CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC AE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- VARIAZIONE CATA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ritualmente notificato in data 20/07/2020, l'Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento catastale prot. n. FG24775/2020, con il quale veniva resa nota al contribuente la nuova determinazione di classamento e di rendita catastale e l'insussistenza del requisito di ruralità, relativamente all'unità immobiliare urbana attualmente riportata negli atti del N.C.E.U. del Comune di Foggia: Foglio Indirizzo_2.C. Cat. R.C. 56 162 2 D/8. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva di dichiarare inammissibile, perché tardivo, il ricorso e nel merito, il rigetto del ricorso, perché infondato.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è inammissibile.
Infatti, il classamento e la rendita catastale dell'unità immobiliare urbana identificata con la particella Indirizzo_2 del Comune di Foggia sono stati notificati il 19/03/2020 con avviso di accertamento n. FG0024775 del 25/02/20202, mentre quelli relativi ai manufatti identificati con la particella Indirizzo_3 dello stesso foglio devono essere ancora notificati secondo le vigenti disposizioni di legge;
per quanto concerne i motivi della rettifica della particella Indirizzo_3, non è stata ancora notificata alla parte il relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono compensarsi, stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
TA NC
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC AE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- VARIAZIONE CATA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ritualmente notificato in data 20/07/2020, l'Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento catastale prot. n. FG24775/2020, con il quale veniva resa nota al contribuente la nuova determinazione di classamento e di rendita catastale e l'insussistenza del requisito di ruralità, relativamente all'unità immobiliare urbana attualmente riportata negli atti del N.C.E.U. del Comune di Foggia: Foglio Indirizzo_2.C. Cat. R.C. 56 162 2 D/8. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva di dichiarare inammissibile, perché tardivo, il ricorso e nel merito, il rigetto del ricorso, perché infondato.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è inammissibile.
Infatti, il classamento e la rendita catastale dell'unità immobiliare urbana identificata con la particella Indirizzo_2 del Comune di Foggia sono stati notificati il 19/03/2020 con avviso di accertamento n. FG0024775 del 25/02/20202, mentre quelli relativi ai manufatti identificati con la particella Indirizzo_3 dello stesso foglio devono essere ancora notificati secondo le vigenti disposizioni di legge;
per quanto concerne i motivi della rettifica della particella Indirizzo_3, non è stata ancora notificata alla parte il relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono compensarsi, stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
TA NC
Il Presidente Antonio D'Alessio