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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1791 /2021
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Marchesan CP_ per la parte convenuta l'Avv. Guarino per la parte convenuta l'Avv. Chiavegato in presenza CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di previdenza n. 1791 / 2021 e 1793 / 2021 RCL
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA e dell'avv. MARCHESAN
FRANCESCA; ; Parte_2
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_2 P.IVA_3
DANIELA
Motivi della decisione
CP_ La società ha convenuto in giudizio l (causa Parte_1
iscritta al n. 1791/2021) chiedendo l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007941/DDL del 22.6.2021 notificato
CP_ in pari data con il quale l e l Controparte_3
Verona hanno contestato alla società ricorrente una serie di violazioni e omissioni contributive, quantificando gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione in € 1.032.590,49 di cui € 645.326,80 a titolo di contributi ed € 387.263,69 a titolo di somme aggiuntive.
1 La società ricorrente deduceva la genericità della modalità di redazione del verbale, tale da ledere il diritto di difesa della società opponente e nel merito formulava puntuali contestazioni sulla fondatezza dei rilievi ispettivi.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società ricorrente al pagamento della somma quantificata nel verbale ispettivo
La società ricorrente depositava memoria di replica sulla riconvenzionale chiedendone il rigetto per i motivi già esposti nel ricorso
Con successivo ricorso rubricato al n. 1793/2021 la società
[...]
ha convenuto in giudizio l chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_2
del verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100029 del
30.6.2021 emesso dall di Verona e del successivo provvedimento di CP_2
liquidazione del 2.9.2021 dell'importo di € 11.906,97.
Nel verbale di accertamento emesso dall' sono state contestate, tra CP_2
l'altro, le omissioni contributive riferite agli imponibili dal gennaio 2016 al settembre 2020 conseguenti alle medesime contestazioni formulate
CP_ dall' nel verbale impugnato nella causa n. 1791/2021.
La società ricorrente pertanto formulava le medesime doglianze sulla genericità del verbale e sulla fondatezza degli addebiti svolte nella causa
1791/2021.
All'udienza del 6.10.2022 sulla non opposizione delle parti le cause venivano riunite e differite al fine di verificare la possibilità di conciliazione sulla base della proposta formulata dal Giudice (versamento dei contributi ed esclusione di interessi e sanzioni).
CP_ All'udienza del 14.11.2023 il difensore dell ha comunicato la non accettazione della proposta, trattandosi di ipotesi qualificabile come evasione contributiva.
2 Il Giudice con ordinanza del 27.12.2023, ritenuto che la causa non richiedeva attività istruttoria, fissava l'udienza di discussione
All'udienza del 15.1.2025 tenutasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Le opposizioni riunite sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
Si deve premettere che nella causa promossa nei confronti dell' la CP_2
parte ricorrente non ha contestato verbale di accertamento nella parte concernente gli aspetti di stretta competenza dell' (rettifica di CP_2
imputazione di parte dell'imponibile alle varie voci di tariffa). Per le altre contestazioni la parte ricorrente ha reiterato le argomentazioni svolte nella
CP_ causa promossa contro l e la difesa dell' si è riportata CP_2
CP_ sostanzialmente al contenuto del verbale . Pertanto nella seguente
CP_ esposizione si farà riferimento principalmente alle difese assunte dall' ,
al quale è riferibile il verbale di accertamento principale.
1.Permessi retribuiti-Santo Patrono
La società ricorrente, qualora un dipendente svolga la prestazione di lavoro nel giorno del Santo Patrono locale, non eroga la corrispondente retribuzione e la maggiorazione prevista del 30% dal contratto collettivo,
ma riconosce, in aggiunta a quelle già previste dalla contrattazione collettiva, ulteriori 8 ore di permessi retribuiti ovvero, nel caso di lavoratore assunto a tempo parziale, un numero di ore di permessi riproporzionato alle singole percentuali contrattuali,
I verbalizzanti invece hanno contestato la mancata erogazione della maggiorazione del 30%, prevista dal contratto collettivo.
3 CP_ Inoltre l ritiene che la società ricorrente, nei giorni del Santo Patrono
“lavorati” abbia corrisposto, per le ore di straordinario, la maggiorazione per lavoro straordinario pari al 15%, anziché pari al 30%. Pertanto ha proceduto al recupero dei contributi sulla differenza.
La società ricorrente sostiene invece che il riconoscimento di ore di permesso retribuito costituisca, in realtà, un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione collettiva sulla remunerazione delle giornate festive lavorate.
In questo modo infatti i lavoratori hanno il vantaggio di poter scegliere come e quando utilizzare tali permessi e quindi organizzare il proprio tempo di vita ed ottenere una compensazione effettiva in termini di tempo retribuito.
In ogni caso, la società opponente rileva che per i permessi retributivi sostitutivi del vengono corrisposti interamente gli oneri Parte_3
previdenziali ex lege.
La società ricorrente sostiene inoltre che 8 ore di permesso sono maggiori rispetto alla durata effettiva di una giornata lavorativa, che è pari a 6,46
ore. La durata della giornata lavorativa viene ottenuta dividendo 168 ore ordinarie del mese per 26 giorni lavorativi nel mese previsti dal C.C.N.L. In
questo modo i permessi retribuiti coprono una durata di 1,54 ore superiore rispetto a quelle della giornata lavorativa prestata nella giornata del Santo
Patrono. Tale maggiorazione rappresenta quindi il 24% della giornata lavorativa ordinaria. Secondo la società ricorrente, a tutto concedere, i contributi dovuti, sarebbero da versare sull'imponibile residuo 6% della retribuzione oraria. Lo stesso metodo di calcolo della giornata effettive di lavoro deve essere utilizzato per il lavoratore part-time e anche per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario.
4 Le argomentazioni svolte da parte ricorrente non sono condivisibili.
I permessi retribuiti sono riconosciuti dalla società ricorrente in luogo della remunerazione prevista dal CCNL per la festività del Santo Patrono,
lavorata dal dipendente, in forza di una decisione unilaterale del datore di lavoro.
Appare quindi opinabile la tesi di parte ricorrente secondo la quale la possibilità di fruire di un giorno di riposo “compensativo” sia considerata da tutti i dipendenti quale opzione più favorevole che giustifichi la rinuncia alla maggiorazione del 30%.
In ogni caso, l'imponibile contributivo deve essere calcolato, secondo legge, sulla base dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. I contributi vengono quindi versati sulle otto ore dell'orario normale ma non sulla maggiorazione del 30%. Il sistema adottato dalla parte ricorrente comporta la mancata erogazione di un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, che compone questo trattamento minimo e la concessione del riposo compensativo non può
essere tradotta in termini economici come prestazione assorbente la maggiorazione in esame.
CP_ Pertanto l ha legittimamente contestato alla parte ricorrente il mancato versamento dei contributi sulla quota di retribuzione corrispondente alla maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva.
Non può essere condivisa la tesi svolta in via subordinata dalla parte opponente.
Infatti, non è corretto ricostruire la durata effettiva della giornata lavorativa di un dipendente a tempo pieno e con orario di 40 ore settimanali utilizzando i divisori convenzionali “168” e “26”, che hanno la sola funzione
5 di calcolare rispettivamente la quota oraria e la quota giornaliera della retribuzione.
L'art. 198 del CCNL prevede che la quota oraria della retribuzione deve essere calcolata dividendo la retribuzione mensile per tale divisore convenzionale, riferito al personale la cui durata normale del lavoro è di 40
ore settimanali. Così pure la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 26 Pertanto tale divisore non può essere utilizzato per ricostruire una durata media ipotetica della giornata lavorativa, che invece deve risultare dalla divisione dell'orario settimanale per i giorni lavorati nella settimana (40/6=8).
La parte opponente eccepisce inoltre che ai sensi dell'articolo 146 del
C.C.N.L. al personale preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capufficio, capi reparto che partecipino eccezionalmente alla vendita lavoro manuale) la maggiorazione del 30% deve essere calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 CCNL.
In base a tale previsione contrattuale la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
La società ricorrente elenca i nominativi dei dipendenti con mansioni direttive ed allega la relativa documentazione (LUL e contratti)
6 Si tratta dei seguenti nominativi con l'indicazione delle mansioni:
Direttore Generale di;
Persona_1 Parte_1
il Direttore Vendite;
Testimone_1
la Responsabile Bilancio, Tes_2
Responsabile Sviluppo Tecnico;
Testimone_3
Responsabile Finanza;
Testimone_4
Capo Area;
Testimone_5
il Responsabile Tecnico;
Tes_6
Capo Area;
Testimone_7
Capo Area, Tes_8
Responsabile Logistica, Testimone_9
Responsabile Area IT;
Tes_10
Responsabile Riordino;
Controparte_4
Responsabile Testimone_11 [...]
Responsabile Area Co.Ge. Testimone_12
La parte opponente, per ciascuno di tali lavoratori, ha indicato
CP_ specificamente l'imponibile accertato dall' e quello da ritenersi corretto ai sensi del CCNL
Nominativo Imponibile accertato Imponibile secondo
CP_
CCNL
MENEGAZZI 61,20 22,03
102,40 62,75 Tes_1
64,43 41,85 Tes_2
72,06 41,13 Tes_3
65,24 42,94 Tes_1
67,04 34,41 Pt_4
7 66,69 33,70 Tes_6
64,58 34,76 Tes_7
64,23 34,41 Tes_8
60,97 35,12 Tes_9
PERSONI 58,51 34,41
59,83 35,12 CP_4
57,70 35,12 Tes_11
57,52 33,70 Tes_12
CP_ L' nella propria memoria difensiva non ha replicato alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente con riferimento ai criteri di conteggio della quota di maggiorazione per il personale direttivo,
limitandosi ad eccepire la mancanza di prove a sostegno di tali allegazioni.
Le obiezioni mosse dalla parte ricorrente al criterio adottato dai verbalizzanti sono quindi condivisibili sotto questo profilo.
Pertanto, con riferimento alle omesse contribuzioni sulle maggiorazioni
CP_ per la giornata del Santo Patrono, la pretesa dell' e deve ritenersi CP_2
fondata integralmente con riferimento al personale non direttivo e, in parte fondata con riferimento al personale direttivo per i contributi da calcolare sugli imponibili ridotti indicati dalla società ricorrente come sopra. Non vi è
contestazione sull'addebito relativo alla non corretta applicazione dell'aliquota di maggiorazione prevista dal CCNL per le ore di lavoro straordinario (applicazione della percentuale del 15% anziché del 30%
prevista dal CCNL per lo straordinario festivo)
2. Differenze retributive
8 CP_ L' sostiene che per taluni lavoratori i contributi sono stati calcolati prendendo come base una retribuzione inferiore a quella contrattualmente spettante per il livello di inquadramento assegnato. Tali lavoratori, con i relativi imponibili contributivi sono stati indicati in apposito allegato del verbale di accertamento impugnato. La parte opponente indica specificamente i lavoratori rispetto ai quali la pretesa di un maggior imponibile contributivo non è, a suo dire, fondata.
Per i lavoratori , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, CE Serena, la ricorrente sostiene che nulla è dovuto, perché la
[...]
differenza oggetto di contestazione ispettiva è stata poi riconosciuta nei cedolini successivi, con gli arretrati (cedolini paga di giugno 2021, ottobre e novembre 2020 prodotti sub doc 9)
Negli allegati al verbale di accertamento sono indicati per ciascun anno e ciascun lavoratore i casi in cui l'azienda ricorrente ha erogato retribuzioni base inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Nei prospetti paga allegati da in alcuni casi non sono evidenziate Parte_1
voci di arretrati e in altri figurano degli emolumenti corrisposti come arretrati ma che non corrispondono agli importi contestati dai verbalizzanti.
CP_ Pertanto si deve ritenere che è fondata la pretesa dell' di pagamento dei contributi sugli interi importi minimi imponibili anche per tali lavoratori.
Per i lavoratori , , , la Parte_5 Persona_10 Per_11
parte ricorrente sostiene l'erroneità del conteggio dell' . Secondo la CP_1
società l'importo imponibile deve essere riproporzionato Parte_1
alla effettiva percentuale di part time, che è per Parte_6
(pretese per giugno e luglio 2016) part time al 60%; per Persona_10
(pretese da settembre 2016 a febbraio 2018) part time al 50% per Per_11
9 Per_1
(pretese da luglio 2016 a gennaio 2017) part time al 60%, come da buste paga e contratti prodotti sub doc. 10.
Con riferimento al dipendente la parte ricorrente sostiene che CP_5
nulla è dovuto poiché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, era stato erroneamente inserito il 1° livello, mentre invece il dipendente in questione era stato assunto al 2° livello e come tale retribuito, come emerge dal contratto di assunzione (doc 11)
La parte opponente sostiene che con riferimento al dipendente
[...]
non è dovuto nulla perché la retribuzione per il 5° livello è Parte_7
quella corretta, come emerge dal contratto di assunzione, prodotto sub doc. 8.
Tali contestazioni degli accertamenti ispettivi si fondano sulla documentazione allegata e non si riscontra nella memoria difensiva
CP_ dell' e una specifica replica ma esclusivamente un richiamo CP_2
generico al contenuto del verbale e degli allegati.
Pertanto con riferimento agli importi addebitati a titolo di contributi sui minimi contrattuali, le somme accertate dai verbalizzanti devono essere riproporzionate alle percentuali dei part time, mentre nulla è dovuto per la posizione del dipendente e CP_5 Parte_7
3.Scatti
Per la lavoratrice , per cui vi sono pretese contributive a Persona_12
titolo di scatti da febbraio 2016 a settembre 2020 , la parte ricorrente ha dimostrato mediante la produzione dei LUL (doc.5) relativi al periodo in esame che alla lavoratrice sono stati riconosciuti nella “parte alta” del prospetto paga degli scatti aggiuntivi (denominati “scatti congelati”) che corrispondono, come allegato da , alla anzianità di Parte_1
servizio pregressa presso un'altra società del Gruppo (Eurospin Italia)
10 La parte ricorrente ha evidenziato l'erroneità del conteggio dei contributi con riferimento ai lavoratori;
; Persona_13 CP_6 CP_7
; ; ; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
; ; ; ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
; ; ; ;
[...] Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
; ; ; ; CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 [...]
; ; ; ; CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 CP_27
; ; ; Controparte_28 CP_29 Controparte_30
La ricorrente allega infatti che si tratta di dipendenti a tempo parziale, per i quali l ha calcolato per intero l'importo degli scatti, senza invece CP_1
riparametrarlo alla percentuale di part time, come corretto.
La parte ricorrente ha specificato per ogni lavoratore la percentuale del rispettivo part time e i periodi oggetto dell'addebito ispettivo:
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part Persona_13
time al 60 %;
− , pretese da ottobre 2016 a settembre 2020, è part time al CP_6
60%;
− , pretese da novembre 2018 a settembre 2020, è Controparte_7
part time al
60%;
− , pretese per giugno 2020, è part time al 60%; Controparte_8
− , pretese per tutto il 2018, è part time al 60%; Controparte_9
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part time CP_10
al 60 % ;
− , pretese per tutto il 2018, per giugno 2017 e giugno 2016, CP_11
è part time al 60%;
11 − , pretese da gennaio 2018 a settembre 2020, è part time CP_12
al 60%;
− , pretese per dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 Controparte_13
è part time al 50%;
− , pretese per maggio 2019 e febbraio 2020, è part Controparte_14
time 85%;
− , pretese per gennaio 2016, da gennaio a ottobre 2017, CP_15
da gennaio a ottobre 2018, gennaio 2019 è part time al 60%;
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è Controparte_16
part time al
60%;
− pretese da febbraio 2016 a giugno 2017, da agosto 2018 a CP_17
giugno
2020, è part time al 50%;
− , pretese per novembre dicembre 2018, da Controparte_18
febbraio a dicembre 2019, da marzo ad agosto 2020, è part time al 50%;
− , pretese da ottobre 2019 a settembre 2020, è part Controparte_19
time al 50%;
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part Controparte_20
time al 50%;
− , pretese da dicembre 2016 a dicembre 2018, è part time CP_21
al 50%;
− pretese da gennaio 2016 a settembre 2020 è part time al CP_22
60%;
− , pretese per tutto il 2018 e per luglio agosto e settembre CP_23
2020, è part time al 60%;
12 − , pretese per ottobre 2019, gennaio 2020 e giugno Controparte_24
2020, è part time al 50%;
− pretese da gennaio a maggio 2016, da gennaio 2018 ad CP_25
aprile 2019 è part time al 60%;
− , pretese per marzo 2016, è part time al 60%; CP_26
− , pretese da maggio 2019 a settembre 2020, è part time CP_27
al 52,5%;
− , pretese da febbraio 208 a luglio 2020, è part time Controparte_28
al 60%;
− , pretese da gennaio 2016 a novembre 2018, è part time al CP_29
60%;
− , pretese da maggio 2016 a settembre 2020 è part time Controparte_30
al 50%
Le percentuali part time emergono dalle buste paga di cui al LUL allegato.
CP_ Nelle memoria difensiva e vi è una generica contestazione sulle CP_2
affermazioni ed allegazione di parte ricorrente ritenute sfornite di supporto probatorio
Pertanto anche per tale voce le pretese contributive sugli scatti di anzianità devono essere riparametrate per tali lavoratori alla percentuale del rispettivo contratto a part time
4.Incidenza del fringe benefit sulle mensilità aggiuntive.
CP_ Si tratta della pretesa dell' secondo il quale il fringe benefit consistente nell'utilizzo dell'auto aziendale ad uso promiscuo dovrebbe essere inserito tra gli emolumenti che concorrono a formare la retribuzione utile per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
13 Pertanto i verbalizzanti hanno conteggiato i contributi asseritamente dovuti sulla differenza di imponibile maturata a tale titolo.
La società ricorrente sostiene che il valore del fringe benefit viene stabilito dall'art. 51 del TU delle imposte sui redditi su base annua e quindi si tratta di un valore annuo omnicomprensivo, così che non vi è alcuna incidenza di questo sulle mensilità aggiuntive. Di fatto nel valore annuo del fringe benefit è già compresa la quota del rateo di mensilità aggiuntive. L'importo viene solo mensilizzato ed erogato sulla base di 12 mesi e non di 14 mesi.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. Infatti, si tratta di benefici corrisposti con continuità e non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 208 del CCNL, neppure laddove si riferisce ad elementi esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge, posto che per i fringe benefit non vi è una piena esclusione. Il fatto che la legge (art. 51 co 4 del TUIR)
ne definisca il valore convenzionale annuale non implica necessariamente una loro esclusione dal computo delle mensilità aggiuntive, che in linea generale vanno rapportate alla retribuzione di fatto, cui anche i benefit concorrono. E' dunque corretta l'impostazione dell' circa l'incidenza CP_1
dei benefici in questione su tredicesima e quattordicesima mensilità, ferma restando la soglia di non imponibilità prevista dalla legge.
Per quanto riguarda i dipendenti Formaro Giancarlo, nel 2018, Per_14
, nel 2020, e , nel 2017, il fringe benefit non ha
[...] CP_31
raggiunto la soglia di imponibilità (di € 258 fino al 2019 e di € 516,46 per il
2020) sicché per costoro, in ogni caso, nulla sarebbe dovuto con riferimento alle predette annualità. La ricorrente produce, sub doc. 12 i c.d. “Cedoloni” riepilogativi delle predette annualità, da cui emerge il valore del fringe benefit dell'autovettura concesso a ciascun ricorrente.
14 CP_ La pretesa non è fondata per i dipendenti rispetto quali il valore del benefit non ha raggiunto le soglie annuali richieste per l'imponibilità fiscale e quindi anche contributiva, con esclusione dell'incidenza dei premi sulle mensilità aggiuntive
5. Premi
CP_ L' ha ritenuto che alcuni dipendenti avrebbero percepito in modo continuativo emolumenti mensili denominati premio extra e che quindi questi emolumenti dovevano essere inseriti nella retribuzione utile per il calcolo di tredicesima quattordicesima mensilità.
CP_ La società ricorrente contesta l'affermazione dell' ed evidenzia che per tutti i dipendenti in questione (di cui produce un elenco con gli importi corrisposti con indicazione del mese e dell'anno di pagamento) i premi non erano erogati in misura fissa e comunque lo erano con importo variabile e solamente in determinate occasioni.
La società ricorrente richiama la previsione del C.C.N.L. il quale prevede che nella retribuzione di fatto, utile ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima, devono essere inseriti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione di rimborsi spese compensi per lavoro straordinario gratificazioni straordinarie o una tantum.
Come risulta dal prospetto allegato da i premi extra Parte_1
corrisposti e oggetto di accertamento non appaiono avere carattere di emolumento continuativo. Si tratta effettivamente di erogazioni effettuate non a tutti i dipendenti (per alcuni si tratta di premi corrisposti un volta sola), e non con cadenza o importi fissi tali da trasformarli in vere e proprie voci retributive continuative
CP_ Pertanto non può ritenersi fondata la pretesa di pagamento dei contributi sull'incidenza ai fini delle retribuzioni differite.
15
6.Ferie e permessi non spettanti
CP_ L' evidenzia che la società ricorrente ha concesso ad alcuni dipendenti un numero di ore a titolo di ferie o permessi superiore a quello maturato e spettante ed ha poi provveduto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a trattenere la relativa retribuzione e il corrispondente imponibile contributivo nel caso in cui il contatore ferie/permessi non fosse stato in positivo.
I verbalizzanti sostengono che la contribuzione non poteva essere ridotta in corrispondenza della riduzione della retribuzione operata a fine rapporto per conguaglio con ferie/permessi concessi in corso di rapporto in misura maggiore di quanto spettante, mentre la società ricorrente ritiene che ove non si consenta la detrazione il datore di lavoro sarebbe costretto a pagare doppiamente i contributi su retribuzione non dovuta - una prima volta a fronte della concessione delle ferie in misura maggiore rispetto a quanto spettante, ed una seconda volta non ammettendo la riduzione della contribuzione a fronte della trattenuta effettuata in busta paga per ferie/permessi goduti in eccedenza -.
La tesi di parte ricorrente è condivisibile. La trattenuta effettuata in busta paga al termine del rapporto e corrispondente alle ferie/permessi goduti in eccedenza deve ritenersi legittima perché riferita a retribuzione erogata ma non dovuta, sulla quale dunque non sono dovuti i contributi, peraltro già corrisposti al momento della concessione provvisoria delle ferie non ancora maturate, sicché nulla è dovuto sotto questo profilo dalla società
ricorrente.
7. Fondo di tesoreria
CP_ l ha diritto a ricevere il pagamento della quota destinata al Fondo di
Tesoreria delle somme derivanti dall'applicazione dell'aliquota di legge
16 pari a 6,81% sul maggior imponibile previdenziale come accertato in sede ispettiva e rideterminato in questa sede giudiziale.
8. Recupero degli esoneri contributivi previsti dalle leggi 190/14,
208/2015, 205/2017 per i dipendenti oggetto di regolarizzazione
contributiva.
CP_ I benefici sono stati disconosciuti dall' ai sensi dell'art. 1 comma 1175
legge 296/96 e tale disconoscimento deve intendersi limitato, come già
precisato dai verbalizzanti, soggettivamente ai soli dipendenti per cui vi stato accertamento di inadempienza contributiva.
9. Sanzioni
La ricorrente contesta in ogni caso l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva sostenendo invece che si debba applicare la meno gravosa disciplina prevista per l'omissione contributiva.
Secondo l'art. 116 comma 8 legge 116/2000 l'ipotesi dell'evasione ricorre quando vi sono registrazioni o denunce obbligatorie omessi o non conformi al vero cioè qualora il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
La parte ricorrente sostiene che l'elemento essenziale per poter ricondurre la vicenda alla ipotesi di evasione è l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate. Nel caso di specie non vi sono stati occultamenti di elementi retributivi e le omissioni accertate dai verbalizzanti si fondano su una diversa valutazione circa l'assoggettamento o meno di una o più voci retributive risultanti dalle dichiarazioni dei LUL all'imponibilità contributiva. Pertanto, secondo la parte ricorrente nel caso di specie si tratta di ipotesi di omissione e quindi
17 devono essere rideterminate le sanzioni nella misura prevista dalla art. 116 comma 8 lettera a)
CP_ L' sostiene che, anche sulla base della giurisprudenza della
CP_ Cassazione, l'omessa o infedele denuncia mensile all' di rapporti lavoro e di retribuzioni erogate, ancorché tali dati siano registrati nei libri obbligatori, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva. Mentre invece l'omissione si verificherebbe solo nell'ipotesi in cui, una volta effettuate tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, semplicemente si ometta il pagamento dei contributi.
La doglianza della società ricorrente è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità la fattispecie dell'omissione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a) è limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il versamento di contribuzione la cui debenza risulti già dalle denunce o registrazioni obbligatorie.
La S.C. ha puntualizzato che la fattispecie dell'evasione ricorre anche nel caso in cui i mancati versamenti dei contributi riguardino rapporti o emolumenti regolarmente registrati nelle scritture obbligatorie: “Invece ai
fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva,
non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che
renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle
retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia
mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così
facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei
presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento
funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese
per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che,
qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati,
18 l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva,
dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale
conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un
altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe
così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in
qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a
distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità
del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla
regolarità del rapporto contributivo.
…l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente
accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per
sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante
l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri
nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai
soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento
dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro
omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle
retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere
l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei
contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116,
comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, (Cass 20446/2022 in motivazione)
La Cassazione ammette che il datore di lavoro possa superare la presunzione di legge mediante la prova di circostanze dimostrative dell'assenza di un intento fraudolento (come per es. incertezze normative o giurisprudenziali sull'imponibilità di taluni emolumenti). Nel caso in esame non sono stati allegati elementi diretti ad attestare la buona fede,
19 fatta eccezione per le difformità delle tesi sostenute in giudizio dalla parte ricorrente e dagli Istituti convenuti.
Pertanto è conforme a legge l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 comma 8
lett. b) legge 388/2022
9. Prescrizione
La parte opponente, per quanto concerne l'opposizione avverso il verbale
CP_
, ha eccepito la prescrizione dei contributi dovuti per il periodo precedente il 22.6.2016, allegando come primo atto interruttivo la notifica del verbale di accertamento avvenuta il 22.6.2021. Le pretese contributive
CP_ CP_ dell' riguardano contributi maturati dal gennaio 2016. L' non ha provato di avere interrotto la prescrizione con precedenti comunicazioni.
CP_ La diffida di pagamento prodotta come doc. 9 dall' è stata notificata successivamente al verbale di accertamento (4.8.2021)
La parte opponente, per quanto concerne l'opposizione avverso il verbale ha eccepito la prescrizione dei premi dovuti per il periodo precedente CP_2
il 30.6.2016, allegando come primo atto interruttivo la notifica del verbale di accertamento avvenuta il 30.6.2021. Le pretese contributive dell' CP_2
riguardano premi maturati dal gennaio 2016. L' non ha provato di CP_2
avere interrotto la prescrizione con precedenti comunicazioni.
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata e quindi non sono dovute da
CP_
le somme richieste dall' per contributi e Parte_1
sanzioni per il periodo anteriore al 22.6.2016 e le somme richieste dall' per premi e sanzioni per il periodo anteriore al 30.6.2016. CP_2
10.L'accoglimento parziale delle domande di accertamento negativo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
PQM
20 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che la società
ricorrente è tenuta a versare le somme Parte_1
CP_ richieste dall' e con i verbali di accertamento impugnati, CP_2
fatta eccezione per
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni per il
CP_ periodo sino al 22.6.2016 per quanto riguarda l e sino al
30.6.2016 per quanto riguarda l' CP_2
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni calcolati dai verbalizzanti ed addebitati alla società ricorrente:
o sulla quota di maggiorazione del 30% dovuta per la festività del Santo Patrono, limitatamente alla parte calcolata dai verbalizzanti, per i dipendenti con mansioni direttive, sulla base di retribuzioni comprensive di voci non previste dalla contrattazione collettiva, come specificato in motivazione al punto n. 1;
o sulle retribuzioni minime, calcolate dai verbalizzanti in misura intera anziché sulla percentuale a part time, per i dipendenti e come specificato Pt_5 Per_10 Per_11
in motivazione al punto n. 2;
o sulle retribuzioni accertate come non versate, con riferimento ai dipendenti , e CP_5 Parte_7
, come specificato in motivazione al punto Persona_12
n. 2;
o sulla retribuzione per il tempo pieno, anziché
parametrata al part time, per quanto concerne gli importi
21 versati a titolo di scatti di anzianità ai lavoratori aventi contratto a tempo parziale, come specificato in motivazione al punto n. 3;
o sull'incidenza sulle retribuzioni differite dei fringe benefit rientranti nella quota esente da imposizione, come specificato in motivazione al punto n. 4;
o sulla quota di incidenza dei “premi extra” sulle mensilità
differite come specificato in motivazione al punto n. 5;
2) rigetta nel resto le domande formulate dalla parte ricorrente nelle cause riunite;
3) spese di lite integralmente compensate.
Verona, 15.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
22
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1791 /2021
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Marchesan CP_ per la parte convenuta l'Avv. Guarino per la parte convenuta l'Avv. Chiavegato in presenza CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di previdenza n. 1791 / 2021 e 1793 / 2021 RCL
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA e dell'avv. MARCHESAN
FRANCESCA; ; Parte_2
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_2 P.IVA_3
DANIELA
Motivi della decisione
CP_ La società ha convenuto in giudizio l (causa Parte_1
iscritta al n. 1791/2021) chiedendo l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007941/DDL del 22.6.2021 notificato
CP_ in pari data con il quale l e l Controparte_3
Verona hanno contestato alla società ricorrente una serie di violazioni e omissioni contributive, quantificando gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione in € 1.032.590,49 di cui € 645.326,80 a titolo di contributi ed € 387.263,69 a titolo di somme aggiuntive.
1 La società ricorrente deduceva la genericità della modalità di redazione del verbale, tale da ledere il diritto di difesa della società opponente e nel merito formulava puntuali contestazioni sulla fondatezza dei rilievi ispettivi.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società ricorrente al pagamento della somma quantificata nel verbale ispettivo
La società ricorrente depositava memoria di replica sulla riconvenzionale chiedendone il rigetto per i motivi già esposti nel ricorso
Con successivo ricorso rubricato al n. 1793/2021 la società
[...]
ha convenuto in giudizio l chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_2
del verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100029 del
30.6.2021 emesso dall di Verona e del successivo provvedimento di CP_2
liquidazione del 2.9.2021 dell'importo di € 11.906,97.
Nel verbale di accertamento emesso dall' sono state contestate, tra CP_2
l'altro, le omissioni contributive riferite agli imponibili dal gennaio 2016 al settembre 2020 conseguenti alle medesime contestazioni formulate
CP_ dall' nel verbale impugnato nella causa n. 1791/2021.
La società ricorrente pertanto formulava le medesime doglianze sulla genericità del verbale e sulla fondatezza degli addebiti svolte nella causa
1791/2021.
All'udienza del 6.10.2022 sulla non opposizione delle parti le cause venivano riunite e differite al fine di verificare la possibilità di conciliazione sulla base della proposta formulata dal Giudice (versamento dei contributi ed esclusione di interessi e sanzioni).
CP_ All'udienza del 14.11.2023 il difensore dell ha comunicato la non accettazione della proposta, trattandosi di ipotesi qualificabile come evasione contributiva.
2 Il Giudice con ordinanza del 27.12.2023, ritenuto che la causa non richiedeva attività istruttoria, fissava l'udienza di discussione
All'udienza del 15.1.2025 tenutasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Le opposizioni riunite sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
Si deve premettere che nella causa promossa nei confronti dell' la CP_2
parte ricorrente non ha contestato verbale di accertamento nella parte concernente gli aspetti di stretta competenza dell' (rettifica di CP_2
imputazione di parte dell'imponibile alle varie voci di tariffa). Per le altre contestazioni la parte ricorrente ha reiterato le argomentazioni svolte nella
CP_ causa promossa contro l e la difesa dell' si è riportata CP_2
CP_ sostanzialmente al contenuto del verbale . Pertanto nella seguente
CP_ esposizione si farà riferimento principalmente alle difese assunte dall' ,
al quale è riferibile il verbale di accertamento principale.
1.Permessi retribuiti-Santo Patrono
La società ricorrente, qualora un dipendente svolga la prestazione di lavoro nel giorno del Santo Patrono locale, non eroga la corrispondente retribuzione e la maggiorazione prevista del 30% dal contratto collettivo,
ma riconosce, in aggiunta a quelle già previste dalla contrattazione collettiva, ulteriori 8 ore di permessi retribuiti ovvero, nel caso di lavoratore assunto a tempo parziale, un numero di ore di permessi riproporzionato alle singole percentuali contrattuali,
I verbalizzanti invece hanno contestato la mancata erogazione della maggiorazione del 30%, prevista dal contratto collettivo.
3 CP_ Inoltre l ritiene che la società ricorrente, nei giorni del Santo Patrono
“lavorati” abbia corrisposto, per le ore di straordinario, la maggiorazione per lavoro straordinario pari al 15%, anziché pari al 30%. Pertanto ha proceduto al recupero dei contributi sulla differenza.
La società ricorrente sostiene invece che il riconoscimento di ore di permesso retribuito costituisca, in realtà, un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione collettiva sulla remunerazione delle giornate festive lavorate.
In questo modo infatti i lavoratori hanno il vantaggio di poter scegliere come e quando utilizzare tali permessi e quindi organizzare il proprio tempo di vita ed ottenere una compensazione effettiva in termini di tempo retribuito.
In ogni caso, la società opponente rileva che per i permessi retributivi sostitutivi del vengono corrisposti interamente gli oneri Parte_3
previdenziali ex lege.
La società ricorrente sostiene inoltre che 8 ore di permesso sono maggiori rispetto alla durata effettiva di una giornata lavorativa, che è pari a 6,46
ore. La durata della giornata lavorativa viene ottenuta dividendo 168 ore ordinarie del mese per 26 giorni lavorativi nel mese previsti dal C.C.N.L. In
questo modo i permessi retribuiti coprono una durata di 1,54 ore superiore rispetto a quelle della giornata lavorativa prestata nella giornata del Santo
Patrono. Tale maggiorazione rappresenta quindi il 24% della giornata lavorativa ordinaria. Secondo la società ricorrente, a tutto concedere, i contributi dovuti, sarebbero da versare sull'imponibile residuo 6% della retribuzione oraria. Lo stesso metodo di calcolo della giornata effettive di lavoro deve essere utilizzato per il lavoratore part-time e anche per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario.
4 Le argomentazioni svolte da parte ricorrente non sono condivisibili.
I permessi retribuiti sono riconosciuti dalla società ricorrente in luogo della remunerazione prevista dal CCNL per la festività del Santo Patrono,
lavorata dal dipendente, in forza di una decisione unilaterale del datore di lavoro.
Appare quindi opinabile la tesi di parte ricorrente secondo la quale la possibilità di fruire di un giorno di riposo “compensativo” sia considerata da tutti i dipendenti quale opzione più favorevole che giustifichi la rinuncia alla maggiorazione del 30%.
In ogni caso, l'imponibile contributivo deve essere calcolato, secondo legge, sulla base dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. I contributi vengono quindi versati sulle otto ore dell'orario normale ma non sulla maggiorazione del 30%. Il sistema adottato dalla parte ricorrente comporta la mancata erogazione di un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, che compone questo trattamento minimo e la concessione del riposo compensativo non può
essere tradotta in termini economici come prestazione assorbente la maggiorazione in esame.
CP_ Pertanto l ha legittimamente contestato alla parte ricorrente il mancato versamento dei contributi sulla quota di retribuzione corrispondente alla maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva.
Non può essere condivisa la tesi svolta in via subordinata dalla parte opponente.
Infatti, non è corretto ricostruire la durata effettiva della giornata lavorativa di un dipendente a tempo pieno e con orario di 40 ore settimanali utilizzando i divisori convenzionali “168” e “26”, che hanno la sola funzione
5 di calcolare rispettivamente la quota oraria e la quota giornaliera della retribuzione.
L'art. 198 del CCNL prevede che la quota oraria della retribuzione deve essere calcolata dividendo la retribuzione mensile per tale divisore convenzionale, riferito al personale la cui durata normale del lavoro è di 40
ore settimanali. Così pure la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 26 Pertanto tale divisore non può essere utilizzato per ricostruire una durata media ipotetica della giornata lavorativa, che invece deve risultare dalla divisione dell'orario settimanale per i giorni lavorati nella settimana (40/6=8).
La parte opponente eccepisce inoltre che ai sensi dell'articolo 146 del
C.C.N.L. al personale preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capufficio, capi reparto che partecipino eccezionalmente alla vendita lavoro manuale) la maggiorazione del 30% deve essere calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 CCNL.
In base a tale previsione contrattuale la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
La società ricorrente elenca i nominativi dei dipendenti con mansioni direttive ed allega la relativa documentazione (LUL e contratti)
6 Si tratta dei seguenti nominativi con l'indicazione delle mansioni:
Direttore Generale di;
Persona_1 Parte_1
il Direttore Vendite;
Testimone_1
la Responsabile Bilancio, Tes_2
Responsabile Sviluppo Tecnico;
Testimone_3
Responsabile Finanza;
Testimone_4
Capo Area;
Testimone_5
il Responsabile Tecnico;
Tes_6
Capo Area;
Testimone_7
Capo Area, Tes_8
Responsabile Logistica, Testimone_9
Responsabile Area IT;
Tes_10
Responsabile Riordino;
Controparte_4
Responsabile Testimone_11 [...]
Responsabile Area Co.Ge. Testimone_12
La parte opponente, per ciascuno di tali lavoratori, ha indicato
CP_ specificamente l'imponibile accertato dall' e quello da ritenersi corretto ai sensi del CCNL
Nominativo Imponibile accertato Imponibile secondo
CP_
CCNL
MENEGAZZI 61,20 22,03
102,40 62,75 Tes_1
64,43 41,85 Tes_2
72,06 41,13 Tes_3
65,24 42,94 Tes_1
67,04 34,41 Pt_4
7 66,69 33,70 Tes_6
64,58 34,76 Tes_7
64,23 34,41 Tes_8
60,97 35,12 Tes_9
PERSONI 58,51 34,41
59,83 35,12 CP_4
57,70 35,12 Tes_11
57,52 33,70 Tes_12
CP_ L' nella propria memoria difensiva non ha replicato alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente con riferimento ai criteri di conteggio della quota di maggiorazione per il personale direttivo,
limitandosi ad eccepire la mancanza di prove a sostegno di tali allegazioni.
Le obiezioni mosse dalla parte ricorrente al criterio adottato dai verbalizzanti sono quindi condivisibili sotto questo profilo.
Pertanto, con riferimento alle omesse contribuzioni sulle maggiorazioni
CP_ per la giornata del Santo Patrono, la pretesa dell' e deve ritenersi CP_2
fondata integralmente con riferimento al personale non direttivo e, in parte fondata con riferimento al personale direttivo per i contributi da calcolare sugli imponibili ridotti indicati dalla società ricorrente come sopra. Non vi è
contestazione sull'addebito relativo alla non corretta applicazione dell'aliquota di maggiorazione prevista dal CCNL per le ore di lavoro straordinario (applicazione della percentuale del 15% anziché del 30%
prevista dal CCNL per lo straordinario festivo)
2. Differenze retributive
8 CP_ L' sostiene che per taluni lavoratori i contributi sono stati calcolati prendendo come base una retribuzione inferiore a quella contrattualmente spettante per il livello di inquadramento assegnato. Tali lavoratori, con i relativi imponibili contributivi sono stati indicati in apposito allegato del verbale di accertamento impugnato. La parte opponente indica specificamente i lavoratori rispetto ai quali la pretesa di un maggior imponibile contributivo non è, a suo dire, fondata.
Per i lavoratori , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, CE Serena, la ricorrente sostiene che nulla è dovuto, perché la
[...]
differenza oggetto di contestazione ispettiva è stata poi riconosciuta nei cedolini successivi, con gli arretrati (cedolini paga di giugno 2021, ottobre e novembre 2020 prodotti sub doc 9)
Negli allegati al verbale di accertamento sono indicati per ciascun anno e ciascun lavoratore i casi in cui l'azienda ricorrente ha erogato retribuzioni base inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Nei prospetti paga allegati da in alcuni casi non sono evidenziate Parte_1
voci di arretrati e in altri figurano degli emolumenti corrisposti come arretrati ma che non corrispondono agli importi contestati dai verbalizzanti.
CP_ Pertanto si deve ritenere che è fondata la pretesa dell' di pagamento dei contributi sugli interi importi minimi imponibili anche per tali lavoratori.
Per i lavoratori , , , la Parte_5 Persona_10 Per_11
parte ricorrente sostiene l'erroneità del conteggio dell' . Secondo la CP_1
società l'importo imponibile deve essere riproporzionato Parte_1
alla effettiva percentuale di part time, che è per Parte_6
(pretese per giugno e luglio 2016) part time al 60%; per Persona_10
(pretese da settembre 2016 a febbraio 2018) part time al 50% per Per_11
9 Per_1
(pretese da luglio 2016 a gennaio 2017) part time al 60%, come da buste paga e contratti prodotti sub doc. 10.
Con riferimento al dipendente la parte ricorrente sostiene che CP_5
nulla è dovuto poiché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, era stato erroneamente inserito il 1° livello, mentre invece il dipendente in questione era stato assunto al 2° livello e come tale retribuito, come emerge dal contratto di assunzione (doc 11)
La parte opponente sostiene che con riferimento al dipendente
[...]
non è dovuto nulla perché la retribuzione per il 5° livello è Parte_7
quella corretta, come emerge dal contratto di assunzione, prodotto sub doc. 8.
Tali contestazioni degli accertamenti ispettivi si fondano sulla documentazione allegata e non si riscontra nella memoria difensiva
CP_ dell' e una specifica replica ma esclusivamente un richiamo CP_2
generico al contenuto del verbale e degli allegati.
Pertanto con riferimento agli importi addebitati a titolo di contributi sui minimi contrattuali, le somme accertate dai verbalizzanti devono essere riproporzionate alle percentuali dei part time, mentre nulla è dovuto per la posizione del dipendente e CP_5 Parte_7
3.Scatti
Per la lavoratrice , per cui vi sono pretese contributive a Persona_12
titolo di scatti da febbraio 2016 a settembre 2020 , la parte ricorrente ha dimostrato mediante la produzione dei LUL (doc.5) relativi al periodo in esame che alla lavoratrice sono stati riconosciuti nella “parte alta” del prospetto paga degli scatti aggiuntivi (denominati “scatti congelati”) che corrispondono, come allegato da , alla anzianità di Parte_1
servizio pregressa presso un'altra società del Gruppo (Eurospin Italia)
10 La parte ricorrente ha evidenziato l'erroneità del conteggio dei contributi con riferimento ai lavoratori;
; Persona_13 CP_6 CP_7
; ; ; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
; ; ; ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
; ; ; ;
[...] Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
; ; ; ; CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 [...]
; ; ; ; CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 CP_27
; ; ; Controparte_28 CP_29 Controparte_30
La ricorrente allega infatti che si tratta di dipendenti a tempo parziale, per i quali l ha calcolato per intero l'importo degli scatti, senza invece CP_1
riparametrarlo alla percentuale di part time, come corretto.
La parte ricorrente ha specificato per ogni lavoratore la percentuale del rispettivo part time e i periodi oggetto dell'addebito ispettivo:
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part Persona_13
time al 60 %;
− , pretese da ottobre 2016 a settembre 2020, è part time al CP_6
60%;
− , pretese da novembre 2018 a settembre 2020, è Controparte_7
part time al
60%;
− , pretese per giugno 2020, è part time al 60%; Controparte_8
− , pretese per tutto il 2018, è part time al 60%; Controparte_9
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part time CP_10
al 60 % ;
− , pretese per tutto il 2018, per giugno 2017 e giugno 2016, CP_11
è part time al 60%;
11 − , pretese da gennaio 2018 a settembre 2020, è part time CP_12
al 60%;
− , pretese per dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 Controparte_13
è part time al 50%;
− , pretese per maggio 2019 e febbraio 2020, è part Controparte_14
time 85%;
− , pretese per gennaio 2016, da gennaio a ottobre 2017, CP_15
da gennaio a ottobre 2018, gennaio 2019 è part time al 60%;
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è Controparte_16
part time al
60%;
− pretese da febbraio 2016 a giugno 2017, da agosto 2018 a CP_17
giugno
2020, è part time al 50%;
− , pretese per novembre dicembre 2018, da Controparte_18
febbraio a dicembre 2019, da marzo ad agosto 2020, è part time al 50%;
− , pretese da ottobre 2019 a settembre 2020, è part Controparte_19
time al 50%;
− , pretese da gennaio 2016 a settembre 2020, è part Controparte_20
time al 50%;
− , pretese da dicembre 2016 a dicembre 2018, è part time CP_21
al 50%;
− pretese da gennaio 2016 a settembre 2020 è part time al CP_22
60%;
− , pretese per tutto il 2018 e per luglio agosto e settembre CP_23
2020, è part time al 60%;
12 − , pretese per ottobre 2019, gennaio 2020 e giugno Controparte_24
2020, è part time al 50%;
− pretese da gennaio a maggio 2016, da gennaio 2018 ad CP_25
aprile 2019 è part time al 60%;
− , pretese per marzo 2016, è part time al 60%; CP_26
− , pretese da maggio 2019 a settembre 2020, è part time CP_27
al 52,5%;
− , pretese da febbraio 208 a luglio 2020, è part time Controparte_28
al 60%;
− , pretese da gennaio 2016 a novembre 2018, è part time al CP_29
60%;
− , pretese da maggio 2016 a settembre 2020 è part time Controparte_30
al 50%
Le percentuali part time emergono dalle buste paga di cui al LUL allegato.
CP_ Nelle memoria difensiva e vi è una generica contestazione sulle CP_2
affermazioni ed allegazione di parte ricorrente ritenute sfornite di supporto probatorio
Pertanto anche per tale voce le pretese contributive sugli scatti di anzianità devono essere riparametrate per tali lavoratori alla percentuale del rispettivo contratto a part time
4.Incidenza del fringe benefit sulle mensilità aggiuntive.
CP_ Si tratta della pretesa dell' secondo il quale il fringe benefit consistente nell'utilizzo dell'auto aziendale ad uso promiscuo dovrebbe essere inserito tra gli emolumenti che concorrono a formare la retribuzione utile per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
13 Pertanto i verbalizzanti hanno conteggiato i contributi asseritamente dovuti sulla differenza di imponibile maturata a tale titolo.
La società ricorrente sostiene che il valore del fringe benefit viene stabilito dall'art. 51 del TU delle imposte sui redditi su base annua e quindi si tratta di un valore annuo omnicomprensivo, così che non vi è alcuna incidenza di questo sulle mensilità aggiuntive. Di fatto nel valore annuo del fringe benefit è già compresa la quota del rateo di mensilità aggiuntive. L'importo viene solo mensilizzato ed erogato sulla base di 12 mesi e non di 14 mesi.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. Infatti, si tratta di benefici corrisposti con continuità e non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 208 del CCNL, neppure laddove si riferisce ad elementi esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge, posto che per i fringe benefit non vi è una piena esclusione. Il fatto che la legge (art. 51 co 4 del TUIR)
ne definisca il valore convenzionale annuale non implica necessariamente una loro esclusione dal computo delle mensilità aggiuntive, che in linea generale vanno rapportate alla retribuzione di fatto, cui anche i benefit concorrono. E' dunque corretta l'impostazione dell' circa l'incidenza CP_1
dei benefici in questione su tredicesima e quattordicesima mensilità, ferma restando la soglia di non imponibilità prevista dalla legge.
Per quanto riguarda i dipendenti Formaro Giancarlo, nel 2018, Per_14
, nel 2020, e , nel 2017, il fringe benefit non ha
[...] CP_31
raggiunto la soglia di imponibilità (di € 258 fino al 2019 e di € 516,46 per il
2020) sicché per costoro, in ogni caso, nulla sarebbe dovuto con riferimento alle predette annualità. La ricorrente produce, sub doc. 12 i c.d. “Cedoloni” riepilogativi delle predette annualità, da cui emerge il valore del fringe benefit dell'autovettura concesso a ciascun ricorrente.
14 CP_ La pretesa non è fondata per i dipendenti rispetto quali il valore del benefit non ha raggiunto le soglie annuali richieste per l'imponibilità fiscale e quindi anche contributiva, con esclusione dell'incidenza dei premi sulle mensilità aggiuntive
5. Premi
CP_ L' ha ritenuto che alcuni dipendenti avrebbero percepito in modo continuativo emolumenti mensili denominati premio extra e che quindi questi emolumenti dovevano essere inseriti nella retribuzione utile per il calcolo di tredicesima quattordicesima mensilità.
CP_ La società ricorrente contesta l'affermazione dell' ed evidenzia che per tutti i dipendenti in questione (di cui produce un elenco con gli importi corrisposti con indicazione del mese e dell'anno di pagamento) i premi non erano erogati in misura fissa e comunque lo erano con importo variabile e solamente in determinate occasioni.
La società ricorrente richiama la previsione del C.C.N.L. il quale prevede che nella retribuzione di fatto, utile ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima, devono essere inseriti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione di rimborsi spese compensi per lavoro straordinario gratificazioni straordinarie o una tantum.
Come risulta dal prospetto allegato da i premi extra Parte_1
corrisposti e oggetto di accertamento non appaiono avere carattere di emolumento continuativo. Si tratta effettivamente di erogazioni effettuate non a tutti i dipendenti (per alcuni si tratta di premi corrisposti un volta sola), e non con cadenza o importi fissi tali da trasformarli in vere e proprie voci retributive continuative
CP_ Pertanto non può ritenersi fondata la pretesa di pagamento dei contributi sull'incidenza ai fini delle retribuzioni differite.
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6.Ferie e permessi non spettanti
CP_ L' evidenzia che la società ricorrente ha concesso ad alcuni dipendenti un numero di ore a titolo di ferie o permessi superiore a quello maturato e spettante ed ha poi provveduto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a trattenere la relativa retribuzione e il corrispondente imponibile contributivo nel caso in cui il contatore ferie/permessi non fosse stato in positivo.
I verbalizzanti sostengono che la contribuzione non poteva essere ridotta in corrispondenza della riduzione della retribuzione operata a fine rapporto per conguaglio con ferie/permessi concessi in corso di rapporto in misura maggiore di quanto spettante, mentre la società ricorrente ritiene che ove non si consenta la detrazione il datore di lavoro sarebbe costretto a pagare doppiamente i contributi su retribuzione non dovuta - una prima volta a fronte della concessione delle ferie in misura maggiore rispetto a quanto spettante, ed una seconda volta non ammettendo la riduzione della contribuzione a fronte della trattenuta effettuata in busta paga per ferie/permessi goduti in eccedenza -.
La tesi di parte ricorrente è condivisibile. La trattenuta effettuata in busta paga al termine del rapporto e corrispondente alle ferie/permessi goduti in eccedenza deve ritenersi legittima perché riferita a retribuzione erogata ma non dovuta, sulla quale dunque non sono dovuti i contributi, peraltro già corrisposti al momento della concessione provvisoria delle ferie non ancora maturate, sicché nulla è dovuto sotto questo profilo dalla società
ricorrente.
7. Fondo di tesoreria
CP_ l ha diritto a ricevere il pagamento della quota destinata al Fondo di
Tesoreria delle somme derivanti dall'applicazione dell'aliquota di legge
16 pari a 6,81% sul maggior imponibile previdenziale come accertato in sede ispettiva e rideterminato in questa sede giudiziale.
8. Recupero degli esoneri contributivi previsti dalle leggi 190/14,
208/2015, 205/2017 per i dipendenti oggetto di regolarizzazione
contributiva.
CP_ I benefici sono stati disconosciuti dall' ai sensi dell'art. 1 comma 1175
legge 296/96 e tale disconoscimento deve intendersi limitato, come già
precisato dai verbalizzanti, soggettivamente ai soli dipendenti per cui vi stato accertamento di inadempienza contributiva.
9. Sanzioni
La ricorrente contesta in ogni caso l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva sostenendo invece che si debba applicare la meno gravosa disciplina prevista per l'omissione contributiva.
Secondo l'art. 116 comma 8 legge 116/2000 l'ipotesi dell'evasione ricorre quando vi sono registrazioni o denunce obbligatorie omessi o non conformi al vero cioè qualora il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
La parte ricorrente sostiene che l'elemento essenziale per poter ricondurre la vicenda alla ipotesi di evasione è l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate. Nel caso di specie non vi sono stati occultamenti di elementi retributivi e le omissioni accertate dai verbalizzanti si fondano su una diversa valutazione circa l'assoggettamento o meno di una o più voci retributive risultanti dalle dichiarazioni dei LUL all'imponibilità contributiva. Pertanto, secondo la parte ricorrente nel caso di specie si tratta di ipotesi di omissione e quindi
17 devono essere rideterminate le sanzioni nella misura prevista dalla art. 116 comma 8 lettera a)
CP_ L' sostiene che, anche sulla base della giurisprudenza della
CP_ Cassazione, l'omessa o infedele denuncia mensile all' di rapporti lavoro e di retribuzioni erogate, ancorché tali dati siano registrati nei libri obbligatori, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva. Mentre invece l'omissione si verificherebbe solo nell'ipotesi in cui, una volta effettuate tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, semplicemente si ometta il pagamento dei contributi.
La doglianza della società ricorrente è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità la fattispecie dell'omissione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a) è limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il versamento di contribuzione la cui debenza risulti già dalle denunce o registrazioni obbligatorie.
La S.C. ha puntualizzato che la fattispecie dell'evasione ricorre anche nel caso in cui i mancati versamenti dei contributi riguardino rapporti o emolumenti regolarmente registrati nelle scritture obbligatorie: “Invece ai
fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva,
non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che
renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle
retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia
mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così
facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei
presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento
funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese
per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che,
qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati,
18 l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva,
dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale
conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un
altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe
così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in
qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a
distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità
del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla
regolarità del rapporto contributivo.
…l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente
accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per
sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante
l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri
nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai
soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento
dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro
omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle
retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere
l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei
contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116,
comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, (Cass 20446/2022 in motivazione)
La Cassazione ammette che il datore di lavoro possa superare la presunzione di legge mediante la prova di circostanze dimostrative dell'assenza di un intento fraudolento (come per es. incertezze normative o giurisprudenziali sull'imponibilità di taluni emolumenti). Nel caso in esame non sono stati allegati elementi diretti ad attestare la buona fede,
19 fatta eccezione per le difformità delle tesi sostenute in giudizio dalla parte ricorrente e dagli Istituti convenuti.
Pertanto è conforme a legge l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 comma 8
lett. b) legge 388/2022
9. Prescrizione
La parte opponente, per quanto concerne l'opposizione avverso il verbale
CP_
, ha eccepito la prescrizione dei contributi dovuti per il periodo precedente il 22.6.2016, allegando come primo atto interruttivo la notifica del verbale di accertamento avvenuta il 22.6.2021. Le pretese contributive
CP_ CP_ dell' riguardano contributi maturati dal gennaio 2016. L' non ha provato di avere interrotto la prescrizione con precedenti comunicazioni.
CP_ La diffida di pagamento prodotta come doc. 9 dall' è stata notificata successivamente al verbale di accertamento (4.8.2021)
La parte opponente, per quanto concerne l'opposizione avverso il verbale ha eccepito la prescrizione dei premi dovuti per il periodo precedente CP_2
il 30.6.2016, allegando come primo atto interruttivo la notifica del verbale di accertamento avvenuta il 30.6.2021. Le pretese contributive dell' CP_2
riguardano premi maturati dal gennaio 2016. L' non ha provato di CP_2
avere interrotto la prescrizione con precedenti comunicazioni.
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata e quindi non sono dovute da
CP_
le somme richieste dall' per contributi e Parte_1
sanzioni per il periodo anteriore al 22.6.2016 e le somme richieste dall' per premi e sanzioni per il periodo anteriore al 30.6.2016. CP_2
10.L'accoglimento parziale delle domande di accertamento negativo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
PQM
20 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che la società
ricorrente è tenuta a versare le somme Parte_1
CP_ richieste dall' e con i verbali di accertamento impugnati, CP_2
fatta eccezione per
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni per il
CP_ periodo sino al 22.6.2016 per quanto riguarda l e sino al
30.6.2016 per quanto riguarda l' CP_2
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni calcolati dai verbalizzanti ed addebitati alla società ricorrente:
o sulla quota di maggiorazione del 30% dovuta per la festività del Santo Patrono, limitatamente alla parte calcolata dai verbalizzanti, per i dipendenti con mansioni direttive, sulla base di retribuzioni comprensive di voci non previste dalla contrattazione collettiva, come specificato in motivazione al punto n. 1;
o sulle retribuzioni minime, calcolate dai verbalizzanti in misura intera anziché sulla percentuale a part time, per i dipendenti e come specificato Pt_5 Per_10 Per_11
in motivazione al punto n. 2;
o sulle retribuzioni accertate come non versate, con riferimento ai dipendenti , e CP_5 Parte_7
, come specificato in motivazione al punto Persona_12
n. 2;
o sulla retribuzione per il tempo pieno, anziché
parametrata al part time, per quanto concerne gli importi
21 versati a titolo di scatti di anzianità ai lavoratori aventi contratto a tempo parziale, come specificato in motivazione al punto n. 3;
o sull'incidenza sulle retribuzioni differite dei fringe benefit rientranti nella quota esente da imposizione, come specificato in motivazione al punto n. 4;
o sulla quota di incidenza dei “premi extra” sulle mensilità
differite come specificato in motivazione al punto n. 5;
2) rigetta nel resto le domande formulate dalla parte ricorrente nelle cause riunite;
3) spese di lite integralmente compensate.
Verona, 15.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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