TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.10458/20 R.G. tra
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonio Mazzeo come da procura speciale a margine del Per_1 ricorso per riassunzione del 08.07.2024
RICORRENTI
e
, in persona del pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2020 premesso di aver prestato servizio Persona_1 quale Assistente Capo della Polizia Penitenziaria sino al collocamento in quiescenza, esponeva che in data 28.12.1980, durante l'espletamento delle sue funzioni presso la sezione di Massima Sicurezza del carcere di Trani, veniva sequestrato insieme ad altri agenti colleghi da un gruppo di terroristi detenuti durante una rivolta scoppiata all'interno del carcere;
che a seguito dell'evento riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero, riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
di aver presentato, in data 07.11.2018, domanda al per l'attribuzione dei benefici previsti in favore delle Controparte_1 vittime del dovere;
che, con provvedimento del 10.06.2019, la
[...]
rigettava la relativa richiesta. Controparte_3
Richiamato il quadro normativo di riferimento, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai
1 sensi dell'art.1, commi 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza del ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In corso di causa sopravveniva il decesso del ricorrente ed il giudizio veniva proseguito dagli eredi indicati in epigrafe.
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal . Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione che CP_1 ha statuito che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva del
07.11.2018, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, non può ritenersi prescritto il diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma
3, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
*
Nel merito, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
2 decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
15485 del 2017; n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato come il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) ritenute per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 - Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non
3 preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U. n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017, Cass.
n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che debba essere Persona_1 riconosciuto vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005, atteso che il militare ha riportato il trauma per cui è causa nell'espletamento di un'attività finalizzata al contrasto alla criminalità e nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Nella specie la pericolosità dell'attività posta in essere dal ricorrente sussiste perché già ritenuta tale dal legislatore con l'effetto che, in relazione alle infermità riportate, gli debbano essere riconosciuti i benefici, quale vittima del dovere, nei limiti delle disposizioni di legge invocate.
Più in dettaglio, al fine di verificare il grado dell'infermità riportata dal ricorrente nel corso dell'episodio descritto, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito di una Persona_2 perizia di scienza dopo aver confermato la patologia da cui l'istante era affetto (Esiti di contusione ecchimotica regione zigomatica dx e valida contusione del gomito dx trattata con apparecchio gessato
(nc); disturbo d'ansia generalizzato con disforia e somatizzazione cronicizzato (Tabella B 11% secondo tabella di conversione) ha accertato a carico di un'invalidità complessiva del Persona_1
18% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tuttavia, avendo il de cuius riportato patologie comportanti una invalidità permanente Per_1 complessiva inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (18%), non può essere riconosciuto agli eredi costituiti né l'assegno vitalizio ex L. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex D.P.R. 243/06 nella misura di euro 500,00, né lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, L. n. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2, comma 105, L. n. 244/07, che presuppongono entrambi una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Analogamente, non può essere riconosciuta la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n.
206 del 2004, avendo il de cuius presentato la domanda per conseguire i benefici Per_1 correlati allo status di vittima del dovere soltanto in data 07.11.2018 ovvero a distanza di oltre
4 dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 222/07 (01.12.2007); pertanto, è ormai interamente decorso il termine di prescrizione decennale per conseguire il relativo beneficio.
L'accoglimento della domanda nei limiti di cui innanzi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, vanno posti a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che aveva diritto al riconoscimento dello status di vittima del Persona_1 dovere in relazione ai postumi permanenti riportati in conseguenza dell'evento lesivo del
28.12.1980;
- rigetta le ulteriori domande proposte in ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.10458/20 R.G. tra
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonio Mazzeo come da procura speciale a margine del Per_1 ricorso per riassunzione del 08.07.2024
RICORRENTI
e
, in persona del pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2020 premesso di aver prestato servizio Persona_1 quale Assistente Capo della Polizia Penitenziaria sino al collocamento in quiescenza, esponeva che in data 28.12.1980, durante l'espletamento delle sue funzioni presso la sezione di Massima Sicurezza del carcere di Trani, veniva sequestrato insieme ad altri agenti colleghi da un gruppo di terroristi detenuti durante una rivolta scoppiata all'interno del carcere;
che a seguito dell'evento riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero, riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
di aver presentato, in data 07.11.2018, domanda al per l'attribuzione dei benefici previsti in favore delle Controparte_1 vittime del dovere;
che, con provvedimento del 10.06.2019, la
[...]
rigettava la relativa richiesta. Controparte_3
Richiamato il quadro normativo di riferimento, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai
1 sensi dell'art.1, commi 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza del ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In corso di causa sopravveniva il decesso del ricorrente ed il giudizio veniva proseguito dagli eredi indicati in epigrafe.
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal . Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione che CP_1 ha statuito che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva del
07.11.2018, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, non può ritenersi prescritto il diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma
3, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
*
Nel merito, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
2 decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
15485 del 2017; n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato come il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) ritenute per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 - Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non
3 preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U. n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017, Cass.
n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che debba essere Persona_1 riconosciuto vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005, atteso che il militare ha riportato il trauma per cui è causa nell'espletamento di un'attività finalizzata al contrasto alla criminalità e nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Nella specie la pericolosità dell'attività posta in essere dal ricorrente sussiste perché già ritenuta tale dal legislatore con l'effetto che, in relazione alle infermità riportate, gli debbano essere riconosciuti i benefici, quale vittima del dovere, nei limiti delle disposizioni di legge invocate.
Più in dettaglio, al fine di verificare il grado dell'infermità riportata dal ricorrente nel corso dell'episodio descritto, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito di una Persona_2 perizia di scienza dopo aver confermato la patologia da cui l'istante era affetto (Esiti di contusione ecchimotica regione zigomatica dx e valida contusione del gomito dx trattata con apparecchio gessato
(nc); disturbo d'ansia generalizzato con disforia e somatizzazione cronicizzato (Tabella B 11% secondo tabella di conversione) ha accertato a carico di un'invalidità complessiva del Persona_1
18% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tuttavia, avendo il de cuius riportato patologie comportanti una invalidità permanente Per_1 complessiva inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (18%), non può essere riconosciuto agli eredi costituiti né l'assegno vitalizio ex L. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex D.P.R. 243/06 nella misura di euro 500,00, né lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, L. n. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2, comma 105, L. n. 244/07, che presuppongono entrambi una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Analogamente, non può essere riconosciuta la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n.
206 del 2004, avendo il de cuius presentato la domanda per conseguire i benefici Per_1 correlati allo status di vittima del dovere soltanto in data 07.11.2018 ovvero a distanza di oltre
4 dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 222/07 (01.12.2007); pertanto, è ormai interamente decorso il termine di prescrizione decennale per conseguire il relativo beneficio.
L'accoglimento della domanda nei limiti di cui innanzi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, vanno posti a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che aveva diritto al riconoscimento dello status di vittima del Persona_1 dovere in relazione ai postumi permanenti riportati in conseguenza dell'evento lesivo del
28.12.1980;
- rigetta le ulteriori domande proposte in ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5