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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa SA ON Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 607/2020
TRA
in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Parte_1
“ , C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , Parte_2 P.IVA_1
R.E.A. n. NA-746424, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Giuseppe Di Monda (C.F. n.
, presso il cui studio in Nola (Na), alla via Luigi Tansillo, n. 11, C.F._1 elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di procura alle CP_1 C.F._2 liti allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 12.2.2025, dall'avv. Antonio
SI (C.F. n. in sostituzione del precedente difensore, avv. Angela C.F._3
Fera), presso il cui studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla via del Rosario n. 8, elettivamente domicilia;
pagina 1 di 13 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 10/2020, depositata in data 7.1.2020, notificata in data 8.1.2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2010, citava in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Nola, la e deduceva che: Controparte_2
- aveva sottoscritto, quale promissario acquirente, in data 21.1.2008, con la società convenuta, quale promittente venditrice, un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto un'unità immobiliare da costruire in Castello di Cisterna (Na), al prezzo di € 170.00,00, di cui €
25.000,00 versati, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, e la restante parte da versare al momento del contratto definitivo, da stipulare entro la data del 31.12.2008;
- entro la medesima data del 31.12.2008, come stabilito all'art. 6 del preliminare, la società promittente venditrice avrebbe dovuto provvedere alla consegna dell'unità immobiliare, salvo una proroga non superiore a 90 giorni in caso di ritardo nei lavori per cause tecniche o di forza maggiore;
- poiché alla data del 31.12.2008 la società promittente venditrice non provvedeva alla consegna dell'immobile, l'attore chiedeva la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., ma la società convenuta non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
- in data 28.4.2009 le parti sottoscrivevano un atto denominato “risoluzione di compromesso”, con cui la si impegnava a restituire, entro la data del 30.11.2009, la somma di € CP_2
25.000,00, ricevuta a titolo di caparra dal , e quest'ultimo, a sua volta, s'impegnava a CP_1 null'altro pretendere dalla società promittente venditrice in dipendenza del preliminare risolto;
- alla data del 30.11.2009, la società promittente venditrice aveva provveduto a versare all'attore solo la minor somma di € 10.000,00; pertanto, a fronte di tale grave inadempimento e della conseguente risoluzione di diritto, ex art. 1457 c.c., della scrittura privata del 28.4.2009, l'attore chiedeva alla società convenuta, con lettera di messa in mora del 17-18/5/2010, il pagamento della somma complessiva di € 40.000,0, pari al doppio della caparra confirmatoria versata,
pagina 2 di 13 detratta la somma di € 10.000,00, già corrisposta, ma la convenuta non provvedeva al pagamento di quanto dovuto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: CP_1
1) in via principale, emettere pronuncia dichiarativa, ex art. 1457 c.c., di risoluzione giudiziale della scrittura privata di “risoluzione del compromesso”, stipulata tra la ed il sig. Controparte_2
in data 28.4.2009, per violazione del termine essenziale indicato;
CP_1
2) conseguentemente, dichiarata la piena efficacia, validità ed applicabilità tra le parti del contratto preliminare stipulato in data 21.1.2008, condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di euro CP_1
40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di caparra confirmatoria dovuta in virtù del contratto preliminare di vendita, al netto della somma di euro 10.000,00 già corrisposta
o, in subordine, a titolo di risarcimento danni, ex art. 1453 c.c.;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento della CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., nell'esecuzione della scrittura privata di
[...]
“risoluzione del compromesso” stipulata con il sig. in data 28.4.2009 e, per l'effetto, CP_1
4) emettere pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. della scrittura privata di “risoluzione di compromesso”;
5) conseguentemente, dichiarata la piena efficacia, validità ed applicabilità tra le parti del contratto preliminare stipulato in data 21.1.2008, condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di euro CP_1
40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di caparra confirmatoria dovuta in virtù del contratto preliminare di vendita, al netto della somma di euro 10.000,00 già corrisposta
o, in subordine, a titolo di risarcimento danni, ex art. 1453 c.c.;
6) con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in qualità di Parte_1 amministratore unico e rappresentante legale della che contestava le avverse Controparte_2 pretese e, in particolare:
- deduceva che l'atto del 28.4.2009 denominato “risoluzione del compromesso” era, in realtà, un contratto di transazione con carattere novativo;
ne derivava l'inammissibilità della domanda dell'attore preordinata ad accertare l'inadempimento della controparte in relazione al contratto pagina 3 di 13 preliminare i cui effetti, in considerazione della transazione novativa stipulata, erano cessati;
- eccepiva l'inammissibilità della domanda di pagamento del doppio della caparra, sia perché
l'attore non aveva formulato nessuna domanda di risoluzione del contratto preliminare, che ne costituisse l'antecedente logico-giuridico, sia perché l'attore non aveva allegato il grave inadempimento della controparte in relazione al preliminare del 21.1.2008, ma solo in relazione alla scrittura di “risoluzione di compromesso” del 28.4.2009;
- contestava la fondatezza della domanda di risoluzione della scrittura transattiva del 28.4.2009 per scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., assumendo che il termine del 30.11.2009, previsto nella scrittura transattiva del 28.4.2009 per la restituzione della somma di € 25.000,00, non avesse carattere essenziale, poiché le parti avevano previsto, di comune accordo, una dilazione per il pagamento della suddetta somma di € 25.000,00, da effettuare in due tranches, di cui una di € 10.000,00 da pagare entro il 31.3.2010, e pagata a mezzo assegno bancario, e l'altra della somma residua di € 15.000,00 da pagare entro il 15.6.2010;
- contestava, del pari, la fondatezza della domanda di risoluzione della scrittura transattiva del
28.4.2009 per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c., perché il mancato pagamento della somma residua di € 15.000,00 era imputabile all'attore, che aveva rifiutato di ricevere il pagamento, a fronte della disponibilità della convenuta a provvedervi.
La convenuta, tanto dedotto, concludeva chiedendo di:
-in via preliminare di merito: dichiarare inammissibile la domanda dell'attore, per errore nell'individuazione del contratto fonte negoziale dell'(assunto) grave inadempimento e per omessa proposizione dell'azione di risoluzione del compromesso;
- nel merito: rigettare, comunque, la spiegata domanda, perché destituita di ogni fondamento;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, coma 6, c.p.c., in mancanza di istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 10/2020, con cui così statuiva:
“- risolve il contratto del 28.4.2009;
-accerta l'avvenuta risoluzione del compromesso del 21.1.2008 per recesso operato da CP_1
;
[...]
- condanna la al pagamento, in favore di , della somma di euro CP_2 CP_1
40.000,00, oltre interessi dal 19.5.2010;
pagina 4 di 13 -condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si CP_2 CP_1 liquidano in euro 7.254,00, per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 410,00, per esborsi, con attribuzione all'avv. Angela Fera dichiaratasi antistatario”.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale fondava la decisione sui seguenti passaggi argomentativi:
- il contratto del 28.4.2009, denominato “di risoluzione di compromesso”, era da qualificare una transazione;
si trattava di concessioni reciproche volte a prevenire la lite avente ad oggetto la restituzione del doppio della caparra, poiché, da un lato, la società promittente venditrice si impegnava a restituire la caparra entro un certo termine e, dall'altro, il promissario acquirente si dichiarava disposto a rinunziare alla restituzione del doppio della caparra a fronte del versamento, entro il predetto termine, almeno della somma versata a titolo di caparra;
la premessa era che l'attore, promissario acquirente, aveva affermato, sin dall'atto di citazione, che la società convenuta si era resa inadempiente all'obbligo di trasferimento del bene promesso in vendita, pur avendo incassato la caparra, per cui egli aveva chiesto alla società convenuta, in via stragiudiziale, la restituzione del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c., previo esercizio del recesso, e, pertanto, poiché la circostanza non era stata contestata, la rinunzia dell'attore a far valere i diritti connessi al preliminare doveva ritenersi una rinunzia al maggior credito alla restituzione del doppio della caparra, a fronte dell'obbligo della società convenuta di restituire entro il 30.11.2009 almeno la somma versata a titolo di caparra;
- anche a non voler qualificare il contratto come transazione, le conseguenze che ne sarebbero derivate sarebbero state le stesse;
ed infatti, ove si fosse considerato solo il criterio letterale, senza indagare sulla reale intenzione delle parti, avrebbe dovuto sostenersi che la scrittura privata del
28.4.2009 conteneva due previsioni: la risoluzione del contratto preliminare di vendita del
21.1.2008 e la rinunzia del promissario acquirente a far valere i diritti connessi al preliminare
(quindi, anche quello alla restituzione del doppio della caparra); l'accordo risolutorio, però, avrebbe avuto un oggetto impossibile o, meglio, inesistente, perché il contratto preliminare si era già caducato per esercizio del recesso da parte del promissario acquirente e sarebbe, pertanto, nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.; la rinunzia a far valere i diritti nascenti dal preliminare era espressamente condizionata (sospensivamente) alla restituzione della somma pagina 5 di 13 (“con la restituzione della somma non ha null'altro a pretendere”), per cui la rinunzia a pretendere il doppio della caparra non sarebbe stata efficace in quanto non era avvenuta la restituzione della somma;
tuttavia, poiché il contratto deve essere interpretato in base al principio di conservazione
(art. 1367 c.c.) e le clausole devono essere interpretate nel loro complesso (art. 1363 c.c.), era giocoforza ritenere che il promissario acquirente intendesse rinunciare a far valere l'inadempimento della società promittente venditrice (in tale ottica si spiegava la risoluzione in termini di consensualità – senza che emergesse il comportamento inadempiente della promittente venditrice – e l'abdicazione dei diritti dipendenti dal preliminare), a fronte dell'impegno della promittente venditrice a restituire entro un congruo termine la somma ricevuta a titolo di caparra;
- la transazione non era novativa, perché: a) l'oggetto delle due obbligazioni (quella transatta e quella vigente a seguito dell'accordo transattivo) era lo stesso, ridotto solo in senso quantitativo, in quanto l'obbligazione transatta aveva ad oggetto il pagamento del doppio della caparra, mentre l'obbligazione derivante dalla transazione aveva ad oggetto il pagamento della sola caparra;
2) mancava la prova dell'animus novandi, che deve emergere in modo non equivoco, altrimenti presumendosi una modificazione dell'obbligazione a carattere non novativo;
- trattandosi di transazione non novativa, era suscettibile di risoluzione, ex art. 1976 c.c.;
- escluso il carattere essenziale del termine previsto nella transazione per il pagamento della somma di € 25.000,00, era infondata la domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., mentre era fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., in quanto, a fronte della somma di € 25.000,00 che la società promittente alienante avrebbe dovuto versare al promissario acquirente, era stata pagata solo la somma di €
10.000,00, e il mancato pagamento della somma residua di € 15.000,00 integrava un grave inadempimento, ex art. 1455 c.c.;
- pertanto, la risoluzione della transazione faceva riemergere lo status quo antecedente alla sua stipula, con la possibilità per le parti di sollevare tutte le eccezioni e le pretese a cui avevano rinunziato in virtù delle reciproche concessioni, tra le quali il recesso unilaterale, ex art. 1385, comma 2, c.c., per il quale l'attore insisteva;
- la domanda di pagamento del doppio della caparra presupponeva anche l'accertamento della legittimità del recesso (questione pregiudiziale in senso logico), il cui esercizio era stato dedotto dal nell'atto di citazione, e, pertanto, la domanda di accertamento della legittimità del CP_1
pagina 6 di 13 recesso doveva ritenersi formulata;
- sulla fondatezza del recesso non poteva esservi dubbio, essendo pacifici l'inadempimento della società promittente venditrice, la pattuizione ed il versamento della caparra;
- risolto, quindi, per inadempimento il contratto transattivo del 28.4.2009, potevano dichiararsi legittimi il recesso del promissario acquirente dal contratto preliminare del 21.1.2008 e la sua richiesta di restituzione del doppio della caparra (soddisfatta solo in parte, limitatamente alla somma di € 10.000,00), con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi dalla costituzione in mora.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 10/2020, depositata in data 7.1.2020 e notificata in data 8.1.2020, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Controparte_2
6.2.2020 a , con cui ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata e previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di:
a) dichiarare inammissibile la domanda, per errore nell'individuazione del contratto assurto «a fonte negoziale» dell'inadempimento della convenuta e (ovvero) per la omessa proposizione dell'azione di risoluzione del compromesso, comunque, se proposta, del pari inammissibile, trattandosi di contratto che le parti già avevano risolto, «per mutuo consenso», con successiva scrittura privata del 28/04/2009;
b) rigettare, comunque, la spiegata domanda, perché destituita di ogni fondamento; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , che ha resistito CP_1 dell'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa – transitata in data 20.1.2025 dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili – è stata assunta in decisione all'udienza del 30.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
pagina 7 di 13 C.1. Con il primo motivo, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver qualificato la scrittura privata del 28.4.2009, denominata “risoluzione di compromesso”, come transazione semplice, piuttosto che come transazione novativa, argomentando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sussistevano tutti gli elementi di cui all'art. 1230 c.c., ossia a) la causa novandi, espressa nell'interesse delle parti contraenti a sostituire il rapporto obbligatorio preesistente (trasferire la proprietà dell'unità immobiliare) con un altro nuovo ed ontologicamente diverso (corrispondere una somma di denaro); b) l'animus novandi, rappresentato dall'intenzione comune delle parti di sostituire una nuova obbligazione
(corrispondere una somma di danaro) ad un'altra precedente (trasferire un bene); c) l'aliquid novi, perché la “nuova” obbligazione (corrispondere una somma di danaro) presentava, rispetto a quella precedente (trasferire la proprietà di un bene), carattere di “novità”, sia in relazione all'oggetto (denaro in lugo di immobile), che in relazione al titolo (risoluzione per mutuo consenso).
La società appellante ha dedotto, inoltre, che il Tribunale aveva errato nel dichiarare che l'accordo risolutorio, contenuto nella scrittura privata del 28.4.2009, sarebbe stato nullo per impossibilità, o, meglio inesistenza dell'oggetto, perché l'oggetto di quell'accordo, costituito dall'obbligo di pagare una somma di danaro, era possibile ed esistente, e perché, in ogni caso, la nullità non era stata mai eccepita dal ed il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del CP_1 contratto quando la domanda sia diretta a far valere non l'adempimento di quel contrato, ma la sua risoluzione per inadempimento.
C.2. Con il secondo motivo, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché il primo giudice non aveva accolto la sua eccezione di inammissibilità della domanda del CP_1 di restituzione del doppio della caparra, per la mancata formulazione, da parte del medesimo
[...]
CP_
, della (necessaria) domanda di accertamento del grave inadempimento della controparte in ordine agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 21.1.2008; peraltro, il CP_1 nell'atto di citazione aveva allegato il grave inadempimento della controparte non in relazione al contratto preliminare, ma solo in relazione al contratto di transazione, con cui i contraenti avevano risolto per mutuo consenso proprio il contratto che il pretendeva di invocare a CP_1 sostegno della domanda di restituzione del doppio della caparra.
L'appellante ha dedotto, ancora, che le due distinte domande formulate dal , una di CP_1
pagina 8 di 13 risoluzione per scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., ed un'altra subordinata di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., erano entrambe riferite al preliminare e non alla transazione;
il Tribunale aveva ritenuto solo l'infondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1457 c.c., ma era infondata anche la domanda di risoluzione per inadempimento, ex art. 1453
c.c., perché era esclusa, in radice, in ragione della natura novativa della transazione di cui alla scrittura privata del 28.4.2009, la reviviscenza del contratto preliminare, per cui non si sarebbe mai potuto riconoscere il diritto alla restituzione del doppio della caparra.
La società appellante ha concluso che, in definitiva, il , allegato l'inadempimento della CP_1 convenuta in relazione alla transazione del 28.4.2009, avrebbe poi dovuto chiedere la condanna dell'appellante all'adempimento degli obblighi previsti nella transazione (e, quindi il pagamento del residuo importo di € 15.000,00) e non del preliminare del 21.1.2008, le cui obbligazioni erano ormai estinte per novazione e i cui effetti non potevano perdurare tra le parti.
C.3. Calato il giudicato sul fatto che la scrittura privata del 28.4.2009, denominata “risoluzione di compromesso”, integri una transazione, il primo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la qualificazione, da parte del primo giudice, della transazione come semplice e non novativa, è fondato, dovendosi qualificare la transazione come novativa.
La norma di riferimento è l'art. 1230 c.c., secondo cui l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
È stato, altresì, precisato che può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto o titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti (cass. civ, 9.4.1983,
n. 2529).
Il ragionamento seguito dal primo giudice per arrivare a qualificare la transazione come non novativa è il seguente.
Il primo giudice affermava che errava la società convenuta, odierna appellante – che assumeva la natura novativa della transazione - nel ritenere che l'obbligazione transatta fosse diversa da quella contenuta nell'accordo transattivo, per avere la prima ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'immobile promesso in vendita e la seconda il pagamento della somma: ed invero – affermava pagina 9 di 13 il primo giudice - era circostanza non contestata che il promissario acquirente aveva già esercitato il recesso dal preliminare e che, quindi, l'obbligazione di trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita era estinta e sostituita da quella risarcitoria e forfettizzata nel quantum della caparra, di modo che il promissario acquirente intendeva rinunziare al pagamento del doppio della caparra e non al trasferimento del bene (della cui impossibilità si era già fatto una ragione); per tale motivo, l'oggetto delle due obbligazioni (quella transatta e quella vigente a seguito dell'accordo transattivo) poteva dirsi lo stesso, ridotto solo in senso quantitativo, perché
l'obbligazione transatta aveva ad oggetto il pagamento del doppio della caparra (proprio in forza del recesso dal preliminare esercitato dal promissario acquirente), mentre l'obbligazione contenuta nella transazione aveva ad oggetto il pagamento della sola caparra.
Inoltre – affermava il primo giudice – mancava anche la prova dell'animus novandi.
Il ragionamento del primo giudice non è condivisibile.
Al fine di valutare se l'obbligazione preesistente e quella che derivante dalla transazione siano diverse solo in termini quantitativi (transazione semplice) o divergano anche per l'oggetto o per il titolo (transazione novativa), occorre individuare qual è l'obbligazione preesistente e quest'ultima non può che essere l'obbligazione che deriva dal contratto preliminare, consistente, per la società promittente alienante, nell'obbligazione di trasferimento del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita e, per il promissario acquirente, nell'obbligazione di pagamento del prezzo;
con la transazione, invece, l'obbligazione della società promittente venditrice di trasferimento della proprietà del bene è stata sostituita dall'obbligazione di restituzione della caparra ricevuta, pari a € 25.000,00.
Non può ritenersi che l'originaria obbligazione della società promittente venditrice, derivante dal preliminare, di trasferimento del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita si sia estinta ancor prima della transazione per effetto dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare da parte del promissario acquirente, e tanto perché, come evidenziato dall'appellato, ai fini della risoluzione del contratto per recesso, ex art. 1385 c.c., non occorre solo l'esercizio del diritto di recesso, ma anche che l'esercizio del diritto di recesso sia legittimo, perché giustificato dal grave ed imputabile inadempimento della società promittente venditrice. Se così è, il promissario acquirente , odierno appellato, avrebbe dovuto proporre un giudizio per CP_1 chiedere l'accertamento della legittimità del suo recesso dal preliminare e la restituzione del pagina 10 di 13 doppio della caparra, ex art. 1385 c.c., ma egli ha inteso rinunciare ad entrambe le pretese con la conclusione della transazione del 28.4.2009, con la quale il contratto preliminare è stato risolto per mutuo consenso delle parti (e non quindi per inadempimento della promittente venditrice) e la società promittente venditrice, odierna appellante, si è obbligata a restituire al promissario acquirente, odierno appellato, la somma ricevuta a titolo di caparra, pari a € 25.000,00.
D'altro canto, se è vero che il primo giudice, in un passaggio argomentativo della sentenza - che resta ai margini della ratio decidendi ed è spiegato solo al fine di confermare che, anche per il principio di conservazione, di cui all'art. 1367 c.c., la scrittura privata del 28.4.2009 integrava una transazione, - affermava che detta scrittura, se non fosse stata qualificata come transazione, avrebbe contenuto un negozio risolutorio nullo per inesistenza dell'oggetto, perché andava a risolvere un contratto preliminare già sciolto per effetto del recesso esercitato dal promissario acquirente, è, altresì, vero che, in un passaggio argomentativo successivo (pag. 3 della sentenza), affermava che, con la transazione, il promissario acquirente intendeva rinunziare a far valere l'inadempimento della società promittente venditrice (“ed in tale ottica si spiega la risoluzione in termini di consensualità - senza che emerga il comportamento inadempiente del promittente venditore- e l'abdicazione dei diritti dipendenti dal preliminare”), a fronte dell'impegno della promittente alienante a restituire entro il 30.11.2009 la somma ricevuta a titolo di caparra.
In altri termini, lo stesso primo giudice riconosceva che la transazione aveva ad oggetto non solo la rinuncia del promissario acquirente a chiedere il doppio della caparra, ma anche la rinuncia dello stesso promissario acquirente a far valere e ad accertare in giudizio l'inadempimento della società promittente venditrice, mediante la richiesta della legittimità del recesso, tanto che con la transazione le parti risolvevano consensualmente il preliminare, a prescindere dall'inadempimento della società promittente alienante.
Pertanto, per effetto della transazione del 28.4.2009, l'obbligazione preesistente a carico della società promittente venditrice, derivante dal preliminare, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene, era sostituita con la nuova obbligazione, derivante dalla transazione, di restituzione della caparra, previa la risoluzione consensuale del contratto preliminare.
Appare evidente come le due obbligazioni, quella preesistente e quella derivante dalla transazione, siano completamente diverse per oggetto ed incompatibili tra loro, presupponendo la prima l'efficacia del contratto preliminare e la seconda la sua risoluzione, sicché deve ritenersi pagina 11 di 13 che la transazione abbia natura novativa (cfr. cass. civ., 14.7.2011, n. 15444; cass. civ.,
11.11.2016, n. 23064; cass. civ., 6.10.2020, n. 21371).
Quanto all'animus novandi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 1230, comma
2, c.c., esigendo che l'animus novandi risulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi, per implicito, da fatti concludenti (cass. civ, 23.12.1987, n. 9620) ed incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria (cass. civ., 26.7.1978, n. 3754).
E nel caso di specie, l'animus novandi si desume proprio dal fatto che le parti, con l'accordo transattivo del 28.4.2009, abbiano sostituito all'obbligazione della promittente alienante di trasferire la proprietà del bene la diversa obbligazione, incompatibile con quella originaria, di restituire la caparra, previa risoluzione consensuale del preliminare.
Deve allora concludersi che la transazione contenuta nella scrittura privata del 28.4.2009 sia novativa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Poiché si tratta di transazione novativa, essa non è suscettibile di risoluzione, ex art. 1976 c.c., non essendo stata la risoluzione espressamente prevista dalle parti, con la conseguenza che non vi
è alcuna reviviscenza del contratto preliminare (risolto dalle parti consensualmente con la transazione), da cui l'appellato possa recedere, con la conseguente richiesta del doppio della caparra, ex art. 1385 c.c.
L'accoglimento del primo motivo di appello è idoneo a sovvertire la decisione di primo grado, derivando da esso il rigetto delle domande dell'appellato di risoluzione della transazione e restituzione del doppio della caparra, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico dell'odierna appellante.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del giudizio di primo grado, determinato dal petitum), applicando i valori medi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in pagina 12 di 13 base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal petitum dell'atto di appello), applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto in qualità di amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante della Società nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_2 CP_1 del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 10/2020, depositata in data 7.1.2020, notificata in data 8.1.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, Rigetta le domande proposte in primo grado dall'appellato;
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna l'appellato al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dr.ssa SA ON dr. Giulio Cataldi
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