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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 5 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2095 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo, Parte_1
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Maria Zuppardi, Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Cassino n. 534/2022 del 1.7.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.8.2020, ha convenuto in giudizio il Controparte_2 [...]
, chiedendo: “Annullare e/o disapplicare, in parte qua, il Decreto del Controparte_1 [...]
n. 453 del 15/7/2020 e dell'allegato elenco, Controparte_3 nonché, per quanto di ragione, le successive rettifiche, nella parte in cui, si conferisce alla dott.ssa
l'incarico di Dirigente Scolastico per l'a.s. 2020-2021 presso l'Istituto Controparte_2
1 Comprensivo “Isola del Liri” di Frosinone (FRIC83200L), anziché presso l'Istituto Comprensivo di
Formia (LTIC812003). b) Ordinare al Controparte_3
di provvedere al conferimento in favore della dott.ssa l'incarico di Dirigente
[...] Controparte_2
Scolastico per l'a.s. 2020-2021 e gli anni a seguire presso l'Istituto Comprensivo di Formia
(LTIC812003)”, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della pretesa, la RA ha premesso: di essere Dirigente Scolastico presso l'IC di via Mazzini n. 2, in Isola Liri (FR), con contratto in scadenza al termine dell'a.s. 2019/2020; di aver presentato istanza per il conferimento di “nuovo incarico alla scadenza del contratto su sede di servizio diversa” per l'a.s. 2020/2021, indicando tra le sedi richieste quella dell'Istituto Comprensivo di Formia (LTIC812003); di essersi vista tuttavia pretermessa – nell'assegnazione del posto richiesto
– da altro candidato, , in violazione di quanto disposto dall'art. 11, co. 5 CCNL Parte_1
Personale Dirigente Area V dell'11.4.2006 nonché dalla nota dell'USR Lazio prot. n. 15023/2020 e delle fasi di assegnazione ivi previste;
di essere stata pertanto confermata presso l'IC di Isola Liri con decreto n. 453 del 15.7.2020.
Disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 26.5.2021, il si è costituito CP_3 tardivamente solo in data 19.8.2021, chiedendo il rigetto del ricorso.
A tal fine, ha dedotto di aver correttamente operato l'assegnazione delle sedi, accordando precedenza al sull'IC di Formia, in quanto soggetto tutelato dalla l. n. 104/1992, il cui art. 33, Pt_1 co. 5 e 7, assicurerebbe ai familiari di persone disabili un diritto – sebbene non assoluto – di poter scegliere in occasione delle operazioni di mobilità una sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile al fine di garantirgli assistenza familiare.
Nella contumacia del con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda, Pt_1 ritenendo che l'USR Lazio avesse erroneamente applicato l'art. 11, co. 5 CCNL Personale Dirigente, violando l'ordine delle fasi di assegnazione.
Ha ritenuto, in particolare, che alla luce delle disposizioni normative e collettive applicabili,
l'assegnazione di sede per “conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto” – ipotesi in cui sarebbe rientrata la RA – appartenesse alla fase C o 3 del procedimento, mentre l'assegnazione di sede per “mutamento dell'incarico in costanza di contratto individuale e in casi eccezionali” – ipotesi in cui sarebbe rientrato il – appartenesse alla successiva fase D/E o 4; di tal ché l'USR Pt_1
Lazio, dovendo procedere secondo l'ordine delle diversi fasi, avrebbe dovuto accordare precedenza alla RA sull'IC di Formia, piuttosto che al del quale peraltro non aveva neppure Pt_1 documentato in giudizio il diritto di precedenza di cui all'art. 33, l. n. 104/1992.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendone la riforma integrale. Pt_1
Ha precisato a tal fine: di aver chiesto l'assegnazione presso l'IC di Formia per assistere il figlio
2 disabile di anni 6, bisognoso della presenza di entrambi i genitori per motivi terapeutici;
e, in diritto, ha dedotto che le norme invocate da controparte dovessero intendersi integrate dall'art. 9, co. 3 del
CCNL Area V del 15.7.2010, a mente del quale il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici
– in pendenza di contratto individuale – sarebbe ammesso eccezionalmente in casi di particolare urgenza nonché di esigenze familiari, quali appunto le esigenze di cui all'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, disposizione normativa richiamata peraltro espressamente dall'art. 601, d. lgs. n. 297/1994 (TU in materia di istruzione); di tal ché correttamente l'USR Lazio gli aveva assegnato la sede di Formia.
Respinta dalla Corte l'istanza inibitoria, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 spiegando appello incidentale adesivo a quello proposto dal Pt_1
Aderendo pertanto alla prospettazione dell'appellante nel merito, il ha invocato CP_3
l'ammissibilità del proprio appello, sebbene tardivo, in quanto meramente adesivo a quello proposto dall'appellante principale.
La RA si è costituita eccependo invece: l'inammissibilità dell'appello principale per carenza di interesse, stante l'omessa impugnazione da parte del del decreto n. 754 del 19.7.2022, come Pt_1 rettificato dal decreto n. 778 del 25.7.2022, con cui nelle more la RA era stata assegnata all'IC di
Formia; l'inammissibilità dell'appello incidentale adesivo spiegato dal , perché tardivo;
CP_3
l'inammissibilità delle allegazioni articolate e della documentazione prodotta dalle controparti in violazione del divieto di nova in appello, essendo il rimasto contumace in primo grado per libera Pt_1 scelta ed essendosi il ivi costituito tardivamente, con ogni conseguenza in punto di CP_3 decadenze e preclusioni allegatorie ed istruttorie;
l'infondatezza nel merito degli appelli principale ed incidentale, considerato che il diritto di precedenza riconosciuto – peraltro non in via assoluta – dall'art. 33, l. n. 104/1992 opererebbe in realtà solo nell'ambito delle singole fasi procedimentali di assegnazione delle sedi, senza consentire invece alcuna inversione dell'ordine previsto dall'art. 11, co. 5 CCNL Personale Dirigente. Ha chiesto pertanto confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza del 5.11.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, ritiene il Collegio di dirimere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 9936/2014), risultando l'appello infondato nel merito.
Ed invero, posto che è pacifico tra le parti che la RA abbia chiesto l'assegnazione presso l'ITC di Formia per “conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto”, ricadendo pertanto nella fase C del procedimento di cui all'art. 11, co. 5 CCNL Personale Dirigente Area V, mentre il l'abbia chiesta per “mutamento dell'incarico in costanza di contratto individuale e in casi Pt_1
3 eccezionali”, ricadendo pertanto nella fase D/E del medesimo procedimento, va rammentato quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 19078/2023 in un caso analogo al presente, in cui una
DS aveva chiesto di essere assegnata ad una data sede, con mutamento dell'incarico (fase C), per assistere il padre disabile, e l'USR competente aveva dato invece precedenza ad altro DS in carica presso un Istituto divenuto sottodimensionato (fase B corrispondente all'“assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale”).
La Corte in particolare ha osservato:
“2. … da tempo questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 7945/2008 e Cass. S.U.
n. 16102/2009), nell'interpretare della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, ha affermato che la norma non attribuisce al lavoratore che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto assoluto e illimitato, poiché il "diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" può essere fatto valere solo allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e, nei rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 22885/2021; Cass. n. 35105/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
2.1. il CCNL 5 luglio 2010 per il personale dell'Area V della dirigenza, all'art. 9, dopo aver previsto, in linea generale, limiti al mutamento degli incarichi dirigenziali (commi 1 e 2), al comma
3 aggiunge che l'assegnazione di un diverso incarico è ammessa, eccezionalmente e su posti liberi, in caso di particolare urgenza e di esigenze familiari
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo delle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali - fra le quali, evidentemente, rientra anche la necessità di assistere il congiunto affetto da handicap grave, sussumibile nella fattispecie prevista dalla lettera c);
2.2. la disposizione in parola, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la disciplina del conferimento degli incarichi, dettata dall'art. 11 del CCNL 11 aprile 2006 per il personale dirigenziale della stessa area, che, al comma 5, prevede che l'assegnazione delle sedi deve essere effettuata seguendo l'ordine indicato dalle parti collettive, secondo il quale occorre innanzitutto procedere:
a) alla conferma degli incarichi ricoperti;
b) all'assegnazione di altro incarico al dirigente interessato da processi di ristrutturazione e di
4 riorganizzazione dell'ufficio ricoperto;
c) al conferimento dell'incarico a dirigenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, dal comando o da altre forme di utilizzazione esterna (assegnazione all'estero, distacco sindacale ecc.); solo una volta compiute dette operazioni, è possibile dare corso al mutamento dell'incarico in pendenza di contratto individuale ed al mutamento dell'incarico per casi eccezionali;
2.3. si tratta, quindi, di una disciplina contrattuale che realizza quel bilanciamento di interessi cui si è fatto sopra cenno, perché l'ordine delle operazioni è pensato avendo innanzitutto cura di assicurare l'efficienza dell'amministrazione (conferma degli incarichi in atto) e l'economicità della gestione, che sarebbe compromessa ove restassero privi di incarico i dirigenti interessati da processi di riorganizzazione o in precedenza collocati fuori ruolo (lettere b e c del comma 5);
2.4. il comma 6 del richiamato art. 11 aggiunge che "Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere
b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione"; il tenore testuale della disposizione è chiaro nel circoscrivere la "priorità" nell'ambito di ciascuna delle fasi pensate in successione dal comma 5, sicché detto criterio, che è finalizzato a tutelare il dirigente interessato a quella fase e non gli altri alla stessa estranei, non può essere invocato per modificare l'ordine delle operazioni né, ove la priorità non sia stata fatta valere dal soggetto al quale le parti collettive hanno voluto attribuirla, sulla medesima può fare leva il dirigente interessato alla fase successiva per sostenere, come accade nella fattispecie, che il posto al quale egli aspirava non poteva essere attribuito e doveva rimanere vacante”.
La Suprema Corte ha pertanto confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico al DS che aveva presentato domanda di assegnazione nell'ambito di una fase precedente a quella in cui rientrava la collega titolare del diritto di precedenza ex art. 33, l. n. 104/1992.
3. Ciò posto in diritto, giacché nel caso di specie correttamente il Tribunale ha riconosciuto precedenza alla RA in applicazione dell'ordine delle fasi di cui all'art. 11, co. 5 CCNL 2006, rientrando invece il in una fase successiva, l'appello, infondato nel merito, va respinto, restando Pt_1 assorbita ogni ulteriore questione circa l'ammissibilità dello stesso appello principale, di quello incidentale adesivo e delle allegazioni e produzioni tardive.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'assenza di istruttoria.
Stante il rigetto, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
5
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna il e , in solido tra loro, alla refusione in Controparte_1 Parte_1 favore di delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 Controparte_2 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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