TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
NELLA CAUSA n. r.g. 359/2025
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 15 ottobre 2025, il giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, nella causa di appello pendente fra e Parte_1 Controparte_1
Letti gli atti e i documenti di causa,
premesso che con decreto in data 03.03.2025 il giudice disponeva la trattazione della causa in forma solo cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 15.10.2025 ore
11,00 per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta,
osservato che entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte formulando le rispettive deduzioni e conclusioni di merito,
tanto premesso, il giudice pronuncia la sentenza che segue, mediante deposito
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA PA elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C.F._2
TELEMATICO presso il difensore avv. RA PA
APPELLANTE
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RO AR ) elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI 7 47121 FORLI' presso il difensore avv.
RO AR
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello ed ai motivi in esso addotti, insistendo per la condanna della p.a. resistente alle spese del doppio grado di giudizio e delle spese vive sostenute per € 195,30, con totale distrazione al difensore che se ne dichiara antistatario: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, – Riformare parzialmente la sentenza impugnata,
emessa dal Giudice di Pace di Forlì avente n.172/2025 del 12/2/2025 e pubblicata in pari data,
limitatamente al capo sulle spese di lite, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto, - Condannare i , in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di parte Controparte_2
appellante delle spese di lite di primo grado sostenute dinanzi al Gdp di Forlì, quantificate nei massimi in € 519,00, maggiorate del 33% ex art. 4, co.8, D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, iva 22% e 4% cpa, o in subordine nei valori medi, oltre spese vive € 45,50, nonché
documentate di vitto e di trasferta per € 56,80, con distrazione in favore dell'avv. antistatario Paolo
Littera”; - Condannare i , in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite Controparte_2
d'appello in favore del ricorrente, quantificate nei massimi in € 994,00, maggiorate del 33% ex art. 4,
co.8, D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, iva 22% e 4% cpa, o in subordine nei valori medi, oltre spese vive € 93,00, di vitto e di trasferta” con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Paolo Littera”.
Per parte appellata : Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da per Parte_2
la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Forlì Dott.Andrea Biavati in data 12/02/2025
relativa alla causa R.G.n. 5304, introdotta da , ricorrente, contro il Parte_2 CP_2
, resistente, e per l'effetto, detta sentenza integralmente confermando, Voglia il Tribunale
[...]
adito, condannare l'appellante alla rifusione nella misura che sarà ritenuta giusta ed appropriata delle spese processuali del grado in favore dell'appellato ” Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'appellante”) domandava la riforma parziale della Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Forlì n.172/2025 del 12/2/2025 nella sola parte in cui detta sentenza,
pur accogliendo l'opposizione formulata dall'appellante e annullando il provvedimento oggetto di opposizione, compensava le spese di lite, senza alcuna valida motivazione, limitandosi ad affermare l'esistenza di giustificati motivi, insussistenti nel caso di specie, nonostante espressa richiesta di parte ricorrente e deposito di nota spese e l'ausilio di difesa tecnica. In particolare, la sentenza, laddove compensa in ragione del “recente orientamento giurisprudenziale” che richiede sia approvazione che omologazione della apparecchiatura di rilevazione della velocità, ad avviso dell'appellante non regge,
poiché la necessità dell'omologazione sussiste dal 1992 e la Cassazione dal 29 febbraio 2024 ne ha confermato la necessità con ben tre pronunce, con orientamento consolidato e nessuna pronuncia di segno contrario, pena l'annullamento del verbale. La sentenza violerebbe dunque l'art. 91 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il (di seguito anche “l'appellato” o “il ) per Controparte_2 CP_2
chiedere il rigetto dell'appello, argomentando, in primo luogo, sulla impossibilità per l'appellante di ottenere il paventato annullamento del verbale in autotutela ed osservando, in secondo luogo, che,
anche oggi, non tutti i giudici di merito si sono allineati ai principi della Cassazione, mantenendo vivo il contrasto giurisprudenziale sulla questione in esame, circostanza che legittima la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.. Inoltre, eccepiva l'appellato che il Giudice di Pace avrebbe correttamente dato conto, nella sentenza, delle precise ragioni che lo hanno condotto alla compensazione delle spese, non sussistendo vizio alcuno di omessa o incompleta motivazione. Contestava in ogni caso anche il quantum della pretesa azionata da controparte circa il rimborso delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti controvertono, essenzialmente, in ordine alla corretta e motivata applicazione, da parte del
Giudice di Pace, dell'art. 92 c.p.c., norma che consente e prevede i casi in cui, in deroga al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. che lega la condanna alla refusione delle spese alla soccombenza, è
consentito al Giudice procedere alla loro compensazione.
È evidente che il Giudice di Pace, motivando sul “recente orientamento giurisprudenziale in relazione alla contemporanea necessità, ai fini della legittimità dell'accertamento, che l'apparecchiatura elettronica utilizzata sia sottoposta alle procedure sia di approvazione che di omologazione dello strumento” opera un richiamo implicito all'art. 92 comma 2 c.p.c. laddove la norma prevede, nella formulazione più recente, che “…nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero”, il tutto come precisato ulteriormente dalla Corte Costituzionale che,
intervenendo sulla norma con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese fra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella
recentissima giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2025, n.6901).
Orbene, l'epoca di instaurazione della causa si attesta nell'estate del 2024 (decreto fissazione udienza
29.8.2024, ricorso del 26.8.2024). All'epoca era stata già emessa la sentenza della Cassazione, non a sezioni unite, ma sez. II, 18/04/2024, n.10505 che ha dichiarato la necessità di omologazione oltre che di preventiva approvazione dell'autovelox. Nella giurisprudenza di merito immediatamente successiva, si rinvengono molti orientamenti che, anche mutando il proprio precedente convincimento, aderiscono all'impostazione suggerita dalla Suprema Corte: vedasi ad esempio
Tribunale Lecce, 11/07/2024, n.2483 (DeJure) che in motivazione precisa “Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento,
che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione. Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata e il motivo di opposizione – proposto in primo grado ma non esaminato perché assorbito – è stato riproposto in appello, l'appello va rigettato, essendo l'opposizione da accogliersi”; la stessa sentenza, tuttavia, in tema di spese di lite, ne opera la compensazione, precisando che “La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite”. Nello stesso modo decide Tribunale Lecce, 28/06/2024, n.2303 (DeJure). Analogamente, Tribunale Torino, 18/07/2024, n.4141, DeJure, che, da un lato, stabilisce che “è
illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato” ma, nella medesima decisione, stabilisce, richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che “sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia (come già evidenziato) nella sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte”, compensando per intero le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Nello stesso senso decide il Tribunale di Potenza, 04/07/2025, n.1365
(DeJure), che, pur annullando il verbale per essere l'autovelox non omologato, stabilisce che
“L'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla Suprema Corte,
l'esistenza di una giurisprudenza di merito non univoca sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma integrale della sentenza impugnata”. Ancora, Tribunale
Pavia sez. III, 16/01/2025, (ud. 16/01/2025, dep. 16/01/2025), n.60 (DeJure) annulla il verbale, ma sulle spese argomenta “Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta”.
Del resto, nella recentissima giurisprudenza di merito si rinviene ancora l'orientamento per cui “Per
la validità della multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato "approvato" dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica dell'apparecchio.” (Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816, DeJure).
Pertanto, può conclusivamente affermarsi che: 1) All'epoca di instaurazione della causa, era già uscita, seppure da pochissimi mesi, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10505 del 2024 in materia di necessaria omologazione degli autovelox;
2) Detta sentenza, non a sezioni unite, era, tuttavia, la prima ad affrontare in modo diretto la questione, sulla quale si scontravano orientamenti giurisprudenziali non univoci;
3) La questione è, e rimane, in ogni caso, obiettivamente controversa atteso il dato normativo non univoco, tanto che sussistono ancora orientamenti contrastanti con il decisum della
Cassazione della sentenza più volte richiamata;
4) La sentenza del Giudice di Pace oggi appellata, sul punto, non è immotivata, anzi, seppure stringatamente, il giudice esplicita le ragioni della compensazione, risiedenti proprio nel recente nuovo orientamento: non sussiste dunque vizio di omessa motivazione;
5) La decisione del Giudice di Pace di compensare le spese è giustificata e condivisa da numerosissimi giudici di merito per tutte le ragioni sopra riportate;
6) Del resto, neppure poteva giustificarsi una compensazione parziale da parte del Giudice di
Pace atteso che il cuore essenziale della decisione risiedeva nella questione della omologazione, definita dal Giudice stesso come assorbente.
L'appello, pertanto, non è fondato e la sentenza del Giudice di Pace va interamente confermata.
Si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni, parametri minimi per le sole fasi di studio,
introduttiva e decisoria, scaglione corrispondente alle cause di valore fino a euro 1.100,00. Si
apprezza infatti la soccombenza dell'appellante, nell'avere ritenuto viziata la sentenza di primo grado,
cosa che non è, oltre che nel merito della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'appello interposto da e pertanto Parte_1
2) Conferma integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n.172/2025 del
12/2/2025;
3) Dichiara l'appellante soccombente tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, l'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
4) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 232,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
NELLA CAUSA n. r.g. 359/2025
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 15 ottobre 2025, il giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, nella causa di appello pendente fra e Parte_1 Controparte_1
Letti gli atti e i documenti di causa,
premesso che con decreto in data 03.03.2025 il giudice disponeva la trattazione della causa in forma solo cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 15.10.2025 ore
11,00 per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta,
osservato che entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte formulando le rispettive deduzioni e conclusioni di merito,
tanto premesso, il giudice pronuncia la sentenza che segue, mediante deposito
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA PA elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C.F._2
TELEMATICO presso il difensore avv. RA PA
APPELLANTE
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RO AR ) elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI 7 47121 FORLI' presso il difensore avv.
RO AR
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello ed ai motivi in esso addotti, insistendo per la condanna della p.a. resistente alle spese del doppio grado di giudizio e delle spese vive sostenute per € 195,30, con totale distrazione al difensore che se ne dichiara antistatario: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, – Riformare parzialmente la sentenza impugnata,
emessa dal Giudice di Pace di Forlì avente n.172/2025 del 12/2/2025 e pubblicata in pari data,
limitatamente al capo sulle spese di lite, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto, - Condannare i , in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di parte Controparte_2
appellante delle spese di lite di primo grado sostenute dinanzi al Gdp di Forlì, quantificate nei massimi in € 519,00, maggiorate del 33% ex art. 4, co.8, D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, iva 22% e 4% cpa, o in subordine nei valori medi, oltre spese vive € 45,50, nonché
documentate di vitto e di trasferta per € 56,80, con distrazione in favore dell'avv. antistatario Paolo
Littera”; - Condannare i , in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite Controparte_2
d'appello in favore del ricorrente, quantificate nei massimi in € 994,00, maggiorate del 33% ex art. 4,
co.8, D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, iva 22% e 4% cpa, o in subordine nei valori medi, oltre spese vive € 93,00, di vitto e di trasferta” con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Paolo Littera”.
Per parte appellata : Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da per Parte_2
la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Forlì Dott.Andrea Biavati in data 12/02/2025
relativa alla causa R.G.n. 5304, introdotta da , ricorrente, contro il Parte_2 CP_2
, resistente, e per l'effetto, detta sentenza integralmente confermando, Voglia il Tribunale
[...]
adito, condannare l'appellante alla rifusione nella misura che sarà ritenuta giusta ed appropriata delle spese processuali del grado in favore dell'appellato ” Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'appellante”) domandava la riforma parziale della Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Forlì n.172/2025 del 12/2/2025 nella sola parte in cui detta sentenza,
pur accogliendo l'opposizione formulata dall'appellante e annullando il provvedimento oggetto di opposizione, compensava le spese di lite, senza alcuna valida motivazione, limitandosi ad affermare l'esistenza di giustificati motivi, insussistenti nel caso di specie, nonostante espressa richiesta di parte ricorrente e deposito di nota spese e l'ausilio di difesa tecnica. In particolare, la sentenza, laddove compensa in ragione del “recente orientamento giurisprudenziale” che richiede sia approvazione che omologazione della apparecchiatura di rilevazione della velocità, ad avviso dell'appellante non regge,
poiché la necessità dell'omologazione sussiste dal 1992 e la Cassazione dal 29 febbraio 2024 ne ha confermato la necessità con ben tre pronunce, con orientamento consolidato e nessuna pronuncia di segno contrario, pena l'annullamento del verbale. La sentenza violerebbe dunque l'art. 91 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il (di seguito anche “l'appellato” o “il ) per Controparte_2 CP_2
chiedere il rigetto dell'appello, argomentando, in primo luogo, sulla impossibilità per l'appellante di ottenere il paventato annullamento del verbale in autotutela ed osservando, in secondo luogo, che,
anche oggi, non tutti i giudici di merito si sono allineati ai principi della Cassazione, mantenendo vivo il contrasto giurisprudenziale sulla questione in esame, circostanza che legittima la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.. Inoltre, eccepiva l'appellato che il Giudice di Pace avrebbe correttamente dato conto, nella sentenza, delle precise ragioni che lo hanno condotto alla compensazione delle spese, non sussistendo vizio alcuno di omessa o incompleta motivazione. Contestava in ogni caso anche il quantum della pretesa azionata da controparte circa il rimborso delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti controvertono, essenzialmente, in ordine alla corretta e motivata applicazione, da parte del
Giudice di Pace, dell'art. 92 c.p.c., norma che consente e prevede i casi in cui, in deroga al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. che lega la condanna alla refusione delle spese alla soccombenza, è
consentito al Giudice procedere alla loro compensazione.
È evidente che il Giudice di Pace, motivando sul “recente orientamento giurisprudenziale in relazione alla contemporanea necessità, ai fini della legittimità dell'accertamento, che l'apparecchiatura elettronica utilizzata sia sottoposta alle procedure sia di approvazione che di omologazione dello strumento” opera un richiamo implicito all'art. 92 comma 2 c.p.c. laddove la norma prevede, nella formulazione più recente, che “…nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero”, il tutto come precisato ulteriormente dalla Corte Costituzionale che,
intervenendo sulla norma con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese fra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella
recentissima giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2025, n.6901).
Orbene, l'epoca di instaurazione della causa si attesta nell'estate del 2024 (decreto fissazione udienza
29.8.2024, ricorso del 26.8.2024). All'epoca era stata già emessa la sentenza della Cassazione, non a sezioni unite, ma sez. II, 18/04/2024, n.10505 che ha dichiarato la necessità di omologazione oltre che di preventiva approvazione dell'autovelox. Nella giurisprudenza di merito immediatamente successiva, si rinvengono molti orientamenti che, anche mutando il proprio precedente convincimento, aderiscono all'impostazione suggerita dalla Suprema Corte: vedasi ad esempio
Tribunale Lecce, 11/07/2024, n.2483 (DeJure) che in motivazione precisa “Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento,
che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione. Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata e il motivo di opposizione – proposto in primo grado ma non esaminato perché assorbito – è stato riproposto in appello, l'appello va rigettato, essendo l'opposizione da accogliersi”; la stessa sentenza, tuttavia, in tema di spese di lite, ne opera la compensazione, precisando che “La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite”. Nello stesso modo decide Tribunale Lecce, 28/06/2024, n.2303 (DeJure). Analogamente, Tribunale Torino, 18/07/2024, n.4141, DeJure, che, da un lato, stabilisce che “è
illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato” ma, nella medesima decisione, stabilisce, richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che “sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia (come già evidenziato) nella sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte”, compensando per intero le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Nello stesso senso decide il Tribunale di Potenza, 04/07/2025, n.1365
(DeJure), che, pur annullando il verbale per essere l'autovelox non omologato, stabilisce che
“L'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla Suprema Corte,
l'esistenza di una giurisprudenza di merito non univoca sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma integrale della sentenza impugnata”. Ancora, Tribunale
Pavia sez. III, 16/01/2025, (ud. 16/01/2025, dep. 16/01/2025), n.60 (DeJure) annulla il verbale, ma sulle spese argomenta “Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta”.
Del resto, nella recentissima giurisprudenza di merito si rinviene ancora l'orientamento per cui “Per
la validità della multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato "approvato" dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica dell'apparecchio.” (Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816, DeJure).
Pertanto, può conclusivamente affermarsi che: 1) All'epoca di instaurazione della causa, era già uscita, seppure da pochissimi mesi, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10505 del 2024 in materia di necessaria omologazione degli autovelox;
2) Detta sentenza, non a sezioni unite, era, tuttavia, la prima ad affrontare in modo diretto la questione, sulla quale si scontravano orientamenti giurisprudenziali non univoci;
3) La questione è, e rimane, in ogni caso, obiettivamente controversa atteso il dato normativo non univoco, tanto che sussistono ancora orientamenti contrastanti con il decisum della
Cassazione della sentenza più volte richiamata;
4) La sentenza del Giudice di Pace oggi appellata, sul punto, non è immotivata, anzi, seppure stringatamente, il giudice esplicita le ragioni della compensazione, risiedenti proprio nel recente nuovo orientamento: non sussiste dunque vizio di omessa motivazione;
5) La decisione del Giudice di Pace di compensare le spese è giustificata e condivisa da numerosissimi giudici di merito per tutte le ragioni sopra riportate;
6) Del resto, neppure poteva giustificarsi una compensazione parziale da parte del Giudice di
Pace atteso che il cuore essenziale della decisione risiedeva nella questione della omologazione, definita dal Giudice stesso come assorbente.
L'appello, pertanto, non è fondato e la sentenza del Giudice di Pace va interamente confermata.
Si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni, parametri minimi per le sole fasi di studio,
introduttiva e decisoria, scaglione corrispondente alle cause di valore fino a euro 1.100,00. Si
apprezza infatti la soccombenza dell'appellante, nell'avere ritenuto viziata la sentenza di primo grado,
cosa che non è, oltre che nel merito della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'appello interposto da e pertanto Parte_1
2) Conferma integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n.172/2025 del
12/2/2025;
3) Dichiara l'appellante soccombente tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, l'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
4) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 232,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina