il controllo di legittimità, infatti, non riguardala rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia 3 dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenerla tale. Si deve inoltre osservare che non vi è alcun accenno nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti relativamente alla insussistenza delle esigenze cautelari per quanto riguarda i reati- fine contesati all’indagato, e che l’applicazione di misure meno afflittive quali il divieto temporaneo di esercizio di attività imprenditoriali ex art. 290 cod. proc. pen. è stata ritenuta inidonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati in quanto “gli imprenditori ben possono operare attraverso diverse soggettività giuridiche, essendo possibile costituirne di nuove e renderle operative” (pag. 16 ordinanza impugnata) e che, come già accaduto in passato, l’indagato potrebbe avvalersi di prestanome per continuare nelle attività illecite oggetto di indagine;
correttamente il tribunale ha valutato che tale argomento rende irrilevante anche l’avvenuto sequestro dei beni, vista “la capacità imprenditoriale dissimulatoria, fraudolenta e di immutazione del vero da lui dimostrata” (pag. 17 ordinanza impugnata).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EP NI ER LT 4
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi nuovi proposti nell’interesse del ricorrente dall’Avv. GIULIA BONGIORNO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensore del ricorrente, Avv. LADISLAO MASSARI e Avv. FRANCESCO COLOTTI in sostituzione dell’Avv. GIULIA BONGIORNO, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 22/07/2025, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, eliminava il dispositivo di controllo del braccialetto elettronico applicato con la misura degli arresti domiciliari a Marino DO, (indagato per i reati di cui agli artt.: 416 commi 1,2,3 cod. pen.(capo 1), 110, 318 e 321 cod. pen.(capo 16),110, 81 comma 2 e 640-bis cod. pen. (capo 18), 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 23),110, 318 e 321 cod. pen.(capo 24),110, 81 comma 2 e 640-bis cod. pen. (capo 25), 8 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000 (capo 27), 110, 81 comma 2 e 648-ter comma 1 cod. pen.(capo 33), 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 34), confermando la misura;
avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di DO, eccependo:
1.1 violazione dell’art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 271 cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare in uso al coindagato ON BA: la difesa aveva già eccepito che l’attività di indagine era stata svolta in violazione del principio di proporzionalità, essendo mancato un controllo di legittimità da parte di un giudice terzo e imparziale, ma sul punto la risposta del tribunale secondo cui “le doglianze relative alla legittimità dei richiamati decreti di sequestro dovevano essere dedotte in sede di riesame avverso quei provvedimenti ablatori” era errata, probabilmente legata alla circostanza che all’udienza del 22 luglio 2025 si discutevano innanzi al medesimo collegio i Penale Sent. Sez. 2 Num. 39965 Anno 2025 Presidente: LT ER Relatore: NI EP Data Udienza: 12/11/2025 riesami dei coindagati IO LA ed FR BA, per cui non si comprendeva come avrebbe potuto DO proporre riesame avverso il sequestro di un telefono che non era nella sua disponibilità, ma di BA;
neppure convinceva il ragionamento del tribunale secondo cui non si riteneva necessaria la convalida di un giudice in quanto il controllo preventivo poteva essere effettuato anche dal pubblico ministero quale “autorità giudiziaria”, visto che il sequestro e l’estrapolazione della copia forense erano avvenuti senza alcun contraddittorio e su iniziativa della polizia giudiziaria;
era stata del tutto ignorata l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, in tal modo violando il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mezzo di ricerca della prova, nonché la più recente giurisprudenza intervenuta sul fatto che l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, e tale non può essere considerato il pubblico ministero (viene richiamata Sez.6, n.13585 dell’1.4.2025);
1.2 violazione dell’art. 407 comma 3 cod. proc. pen.; inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 19 gennaio 2020: la genesi del procedimento risaliva al 19 luglio 2019, quando i Pubblici ministeri avevano iscritto FR BA ed altri 21 indagati e da nessun atto risultava una iscrizione del 23 agosto 2019 riportata sulla copertina del fascicolo, che avrebbe comportato la scadenza del primo termine per le indagini preliminari al 23 febbraio 2020 e non, correttamente, al 19 gennaio 2020; nel fascicolo trasmesso al tribunale non si rinveniva la prima richiesta di proroga delle indagini preliminari, ma dalla seconda era agevole comprendere come i Pubblici ministeri avessero fondato il calcolo sul presupposto di una prima proroga (non documentata) concessa a partire dal 23 febbraio 2020; in ogni caso, gli atti di indagine successivi al 27 dicembre 2023 non erano utilizzabili in quanto compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari: la richiesta di proroga avanzata dai Pubblici ministeri il 20 dicembre 2023, nella quale si dava atto che il termine per le indagini preliminari scadeva il 27 dicembre 2023 era stata infatti revocata il 19 gennaio 2024 e il successivo provvedimento del 30 settembre 2024 altro non era che un aggiornamento dell’iscrizione originaria;
erano quindi inutilizzabili tutti i dati estratti dalla copia forense, dei telefoni cellulari (compreso l’apparecchio telefonico in uso ad FR BA), gli atti di indagine compendiati nelle annotazioni di Polizia giudiziaria del 28.11.2024, 10.2.2025, 6.5.2025, 14.5.2025, 10.6.2025, nonché il contenuto della nota a firma dei Pubblici ministeri indirizzata al GIP datata 29.11.2024; del tutto errato era il ragionamento sul punto del tribunale, che aveva acriticamente assunto come legittimo l’operato dei Pubblici ministeri con plurime iscrizioni di notizie di reato, che si assumeva essere state imposte dalla continua emersione di altri fatti di reato, conclusione incompatibile con l’affermazione che “la sussistenza del pericolo di reiterazione si evince con ogni evidenza dalla ripetitività delle condotte illecite, la cui genesi risale al 2014 e la cui protrazione continuava fino ad oggi” (pag.12 ordinanza impugnata).
1.3 violazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; motivazione illogica sulla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede in termini di attualità; motivazione illogica in ordine alla esclusione di misure cautelari meno afflittive: le numerose informative avevano posto l’indagato nella inaccettabile condizione di chi doveva decidere se rispondere o meno ai Pubblici ministeri senza che neppure il suo difensore fosse stato messo in grado di poter comprendere se gli atti esibiti ai fini della parziale discovery fossero utilizzabili processualmente e se il tribunale potesse delibare concretamente una potenziale verifica della sussistenza della gravità indiziaria;
le originarie doglianze difensive avevano 2 stigmatizzato l’incredibile risultato cautelare che aveva portato: a) i Pubblici ministeri prima ed il Giudice per le indagini preliminari poi a non ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di EL CI SA, anche a seguito delle sue dimissioni da assessore e consigliere regionale;
b) il Tribunale del Riesame a ridimensionare la gravità indiziaria ed al contempo ad escludere totalmente le esigenze cautelari nei confronti di LA IO;
c) sempre lo stesso Collegio del riesame a confermare la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. per il ricorrente. La difesa aveva inoltre richiamato concreti elementi di fatto che avrebbero dovuto escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, tra cui il tempo trascorso dalle condotte di reato, la parziale discovery delle indagini, il venir meno della operatività concreta di figure ritenute per ipotesi di accusa centrali e imprescindibili (in primis l'ex assessore EL CI), l'intervenuta amministrazione giudiziaria per effetto della esecuzione dei provvedimenti di sequestro preventivo, con intervento di figure istituzionali che sovrintendono alla prosecuzione delle attività edilizie e di ristrutturazione nella piena legittimità dei titoli ed in mancanza di contestazioni sul punto, l’incensuratezza dell’indagato, con rilevanti problemi di salute ed una storia di vita alle spalle dalla quale non era possibile trarre elementi per affermare alcuna pervicacia nell’illecito; non si comprendeva come, venuti meno i “presidi sicuri” EL CI e LA, potesse ritenersi invece sussistente il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente;
era stato anche richiesto perché non si ritenesse adeguata a neutralizzare l’esigenza di cui all’art. 274 comma 1) lett. c) cod. proc. pen. la misura -pure adottata nei confronti di alcuni coindagati- del divieto temporaneo di esercizio di attività imprenditoriali ex art. 290 cod. proc. pen.; del tutto errata era la indicazione della sussistenza di un rischio cautelare per “altri illeciti contestati….commessi praticamente fino ai nostri giorni”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto è infondato.
1.1 Relativamente ai primi due motivi del ricorso ed ai primi due motivi nuovi proposti, di contenuto analogo, si deve rilevare come in sede di riesame non erano stati contestati gli indizi di colpevolezza (ne danno atto il Tribunale dei riesame a pag.5 dell’ordinanza impugnata ed il ricorrente a pag.15 del ricorso): pertanto, sulla parte dell’ordinanza che ricostruisce quali elementi siano stati utilizzati per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è formato il giudicato cautelare in quanto non oggetto di impugnazione;
in altri termini, tali elementi non possono più essere messi in discussione e sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione;
pertanto, tutte le eccezioni relative alla inutilizzabilità di dati o di atti di indagine sono inammissibili in quanto non proposte in sede di riesame, nel quale è stata contestata soltanto la sussistenza delle esigenze cautelari, e solo questo tema può essere preso in esame nella presente sede.
1.2 Relativamente alle esigenze cautelari, vi è ampia motivazione nelle pagine da 11 a 18 dell’ordinanza impugnata, alla quale i motivi originari e quelli nuovi proposti contrappongono inammissibili valutazioni di merito, operazione non consentita nella presente sede: il controllo di legittimità, infatti, non riguardala rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia 3 dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenerla tale. Si deve inoltre osservare che non vi è alcun accenno nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti relativamente alla insussistenza delle esigenze cautelari per quanto riguarda i reati- fine contesati all’indagato, e che l’applicazione di misure meno afflittive quali il divieto temporaneo di esercizio di attività imprenditoriali ex art. 290 cod. proc. pen. è stata ritenuta inidonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati in quanto “gli imprenditori ben possono operare attraverso diverse soggettività giuridiche, essendo possibile costituirne di nuove e renderle operative” (pag. 16 ordinanza impugnata) e che, come già accaduto in passato, l’indagato potrebbe avvalersi di prestanome per continuare nelle attività illecite oggetto di indagine;
correttamente il tribunale ha valutato che tale argomento rende irrilevante anche l’avvenuto sequestro dei beni, vista “la capacità imprenditoriale dissimulatoria, fraudolenta e di immutazione del vero da lui dimostrata” (pag. 17 ordinanza impugnata).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EP NI ER LT 4