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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1366/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 1.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1366/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Gianpiero Santinelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Federico Bardelle
FO LO contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2019, il (di seguito solo ”), in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante pro tempore LO FO, proponeva opposizione al decreto che gli ingiungeva di pagare in favore di la somma di € 8.100, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Parte_1 sulla base della scrittura privata in data 16.11.2015, intitolata “RICONOSCIMENTO DI DEBITO” portante atto di atto di riconoscimento di debito e contestuale promessa di pagamento sottoscritta da
LO FO, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 3.
Il disconosceva formalmente ex artt. 214-215 c.p.c. tale scrittura privata;
eccepiva la CP_1
mancanza di legittimazione passiva del , stante la riferibilità del riconoscimento di debito al CP_1
FO solo quale persona fisica e non quale legale rappresentante del;
contestava che il CP_1
avesse prestato denaro al e rilevava che il FO non avrebbe potuto contrarre un Pt_1 CP_1 pagina 1 di 7 prestito infruttifero per il non essendo stata concessa alcuna autorizzazione tramite delibera CP_1
assembleare come, invece, richiesto per gli atti di straordinaria amministrazione.
Eccepiva poi l'inesistenza e/o nullità della procura rilasciata dal al proprio difensore e Pt_1 conseguentemente l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto. Infine, domandava l'immediata sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il chiedendo di chiamare in causa il FO nei confronti del quale pure aveva Pt_1
proposto ricorso per ingiunzione, poi accolto solo nei confronti del . Proponeva istanza di CP_1
verificazione della firma apposta alla scrittura privata ex art. 216 c.p.c., precisando che “è da imputare al sig. FO LO la sola sottoscrizione del documento (firma), apposta dal medesimo alla presenza del sig. ”. Rappresentava che “il e il sig. FO LO, con Parte_1 Controparte_1
messaggio P.e.c. del 07.09.2018 inviato allo scrivente difensore in risposta all'intimazione di restituzione ricevuta in data 22.08.2018 (doc. 4), hanno riconosciuto di aver ricevuto l'importo di euro
8.100,00” in forza di un contratto di mandato concluso tra il e CP_1 Parte_2
(di seguito senza indicazione del tipo sociale), che veniva allegato al messaggio p.e.c., “altresì
[...] specificando l'impiego delle suddette somme”; in proposito, il affermava di essere soggetto Pt_1 estraneo “al presunto e paventato rapporto contrattuale eventualmente in essere tra il
[...]
e e, per altro verso, escludeva che il FO e il CP_1 Parte_2 CP_1 potessero in forza di tale contratto “invocare alcun diritto ad un eventuale compenso” avendo loro assunto il ruolo e la funzione di mediatori creditizi senza essere in possesso dei requisiti di legge e non essendo comunque stato erogato alcun finanziamento in favore de Parte_2
Il rilevava l'infondatezza del contestato difetto di procura, depositando la procura alle liti Pt_1
contenente esplicito riferimento al procedimento monitorio e contestava la dedotta carenza di legittimazione passiva del . CP_1
Concludeva domandando la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna del e del FO, CP_1 solidalmente o disgiuntamente, “a ripetere/restituire/pagare” in suo favore la somma oggetto del decreto ingiuntivo nonché al risarcimento del danno stante la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e dichiarata la contumacia del terzo chiamato, la causa veniva istruita mediante prova per testi ed espletamento di
CTU grafologica affidata al dott. Persona_1
Con la sentenza n. 902/2021, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite e pone a carico del medesimo le spese di CTU. Precisato che la pretesa creditoria del si fondava sulla descritta Pt_1
scrittura privata con la quale LO FO, presidente del e amministratore unico, si CP_1
pagina 2 di 7 impegnava a conferire a la somma di € 8.100 in restituzione di un prestito, il Tribunale Parte_1
accertava, sulla base della CTU espletata, la falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata osservando che «… la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “Trattasi di copia di documento
(digitalmente predisposto: mittente, destinatario, debitore, data) riprodotto con apparecchio multifunzione (stampante-fotocopiatrice) sul quale è stato manoscritto il riconoscimento di debito”. In particolare, “il tracciato sottoscrittivo è vergato sul tracciato digitale prestampato del debitore”.
Infatti, “all'esame strumentale (microscopio digitale, IR, UV) il supporto cartaceo non mostra tracce di alterazioni fisiche o chimiche, tipo abrasioni, cancellature, scoloriture e/o interpolazioni, manipolazioni del tracciato grafico digitalizzato”»; proseguiva osservando che «In sostanza, la firma in questione è stata effettuata con un “ripasso” del medesimo tracciato in copia: “Oltre la lentezza aritmica del movimento compositivo, si osservano ripassi, riprese e ingrossamenti del tratto, giustapposizioni, che possono cogliersi, anche, ad occhio nudo”. Ne deriva che “Tali indici connotano una artificiosità elaborativa della gestualità grafica sottoscrittiva, che viene confermata dagli esami in
UV (ultravioletto) e IR (infrarosso)”, sicché, infine, si “evidenzia, sul supporto, la preesistenza del medesimo tracciato sottoscrittivo, il cui movimento non manifesta anomalie gestuali”».
Il Tribunale riteneva che le contestazioni del relative alla CTU non fossero di carattere Pt_1 tecnico ma “teleologiche” e non idonee a inficiare le conclusioni peritali, posto che, secondo il occorreva chiedersi “per quale motivo il avrebbe dovuto ricalcare una firma Pt_1 Pt_1
apocrifa? Non se ne comprende il senso. Tale tentativo si giustificherebbe solo alla luce di un tentativo di riprodurre una firma in originale”, ma la CTU non attribuiva al né ad altri la falsificazione Pt_1
della firma e non effettuava ipotesi - del resto non richieste dal quesito - sulle finalità della falsificazione o sul suo autore «limitandosi ad affermare l'assenza di paternità del segno grafico in capo a FO, alla stregua di considerazioni che afferiscono alla scienza grafologica e risultano esenti da vizi logici e pienamente condivisibili, la fondatezza delle quali non viene scalfita dalle menzionate considerazioni». Pertanto, il documento posto dal a fondamento della propria pretesa non era Pt_1
utilizzabile a fini probatori. Dunque, rimaneva «esclusivamente la missiva via PEC (doc. n. 4 e n. 10 conv.) del 21/8/17 - con la quale LO FO nega di aver mai ricevuto alcun prestito da
[...]
affermando che lo stesso ha consegnato “una somma analoga” al - CP_2 Controparte_1
indirizzata al legale di parte convenuta, che non è dotata di sufficiente valore probatorio nel giudizio di merito, in quanto l'attendibilità di tale versione è inficiata dalla posizione processuale di LO
FO, quale chiamato in causa e, pertanto, si tratta di dichiarazione proveniente da soggetto interessato - quale possibile asserito debitore - la cui valenza confessoria in riferimento all'odierna parte attrice è, pertanto, solo apparente».
pagina 3 di 7 L'esistenza debito era stata smentita anche dall'istruttoria svolta “in quanto l'unica teste escussa, indotta dal creditore convenuto opposto, ha smentito la ricostruzione da quest'ultimo proposta a giustificazione di uno spostamento di denaro tra la società e il Parte_2
opponente, negando le circostanze di cui ai capitoli n. 4 e 5 della memoria istruttoria di CP_1 parte convenuta”.
Il giudice, dunque, riteneva che il creditore procedente in sede monitoria non avesse fornito la prova della propria pretesa, sicché la domanda di merito era infondata.
La domanda di arricchimento ingiustificato, svolta da parte opposta anche verso il terzo chiamato, poi, era inammissibile alla stregua dell'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 26128/2010 secondo cui “La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di opposizione al decreto, e purché la relativa domanda sia proposta – a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio – nella comparsa di costituzione
e risposta della parte opposta”, dato che nella fattispecie la domanda di arricchimento era stata proposta nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non nella comparsa di costituzione e risposta.
Avverso la sentenza proponeva appello il affidandolo a quattro motivi, cui resisteva il Pt_1
chiedendone il rigetto. CP_1
Precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla valenza “confessoria” del messaggio pec del 21.08.2018 contenente riconoscimento della consegna, ricezione e presunto impiego del danaro da parte del e dello stesso FO LO. L'appellante lamenta che il CP_1
Tribunale non abbia riconosciuto la natura confessoria del messaggio p.e.c. recante sottoscrizione a nome LO FO con cui il aveva riconosciuto di aver ricevuto in consegna dal la CP_1 Pt_1 somma di € 8.100;
2. In merito all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emergenti ad esito di prova testimoniale. erronea valutazione in merito alla ripartizione dell'onere della prova. L'appellante censura la sentenza laddove ritiene che l'esistenza del debito sia stata smentita dalle risultanze della pagina 4 di 7 prova orale sebbene l'opposto - odierno appellante - non avesse mai invocato quale giustificazione dello spostamento di denaro un rapporto tra e il;
Parte_2 CP_1
3. In merito all'erronea valutazione, individuazione e qualificazione della domanda dispiegata dall'appellante in primo grado nonché erronea e carente motivazione in merito alla inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa. L'appellante esclude di aver proposto nel primo grado di giudizio domande nuove e sostiene di avere, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., solo precisato la domanda già proposta, termine entro il quale tale facoltà può essere legittimamente esercitata;
4. In merito al disconoscimento degli esiti peritali emersi a seguito di CTU. L'appellante lamenta che sia stata ignorata dal CTU la circostanza che la firma fu apposta dal FO alla scrittura privata all'aperto e sul cofano di un'automobile. Inoltre, secondo l'appellante occorre domandarsi “per quale motivo il avrebbe dovuto ricalcare una firma apocrifa?” e ancora “avendo il ed il Pt_1 CP_1
FO riconosciuto di aver ricevuto in consegna tali somme con messaggio Pec (incontestabile per provenienza e non contestato da controparte nei propri scritti difensivi), per quale motivo il Pt_1 avrebbe dovuto insistere per chiedere la verificazione della firma sapendo dell'apocrifia della medesima?” (pp. 16-17 atto di appello), così evidenziando che si tratterebbe di comportamenti privi di senso e illogici. Insiste, poi, per la rinnovazione della CTU grafologica.
***
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di LO FO, il quale seppure regolarmente citato dall'appellante non si è costituito in giudizio.
Passando all'esame dell'appello, è opportuno esaminare, dapprima, il quarto motivo di appello, il quale non merita accoglimento perché infondato.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la firma fu apposta dal FO all'aperto e sul cofano di un'automobile, ancorché fosse vera, in alcun modo consente di ritenere che il Tribunale abbia errato nell'accertamento della falsità della firma apposta in calce alla scrittura privata del 16.11.2015.
In primo luogo, non è censurata la circostanza che la firma – in sigla – oggetto di verificazione sia un ripasso di un medesimo tracciato in copia, come emerso dagli esami in UV (ultravioletto) e IR
(infrarosso) compiuti dal CTU. In secondo luogo, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il
CTU non ha concluso nel senso dell'apocrifia della sottoscrizione sulla base del fatto che quest'ultima risultasse “ricalcata e poco decisa” (p. 16 atto di appello) bensì in ragione della diversità inequivocabile della sottoscrizione oggetto di indagine dalle molteplici firme di comparazione – estese e in sigla – esaminate dal CTU, ovverosia le firme di cui ai saggi grafici di LO FO acquisiti dal
CTU durante le operazioni peritali e nove firme autografe del medesimo relative ad un ampio arco pagina 5 di 7 temporale dal 2009 al 2019. Tale diversità, qualificata dal CTU in termini di “incompatibilità gestuale
e motoria” (p. 18 CTU), proprio perché radicale, non trova adeguata e tecnica giustificazione nella circostanza che la firma sarebbe stata apposta dal FO in condizioni non confortevoli ovvero all'aperto e avendo come piano di appoggio il cofano di un'automobile.
Ancora, non può desumersi l'autenticità della firma dall'illogicità del comportamento dell'appellante che avrebbe ricalcato una firma falsa e che avrebbe insistito per la verificazione della firma pur sapendola falsa e pur potendo avvalersi in giudizio del messaggio p.e.c. (doc. 4 e 10, fasc. ; si Pt_1 tratta di circostanze del tutto ininfluenti rispetto alle risultanze dell'indagine tecnica volta ad accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione.
Tanto considerato, viste le chiare, esaustive, coerenti e motivate valutazioni tecniche del CTU, non superate dalle deduzioni di parte appellante, non vi è motivo di discostarsi dalle stesse e non sussistono i presupposti per chiedere chiarimenti o per rinnovare la CTU espletata in primo grado, come richiesto dall'appellante. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, non sussistono i presupposti ex art. 196 c.p.c. per disporre la richiesta rinnovazione.
Gli ulteriori motivi di appello non meritano accoglimento.
Ferma l'inutilizzabilità a fini probatori della scrittura privata del 16.11.2015 e in disparte la questione dell'ammissibilità o meno della domanda di arricchimento senza giusta causa, la pretesa creditoria del risulta infondata. È sufficiente osservare che questi non ha nemmeno allegato i fatti Pt_1
costitutivi fondanti la pretesa da lui fatta valere in qualità di persona fisica nei confronti del CP_1
e del FO, sebbene, in qualità di opposto e dunque di attore in senso sostanziale, sul medesimo incombesse l'onere di provare - e ancor prima allegare - i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Il infatti, omette di descrivere nei propri atti la vicenda sostanziale posta a fondamento della Pt_1
pretesa da lui azionata.
Il tenore del messaggio p.e.c. del 7.9.2018 e l'allegato contratto di mandato del 25.8.2015 (doc. 4 e 10, fasc. dimostrano, tutt'al più, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il e Pt_1 CP_1 [...]
(il cui responsabile tecnico era il e l'avvenuta consegna di una Parte_2 Pt_1
somma denaro in favore del da parte de ma di certo non prova CP_1 Parte_2
una diminuzione del patrimonio personale del a favore delle altre parti. Pt_1
Anche le risultanze della prova per testi sono del tutto ininfluenti, giacché i capitoli su cui fu interrogata la teste (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Malvezzi: “In data 16.11.2019 (leggasi
16.11.2015, n.d.r.), ha elargito in favore del Parte_2 Controparte_1
pagina 6 di 7 una somma pari ad euro 8.100,00”; “A fronte della corresponsione di euro 8.100,00, il
[...]
ha emesso nei confronti de regolare fattura”) attengono CP_1 Parte_2
al rapporto tra il e e non ai fatti costitutivi della pretesa azionata CP_1 Parte_2
personalmente dal nei confronti del e del FO. Pt_1 CP_1
Peraltro, è lo stesso a dichiararsi estraneo a tale rapporto (cfr. p. 4 comparsa di costituzione e Pt_1
risposta di I grado: “il sig. è soggetto estraneo al presunto e paventato rapporto contrattuale Pt_1 in essere tra il e ) senza però fornire nei Controparte_1 Parte_2
propri scritti alcuna prospettazione della vicenda posta a base della pretesa che, pertanto, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, deve essere respinta, anche in relazione all'azione di arricchimento essendo quest'ultimo rimasto indimostrato.
In conclusione, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Nella comparsa conclusionale, l'avv. Bardelle si è dichiarato antistatario.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 902/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena e lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del grado Controparte_1 che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione dei compensi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Federico Bardelle che si è dichiarato antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 1.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1366/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Gianpiero Santinelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Federico Bardelle
FO LO contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2019, il (di seguito solo ”), in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante pro tempore LO FO, proponeva opposizione al decreto che gli ingiungeva di pagare in favore di la somma di € 8.100, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Parte_1 sulla base della scrittura privata in data 16.11.2015, intitolata “RICONOSCIMENTO DI DEBITO” portante atto di atto di riconoscimento di debito e contestuale promessa di pagamento sottoscritta da
LO FO, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 3.
Il disconosceva formalmente ex artt. 214-215 c.p.c. tale scrittura privata;
eccepiva la CP_1
mancanza di legittimazione passiva del , stante la riferibilità del riconoscimento di debito al CP_1
FO solo quale persona fisica e non quale legale rappresentante del;
contestava che il CP_1
avesse prestato denaro al e rilevava che il FO non avrebbe potuto contrarre un Pt_1 CP_1 pagina 1 di 7 prestito infruttifero per il non essendo stata concessa alcuna autorizzazione tramite delibera CP_1
assembleare come, invece, richiesto per gli atti di straordinaria amministrazione.
Eccepiva poi l'inesistenza e/o nullità della procura rilasciata dal al proprio difensore e Pt_1 conseguentemente l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto. Infine, domandava l'immediata sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il chiedendo di chiamare in causa il FO nei confronti del quale pure aveva Pt_1
proposto ricorso per ingiunzione, poi accolto solo nei confronti del . Proponeva istanza di CP_1
verificazione della firma apposta alla scrittura privata ex art. 216 c.p.c., precisando che “è da imputare al sig. FO LO la sola sottoscrizione del documento (firma), apposta dal medesimo alla presenza del sig. ”. Rappresentava che “il e il sig. FO LO, con Parte_1 Controparte_1
messaggio P.e.c. del 07.09.2018 inviato allo scrivente difensore in risposta all'intimazione di restituzione ricevuta in data 22.08.2018 (doc. 4), hanno riconosciuto di aver ricevuto l'importo di euro
8.100,00” in forza di un contratto di mandato concluso tra il e CP_1 Parte_2
(di seguito senza indicazione del tipo sociale), che veniva allegato al messaggio p.e.c., “altresì
[...] specificando l'impiego delle suddette somme”; in proposito, il affermava di essere soggetto Pt_1 estraneo “al presunto e paventato rapporto contrattuale eventualmente in essere tra il
[...]
e e, per altro verso, escludeva che il FO e il CP_1 Parte_2 CP_1 potessero in forza di tale contratto “invocare alcun diritto ad un eventuale compenso” avendo loro assunto il ruolo e la funzione di mediatori creditizi senza essere in possesso dei requisiti di legge e non essendo comunque stato erogato alcun finanziamento in favore de Parte_2
Il rilevava l'infondatezza del contestato difetto di procura, depositando la procura alle liti Pt_1
contenente esplicito riferimento al procedimento monitorio e contestava la dedotta carenza di legittimazione passiva del . CP_1
Concludeva domandando la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna del e del FO, CP_1 solidalmente o disgiuntamente, “a ripetere/restituire/pagare” in suo favore la somma oggetto del decreto ingiuntivo nonché al risarcimento del danno stante la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e dichiarata la contumacia del terzo chiamato, la causa veniva istruita mediante prova per testi ed espletamento di
CTU grafologica affidata al dott. Persona_1
Con la sentenza n. 902/2021, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite e pone a carico del medesimo le spese di CTU. Precisato che la pretesa creditoria del si fondava sulla descritta Pt_1
scrittura privata con la quale LO FO, presidente del e amministratore unico, si CP_1
pagina 2 di 7 impegnava a conferire a la somma di € 8.100 in restituzione di un prestito, il Tribunale Parte_1
accertava, sulla base della CTU espletata, la falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata osservando che «… la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “Trattasi di copia di documento
(digitalmente predisposto: mittente, destinatario, debitore, data) riprodotto con apparecchio multifunzione (stampante-fotocopiatrice) sul quale è stato manoscritto il riconoscimento di debito”. In particolare, “il tracciato sottoscrittivo è vergato sul tracciato digitale prestampato del debitore”.
Infatti, “all'esame strumentale (microscopio digitale, IR, UV) il supporto cartaceo non mostra tracce di alterazioni fisiche o chimiche, tipo abrasioni, cancellature, scoloriture e/o interpolazioni, manipolazioni del tracciato grafico digitalizzato”»; proseguiva osservando che «In sostanza, la firma in questione è stata effettuata con un “ripasso” del medesimo tracciato in copia: “Oltre la lentezza aritmica del movimento compositivo, si osservano ripassi, riprese e ingrossamenti del tratto, giustapposizioni, che possono cogliersi, anche, ad occhio nudo”. Ne deriva che “Tali indici connotano una artificiosità elaborativa della gestualità grafica sottoscrittiva, che viene confermata dagli esami in
UV (ultravioletto) e IR (infrarosso)”, sicché, infine, si “evidenzia, sul supporto, la preesistenza del medesimo tracciato sottoscrittivo, il cui movimento non manifesta anomalie gestuali”».
Il Tribunale riteneva che le contestazioni del relative alla CTU non fossero di carattere Pt_1 tecnico ma “teleologiche” e non idonee a inficiare le conclusioni peritali, posto che, secondo il occorreva chiedersi “per quale motivo il avrebbe dovuto ricalcare una firma Pt_1 Pt_1
apocrifa? Non se ne comprende il senso. Tale tentativo si giustificherebbe solo alla luce di un tentativo di riprodurre una firma in originale”, ma la CTU non attribuiva al né ad altri la falsificazione Pt_1
della firma e non effettuava ipotesi - del resto non richieste dal quesito - sulle finalità della falsificazione o sul suo autore «limitandosi ad affermare l'assenza di paternità del segno grafico in capo a FO, alla stregua di considerazioni che afferiscono alla scienza grafologica e risultano esenti da vizi logici e pienamente condivisibili, la fondatezza delle quali non viene scalfita dalle menzionate considerazioni». Pertanto, il documento posto dal a fondamento della propria pretesa non era Pt_1
utilizzabile a fini probatori. Dunque, rimaneva «esclusivamente la missiva via PEC (doc. n. 4 e n. 10 conv.) del 21/8/17 - con la quale LO FO nega di aver mai ricevuto alcun prestito da
[...]
affermando che lo stesso ha consegnato “una somma analoga” al - CP_2 Controparte_1
indirizzata al legale di parte convenuta, che non è dotata di sufficiente valore probatorio nel giudizio di merito, in quanto l'attendibilità di tale versione è inficiata dalla posizione processuale di LO
FO, quale chiamato in causa e, pertanto, si tratta di dichiarazione proveniente da soggetto interessato - quale possibile asserito debitore - la cui valenza confessoria in riferimento all'odierna parte attrice è, pertanto, solo apparente».
pagina 3 di 7 L'esistenza debito era stata smentita anche dall'istruttoria svolta “in quanto l'unica teste escussa, indotta dal creditore convenuto opposto, ha smentito la ricostruzione da quest'ultimo proposta a giustificazione di uno spostamento di denaro tra la società e il Parte_2
opponente, negando le circostanze di cui ai capitoli n. 4 e 5 della memoria istruttoria di CP_1 parte convenuta”.
Il giudice, dunque, riteneva che il creditore procedente in sede monitoria non avesse fornito la prova della propria pretesa, sicché la domanda di merito era infondata.
La domanda di arricchimento ingiustificato, svolta da parte opposta anche verso il terzo chiamato, poi, era inammissibile alla stregua dell'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 26128/2010 secondo cui “La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di opposizione al decreto, e purché la relativa domanda sia proposta – a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio – nella comparsa di costituzione
e risposta della parte opposta”, dato che nella fattispecie la domanda di arricchimento era stata proposta nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non nella comparsa di costituzione e risposta.
Avverso la sentenza proponeva appello il affidandolo a quattro motivi, cui resisteva il Pt_1
chiedendone il rigetto. CP_1
Precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla valenza “confessoria” del messaggio pec del 21.08.2018 contenente riconoscimento della consegna, ricezione e presunto impiego del danaro da parte del e dello stesso FO LO. L'appellante lamenta che il CP_1
Tribunale non abbia riconosciuto la natura confessoria del messaggio p.e.c. recante sottoscrizione a nome LO FO con cui il aveva riconosciuto di aver ricevuto in consegna dal la CP_1 Pt_1 somma di € 8.100;
2. In merito all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emergenti ad esito di prova testimoniale. erronea valutazione in merito alla ripartizione dell'onere della prova. L'appellante censura la sentenza laddove ritiene che l'esistenza del debito sia stata smentita dalle risultanze della pagina 4 di 7 prova orale sebbene l'opposto - odierno appellante - non avesse mai invocato quale giustificazione dello spostamento di denaro un rapporto tra e il;
Parte_2 CP_1
3. In merito all'erronea valutazione, individuazione e qualificazione della domanda dispiegata dall'appellante in primo grado nonché erronea e carente motivazione in merito alla inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa. L'appellante esclude di aver proposto nel primo grado di giudizio domande nuove e sostiene di avere, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., solo precisato la domanda già proposta, termine entro il quale tale facoltà può essere legittimamente esercitata;
4. In merito al disconoscimento degli esiti peritali emersi a seguito di CTU. L'appellante lamenta che sia stata ignorata dal CTU la circostanza che la firma fu apposta dal FO alla scrittura privata all'aperto e sul cofano di un'automobile. Inoltre, secondo l'appellante occorre domandarsi “per quale motivo il avrebbe dovuto ricalcare una firma apocrifa?” e ancora “avendo il ed il Pt_1 CP_1
FO riconosciuto di aver ricevuto in consegna tali somme con messaggio Pec (incontestabile per provenienza e non contestato da controparte nei propri scritti difensivi), per quale motivo il Pt_1 avrebbe dovuto insistere per chiedere la verificazione della firma sapendo dell'apocrifia della medesima?” (pp. 16-17 atto di appello), così evidenziando che si tratterebbe di comportamenti privi di senso e illogici. Insiste, poi, per la rinnovazione della CTU grafologica.
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Preliminarmente, si dichiara la contumacia di LO FO, il quale seppure regolarmente citato dall'appellante non si è costituito in giudizio.
Passando all'esame dell'appello, è opportuno esaminare, dapprima, il quarto motivo di appello, il quale non merita accoglimento perché infondato.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la firma fu apposta dal FO all'aperto e sul cofano di un'automobile, ancorché fosse vera, in alcun modo consente di ritenere che il Tribunale abbia errato nell'accertamento della falsità della firma apposta in calce alla scrittura privata del 16.11.2015.
In primo luogo, non è censurata la circostanza che la firma – in sigla – oggetto di verificazione sia un ripasso di un medesimo tracciato in copia, come emerso dagli esami in UV (ultravioletto) e IR
(infrarosso) compiuti dal CTU. In secondo luogo, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il
CTU non ha concluso nel senso dell'apocrifia della sottoscrizione sulla base del fatto che quest'ultima risultasse “ricalcata e poco decisa” (p. 16 atto di appello) bensì in ragione della diversità inequivocabile della sottoscrizione oggetto di indagine dalle molteplici firme di comparazione – estese e in sigla – esaminate dal CTU, ovverosia le firme di cui ai saggi grafici di LO FO acquisiti dal
CTU durante le operazioni peritali e nove firme autografe del medesimo relative ad un ampio arco pagina 5 di 7 temporale dal 2009 al 2019. Tale diversità, qualificata dal CTU in termini di “incompatibilità gestuale
e motoria” (p. 18 CTU), proprio perché radicale, non trova adeguata e tecnica giustificazione nella circostanza che la firma sarebbe stata apposta dal FO in condizioni non confortevoli ovvero all'aperto e avendo come piano di appoggio il cofano di un'automobile.
Ancora, non può desumersi l'autenticità della firma dall'illogicità del comportamento dell'appellante che avrebbe ricalcato una firma falsa e che avrebbe insistito per la verificazione della firma pur sapendola falsa e pur potendo avvalersi in giudizio del messaggio p.e.c. (doc. 4 e 10, fasc. ; si Pt_1 tratta di circostanze del tutto ininfluenti rispetto alle risultanze dell'indagine tecnica volta ad accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione.
Tanto considerato, viste le chiare, esaustive, coerenti e motivate valutazioni tecniche del CTU, non superate dalle deduzioni di parte appellante, non vi è motivo di discostarsi dalle stesse e non sussistono i presupposti per chiedere chiarimenti o per rinnovare la CTU espletata in primo grado, come richiesto dall'appellante. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, non sussistono i presupposti ex art. 196 c.p.c. per disporre la richiesta rinnovazione.
Gli ulteriori motivi di appello non meritano accoglimento.
Ferma l'inutilizzabilità a fini probatori della scrittura privata del 16.11.2015 e in disparte la questione dell'ammissibilità o meno della domanda di arricchimento senza giusta causa, la pretesa creditoria del risulta infondata. È sufficiente osservare che questi non ha nemmeno allegato i fatti Pt_1
costitutivi fondanti la pretesa da lui fatta valere in qualità di persona fisica nei confronti del CP_1
e del FO, sebbene, in qualità di opposto e dunque di attore in senso sostanziale, sul medesimo incombesse l'onere di provare - e ancor prima allegare - i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Il infatti, omette di descrivere nei propri atti la vicenda sostanziale posta a fondamento della Pt_1
pretesa da lui azionata.
Il tenore del messaggio p.e.c. del 7.9.2018 e l'allegato contratto di mandato del 25.8.2015 (doc. 4 e 10, fasc. dimostrano, tutt'al più, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il e Pt_1 CP_1 [...]
(il cui responsabile tecnico era il e l'avvenuta consegna di una Parte_2 Pt_1
somma denaro in favore del da parte de ma di certo non prova CP_1 Parte_2
una diminuzione del patrimonio personale del a favore delle altre parti. Pt_1
Anche le risultanze della prova per testi sono del tutto ininfluenti, giacché i capitoli su cui fu interrogata la teste (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Malvezzi: “In data 16.11.2019 (leggasi
16.11.2015, n.d.r.), ha elargito in favore del Parte_2 Controparte_1
pagina 6 di 7 una somma pari ad euro 8.100,00”; “A fronte della corresponsione di euro 8.100,00, il
[...]
ha emesso nei confronti de regolare fattura”) attengono CP_1 Parte_2
al rapporto tra il e e non ai fatti costitutivi della pretesa azionata CP_1 Parte_2
personalmente dal nei confronti del e del FO. Pt_1 CP_1
Peraltro, è lo stesso a dichiararsi estraneo a tale rapporto (cfr. p. 4 comparsa di costituzione e Pt_1
risposta di I grado: “il sig. è soggetto estraneo al presunto e paventato rapporto contrattuale Pt_1 in essere tra il e ) senza però fornire nei Controparte_1 Parte_2
propri scritti alcuna prospettazione della vicenda posta a base della pretesa che, pertanto, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, deve essere respinta, anche in relazione all'azione di arricchimento essendo quest'ultimo rimasto indimostrato.
In conclusione, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Nella comparsa conclusionale, l'avv. Bardelle si è dichiarato antistatario.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 902/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Modena e lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del grado Controparte_1 che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione dei compensi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Federico Bardelle che si è dichiarato antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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