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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 502/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Giuseppe Rana Presidente
- Dott.ssa Laura Cantore Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Parte_1 C.F._1
Imbriani n. 7, presso lo studio dell'avv. BISCEGLIA FRANCESCA DAMIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Molfetta alla via Pietro CP_1 C.F._2
Colletta n. 16, presso lo studio dell'avv. DE GIOIA VINCENZA, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Molfetta il 3.9.1998 con (atto n. 219, parte II, serie A, anno 1998), ha CP_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, Per_1
(il 21.8.2000) e (il 14.12.2001); di aver introdotto, con ricorso del 3.1.2013 (R.G. n. 9/2013), il Per_2 giudizio di separazione giudiziale, trasformato in consensuale all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
che con decreto n. 12745/2014 del 5.11.2014 il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate il 29.10.2014 e che da allora non vi è stata riconciliazione;
che, in seguito alla separazione, ha stabilito la propria residenza in Svizzera, dove lavora come stuccatore, ed ha instaurato una convivenza more uxorio con l'attuale compagna;
che la sua situazione patrimoniale e reddituale è sensibilmente peggiorata, a causa dell'elevato costo della vita in Svizzera, per cui è stato costretto a richiedere dei finanziamenti per adempiere agli obblighi stabiliti con gli accordi di separazione;
che, nelle more, i figli sono divenuti maggiorenni ed hanno entrambi reperito un'occupazione, mentre la moglie è abile al lavoro, in grado quindi di rendersi economicamente indipendente.
Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario;
di accertare che alcun assegno divorzile è dovuto alla resistente, per la mancanza dei presupposti di legge;
di determinare il contributo al mantenimento per i figli nell'importo pari ad € 150,00 per ciascun figlio, da versarsi direttamente in favore degli stessi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 3.5.2023, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo ed ha evidenziato che, nel concordare le condizioni della separazione, le parti hanno tenuto conto della sproporzione reddituale esistente tra i coniugi, tuttora sussistente, atteso che la i è sempre occupata della gestione della casa e della famiglia, e che allo stato è per la stessa difficile CP_1 inserirsi nel mercato del lavoro con il solo titolo di studio di licenza media all'età di 56 anni.
Quanto ai figli, la resistente ha rappresentato che benché lavorino entrambi, non può ritenersi raggiunta la loro autosufficienza economica, trattandosi di occupazioni temporanee per le quali percepiscono l'importo mensile di € 500,00.
Tanto premesso, ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'importo pari ad € 250,00 nonché per la conferma del concorso del padre al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere in suo favore.
All'udienza del 9.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente delegato ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza del 14.5.2023, il Presidente f.f. ha revocato le condizioni di separazione riguardanti l'affidamento dei figli, divenuti maggiorenni, il collocamento ed il diritto di visita;
ha confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 250,00 oltre adeguamento ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento, ed ha ridotto l'importo dovuto dal padre per il concorso al mantenimento dei figli in € 150,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 15.5.2023.
In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice istruttore con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.4.2024 e, precisate congiuntamente le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1677/2023 del 7.11.2023, pubblicata il 14.11.2023, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito alla proposta del giudice istruttore, si sono accordate nei termini che seguono: - assegno divorzile in favore della dell'importo di € 200,00 mensili;
- CP_1 concorso del padre al mantenimento dei figli pari a 100,00 euro mensili per ciascun figlio;
- concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli;
- spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale ritiene di recepire il predetto accordo, trattandosi di condizioni che attengono a materia disponibile, non essendovi figli minori, e che non contrastano con norme imperative.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
04/02/2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. richiama le condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.4.2024, accettata dalle parti con rispettive note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente il 12.11.2024, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Giuseppe Rana Presidente
- Dott.ssa Laura Cantore Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Parte_1 C.F._1
Imbriani n. 7, presso lo studio dell'avv. BISCEGLIA FRANCESCA DAMIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Molfetta alla via Pietro CP_1 C.F._2
Colletta n. 16, presso lo studio dell'avv. DE GIOIA VINCENZA, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Molfetta il 3.9.1998 con (atto n. 219, parte II, serie A, anno 1998), ha CP_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, Per_1
(il 21.8.2000) e (il 14.12.2001); di aver introdotto, con ricorso del 3.1.2013 (R.G. n. 9/2013), il Per_2 giudizio di separazione giudiziale, trasformato in consensuale all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
che con decreto n. 12745/2014 del 5.11.2014 il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate il 29.10.2014 e che da allora non vi è stata riconciliazione;
che, in seguito alla separazione, ha stabilito la propria residenza in Svizzera, dove lavora come stuccatore, ed ha instaurato una convivenza more uxorio con l'attuale compagna;
che la sua situazione patrimoniale e reddituale è sensibilmente peggiorata, a causa dell'elevato costo della vita in Svizzera, per cui è stato costretto a richiedere dei finanziamenti per adempiere agli obblighi stabiliti con gli accordi di separazione;
che, nelle more, i figli sono divenuti maggiorenni ed hanno entrambi reperito un'occupazione, mentre la moglie è abile al lavoro, in grado quindi di rendersi economicamente indipendente.
Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario;
di accertare che alcun assegno divorzile è dovuto alla resistente, per la mancanza dei presupposti di legge;
di determinare il contributo al mantenimento per i figli nell'importo pari ad € 150,00 per ciascun figlio, da versarsi direttamente in favore degli stessi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 3.5.2023, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo ed ha evidenziato che, nel concordare le condizioni della separazione, le parti hanno tenuto conto della sproporzione reddituale esistente tra i coniugi, tuttora sussistente, atteso che la i è sempre occupata della gestione della casa e della famiglia, e che allo stato è per la stessa difficile CP_1 inserirsi nel mercato del lavoro con il solo titolo di studio di licenza media all'età di 56 anni.
Quanto ai figli, la resistente ha rappresentato che benché lavorino entrambi, non può ritenersi raggiunta la loro autosufficienza economica, trattandosi di occupazioni temporanee per le quali percepiscono l'importo mensile di € 500,00.
Tanto premesso, ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'importo pari ad € 250,00 nonché per la conferma del concorso del padre al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere in suo favore.
All'udienza del 9.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente delegato ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza del 14.5.2023, il Presidente f.f. ha revocato le condizioni di separazione riguardanti l'affidamento dei figli, divenuti maggiorenni, il collocamento ed il diritto di visita;
ha confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 250,00 oltre adeguamento ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento, ed ha ridotto l'importo dovuto dal padre per il concorso al mantenimento dei figli in € 150,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 15.5.2023.
In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice istruttore con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.4.2024 e, precisate congiuntamente le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1677/2023 del 7.11.2023, pubblicata il 14.11.2023, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito alla proposta del giudice istruttore, si sono accordate nei termini che seguono: - assegno divorzile in favore della dell'importo di € 200,00 mensili;
- CP_1 concorso del padre al mantenimento dei figli pari a 100,00 euro mensili per ciascun figlio;
- concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli;
- spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale ritiene di recepire il predetto accordo, trattandosi di condizioni che attengono a materia disponibile, non essendovi figli minori, e che non contrastano con norme imperative.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
04/02/2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. richiama le condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.4.2024, accettata dalle parti con rispettive note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente il 12.11.2024, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana