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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ATINA (FR) ALLA VIA G. VISOCCHI N. 6, presso lo studio dell'Avv. Nello
Vittorelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio il Comune di ON (FR), al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'ente per il sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sua condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
46.726,28 a titolo di risarcimento dei danni fisici, danni morali ed esistenziali, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina2 di 8 A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 18.08.2020 alle ore 09.00 circa, mentre camminava sul marciapiedi di Viale Dante in , giunta all'altezza dell'ingresso CP_1 secondario del centro commerciale “Il Ponte”, inciampava cadendo rovinosamente a terra;
- che il sinistro avveniva a causa dello stato del marciapiede integrante grave insidia come rappresentata dalla anomala assenza di parte della pavimentazione con la conseguente creazione di una buca che, determinando la irregolarità del piano di calpestio, cagionava la caduta dell'attrice; - che la buca non era in alcun modo segnalata né vi era una recinzione a presidio e null'altro che consentisse all'utente della strada di evitare l'insidia; - che l'incidente si verificava per responsabilità e colpa esclusiva del - proprietario della strada – ex artt. 2051 c.c. ed ex art. 2043 Controparte_1
c.c. per violazione del più generale principio del “neminem laedere”; che in seguito alla caduta, la
, afflitta dal lancinante dolore al polso destro ed essendo impossibilitata Parte_1
a muoverlo, riusciva ad allertare il proprio marito che giunto sul luogo del sinistro provvedeva a trasportarla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove l'attrice veniva sottoposta a visita ortopedica, radiografica ed analisi di rito all'esito delle quali le veniva diagnosticata la frattura biossea del polso destro;
- che a causa della rovinosa caduta riportava altresì lividi e tumefazioni al braccio sinistro;
- che con pec del 24 agosto 2020 inoltrava diffida al
Comune di , denunciando il sinistro e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patendi in conseguenza dello stesso, con espressa riserva di quantificazione degli stessi all'esito dell'iter chirurgico da affrontare onde valutarne i postumi invalidanti, ma detta diffida non sortiva effetto alcuno;
- che in data 30.03.2021 presso il centro medico Ruo Srl alla Parte_1
veniva riscontrata la permanenza della perdita di articolarità e veniva dichiarata la
[...]
paziente guarita con postumi da valutare in sede medico – legale;
- che il non aderiva alla CP_1
convenzione di negoziazione assistita.
Il Comune di ON (FR), ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 22/12/2021.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu medico legale e perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
La domanda deve essere accolta.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello pagina3 di 8 stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e pagina4 di 8 "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità
pagina5 di 8 offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che la situazione di pericolo (anomala assenza di parte della pavimentazione con la conseguente creazione di una buca) appare immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale di cui trattasi e non già ad un comportamento estemporaneo degli utenti ovvero ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, di guisa che, sulla base delle coordinate interpretative sinora descritte, l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile all'ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada.
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della irregolarità del piano di calpestio, e che la buca non era in alcun modo segnalata né vi era una recinzione a presidio e null'altro che consentisse all'utente della strada di evitare l'insidia
Orbene, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso presente al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nonché nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, , escussa Testimone_1 all'udienza del 31/10/2022, ha affermato “mentre la signora camminava inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Io camminavo dietro di lei e l'ho vista cadere. Sono andata verso di lei e
l'ho soccorsa. Era dolorante al braccio destro. Credo sia inciampata e caduta perché mancava una pietra della pavimentazione del marciapiede. Il teste vede e riconosce la fotografia del marciapiede che le viene mostrata”.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
né il convenuto ha dimostrato il caso fortuito o il concorso di colpa dell'attrice.
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. , sulla base Persona_1 dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente pagina6 di 8 determinato un danno biologico permanente pari al 8%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 8% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 62 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
15.735,00 comprensivi dell'incremento per sofferenza soggettiva. Non si ritiene di individuare profili di ulteriore personalizzazione del danno permanente, tali da consentire un aumento personalizzato.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni, parziale al 50% per giorni 30 e parziale al 25% per giorni 30 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 3.450,00, in € 1.725,00 ed in € 862,50.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti e ritenute congrue anche dal
CTU le spese mediche per un importo pari ad € 1.792,28 che, sostenute con riferimento all'epoca del sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari ad euro 2.114,89.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è dunque pari ad € 23.887,39.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro pagina7 di 8 (18/08/2020) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Il Comune di ON (FR) deve dunque essere condannato al pagamento della predetta somma. Non si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite sono liquidate in base il principio della soccombenza, e secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez. Un.,
19014/2007). Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il Comune di ON (FR) al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 23.887,39, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (18/08/2020) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il di ON (FR) al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 5077,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Cassino il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ATINA (FR) ALLA VIA G. VISOCCHI N. 6, presso lo studio dell'Avv. Nello
Vittorelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio il Comune di ON (FR), al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'ente per il sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sua condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
46.726,28 a titolo di risarcimento dei danni fisici, danni morali ed esistenziali, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina2 di 8 A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 18.08.2020 alle ore 09.00 circa, mentre camminava sul marciapiedi di Viale Dante in , giunta all'altezza dell'ingresso CP_1 secondario del centro commerciale “Il Ponte”, inciampava cadendo rovinosamente a terra;
- che il sinistro avveniva a causa dello stato del marciapiede integrante grave insidia come rappresentata dalla anomala assenza di parte della pavimentazione con la conseguente creazione di una buca che, determinando la irregolarità del piano di calpestio, cagionava la caduta dell'attrice; - che la buca non era in alcun modo segnalata né vi era una recinzione a presidio e null'altro che consentisse all'utente della strada di evitare l'insidia; - che l'incidente si verificava per responsabilità e colpa esclusiva del - proprietario della strada – ex artt. 2051 c.c. ed ex art. 2043 Controparte_1
c.c. per violazione del più generale principio del “neminem laedere”; che in seguito alla caduta, la
, afflitta dal lancinante dolore al polso destro ed essendo impossibilitata Parte_1
a muoverlo, riusciva ad allertare il proprio marito che giunto sul luogo del sinistro provvedeva a trasportarla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove l'attrice veniva sottoposta a visita ortopedica, radiografica ed analisi di rito all'esito delle quali le veniva diagnosticata la frattura biossea del polso destro;
- che a causa della rovinosa caduta riportava altresì lividi e tumefazioni al braccio sinistro;
- che con pec del 24 agosto 2020 inoltrava diffida al
Comune di , denunciando il sinistro e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patendi in conseguenza dello stesso, con espressa riserva di quantificazione degli stessi all'esito dell'iter chirurgico da affrontare onde valutarne i postumi invalidanti, ma detta diffida non sortiva effetto alcuno;
- che in data 30.03.2021 presso il centro medico Ruo Srl alla Parte_1
veniva riscontrata la permanenza della perdita di articolarità e veniva dichiarata la
[...]
paziente guarita con postumi da valutare in sede medico – legale;
- che il non aderiva alla CP_1
convenzione di negoziazione assistita.
Il Comune di ON (FR), ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 22/12/2021.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu medico legale e perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
La domanda deve essere accolta.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello pagina3 di 8 stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e pagina4 di 8 "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità
pagina5 di 8 offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che la situazione di pericolo (anomala assenza di parte della pavimentazione con la conseguente creazione di una buca) appare immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale di cui trattasi e non già ad un comportamento estemporaneo degli utenti ovvero ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, di guisa che, sulla base delle coordinate interpretative sinora descritte, l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile all'ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada.
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della irregolarità del piano di calpestio, e che la buca non era in alcun modo segnalata né vi era una recinzione a presidio e null'altro che consentisse all'utente della strada di evitare l'insidia
Orbene, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso presente al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nonché nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, , escussa Testimone_1 all'udienza del 31/10/2022, ha affermato “mentre la signora camminava inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Io camminavo dietro di lei e l'ho vista cadere. Sono andata verso di lei e
l'ho soccorsa. Era dolorante al braccio destro. Credo sia inciampata e caduta perché mancava una pietra della pavimentazione del marciapiede. Il teste vede e riconosce la fotografia del marciapiede che le viene mostrata”.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
né il convenuto ha dimostrato il caso fortuito o il concorso di colpa dell'attrice.
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. , sulla base Persona_1 dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente pagina6 di 8 determinato un danno biologico permanente pari al 8%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 8% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 62 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
15.735,00 comprensivi dell'incremento per sofferenza soggettiva. Non si ritiene di individuare profili di ulteriore personalizzazione del danno permanente, tali da consentire un aumento personalizzato.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni, parziale al 50% per giorni 30 e parziale al 25% per giorni 30 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 3.450,00, in € 1.725,00 ed in € 862,50.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti e ritenute congrue anche dal
CTU le spese mediche per un importo pari ad € 1.792,28 che, sostenute con riferimento all'epoca del sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari ad euro 2.114,89.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è dunque pari ad € 23.887,39.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro pagina7 di 8 (18/08/2020) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Il Comune di ON (FR) deve dunque essere condannato al pagamento della predetta somma. Non si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite sono liquidate in base il principio della soccombenza, e secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez. Un.,
19014/2007). Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il Comune di ON (FR) al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 23.887,39, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (18/08/2020) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il di ON (FR) al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 5077,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Cassino il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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