Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio-
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
19/03/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott. Gaetano Catalani Giudice
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1060/2024 R.G., sulla domanda proposta da: Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F.
), con l'avvocato VINCIGUERRA DOMENICO, C.F. 1
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), contumace C.F. 2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 2 settembre 2024, Parte_1 proponeva ricorso per la il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge Controparte_1
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in Policoro
il 5 marzo 2009 e di aver ottenuto da questo Tribunale decreto di omologa della separazione consensuale in data 27 ottobre/3 novembre 2021
Riteneva che le condizioni di separazione mantenessero la loro validità nell'assicurare le relazioni con i figli, ma chiedeva un aumento del contributo di mantenimento, che quantificava in euro 500,00 complessive, a carico del CP 1 in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche e dell'apprezzabile livello di reddito dell'obbligato.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il CP 1 non si costituiva e verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione, essendo spirato inutilmente il termine di giacenza della raccomandata informativa, con la quale era stato dato corso alla notifica ex art. 140 c.p.c. in precaria assenza del destinatario dalla sua abitazione, il Presidente istruttore ne dichiarava la contumacia.
All'udienza venivano raccolte le dichiarazioni della Pt 1 che, ribadendo i presupposti della domanda di divorzio, deduceva come i rapporti con il coniuge erano andati deteriorandosi dopo il ricorso, giacchè il CP 1 aveva cominciato a mostrare disinteresse per i figli diradando gli incontri con loro e sottraendosi agli obblighi di mantenimento concordati con la separazione.
Riferiva poi di aver appreso che il CP 1 era stato coinvolto in un sinistro stradale per sua colpa, e gli era stata sospesa la patente perché accertato nell'occorso il suo stato di ebbrezza e l'uso di sostanza stupefacente.
La ricorrente veniva autorizzata ad acquisire il provvedimento prefettizio di sospensione dell'autorizzazione alla guida.
In assenza di attività istruttoria, veniva fissata l'udienza di discussione con termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note.
Il P.M. in sede faceva pervenire gli atti del giudizio pendente dinnanzi al T.M. di
Potenza con unita la segnalazione del Commissariato P.S. di Policoro dell'8 gennaio
2025, in ordine alle indagini per atti persecutori in danno della Parte 1 ad opera del Controparte_1 basate in particolare sulle s.i.t. rilasciate dalla sorella della
,
ricorrente circa gli atteggiamenti vessatori del resistente e il disagio dei minori.
Il P.M. chiedeva di assumere le statuizioni utili all'interesse dei minori.
All'udienza del 7 marzo 2025 la Pt 1 confermava gli elementi dedotti nei suoi scritti difensivi e la modifica delle conclusioni nel senso di richiedere l'affidamento esclusivo dei minori.
Il Presidente riservava la causa in decisione per riferirne al collegio in camera di consiglio.
Tanto premesso, può innanzitutto affermarsi che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto del
27 ottobre 13 novembre 2021, e quindi ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle residue domande, deve essere innanzitutto accolta quella con cui, in sede di precisazione delle conclusioni, la Pt_1 ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori.
Come è noto, l'art. 473bis n. 19 c.p.c. consente, senza limiti, l'introduzione di nuove domande quando riferite ai figli minori e, in ogni caso, il giudice, ai sensi dell'art. 473bis n. 2 c.p.c., può sempre adottare i provvedimenti opportuni per la prole minorenne, anche in deroga all'art. 112 c.p.c..
Nel caso di specie vengono in evidenza circostanze significativamente rilevanti per ritenere che il CP_1 abbia tenuto, dopo la separazione, un comportamento che incide sulla serenità dei figli con modalità decisamente negative. La ricorrente ha prodotto le denunce da lei presentata sulla continua serie di comunicazioni che il CP_1 le ha rivolto praticando una sorveglianza eccessiva sull'accudimento dei figli e sulle relazioni con la prole che determinavano in lei uno stato di apprensione e di ansia;
ma più di recente, a mente della relazione del
Commissariato di Polizia di Policoro, la condotta di lui si aggravata conclamandosi in episodi vessatori ripetuti, che hanno coinvolto la serenità della famiglia e dei minori.
In quegli atti sono riportate le sommarie informazioni rilasciate dalla sorella della Pt 1 che descrivono "un crescendo esponenziale di atteggiamenti indegni, tra vessazioni, offese, ingiurie, deliri, messaggi, appostamenti, ritorsioni” ad opera del CP_1 tanto da far paventare alla teste “un crollo emotivo" della Pt 1 e un
,
gravissimo disagio in capo ai minori così che “ PE è depresso, balbetta, non vuole 66 andare a scuola se non a fatica e con disinteresse” mentre ER 1 si è rifugiata in una relazione con un ragazzino della quale è diventata dipendente”. A dire ancora della né teste "il padre mostra totale disinteresse nei confronti dei figli, di cui non si occupa affettivamente, né economicamente".
C'è di più che con gli ultimi documenti depositati dalla ricorrente, con riferimento agli atti con cui il Prefetto di Matera ha sospeso la validità della patente di guida del CP 1 per due anni, emerge il ricorso di lui a sostanze alcooliche e stupefacenti del tipo cocaina. Ed essendo egli stato coinvolto in un incidente stradale proprio quando era esposto agli effetti delle due sostanze, viene data evidenza alla sua irresponsabilità con comportamenti che egli attua in dispregio della vita stessa degli altri.
Ora come è previsto dall'art. 473bis n. 42 e n. 44 c.p.c., in caso di violenze,
l'attività istruttoria non si conchiude nelle prove formali, essendo rimesso al giudice il potere di acquisire anche semplici informazioni “al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti per i mezzi di prova" e, quindi, ugualmente, mediante “i rapporti di intervento e le relazioni di servizio redatti delle forze dell'ordine". Di modo che gli elementi surriportati sono tutti utilizzabili e nel loro complesso appaiono chiari nel descrivere una personalità del CP_1 contrassegnata da condotte irregolari nel vivere quotidiano, e particolarmente incidenti sulla serenità dei figli. Egli risulta essersi fisicamente e moralmente allontanato dalla prole, con un atteggiamento regressivo che ha alterato i rapporti fra loro marginalizzando la sua figura genitoriale e introducendo un distacco emotivo che ha lasciato i minori smarriti e fragili.
Ciò conforta la conclusione della ricorrente circa un affidamento esclusivo alla sua persona.
Non di meno però, come ha richiesto il P.M. nell'avanzare una domanda di intervento a favore dei minori, la situazione di disagio dei minori è descritta in modo preoccupante dalla zia materna, che evidenzia un malessere psicologico rilevante esternato dalla balbuzie del piccolo PE e dal suo disinteresse per le attività della sua infanzia, come pure dalla ricerca di ER 1 di un legame responsivo con un compagno che finisce per indirizzare il pensiero.
Questo richiede un intervento di sostegno dei servizi sociali a cui va rimesso il compito di accertare la effettiva condizione dei minori e attuare una progettualità di superamento della fase critica suddescritta, con le strategie di contatto e di coinvolgimento ritenute più opportune, fra le quali quelle ludiche-sportive che ne suscitino un maggior coinvolgimento in relazioni amicali e di gruppo dirette a incrementare le capacità di autostima e di fiducia in sa stessi e di autodeterminazione nelle scelte di vita. CP 1 di sostanze alcolicheLe ragioni di pericolo indotte dall'uso da parte del e di stupefacenti c.d. "pesanti" per le alterazioni che genera negli assuntori, e che di fatto lo hanno esposto all'incidente stradale in cui egli si è trovato coinvolto, inducono a sospendere gli incontri con i minori. CP 1Questa è una soluzione che tende a stimolare il recupero funzionale del anche nell'acquisizione di capacità genitoriali efficaci che gli consentano di riprendere una relazione armonica con i figli. A tal fine va rimesso all'intervento di sostegno dei servizi sociali anche la predisposizione di un calendario di incontri fra i minori e il padre, sorvegliato nell'andamento e nei risultati di avvicinamento fra padre e figli in senso produttivo per la serenità di costoro, allorchè il CP_1 prenda l'iniziativa nel voler incontrare i figli e si rivolga allo scopo agli operatori dei servizi. Circa i contributi economici, la comparazione fra le disponibilità delle parti è venuta a delinearsi differentemente dalle proposizioni del ricorso. Infatti, se nell'atto introduttivo la Pt 1 ebbe a chiedere un aumento dell'assegno fino a 500,00 euro mensili, in sede di comparizione ella ha dichiarato di aver un contratto a tempo determinato che, seppure per un importo assai limitato (euro 400,00 mensili) e per un periodo ristretto a pochi mesi (fino a giugno 2025) le assicura una disponibilità economica tutta propria.
C'è di più che, in conseguenza dell'affidamento esclusivo ella percepirà per intero l'assegno unico universale (come già di sposto in via provvisoria dal Presidente istruttore). Ora è vero che il CP 1 con la sua contumacia ha sottratto al giudizio elementi valutativi sulla sua condizione economica, ma la Pt 1 non ha addotto dati a lei favorevoli circa un incremento di reddito del coniuge dopo la separazione.
Tutto ciò induce a confermare sul punto gli accordi di separazione che, di natura. consensuale, assicurano della capacità del CP 1 nel sostenerli e della sufficienza degli stessi nella utilità al mantenimento della prole. La percezione dell'assegno unico nel suo totale da parte della Pt 1 la compensa invece della permanenza esclusiva '
dei minori con lei e dei maggiori esborsi che la impegnano a tale ragione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo in ragione della semplicità del giudizio in assenza di attività istruttoria, e in favore dell'erario per l'ammissione della Pt 1 al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 02/09/2024 da Parte 1 e CP 1
ノ[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
Parte 1 e Controparte_1 il 05/03/2009 in POLICORO;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, Parte II, serie A, numero 2;
3) affida i minori Persona 3 Controparte 2 in via esclusiva alla madre Parte 1 ;
4) sospende i diritti di visita e di incontro dei minori con il padre;
5) incarica il servizio sociale di Policoro di attuare una progettualità di sostegno dei minori nei termini di cui in motivazione, disponendo che gli operatori del servizio riferiscano dei risultati alla Procura della Repubblica presso il T.M. di Potenza al termine degli interventi, oppure immediatamente ove dovessero ravvisare necessità di provvedimenti urgenti;
6) conferma le condizioni di separazione quanto all'importo del contributo ordinario di mantenimento della prole a carico del Controparte_1 e a favore di
e conferma altresì le condizioni di separazione quanto alla Parte 1
,
ripartizione delle spese straordinarie;
7) assegna in via definitiva a Parte 1 l'importo totale dell'assegno unico universale;
8) Condanna Controparte 1 al pagamento in favore dell'erario delle spese di costituzione difesa della Parte 1 liquidandole in euro 1.654,00, oltre accessori di legge liquidati nel decreto di liquidazione degli onorari al difensore.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco