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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 532/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto
– Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
c.f. avv. BUONDONNO ANDREA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
26.3.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza dell'8.5.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra gli stessi alle seguenti condizioni:
1)2) 3) : omissis
“4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il IG. si Per_1 Parte_1
impegna a corrispondere alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 220,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018. Il padre continuerà a sostenere in via esclusiva le spese per il sostegno psicologico della figlia . Per_1
5) L'AU a favore della figlia sarà di competenza esclusiva della IG.ra Per_1 CP_1
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , Parte_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria presso ateneo in Torino, rimettendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 325,00. I genitori sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia , secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del giorno Per_2
13.12.2018.
7) a fronte del riconoscimento del maggior impegno nella cura e crescita delle figlie e del sacrificio di opportunità professionali per attendere alle necessità della famiglia da parte della IG.ra ed anche per la rinuncia all'assegnazione della casa CP_1
coniugale, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile una tantum l'importo complessivo di € 45.000,00 entro e non
2 oltre 7 giorni dal deposito dell'emananda sentenza di divorzio con la precisazione che la RA ha già ricevuto acconto di euro 5.000,00 su detta somma in CP_1
data 31.01.2025 e avrà ulteriore acconto di euro 5.000,00 al momento del deposito del presente ricorso, restando dunque creditrice, a saldo, dell'importo di euro
35.000,00.
8) Le parti danno atto che, con il versamento della somma complessiva di €
45.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum da parte del IG. Parte_1 alla IG.ra non potrà essere avanzata da quest'ultima alcuna Controparte_1 successiva domanda di contenuto economico ai sensi dell'art. 5 comma 8 della
Legge n. 898/1970;
10) Nel caso in cui la IG.ra non libererà la casa coniugale entro il Controparte_1
12.04.2025, causando grave danno al IG. decadrà dal suo diritto ad Parte_1
avere le somme di cui sopra.
11) La IG.ra rinuncia espressamente al credito di euro 753,45 Controparte_1
vantato con atto di precetto notificato al IG. in data 28.2.2024 e Parte_1
contestualmente il IG. rinuncia al giudizio di opposizione a detto precetto Parte_1
promosso davanti al Giudice di Pace della Spezia, spese di lite compensate vista la cessazione della materia del contendere.
12) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto;
13) le spese di procedura saranno compensate fra le parti”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18.3.2025, premettendo di aver contratto in data 23.4.2005 alla
3 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_2
dello Stato civile del suddetto Comune al n. 8 parte II serie A anno 2005), di aver avuto due figlie ( e , nate rispettivamente il 14.1.2001 e il 24.4.2007, Per_2 Per_1
attualmente entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficiente in quanto studentesse), di essersi separati con sentenza non definitiva n. 371/2021 del
Tribunale della Spezia (passata in giudicato il 22.1.2022) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.5.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno dichiarato di insistere nel ricorso, rinunciando alle condizioni n. 1, 2, 3 e 9 in quanto superate, e precisando che l'assegno unico familiare mensile per ammonta a circa € 200,00 e che entrambe le figlie vivono Per_1
con la madre.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n.
898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto alla Spezia il 23.4.2005 (atto trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 8 parte II serie A anno 2005), omologando e provvedendo in conformità alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1),2),3): omissis
4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il IG. si Per_1 Parte_1
impegna a corrispondere alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 220,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018. Il padre continuerà a sostenere in via esclusiva le spese per il sostegno psicologico della figlia . Per_1
5) L'AU a favore della figlia sarà di competenza esclusiva della IG.ra Per_1 CP_1
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , Parte_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria presso ateneo in Torino, rimettendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 325,00. I genitori sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia , secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del giorno Per_2
13.12.2018.
7) a fronte del riconoscimento del maggior impegno nella cura e crescita delle figlie e del sacrificio di opportunità professionali per attendere alle necessità della famiglia
5 da parte della IG.ra ed anche per la rinuncia all'assegnazione della casa CP_1
coniugale, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile una tantum l'importo complessivo di € 45.000,00 entro e non oltre 7 giorni dal deposito dell'emananda sentenza di divorzio con la precisazione che la RA ha già ricevuto acconto di euro 5.000,00 su detta somma in CP_1
data 31.01.2025 e avrà ulteriore acconto di euro 5.000,00 al momento del deposito del presente ricorso, restando dunque creditrice, a saldo, dell'importo di euro
35.000,00.
8) Le parti danno atto che, con il versamento della somma complessiva di €
45.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum da parte del IG. Parte_1 alla IG.ra non potrà essere avanzata da quest'ultima alcuna Controparte_1 successiva domanda di contenuto economico ai sensi dell'art. 5 comma 8 della
Legge n. 898/1970;
10) Nel caso in cui la IG.ra non libererà la casa coniugale entro il Controparte_1
12.04.2025, causando grave danno al IG. decadrà dal suo diritto ad Parte_1
avere le somme di cui sopra.
11) La IG.ra rinuncia espressamente al credito di euro 753,45 Controparte_1
vantato con atto di precetto notificato al IG. in data 28.2.2024 e Parte_1
contestualmente il IG. rinuncia al giudizio di opposizione a detto precetto Parte_1
promosso davanti al Giudice di Pace della Spezia, spese di lite compensate vista la cessazione della materia del contendere.
12) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto;
13) le spese di procedura saranno compensate fra le parti”
6
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
7