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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, all'esito dell'udienza del 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8120 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oscar Parte_1 C.F._1
Di NT e LL OZ
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Prencipe
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: licenziamento orale - retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.7.2025, – premesso di Parte_1 essere stato assunto, in data 27.7.2021, alle dipendenze della Controparte_2
(d'ora innanzi, anche solo , in virtù di contratto di lavoro a tempo
[...] CP_1 indeterminato e parziale (n. 15 ore settimanali) e con la qualifica di operaio addetto alla manutenzione e alla pulizia di aree verdi, inquadrato nel livello A2 del C.C.N.L. Cooperative
Sociali – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il licenziamento orale intimatogli dalla società datrice di lavoro e rivendicando il pagamento delle spettanze retributive maturate per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché per quelle di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024.
1 A sostegno del ricorso deduceva: che il suo rapporto di lavoro era cessato alla data del 2.5.2024, in seguito alla comunicazione verbale, da parte della di un illegittimo CP_1 provvedimento espulsivo;
che la volontà datoriale di estinguere il rapporto di lavoro era stata ribadita ad esso istante, ancora una volta solo verbalmente, alcuni giorni dopo l'intimata risoluzione contrattuale, allorquando aveva inutilmente chiesto di conoscere quali fossero le ragioni del suo licenziamento;
che, peraltro, a distanza di alcuni mesi dall'intervenuta cessazione del rapporto, avendo egli manifestato l'intento di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per vedere tutelati i propri diritti, la parte datoriale aveva cercato di dissuaderlo, rassicurandolo che avrebbe non solo provveduto al più presto a riammetterlo in servizio, ma che gli avrebbe anche corrisposto tutte le retribuzioni non ancora pagate;
che, acquisite informazioni presso il locale Centro per l'Impiego, era venuto a conoscenza dell'inoltro, da parte della Cooperativa, di un modello unificato UniLav, che annotava, quale causa di cessazione del rapporto, un licenziamento per giusta causa intimatogli in data 2.5.2024; che, nella corrispondenza epistolare intercorsa in fase stragiudiziale, la parte datoriale aveva ammesso l'avvenuta irrogazione della sanzione espulsiva, addebitandogli una situazione di prolungata assenza dal lavoro;
che la vicenda era stata portata anche all'attenzione del Comune di Torremaggiore, quale Ente committente nei cui confronti era stata pure prospettata la responsabilità solidale, compresa quella ex art. 1676 c.c., prevista per tutti i crediti retributivi e contributivi del personale dipendente dell'appaltatrice; che, recentemente, egli aveva appreso che, con determinazione n.
295 del 9.6.2025, facendo ricorso all'affidamento diretto, il predetto Ente locale aveva nuovamente affidato alla Cooperativa il servizio di manutenzione delle aree verdi, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2027, dietro un corrispettivo totale di 87.814,69, oltre IV (per una somma complessiva di euro 107.133,92).
Tanto esposto in fatto e denunciata in diritto la nullità e/o illegittimità del provvedimento espulsivo, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) SUL LICENZIAMENTO: per tutte le ragioni e le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al sig.
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 23/2015, Parte_1 ordinare a , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro con la condanna al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, tenendo conto dell'inquadramento del ricorrente nel livello A2 del CCNL
2 Cooperative Sociali, con la qualifica di operaio e le mansioni di addetto alla manutenzione e alla pulizia di aree verdi (come risultante dai prospetti paga prodotti agli atti), oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
B) SUI
TRATTAMENTI ECONOMICI: per tutte le ragioni e le causali esposte in narrativa, previo accertamento del diritto del ricorrente al relativo pagamento, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 corrispondere al sig. , a titolo di trattamenti economici maturati per i mesi Parte_1 indicati in ricorso e per i giorni e le ore indicate nei relativi prospetti paga emessi dal datore di lavoro, la somma lorda di € 3.070,92, che è pari alla relativa somma netta indicata nei prospetti paga di € 2.973,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se del caso anche in applicazione ex art. 36 Cost. dei parametri retributivi previsti dal citato C.C.N.L. di categoria
o al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà eventualmente accertata in corso di causa o che il Giudice riterrà equa e comunque sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 36 Cost.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale resisteva al CP_1 ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
27.7.2021 al 2.5.2024, come si evince, peraltro, dal modello C/2 storico versato in atti (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente), il nucleo centrale della controversia ruota intorno alle modalità di cessazione del suddetto rapporto.
Difatti, il lavoratore ha espressamente dedotto l'intimazione in forma orale del licenziamento, laddove, secondo la prospettazione della Cooperativa, sarebbe stato a “chiedere con Pt_1 insistenza che venisse risolto il rapporto di lavoro”, essendosi costui non più presentato sul posto di lavoro, e ciò sino a quando la società datrice di lavoro non si sarebbe vista costretta ad inoltrare la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro (così, a pag. 2 della memoria di costituzione),
2.2. Il thema decidendum pone, dunque, la nota questione circa la ripartizione degli oneri probatori in materia di licenziamento orale, ed a tal proposito occorre richiamare il condivisibile orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 3822/2019, secondo cui: “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della
3 forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.”.
2.3. Nella specie, la prova della estromissione dal rapporto – recte, dell'esistenza di un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (Cass. n.
31501 del 2018) – risiede nel modello UniLav inoltrato dalla Cooperativa al Centro per l'Impiego in data 2.5.2024 (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Sul valore probatorio di siffatta comunicazione si è espressa la Suprema Corte con ordinanza n. 19746/2023, nella cui parte motiva si legge quanto segue: “Come ha esattamente rilevato la
Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro Pt_2 mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società. Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo (certificazione della Pt_2
Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione e', appunto,
l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società”.
2.4. Orbene, il suddetto modello riporta, quale causa di cessazione del rapporto di lavoro, la dicitura “licenziamento giusta causa” e, trattandosi di documento proveniente dal datore, assevera, in maniera chiara e univoca, la sussistenza del provvedimento espulsivo.
Assolto, pertanto, dal lavoratore l'onere probatorio incombente a suo carico, spettava alla resistente dimostrare il rispetto della forma scritta imposta dall'art. 2 L. n. CP_1
604/1966: ciò che, tuttavia, non è avvenuto, essendo tale onere rimasto completamente inevaso.
Né, d'altro canto, v'è prova – e, per vero, neppure specifica allegazione – che la comunicazione in questione sia stata portata a conoscenza di da parte della Pt_1 CP_1
Non si trascuri, poi, che – già in fase stragiudiziale (cfr. lettera p.e.c. dell'1.4.2025, doc. 5) – la parte datoriale aveva sostanzialmente ammesso di aver licenziato per giusta causa l'odierno ricorrente, stante “l'assenza perpetrata per mesi dal lavoro”.
4 Tale ultimo profilo s'appalesa, tuttavia, inconferente, posto che “la radicale inefficacia dell'atto prescinde dalla sua natura e, in particolare, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto procedimento disciplinare non esclude affatto
l'osservanza della forma scritta, e, anzi, la presuppone, ponendosi la prescrizione della forma scritta su un piano di tutela più generale, connesso all'esigenza fondamentale di certezza, rispetto alla tutela specifica fornita dall'ordinamento per il mancato rispetto della procedura disciplinare” (così, in motivazione, Cass. n. 16955/2007).
2.5. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, deve allora dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015, ratione temporis applicabile.
La Cooperativa va, pertanto, condannata a reintegrare nel posto di lavoro ed Parte_1
a pagare, in favore del lavoratore, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione fino al saldo, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2.6. Va pure accolta la residua domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma lorda di euro 3.070,92, a titolo di retribuzione maturata per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché per quelle di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella specie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Nella specie, i prospetti paga versati in atti dal ricorrente (doc. 2) integrano idonea prova del fatto costitutivo del credito retributivo, e ciò alla luce del principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con orientamento risalente nel tempo, secondo cui: “Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n. 4” (Cass. n.
33/1966 e in senso analogo Cass. n. 364/1989, Cass. n. 5807/1981, Cass. n. 1074/1986).
5 In particolare, trova applicazione l'art. 2709 c.c., che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
Più recentemente si è ancora affermato che “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (Cass. Sez. Lav. n. 2239/2017).
Nel caso in esame, è incontroverso che la Cooperativa abbia rilasciato i prospetti paga prodotti dal lavoratore.
Tali prospetti riportano poi, in maniera affatto chiara e non contraddittoria, il credito retributivo maturato per ciascuna mensilità.
Essi hanno, dunque, valore di piena prova circa le indicazioni ivi contenute, sicchè il datore di lavoro avrebbe potuto infirmarne la veridicità solo provando, a norma dell'art. 2732 c.c., un vizio del consenso (errore di fatto o violenza), la cui esistenza, tuttavia, non è stata nella specie neppure dedotta.
Alla stregua di quanto precede, s'appalesa inammissibile la prova testimoniale articolata dalla e finalizzata a dimostrare la mancata esecuzione della prestazione lavorativa da CP_1 parte del lavoratore nel periodo controverso.
Ne consegue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore di , Parte_1 della complessiva somma – non contestata nel quantum – di euro 3.070,92, da intendersi al lordo delle ritenute di legge (sul calcolo del dovuto al lordo, e non al netto, delle ritenute contributive e fiscali, cfr., ex plurimis, Cass. n. 19790/2011).
Su detta somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (avuto riguardo al valore indeterminabile dell'impugnativa di licenziamento) – seguono la soccombenza della
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8120/2025 R.G.L. e vertente tra le parti
6 in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare nel proprio Parte_1 posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione fino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) condanna, altresì, la predetta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1 complessiva somma di euro 3.092,72, al lordo delle ritenute di legge e per il titolo di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna, infine, la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 13/11/2025
Il Giudice
NO PU
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