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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti – gop -, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3345 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pineto (TE) in Via Ticino n. 10, elettivamente domiciliato in Padova, Galleria Europa n. 3 presso lo studio dall'Avv. Matteo Mion dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
Attore contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Sallustio n.4, elettivamente domiciliata in Atri (TE) alla Via dei Musei
n.20, nello studio dell'Avv. Tiziana Giannascoli, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Convenuta
(c.f. sede legale in via Marocchesa n.14 – 31021 – OG Controparte_2 P.IVA_1
TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore,
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti e come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-16/11/2022 ed iscritto a ruolo il 17/11/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia Parte_1 Controparte_3
e formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Accertato e dichiarato che in
[...] Controparte_1 conseguenza del sinistro descritto in premessa l'attore ha subito lesioni e danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, condannare i convenuti, ognuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma complessiva di € 49.450,41, già detratta la somma percepita nella fase stragiudiziale (€ 12.400,00), oltre c.d. danno da perdita della capacità lavorativa specifica e danno da ritardato risarcimento, da liquidarsi anche in via equitativa, o la diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.”
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 02/10/2017, mentre a bordo del proprio motociclo BMW tg. DC18043, assicurato per i rischi
RCA con la società stava percorrendo in Roseto Degli Abruzzi (TE), la via Controparte_3
Nazionale SS 16 con direzione di marcia nord-sud, giunto in prossimità dell'intersezione con la via Accolle, era entrato in collisione con l'autovettura Ford Fiesta tg. EC662DH, di proprietà di e Controparte_1 dalla stessa condotta, assicurata per i rischi RCA con la compagnia Controparte_2
- che la conducente della Ford Fiesta, proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Accolle, senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo ed omettendo di concedergli la dovuta precedenza, così tagliandogli di fatto la strada;
- che, a seguito dell'occorso, il motociclo aveva riportato ingenti danni, stimati in euro 4.446,67, e il aveva richiesto l'intervento delle Autorità di Polizia Locale, nonché l'intervento del soccorso Parte_1 stradale per il successivo ricovero in officina;
- che a cagione del sinistro, egli aveva riportato gravi lesioni personali ricorrendo alle cure del nosocomio di
Teramo, ove era stato trasportato e condotto a mezzo autolettiga intervenuta sul posto, con prima diagnosi di “diastasi sinfisi pubica” e prognosi iniziale di giorni 30 s.c.;
- che in data 08/03/2019 l'attore si era sottoposto a visita peritale dal proprio CT Dott.ssa Per_1
la quale aveva diagnosticato esito menomativo di trauma bacino con diastasi della sinfisi pubica e
[...]
Disturbo post-traumatico, ed aveva quantificato “il danno biologico nella misura non inferiore all'11-12%” mentre, con riferimento alle conseguenze di ordine temporaneo, aveva accertato “un periodo d'inabilità temporanea totale pari a 40 giorni;
un periodo di inabilità parziale al 75% pari a 30 giorni;
un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 80 ed ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% pari a giorni 30” ;
- che era stato poi accertato, quale conseguenza diretta del sinistro, il danno da incidenza sul lavoro specifico, danno psichico accertato dalla Dr.ssa (psicologa-psicoterapeuta), quale “Disturbo Persona_2 dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti, persistente (cronico)”;
- che l'attore aveva provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia con missiva Controparte_3 di costituzione in mora del 30/10/2017, nonché successivamente a mezzo di ulteriori solleciti, ed aveva richiesto il risarcimento integrale dei danni subiti;
- che in data 13/05/2019 il dott. medico fiduciario della lo aveva Persona_3 Controparte_3 sottoposto a visita, valutando l'entità delle lesioni subite, ormai stabilizzatesi, nella seguente misura: Invalidità permanente biologica del 7 %, I.T.T. di gg 40, I.T.P. al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 ed al 25% di giorni 25, non riconoscendo alcuna incidenza specifica sulla capacità lavorativa del paziente;
- che in data 24/06/2019 l'attore aveva ricevuto dalla l'importo di € 12.400,00, ritenuto Controparte_3 peraltro non satisfattivo dei reali danni subiti a cagione del sinistro e che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della vertenza;
- che egli aveva presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di accertare la natura e l'entità della lesione anatomo-funzionale, fisica e psichica, patita in conseguenza del sinistro del
02/10/2017, sia in termini di danno biologico che di inabilità temporanea, danno estetico, incapacità lavorativa specifica e/o generica (procedimento rubricato al n. 2216/2021 R.G. del Tribunale Civile di
Teramo);
- che la Dott. nominata consulente tecnico d'ufficio, aveva ritenuto “ampiamente soddisfatto il Persona_4 nesso di causalità tramite la perfetta rispondenza dei vari criteri che lo sostengono”, riassumendo il consuntivo medico- legale come segue: “- Inabilità temporanea totale: gg.40 - Inabilità temporanea parziale al 75%: gg.30 - Inabilità temporanea parziale al 50%: gg.40 - Inabilità temporanea parziale al 25%: gg.30- Danno biologico fino al 7% - Danno biologico di natura psichica del 7%. 18. Il consulente riteneva inoltre congrue le spese mediche sostenute”;
- che anche il danno morale, quale “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”, era certamente dovuto nel caso di specie, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, come pure il c.d. danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
- che pertanto, applicando le Tabelle di Milano, l'importo spettante al risultava pari ad € Parte_1
57.132,00 già personalizzato ed incrementato in ragione del danno morale, oltre all'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene da parte del danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro (c.d. danno da ritardo), agli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma che sarà riconosciuta a titolo di danno, via via devalutata e rivalutata anno per anno con decorrenza dal giorno del primo intervento
(giorno in cui si è concretizzata l'invalidità permanente per cui è maturato il credito risarcitorio), sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Si è costituita convenuta, la quale ha eccepito: Controparte_1
- la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea in quanto la domanda era stata introdotta quale “indennizzo o risarcimento diretto”, disciplinata dall'art. 149 del Cod. Ass.ni e, poiché il titolo in base al quale l'attore agiva nei confronti della propria compagnia assicurativa non era quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c., ma aveva natura contrattuale nei confronti del proprio assicuratore, ella, quale responsabile civile, era estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria assicurazione e, quindi, carente di legittimazione passiva c.d. sostanziale;
- che , in data 24/10/2017, aveva costituito in mora la sola responsabile Parte_1 Controparte_3 civile del proprio motociclo, senza in alcun modo coinvolgere né l'odierna convenuta né l'assicurazione di quest'ultima;
- che l'attore aveva inviato, tramite lo studio legale Dell'Elce-Orsatti, in data 12 giugno 2019, un invito alla stipula di convenzione assistita solo alla Compagnia di Assicurazioni che assicurava il Controparte_2 veicolo della e non anche a quest'ultima; CP_1
- che pertanto, ella era rimasta del tutto estranea alle richieste formulate ed alle procedure di risarcimento del danno attivate dall'attore, fino alla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Teramo e risalente al mese di ottobre 2021, peraltro con una evidente compromissione del diritto di difesa in capo alla stessa e per tali motivi la convenuta andava dichiarata, in via Controparte_1 preliminare, come carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore.
- che l'asserita responsabilità di nella causazione del sinistro non era stata in alcun modo Controparte_1 dimostrata, non avendo controparte prodotto il verbale dell'autorità intervenuta, contenente i rilievi eseguiti dagli agenti di P.M., né risultava prodotto agli atti un C.I.D. da cui si potesse evincere una eventuale constatazione dei fatti in contraddittorio tra le parti;
- che la ricostruzione del sinistro e delle successive fasi operata da controparte presentava diverse
“anomalie” che inficiavano la correttezza della procedura seguita per la richiesta risarcitoria, in quanto l'attore, agendo per il riconoscimento di un danno superiore al 9%, aveva attivato la procedura di indennizzo diretto con la – che invece risolveva le ipotesi di danno biologico di Controparte_3 invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti) anziché attivare, sin da subito, la ordinaria procedura risarcitoria prevista dall'art.148 Cod. Ass.ni nei confronti della
Compagnia del (presunto) responsabile;
- che inoltre, come emergeva dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni., la richiesta di risarcimento per l'indennizzo diretto doveva essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile, condizione di proponibilità della domanda, mentre l'attore, in data
30/10/2017 aveva provveduto a costituire in mora soltanto la senza in alcun Controparte_3 modo notiziare della circostanza l che assicurava la presunta responsabile del Controparte_4 sinistro;
- che il pagamento operato dalla dell'importo di € 12.400,00 doveva ritenersi totalmente Controparte_3 satisfattivo delle richieste dell'attore il quale non poteva pretendere ulteriori somme;
- che la perizia a firma della dott.ssa aveva previsto una I.T.T. di 40 gg;
I.T.P. al 75% di 30 Persona_4 gg.; I.T.P. al 50% di 40 gg.; I.T.P. al 25% 30 gg.; danno biologico fino al 7%; danno biologico di natura psichica del 7% per cui, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2021, con gli stessi parametri di età del danneggiato, la corretta percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU (7%), le invalidità temporanee totali e parziali riconosciute dallo stesso, l'incremento per la sofferenza soggettiva del 25%, le spese mediche documentate da controparte, si giungeva ad un importo complessivo di € 22.244,93 (ovvero di € 26.901,93 con personalizzazione massima al 50% del danno biologico), che detratto quanto già versato da all'esponente (€ 12.400,00), otteneva la residua somma di € 9.844,93; Controparte_3
- che l'errore in cui era incorsa la controparte, nel proprio calcolo del danno non patrimoniale, era stato quello di aver sommato i punti percentuali di danno biologico (7%) ai punti percentuali di danno biologico psichico (7%) così ottenendo una percentuale di invalidità permanente del 14%;
- che non erano liquidabili né la voce del “danno morale” perché non autonomamente rilevabile al di fuori del danno biologico, né quella di danno da perdita della capacità lavorativa specifica: non avendo l'attore fornito la prova dell'asserita riduzione di stipendio successiva al sinistro;
né la voce del danno da ritardato pagamento: in quanto l' aveva già liquidato l'odierno attore in data 24/06/2019 con Controparte_3
l'importo di € 12.400,00, ritenendo la somma satisfattiva delle sue pretese.
Tanto dedotto ed eccepito, la convenuta ha così concluso: “In via preliminare: - sulla richiesta Controparte_1 di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del sig.
, dichiarare inammissibile e respingere la stessa per carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra eccepito, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.
269 c.p.c. a chiamare in causa la compagnia con sede legale in via Marocchesa n.14 – 31021 – Controparte_2
OG TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, CF P.VA , in P.IVA_1 P.IVA_2 virtù di polizza R.C.A. n. 265948939 sull'autovettura condotta dalla sig.ra all'epoca del sinistro, al fine Controparte_1 di manlevare e tenere indenne la medesima convenuta in caso di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito: IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, perché palesemente infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile, la domanda attorea di risarcimento dei danni ulteriori per i motivi espressi in narrativa, con rifusione integrale delle spese di giudizio, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di condanna alla rifusione di somme, ridurre il quantum della pretesa attorea, sulla base delle argomentazioni prospettate al punto n.4 della presente comparsa, per un importo complessivo di € 12.375,43, di cui € 9.844,93 per danno non patrimoniale e spese mediche documentate ed € 2.530,50 oltre accessori per l'attività stragiudiziale espletata ed eventuali interessi da ritardato pagamento, detratta la somma già corrisposta da in data 24/06/2019, rigettando la liquidazione Controparte_3 delle ulteriori voci di danno prospettate, e dichiarando il terzo chiamato in giudizio tenuto al pagamento Controparte_2 in luogo della convenuta .” Controparte_1
Si è costituita la quale ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: Controparte_3 - che in data 26.01.23 le era stata notificata la rinuncia, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio R.G. n.
3345/22, con conseguente richiesta di estinzione del processo e cancellazione della causa incardinata tanto ai danni dell' che di Controparte_5 Controparte_1
- che infine, il 27.01.23 con nuovo atto di rinuncia il procuratore di aveva precisato che quella Parte_1 precedente (notificata il 26.01.23) era solo erroneamente stata estesa anche al (paventato) responsabile civile, dovendosi ritenere gli atti processuali rinunciati esclusivamente nei confronti dell Controparte_3
e questo in quanto alla fattispecie non sarebbe applicabile la procedura dell'indennizzo diretto,
[...] dunque, legittimato passivo sarebbe l'assicuratore per l'RC auto del responsabile civile, ovvero
[...] che avrebbe garantito la vettura Ford Fiesta;
CP_2
- che aveva pertanto, nel dubbio, deciso di costituirsi, nulla opponendo alla avversa Controparte_5 richiesta di estromissione della Compagnia per l'intervenuta rinuncia nei suoi confronti agli atti del giudizio
RG n. 3345/22, non avendo nessuna autonoma pretesa da far valere in causa, salvo che per la refusione delle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza in data 5/04/2023 il Giudice, preso atto della rinuncia dell'attore agli atti del giudizio nei confronti della convenuta accettata dalla Controparte_5 predetta convenuta in seguito alla sua costituzione in giudizio, e della richiesta di parte attrice di estendere il contraddittorio alla compagnia assicuratrice per la RCA dell'autoveicolo della Controparte_6 convenuta dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti della Controparte_1 Controparte_3 ed autorizzava parte attrice all'estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia
[...] assicuratrice La terza chiamata in causa pur Controparte_6 Controparte_6 ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa era istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti mentre non veniva ammessa, perché ritenuta superflua, la prova orale articolata dall'attore. Veniva altresì disposta l'acquisizione del fascicolo per a.t.p. iscritto al n. 2216/2021 R.G.A.C.C. All'udienza del 19 novembre 2024, tenuta in modalità “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Delimitazione del thema decidendum.
L'attore invoca la responsabilità nella causazione del sinistro occorsogli in data 2 ottobre 2017, mentre a bordo del suo motociclo stava percorrendo in territorio comunale di Roseto Degli Abruzzi la SS 16 (via
Nazionale), con direzione nord-sud, ed a causa di una repentina manovra di svolta a sinistra effettuata dall'autoveicolo Ford Fiesta condotto dalla proprietaria la quale procedeva nella opposta Controparte_1 direzione di marcia ed ometteva colposamente di cedergli la precedenza, era caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. che viene convenuta in giudizio in qualità di responsabile civile, Controparte_1 quale conducente proprietaria del veicolo danneggiante, dapprima in solido con la compagnia assicuratrice del motoveicolo BMW di proprietà dell'attore, si difende escludendo la propria legittimazione passiva in quanto ipotesi di indennizzo diretto e chiede di essere, in ogni caso, manlevata dalla propria compagnia assicuratrice ( . Controparte_2
L'azione, esperita in prima battuta ai sensi dell'art. 149 Codice delle Assicurazioni, quale indennizzo diretto richiesto alla propria compagnia assicuratrice, è stata – per effettuata rinuncia nei confronti della predetta compagnia e da questa accettata in fase di costituzione – estesa alla Controparte_6 compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile civile.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che quando il sinistro sia consistito in uno scontro tra veicoli opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi prevista dall'art. 2054 c. 2 cod. civ. la quale, invero riveste carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. civ. sez. III 15 febbraio 2018 n. 3696) ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta comunque di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. civ. sez. III,
21/09/2015, n. 18479).
In caso di operatività della presunzione, la stessa può essere superata solo dalla dimostrazione di responsabilità esclusiva o prevalente in capo ad uno dei conducenti di tal che, anche l'eventuale accertamento concreto di colpa in capo ad uno dei due conducenti, non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, altrimenti dovendo il giudice di merito riconoscerne la (presunta) responsabilità concorrente (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 3543/2013 Cass.
16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20814). Per cui la suddetta presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III,
08/01/2016, n. 124). La prova del superamento della detta presunzione, inoltre, grava sul danneggiato attore, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente dimostrata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento oltre i limiti posti dalla citata norma codicistica.
Il caso di specie. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 2.10.2017 in Roseto Degli Abruzzi il , nel percorrere a bordo del Parte_1 proprio motociclo BMW tg. DC18043 la Via Nazionale SS 16, con direzione di marcia nord-sud, giungeva in prossimità dell'intersezione con la Via Accolle, ove entrava in collisione con l'autovettura Ford Fiesta tg.
EC662DH, condotta da e cadendo rovinosamente a terra si procurava le lesioni riferite. Controparte_1
E' provato per tabulas (cfr. verbale di rilevamento della polizia municipale intervenuta) che la conducente proveniente dall'opposta direzione di marcia, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per CP_1 immettersi in detta ultima via, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclo ed ometteva di concedergli la dovuta precedenza, tagliandogli di fatto la strada.
Orbene, dagli atti di causa è emerso con ragionevole certezza che la condotta di guida di Controparte_1 conducente l'autovettura Ford Fiesta tg. EC662DH, non concedendo la dovuta precedenza all'attore, è stata causa dell'incidente.
La ricostruzione del sinistro, del resto, è descritta in maniera puntuale nella rilevazione degli Agenti della
Polizia Municipale di Roseto Degli Abruzzi, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, che hanno anche comminato una sanzione amministrativa alla ai sensi dell'art. 145 c.d.s., comma 2 e comma CP_1
10, per non aver concesso la precedenza. Gli Agenti intervenuti hanno accertato che in data 2.10.2017 alle ore 17,00 circa, alla guida del suo autoveicolo marca Ford Modello Fiesta, percorreva la Controparte_1 strada statale SS 16 (denominata via Nazionale) con direttrice di marcia sud-nord. Giunta all'intersezione con via Accolle effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di cedere la precedenza a destra ed entrava così in collisione con il motociclo BMW condotto da che transitava sulla Parte_1 medesima via, nell'opposta direzione di marcia. Tali risultanze della dinamica, quindi, inducono a ritenere sussistente il nesso eziologico tra la condotta imprudente tenuta dalla convenuta alla Controparte_1 guida dell'autovettura Ford Fiesta e l'occorso sinistro. Quest'ultima, infatti, nell'eseguire la manovra di svolta, avrebbe dovuto usare apprezzabile prudenza consentendo al , che aveva la precedenza, di Per_5 transitare lungo la strada.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2054 comma I cc, non avendo parte convenuta dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da qualsivoglia elemento di colpa o di aver dato prova che, comunque, l'evento si sarebbe ugualmente verificato in quanto non collegabile alla sua condotta, va riconosciuta fondata la domanda attorea in ordine all'an.
Va a tal proposito apprezzato in favore di parte attrice che, rispetto alla dinamica del sinistro, la difesa della parte convenuta, pur contestando la prospettazione fattuale offerta dall'attore, non ha fornito una rappresentazione alternativa dei fatti convincente ed anche la mancata costituzione di Controparte_2 compagnia assicuratrice per la RCA del suo autoveicolo, depone nel senso di una conferma di quanto rappresentato nell'atto introduttivo. La convenuta ha posto in essere così una condotta di guida imprudente e pericolosa per gli utenti della strada non concedendo la precedenza al motoveicolo di proprietà dell'attore.
Premesso quanto sopra, va dunque determinato il quantum debeatur.
La liquidazione del danno.
Passando adesso all'individuazione delle conseguenze risarcibili, occorre premettere, in ordine al danno non patrimoniale - risarcibile ex art. 2059 c.c., quale conseguenza pregiudizievole causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto – che se è vero, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n.
26972/2008, che unica categoria conosciuta dall'ordinamento giuridico è quella del danno non patrimoniale, svolgendo le locuzioni di "danno biologico", "danno esistenziale" e "danno morale" funzione meramente descrittiva (in ciò predicandosi l'attributo della unitarietà del danno non patrimoniale), va, tuttavia, ulteriormente assegnato alla categoria del danno non patrimoniale il carattere della onnicomprensività, intesa come obbligo per il giudice, di tener conto, ai fini risarcitori di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, salvo il limite di evitare duplicazioni attribuendo a pregiudizi identici nomi diversi e di risarcire soltanto quei pregiudizi che oltrepassino una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (cfr. Cass.
4379/2016).
Resta inteso che qualunque pregiudizio, in quanto danno-conseguenza, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte, mediante l'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento o di conseguenze
“esistenziali” e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n.
2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU dott.ssa
[...]
resa nel giudizio per A.T.P. n. 2216/2021 ed acquisita agli atti, è emersa la piena compatibilità delle Per_4 lesioni riportate da con la dinamica del sinistro. Parte_1
Ritiene il giudicante di dover in toto condividere la relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta, nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva, mentre non risultano apprezzabili le eccezioni della difesa di
[...] relative ad una inopponibilità della CTU per sua estraneità al giudizio n.2261/2021, stante la CP_1 regolare notifica alla medesima dell'atto introduttivo dell'accertamento preventivo e la sua decisione di non costituirsi. Ad ogni buon conto la relazione dell'indagine preventiva è stata regolarmente acquisita all'odierno giudizio in data 22.11.2024.
La consulente, Dott.ssa esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver effettuato Persona_4 un valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attore, ha ritenuto che a seguito del sinistro, lo stesso abbia riportato un “un danno biologico di natura psichica e un danno esistenziale per le ripercussioni negative sulla qualità della vita come le evidenti modificazioni peggiorative dei vari funzionamenti affettivi, lavorativi, sociali e relazionali, risarcibili pari al 7%. l 'entità delle spese mediche sostenute sono congrue, ma non ci si può esprimere per le eventuali spere da sostenere nel futuro”.
Rispondendo alle osservazioni critiche del Ctp della compagnia l'ausiliaria del Controparte_3
Giudice ha individuato il danno biologico, inteso come “lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, comunque risarcibile nella misura del 7% (sette per cento). Il danno di natura psichica e il danno esistenziale per le ripercussioni negative sulla qualità della vita come le evidenti modificazioni peggiorative dei vari funzionamenti affettivi, lavorativi, sociali e relazionali, risarcibili pari al 7%. L'entità delle spese mediche sostenute sono congrue, ma non ci si può esprimere per le eventuali spese da sostenere nel futuro. In riferimento alle conseguenze di ordine temporaneo, risulta ammissibile un periodo d'inabilità temporanea totale pari a 40 (quaranta) giorni. Parziale al 75% pari a 30 (trenta) giorni, relativi al periodo di concessione del carico, a tolleranza, con doppio appoggio;
un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 80(ottanta), relativi al periodo di deambulazione cautelata con canadesi oltre ad FKT e ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% pari a giorni 30
(trenta).”
L'ausiliare del Giudice ha pertanto coì riassunto il consuntivo medico-legale:
“Inabilità temporanea totale: gg.40; Inabilità temporanea parziale al 75%: gg.30; Inabilità temporanea parziale al 50%: gg.40; Inabilità temporanea parziale al 25%: gg.30; Danno biologico fino al 7%; Danno biologico di natura psitica del 7%”
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del 2024, tenendo conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (54 anni) nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunato competono le seguenti somme: Danno biologico permanente € 9.827,29; Invalidità temporanea totale (40 gg.) € 2.209,60; Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg.) € 1.242,90; Invalidità temporanea parziale al
50% (40 gg.) € 1.104,80; Invalidità temporanea parziale al 25% ( 30 gg.) € 414,30 e così per un Totale danno biologico temporaneo di € 4.971,60.
Complessivamente andrà pertanto liquidato all'attore un importo pari ad € 14.798,89 oltre a spese mediche ritenute congrue per € 1.691,93, che, detratto l'acconto ricevuto per € 12.400,00, determina in un risarcimento residuo di €4.090,82.
A tale importo vanno aggiunte le spese legali sostenuta dall'attore nella fase stragiudiziale, ormai pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza, ammontanti a € 2.530,50 (preavviso di parcella Avv.
- doc. 14 attore). Controparte_7
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C.Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente le ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, comma 3 Cod. Ass.) in quanto l'istante, al di là della non chiara esplicitazione del pregiudizio subito non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Il grado di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Sul piano strettamente giuridico consegue da quanto esposto che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017,
Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Vero è che la CTU ha evidenziato che il “a causa della diastasi sinfisi pubica e del dolore che ne consegue Parte_1 presenta una evidente zoppia e non riesce a guidare per lunghi tragitti per cui ha dovuto lasciare precedente lavoro (autista del titolare dell'azienda) e, pur essendo stato reintegrato dopo il riconoscimento dell'invalidità, ha dovuto accettare mansioni inferiori. Il trauma ha comportato disfunzioni dell'attività sessuale che hanno causato tensioni familiari e aggravato la sua situazione psichica.”
Le considerazioni del CTU non consentono di attribuire all'attore ulteriori voci di danno specifico in esubero rispetto al danno biologico, malgrado le sue richieste in merito all'impatto del danno biologico sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione: e ciò perché entrambe le voci sono state meramente allegate, ma non ne è stata fornita prova specifica. Quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, giova premettere che esso costituisce un danno permanente (destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima) che va autonomamente liquidato laddove sia accertata una riduzione della capacità di guadagno con conseguente perdita (di natura patrimoniale) di reddito (cfr. Cass. 27/01/2011 n. 1879; Cass. 1/12/2009 n. 25289).
Nel caso di specie, il danno suddetto non risulta dimostrato, attesa l'insufficienza di un cambio di mansioni a dimostrare una deminutio patrimoniale. Il doc. n.13 (busta paga dell'attore risalente alle mansioni di autista del datore) non è prova adeguata, in difetto dell'allegazione di una fattura successiva al sinistro, a certificare il nocumento patrimoniale sofferto dal . Il danno non patrimoniale alla vita di relazione è stato Parte_1 meramente allegato ma anch'esso non dimostrato (nessuna articolazione di prova testimoniale sulle circostanze di essersi l'attore allontanato per due mesi da casa e delle difficoltà nella sfera affettivo/familiare).
Gli importi come sopra determinati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed avente natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali.
Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), pur richiesti dall'attore, in quanto lo stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,
13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno.
In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452;
Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente,
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c. civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Al risarcimento dei danni così determinati devono essere condannati in solido l'assicurazione
[...]
e la proprietaria/conducente del veicolo Non è accoglibile, invero, CP_2 Controparte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, stante il disposto dell'art. 2054 c.c.
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno e art. 96 c.p.c.
Sul punto, invero, parte attrice non ha affatto dimostrato che la parte soccombente ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese processuali Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo. Analogamente, vanno poste a carico dei soccombenti le spese di lite del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2216/2021 R.G. del Tribunale di Teramo (G.I. dott.ssa Erika Piscè), nonché le spese della c.t.u. svolta in detto procedimento, così come le spese della c.t.p., ove opportunamente supportate da idonea documentazione fiscalmente rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3345/2022
R.G.A.C.C., ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore dello Controparte_1 Controparte_6 stesso, a titolo di ristoro per i danni subiti in conseguenza del sinistro del 2/10/2017, dell'importo di euro
4.090,82, al netto dell'importo già ottenuto per via stragiudiziale, oltre euro 2.530,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, oltre interessi con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso in favore Controparte_1 Controparte_6 dell'attore delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre ad € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone, in via definitiva, a carico di e in solido, le spese Controparte_1 Controparte_6 dell'espletata CTU medica nel procedimento per a.t.p. n. 2216/2021 liquidate in € 581,54 a titolo di compenso, oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla somma di € 36,60 per spese e di € 302,00 per il compenso dell'ausiliario, così come le spese della c.t.p. svolte in detta sede, ove opportunamente supportate da idonea documentazione fiscalmente rilevante.
Teramo, lì 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti – gop -, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3345 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pineto (TE) in Via Ticino n. 10, elettivamente domiciliato in Padova, Galleria Europa n. 3 presso lo studio dall'Avv. Matteo Mion dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
Attore contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Sallustio n.4, elettivamente domiciliata in Atri (TE) alla Via dei Musei
n.20, nello studio dell'Avv. Tiziana Giannascoli, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Convenuta
(c.f. sede legale in via Marocchesa n.14 – 31021 – OG Controparte_2 P.IVA_1
TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore,
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti e come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-16/11/2022 ed iscritto a ruolo il 17/11/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia Parte_1 Controparte_3
e formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Accertato e dichiarato che in
[...] Controparte_1 conseguenza del sinistro descritto in premessa l'attore ha subito lesioni e danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, condannare i convenuti, ognuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma complessiva di € 49.450,41, già detratta la somma percepita nella fase stragiudiziale (€ 12.400,00), oltre c.d. danno da perdita della capacità lavorativa specifica e danno da ritardato risarcimento, da liquidarsi anche in via equitativa, o la diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.”
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 02/10/2017, mentre a bordo del proprio motociclo BMW tg. DC18043, assicurato per i rischi
RCA con la società stava percorrendo in Roseto Degli Abruzzi (TE), la via Controparte_3
Nazionale SS 16 con direzione di marcia nord-sud, giunto in prossimità dell'intersezione con la via Accolle, era entrato in collisione con l'autovettura Ford Fiesta tg. EC662DH, di proprietà di e Controparte_1 dalla stessa condotta, assicurata per i rischi RCA con la compagnia Controparte_2
- che la conducente della Ford Fiesta, proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Accolle, senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo ed omettendo di concedergli la dovuta precedenza, così tagliandogli di fatto la strada;
- che, a seguito dell'occorso, il motociclo aveva riportato ingenti danni, stimati in euro 4.446,67, e il aveva richiesto l'intervento delle Autorità di Polizia Locale, nonché l'intervento del soccorso Parte_1 stradale per il successivo ricovero in officina;
- che a cagione del sinistro, egli aveva riportato gravi lesioni personali ricorrendo alle cure del nosocomio di
Teramo, ove era stato trasportato e condotto a mezzo autolettiga intervenuta sul posto, con prima diagnosi di “diastasi sinfisi pubica” e prognosi iniziale di giorni 30 s.c.;
- che in data 08/03/2019 l'attore si era sottoposto a visita peritale dal proprio CT Dott.ssa Per_1
la quale aveva diagnosticato esito menomativo di trauma bacino con diastasi della sinfisi pubica e
[...]
Disturbo post-traumatico, ed aveva quantificato “il danno biologico nella misura non inferiore all'11-12%” mentre, con riferimento alle conseguenze di ordine temporaneo, aveva accertato “un periodo d'inabilità temporanea totale pari a 40 giorni;
un periodo di inabilità parziale al 75% pari a 30 giorni;
un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 80 ed ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% pari a giorni 30” ;
- che era stato poi accertato, quale conseguenza diretta del sinistro, il danno da incidenza sul lavoro specifico, danno psichico accertato dalla Dr.ssa (psicologa-psicoterapeuta), quale “Disturbo Persona_2 dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti, persistente (cronico)”;
- che l'attore aveva provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia con missiva Controparte_3 di costituzione in mora del 30/10/2017, nonché successivamente a mezzo di ulteriori solleciti, ed aveva richiesto il risarcimento integrale dei danni subiti;
- che in data 13/05/2019 il dott. medico fiduciario della lo aveva Persona_3 Controparte_3 sottoposto a visita, valutando l'entità delle lesioni subite, ormai stabilizzatesi, nella seguente misura: Invalidità permanente biologica del 7 %, I.T.T. di gg 40, I.T.P. al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 ed al 25% di giorni 25, non riconoscendo alcuna incidenza specifica sulla capacità lavorativa del paziente;
- che in data 24/06/2019 l'attore aveva ricevuto dalla l'importo di € 12.400,00, ritenuto Controparte_3 peraltro non satisfattivo dei reali danni subiti a cagione del sinistro e che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della vertenza;
- che egli aveva presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di accertare la natura e l'entità della lesione anatomo-funzionale, fisica e psichica, patita in conseguenza del sinistro del
02/10/2017, sia in termini di danno biologico che di inabilità temporanea, danno estetico, incapacità lavorativa specifica e/o generica (procedimento rubricato al n. 2216/2021 R.G. del Tribunale Civile di
Teramo);
- che la Dott. nominata consulente tecnico d'ufficio, aveva ritenuto “ampiamente soddisfatto il Persona_4 nesso di causalità tramite la perfetta rispondenza dei vari criteri che lo sostengono”, riassumendo il consuntivo medico- legale come segue: “- Inabilità temporanea totale: gg.40 - Inabilità temporanea parziale al 75%: gg.30 - Inabilità temporanea parziale al 50%: gg.40 - Inabilità temporanea parziale al 25%: gg.30- Danno biologico fino al 7% - Danno biologico di natura psichica del 7%. 18. Il consulente riteneva inoltre congrue le spese mediche sostenute”;
- che anche il danno morale, quale “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”, era certamente dovuto nel caso di specie, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, come pure il c.d. danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
- che pertanto, applicando le Tabelle di Milano, l'importo spettante al risultava pari ad € Parte_1
57.132,00 già personalizzato ed incrementato in ragione del danno morale, oltre all'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene da parte del danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro (c.d. danno da ritardo), agli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma che sarà riconosciuta a titolo di danno, via via devalutata e rivalutata anno per anno con decorrenza dal giorno del primo intervento
(giorno in cui si è concretizzata l'invalidità permanente per cui è maturato il credito risarcitorio), sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Si è costituita convenuta, la quale ha eccepito: Controparte_1
- la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea in quanto la domanda era stata introdotta quale “indennizzo o risarcimento diretto”, disciplinata dall'art. 149 del Cod. Ass.ni e, poiché il titolo in base al quale l'attore agiva nei confronti della propria compagnia assicurativa non era quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c., ma aveva natura contrattuale nei confronti del proprio assicuratore, ella, quale responsabile civile, era estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria assicurazione e, quindi, carente di legittimazione passiva c.d. sostanziale;
- che , in data 24/10/2017, aveva costituito in mora la sola responsabile Parte_1 Controparte_3 civile del proprio motociclo, senza in alcun modo coinvolgere né l'odierna convenuta né l'assicurazione di quest'ultima;
- che l'attore aveva inviato, tramite lo studio legale Dell'Elce-Orsatti, in data 12 giugno 2019, un invito alla stipula di convenzione assistita solo alla Compagnia di Assicurazioni che assicurava il Controparte_2 veicolo della e non anche a quest'ultima; CP_1
- che pertanto, ella era rimasta del tutto estranea alle richieste formulate ed alle procedure di risarcimento del danno attivate dall'attore, fino alla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Teramo e risalente al mese di ottobre 2021, peraltro con una evidente compromissione del diritto di difesa in capo alla stessa e per tali motivi la convenuta andava dichiarata, in via Controparte_1 preliminare, come carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore.
- che l'asserita responsabilità di nella causazione del sinistro non era stata in alcun modo Controparte_1 dimostrata, non avendo controparte prodotto il verbale dell'autorità intervenuta, contenente i rilievi eseguiti dagli agenti di P.M., né risultava prodotto agli atti un C.I.D. da cui si potesse evincere una eventuale constatazione dei fatti in contraddittorio tra le parti;
- che la ricostruzione del sinistro e delle successive fasi operata da controparte presentava diverse
“anomalie” che inficiavano la correttezza della procedura seguita per la richiesta risarcitoria, in quanto l'attore, agendo per il riconoscimento di un danno superiore al 9%, aveva attivato la procedura di indennizzo diretto con la – che invece risolveva le ipotesi di danno biologico di Controparte_3 invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti) anziché attivare, sin da subito, la ordinaria procedura risarcitoria prevista dall'art.148 Cod. Ass.ni nei confronti della
Compagnia del (presunto) responsabile;
- che inoltre, come emergeva dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni., la richiesta di risarcimento per l'indennizzo diretto doveva essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile, condizione di proponibilità della domanda, mentre l'attore, in data
30/10/2017 aveva provveduto a costituire in mora soltanto la senza in alcun Controparte_3 modo notiziare della circostanza l che assicurava la presunta responsabile del Controparte_4 sinistro;
- che il pagamento operato dalla dell'importo di € 12.400,00 doveva ritenersi totalmente Controparte_3 satisfattivo delle richieste dell'attore il quale non poteva pretendere ulteriori somme;
- che la perizia a firma della dott.ssa aveva previsto una I.T.T. di 40 gg;
I.T.P. al 75% di 30 Persona_4 gg.; I.T.P. al 50% di 40 gg.; I.T.P. al 25% 30 gg.; danno biologico fino al 7%; danno biologico di natura psichica del 7% per cui, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2021, con gli stessi parametri di età del danneggiato, la corretta percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU (7%), le invalidità temporanee totali e parziali riconosciute dallo stesso, l'incremento per la sofferenza soggettiva del 25%, le spese mediche documentate da controparte, si giungeva ad un importo complessivo di € 22.244,93 (ovvero di € 26.901,93 con personalizzazione massima al 50% del danno biologico), che detratto quanto già versato da all'esponente (€ 12.400,00), otteneva la residua somma di € 9.844,93; Controparte_3
- che l'errore in cui era incorsa la controparte, nel proprio calcolo del danno non patrimoniale, era stato quello di aver sommato i punti percentuali di danno biologico (7%) ai punti percentuali di danno biologico psichico (7%) così ottenendo una percentuale di invalidità permanente del 14%;
- che non erano liquidabili né la voce del “danno morale” perché non autonomamente rilevabile al di fuori del danno biologico, né quella di danno da perdita della capacità lavorativa specifica: non avendo l'attore fornito la prova dell'asserita riduzione di stipendio successiva al sinistro;
né la voce del danno da ritardato pagamento: in quanto l' aveva già liquidato l'odierno attore in data 24/06/2019 con Controparte_3
l'importo di € 12.400,00, ritenendo la somma satisfattiva delle sue pretese.
Tanto dedotto ed eccepito, la convenuta ha così concluso: “In via preliminare: - sulla richiesta Controparte_1 di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del sig.
, dichiarare inammissibile e respingere la stessa per carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra eccepito, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.
269 c.p.c. a chiamare in causa la compagnia con sede legale in via Marocchesa n.14 – 31021 – Controparte_2
OG TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, CF P.VA , in P.IVA_1 P.IVA_2 virtù di polizza R.C.A. n. 265948939 sull'autovettura condotta dalla sig.ra all'epoca del sinistro, al fine Controparte_1 di manlevare e tenere indenne la medesima convenuta in caso di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito: IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, perché palesemente infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile, la domanda attorea di risarcimento dei danni ulteriori per i motivi espressi in narrativa, con rifusione integrale delle spese di giudizio, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di condanna alla rifusione di somme, ridurre il quantum della pretesa attorea, sulla base delle argomentazioni prospettate al punto n.4 della presente comparsa, per un importo complessivo di € 12.375,43, di cui € 9.844,93 per danno non patrimoniale e spese mediche documentate ed € 2.530,50 oltre accessori per l'attività stragiudiziale espletata ed eventuali interessi da ritardato pagamento, detratta la somma già corrisposta da in data 24/06/2019, rigettando la liquidazione Controparte_3 delle ulteriori voci di danno prospettate, e dichiarando il terzo chiamato in giudizio tenuto al pagamento Controparte_2 in luogo della convenuta .” Controparte_1
Si è costituita la quale ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: Controparte_3 - che in data 26.01.23 le era stata notificata la rinuncia, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio R.G. n.
3345/22, con conseguente richiesta di estinzione del processo e cancellazione della causa incardinata tanto ai danni dell' che di Controparte_5 Controparte_1
- che infine, il 27.01.23 con nuovo atto di rinuncia il procuratore di aveva precisato che quella Parte_1 precedente (notificata il 26.01.23) era solo erroneamente stata estesa anche al (paventato) responsabile civile, dovendosi ritenere gli atti processuali rinunciati esclusivamente nei confronti dell Controparte_3
e questo in quanto alla fattispecie non sarebbe applicabile la procedura dell'indennizzo diretto,
[...] dunque, legittimato passivo sarebbe l'assicuratore per l'RC auto del responsabile civile, ovvero
[...] che avrebbe garantito la vettura Ford Fiesta;
CP_2
- che aveva pertanto, nel dubbio, deciso di costituirsi, nulla opponendo alla avversa Controparte_5 richiesta di estromissione della Compagnia per l'intervenuta rinuncia nei suoi confronti agli atti del giudizio
RG n. 3345/22, non avendo nessuna autonoma pretesa da far valere in causa, salvo che per la refusione delle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza in data 5/04/2023 il Giudice, preso atto della rinuncia dell'attore agli atti del giudizio nei confronti della convenuta accettata dalla Controparte_5 predetta convenuta in seguito alla sua costituzione in giudizio, e della richiesta di parte attrice di estendere il contraddittorio alla compagnia assicuratrice per la RCA dell'autoveicolo della Controparte_6 convenuta dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti della Controparte_1 Controparte_3 ed autorizzava parte attrice all'estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia
[...] assicuratrice La terza chiamata in causa pur Controparte_6 Controparte_6 ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa era istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti mentre non veniva ammessa, perché ritenuta superflua, la prova orale articolata dall'attore. Veniva altresì disposta l'acquisizione del fascicolo per a.t.p. iscritto al n. 2216/2021 R.G.A.C.C. All'udienza del 19 novembre 2024, tenuta in modalità “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Delimitazione del thema decidendum.
L'attore invoca la responsabilità nella causazione del sinistro occorsogli in data 2 ottobre 2017, mentre a bordo del suo motociclo stava percorrendo in territorio comunale di Roseto Degli Abruzzi la SS 16 (via
Nazionale), con direzione nord-sud, ed a causa di una repentina manovra di svolta a sinistra effettuata dall'autoveicolo Ford Fiesta condotto dalla proprietaria la quale procedeva nella opposta Controparte_1 direzione di marcia ed ometteva colposamente di cedergli la precedenza, era caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. che viene convenuta in giudizio in qualità di responsabile civile, Controparte_1 quale conducente proprietaria del veicolo danneggiante, dapprima in solido con la compagnia assicuratrice del motoveicolo BMW di proprietà dell'attore, si difende escludendo la propria legittimazione passiva in quanto ipotesi di indennizzo diretto e chiede di essere, in ogni caso, manlevata dalla propria compagnia assicuratrice ( . Controparte_2
L'azione, esperita in prima battuta ai sensi dell'art. 149 Codice delle Assicurazioni, quale indennizzo diretto richiesto alla propria compagnia assicuratrice, è stata – per effettuata rinuncia nei confronti della predetta compagnia e da questa accettata in fase di costituzione – estesa alla Controparte_6 compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile civile.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che quando il sinistro sia consistito in uno scontro tra veicoli opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi prevista dall'art. 2054 c. 2 cod. civ. la quale, invero riveste carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. civ. sez. III 15 febbraio 2018 n. 3696) ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta comunque di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. civ. sez. III,
21/09/2015, n. 18479).
In caso di operatività della presunzione, la stessa può essere superata solo dalla dimostrazione di responsabilità esclusiva o prevalente in capo ad uno dei conducenti di tal che, anche l'eventuale accertamento concreto di colpa in capo ad uno dei due conducenti, non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, altrimenti dovendo il giudice di merito riconoscerne la (presunta) responsabilità concorrente (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 3543/2013 Cass.
16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20814). Per cui la suddetta presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III,
08/01/2016, n. 124). La prova del superamento della detta presunzione, inoltre, grava sul danneggiato attore, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente dimostrata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento oltre i limiti posti dalla citata norma codicistica.
Il caso di specie. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 2.10.2017 in Roseto Degli Abruzzi il , nel percorrere a bordo del Parte_1 proprio motociclo BMW tg. DC18043 la Via Nazionale SS 16, con direzione di marcia nord-sud, giungeva in prossimità dell'intersezione con la Via Accolle, ove entrava in collisione con l'autovettura Ford Fiesta tg.
EC662DH, condotta da e cadendo rovinosamente a terra si procurava le lesioni riferite. Controparte_1
E' provato per tabulas (cfr. verbale di rilevamento della polizia municipale intervenuta) che la conducente proveniente dall'opposta direzione di marcia, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per CP_1 immettersi in detta ultima via, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclo ed ometteva di concedergli la dovuta precedenza, tagliandogli di fatto la strada.
Orbene, dagli atti di causa è emerso con ragionevole certezza che la condotta di guida di Controparte_1 conducente l'autovettura Ford Fiesta tg. EC662DH, non concedendo la dovuta precedenza all'attore, è stata causa dell'incidente.
La ricostruzione del sinistro, del resto, è descritta in maniera puntuale nella rilevazione degli Agenti della
Polizia Municipale di Roseto Degli Abruzzi, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, che hanno anche comminato una sanzione amministrativa alla ai sensi dell'art. 145 c.d.s., comma 2 e comma CP_1
10, per non aver concesso la precedenza. Gli Agenti intervenuti hanno accertato che in data 2.10.2017 alle ore 17,00 circa, alla guida del suo autoveicolo marca Ford Modello Fiesta, percorreva la Controparte_1 strada statale SS 16 (denominata via Nazionale) con direttrice di marcia sud-nord. Giunta all'intersezione con via Accolle effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di cedere la precedenza a destra ed entrava così in collisione con il motociclo BMW condotto da che transitava sulla Parte_1 medesima via, nell'opposta direzione di marcia. Tali risultanze della dinamica, quindi, inducono a ritenere sussistente il nesso eziologico tra la condotta imprudente tenuta dalla convenuta alla Controparte_1 guida dell'autovettura Ford Fiesta e l'occorso sinistro. Quest'ultima, infatti, nell'eseguire la manovra di svolta, avrebbe dovuto usare apprezzabile prudenza consentendo al , che aveva la precedenza, di Per_5 transitare lungo la strada.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2054 comma I cc, non avendo parte convenuta dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da qualsivoglia elemento di colpa o di aver dato prova che, comunque, l'evento si sarebbe ugualmente verificato in quanto non collegabile alla sua condotta, va riconosciuta fondata la domanda attorea in ordine all'an.
Va a tal proposito apprezzato in favore di parte attrice che, rispetto alla dinamica del sinistro, la difesa della parte convenuta, pur contestando la prospettazione fattuale offerta dall'attore, non ha fornito una rappresentazione alternativa dei fatti convincente ed anche la mancata costituzione di Controparte_2 compagnia assicuratrice per la RCA del suo autoveicolo, depone nel senso di una conferma di quanto rappresentato nell'atto introduttivo. La convenuta ha posto in essere così una condotta di guida imprudente e pericolosa per gli utenti della strada non concedendo la precedenza al motoveicolo di proprietà dell'attore.
Premesso quanto sopra, va dunque determinato il quantum debeatur.
La liquidazione del danno.
Passando adesso all'individuazione delle conseguenze risarcibili, occorre premettere, in ordine al danno non patrimoniale - risarcibile ex art. 2059 c.c., quale conseguenza pregiudizievole causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto – che se è vero, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n.
26972/2008, che unica categoria conosciuta dall'ordinamento giuridico è quella del danno non patrimoniale, svolgendo le locuzioni di "danno biologico", "danno esistenziale" e "danno morale" funzione meramente descrittiva (in ciò predicandosi l'attributo della unitarietà del danno non patrimoniale), va, tuttavia, ulteriormente assegnato alla categoria del danno non patrimoniale il carattere della onnicomprensività, intesa come obbligo per il giudice, di tener conto, ai fini risarcitori di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, salvo il limite di evitare duplicazioni attribuendo a pregiudizi identici nomi diversi e di risarcire soltanto quei pregiudizi che oltrepassino una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (cfr. Cass.
4379/2016).
Resta inteso che qualunque pregiudizio, in quanto danno-conseguenza, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte, mediante l'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento o di conseguenze
“esistenziali” e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n.
2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU dott.ssa
[...]
resa nel giudizio per A.T.P. n. 2216/2021 ed acquisita agli atti, è emersa la piena compatibilità delle Per_4 lesioni riportate da con la dinamica del sinistro. Parte_1
Ritiene il giudicante di dover in toto condividere la relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta, nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva, mentre non risultano apprezzabili le eccezioni della difesa di
[...] relative ad una inopponibilità della CTU per sua estraneità al giudizio n.2261/2021, stante la CP_1 regolare notifica alla medesima dell'atto introduttivo dell'accertamento preventivo e la sua decisione di non costituirsi. Ad ogni buon conto la relazione dell'indagine preventiva è stata regolarmente acquisita all'odierno giudizio in data 22.11.2024.
La consulente, Dott.ssa esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver effettuato Persona_4 un valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attore, ha ritenuto che a seguito del sinistro, lo stesso abbia riportato un “un danno biologico di natura psichica e un danno esistenziale per le ripercussioni negative sulla qualità della vita come le evidenti modificazioni peggiorative dei vari funzionamenti affettivi, lavorativi, sociali e relazionali, risarcibili pari al 7%. l 'entità delle spese mediche sostenute sono congrue, ma non ci si può esprimere per le eventuali spere da sostenere nel futuro”.
Rispondendo alle osservazioni critiche del Ctp della compagnia l'ausiliaria del Controparte_3
Giudice ha individuato il danno biologico, inteso come “lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, comunque risarcibile nella misura del 7% (sette per cento). Il danno di natura psichica e il danno esistenziale per le ripercussioni negative sulla qualità della vita come le evidenti modificazioni peggiorative dei vari funzionamenti affettivi, lavorativi, sociali e relazionali, risarcibili pari al 7%. L'entità delle spese mediche sostenute sono congrue, ma non ci si può esprimere per le eventuali spese da sostenere nel futuro. In riferimento alle conseguenze di ordine temporaneo, risulta ammissibile un periodo d'inabilità temporanea totale pari a 40 (quaranta) giorni. Parziale al 75% pari a 30 (trenta) giorni, relativi al periodo di concessione del carico, a tolleranza, con doppio appoggio;
un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 80(ottanta), relativi al periodo di deambulazione cautelata con canadesi oltre ad FKT e ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% pari a giorni 30
(trenta).”
L'ausiliare del Giudice ha pertanto coì riassunto il consuntivo medico-legale:
“Inabilità temporanea totale: gg.40; Inabilità temporanea parziale al 75%: gg.30; Inabilità temporanea parziale al 50%: gg.40; Inabilità temporanea parziale al 25%: gg.30; Danno biologico fino al 7%; Danno biologico di natura psitica del 7%”
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del 2024, tenendo conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (54 anni) nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunato competono le seguenti somme: Danno biologico permanente € 9.827,29; Invalidità temporanea totale (40 gg.) € 2.209,60; Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg.) € 1.242,90; Invalidità temporanea parziale al
50% (40 gg.) € 1.104,80; Invalidità temporanea parziale al 25% ( 30 gg.) € 414,30 e così per un Totale danno biologico temporaneo di € 4.971,60.
Complessivamente andrà pertanto liquidato all'attore un importo pari ad € 14.798,89 oltre a spese mediche ritenute congrue per € 1.691,93, che, detratto l'acconto ricevuto per € 12.400,00, determina in un risarcimento residuo di €4.090,82.
A tale importo vanno aggiunte le spese legali sostenuta dall'attore nella fase stragiudiziale, ormai pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza, ammontanti a € 2.530,50 (preavviso di parcella Avv.
- doc. 14 attore). Controparte_7
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C.Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente le ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, comma 3 Cod. Ass.) in quanto l'istante, al di là della non chiara esplicitazione del pregiudizio subito non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Il grado di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Sul piano strettamente giuridico consegue da quanto esposto che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017,
Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Vero è che la CTU ha evidenziato che il “a causa della diastasi sinfisi pubica e del dolore che ne consegue Parte_1 presenta una evidente zoppia e non riesce a guidare per lunghi tragitti per cui ha dovuto lasciare precedente lavoro (autista del titolare dell'azienda) e, pur essendo stato reintegrato dopo il riconoscimento dell'invalidità, ha dovuto accettare mansioni inferiori. Il trauma ha comportato disfunzioni dell'attività sessuale che hanno causato tensioni familiari e aggravato la sua situazione psichica.”
Le considerazioni del CTU non consentono di attribuire all'attore ulteriori voci di danno specifico in esubero rispetto al danno biologico, malgrado le sue richieste in merito all'impatto del danno biologico sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione: e ciò perché entrambe le voci sono state meramente allegate, ma non ne è stata fornita prova specifica. Quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, giova premettere che esso costituisce un danno permanente (destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima) che va autonomamente liquidato laddove sia accertata una riduzione della capacità di guadagno con conseguente perdita (di natura patrimoniale) di reddito (cfr. Cass. 27/01/2011 n. 1879; Cass. 1/12/2009 n. 25289).
Nel caso di specie, il danno suddetto non risulta dimostrato, attesa l'insufficienza di un cambio di mansioni a dimostrare una deminutio patrimoniale. Il doc. n.13 (busta paga dell'attore risalente alle mansioni di autista del datore) non è prova adeguata, in difetto dell'allegazione di una fattura successiva al sinistro, a certificare il nocumento patrimoniale sofferto dal . Il danno non patrimoniale alla vita di relazione è stato Parte_1 meramente allegato ma anch'esso non dimostrato (nessuna articolazione di prova testimoniale sulle circostanze di essersi l'attore allontanato per due mesi da casa e delle difficoltà nella sfera affettivo/familiare).
Gli importi come sopra determinati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed avente natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali.
Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), pur richiesti dall'attore, in quanto lo stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,
13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno.
In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452;
Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente,
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c. civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Al risarcimento dei danni così determinati devono essere condannati in solido l'assicurazione
[...]
e la proprietaria/conducente del veicolo Non è accoglibile, invero, CP_2 Controparte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, stante il disposto dell'art. 2054 c.c.
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno e art. 96 c.p.c.
Sul punto, invero, parte attrice non ha affatto dimostrato che la parte soccombente ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese processuali Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo. Analogamente, vanno poste a carico dei soccombenti le spese di lite del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2216/2021 R.G. del Tribunale di Teramo (G.I. dott.ssa Erika Piscè), nonché le spese della c.t.u. svolta in detto procedimento, così come le spese della c.t.p., ove opportunamente supportate da idonea documentazione fiscalmente rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3345/2022
R.G.A.C.C., ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore dello Controparte_1 Controparte_6 stesso, a titolo di ristoro per i danni subiti in conseguenza del sinistro del 2/10/2017, dell'importo di euro
4.090,82, al netto dell'importo già ottenuto per via stragiudiziale, oltre euro 2.530,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, oltre interessi con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso in favore Controparte_1 Controparte_6 dell'attore delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre ad € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone, in via definitiva, a carico di e in solido, le spese Controparte_1 Controparte_6 dell'espletata CTU medica nel procedimento per a.t.p. n. 2216/2021 liquidate in € 581,54 a titolo di compenso, oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla somma di € 36,60 per spese e di € 302,00 per il compenso dell'ausiliario, così come le spese della c.t.p. svolte in detta sede, ove opportunamente supportate da idonea documentazione fiscalmente rilevante.
Teramo, lì 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)