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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1054/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1054/2025, promossa con ricorso depositato il 17/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Caputo e Ivana Colombo;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Gabriele Ferretti e Anna Rita Galimberti;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DA IA (VA), in data 20 luglio 2010 (anno 2010 atto n. 4 parte I serie /); separati con sentenza n. 1136/2023 depositata in data 30 ottobre 2023 (passata in giudicato il 2 novembre 2023, v. documenti in atti); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 20 luglio
2010 tra i coniugi e in DA IA (Va), Parte_1 Parte_2
regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
4 - Parte 2 – Serie C
– Anno 2010 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brunello al n.
4. Parte II,
Serie C, anno 2010), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza con tutti gli ulteriori incombenti di legge;
2) Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile “una tantum”, l'importo complessivo di €. 47.500,00.= (Euro quarantasettemilacinquecento/00) che verserà a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note in numero 10 (dieci) rate così suddivise: a) €. 5.000,00= (Euro cinquemila/00) all'atto del deposito del Ricorso congiunto;
b) le successive 9 (nove) rate, per un controvalore residuo complessivo pari ad €. 42.500,00.= (Euro quarantaduemilacinquecento/00), mediante n. 8 versamenti rateali dell'importo cadauno pari ad €. 5.000,00.= (Euro cinquemila/00) ed un ultimo versamento, a saldo, dell'importo di €.
2.500,00.= (Euro duemilacinquecento/00). Il primo versamento di cui al presente punto b) verrà effettuato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della emananda Sentenza dichiarativa lo scioglimento del matrimonio, mentre i successivi verranno eseguiti a decorrere dal quarto mese successivo da tale ultima data e così ogni quattro mesi, con scadenza l'ultimo giorno del mese di competenza;
3) Con l'esatto adempimento di quanto sopra convenuto, i Signori e Parte_1
dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura Parte_2
economico/patrimoniale tra loro intercorso ed intercorrente, disceso dal rapporto di coniugio, e di nulla più avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nato a [...] Parte_1
(VA), il 27/12/1977, e , nata a [...], il [...], in Parte_2
relazione al matrimonio contratto in data 20/07/2010, in DA IA (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DA IA (anno
2010, atto n. 4, parte I, serie /) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1054/2025, promossa con ricorso depositato il 17/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Caputo e Ivana Colombo;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Gabriele Ferretti e Anna Rita Galimberti;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DA IA (VA), in data 20 luglio 2010 (anno 2010 atto n. 4 parte I serie /); separati con sentenza n. 1136/2023 depositata in data 30 ottobre 2023 (passata in giudicato il 2 novembre 2023, v. documenti in atti); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 20 luglio
2010 tra i coniugi e in DA IA (Va), Parte_1 Parte_2
regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
4 - Parte 2 – Serie C
– Anno 2010 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brunello al n.
4. Parte II,
Serie C, anno 2010), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza con tutti gli ulteriori incombenti di legge;
2) Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile “una tantum”, l'importo complessivo di €. 47.500,00.= (Euro quarantasettemilacinquecento/00) che verserà a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note in numero 10 (dieci) rate così suddivise: a) €. 5.000,00= (Euro cinquemila/00) all'atto del deposito del Ricorso congiunto;
b) le successive 9 (nove) rate, per un controvalore residuo complessivo pari ad €. 42.500,00.= (Euro quarantaduemilacinquecento/00), mediante n. 8 versamenti rateali dell'importo cadauno pari ad €. 5.000,00.= (Euro cinquemila/00) ed un ultimo versamento, a saldo, dell'importo di €.
2.500,00.= (Euro duemilacinquecento/00). Il primo versamento di cui al presente punto b) verrà effettuato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della emananda Sentenza dichiarativa lo scioglimento del matrimonio, mentre i successivi verranno eseguiti a decorrere dal quarto mese successivo da tale ultima data e così ogni quattro mesi, con scadenza l'ultimo giorno del mese di competenza;
3) Con l'esatto adempimento di quanto sopra convenuto, i Signori e Parte_1
dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura Parte_2
economico/patrimoniale tra loro intercorso ed intercorrente, disceso dal rapporto di coniugio, e di nulla più avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nato a [...] Parte_1
(VA), il 27/12/1977, e , nata a [...], il [...], in Parte_2
relazione al matrimonio contratto in data 20/07/2010, in DA IA (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DA IA (anno
2010, atto n. 4, parte I, serie /) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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