Sentenza 18 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. L'interruzione del nesso causale nella responsabilità dell'Ente pubblicoArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2016
LA INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE NELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO IN IPOTESI DI DANNO CAGIONATO DALLE PRECARIE CONDIZIONI DI UNA STRADA. LA VERIFICA DELLA CAUSA CONCRETA DEL DANNO TRA PERICOLOSITA' DEL BENE INERTE OVVERO DOTATO DI UN INTRINSECO DINAMISMO. ONERI PROBATORI ALLA LUCE DI ALCUNI CASI ESAMINATI DALLA CASSAZIONE NEL CORSO DEL 2016. Le precarie condizioni di una strada sono nella maggior parte dei casi la causa di incidenti, anche gravi, in cui si imbattono i comuni cittadini che quotidianamente ne fanno uso. Il contenzioso che conseguentemente si apre è notevole ed è inevitabile che molte questioni giungano all'esame del Supremo Giudice per le problematiche ad esse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CO TE S P EMA DICASSAZIONE1 046 170 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL P LAC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 4001/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 7218/00 Cron.28064 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.20/05/02 ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: UC RT, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA NICOTERA 29, GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 07218/00 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2002 INPS - 2254 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto, presso l'Avvocatura Centrale avvocati VALERIO rappresentato e difeso dagli MERCANTI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale o
contro
UC RT;
intimato avverso la sentenza n. 1263/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/01/00 R.G.N. 16374/93; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato TADRIS per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 6089/98, depositata in cancelleria il 30 marzo 1998, parzialmente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore del sig. BE CC, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, delle somme già ad esso corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva, n. 1263/2000, depositata in cancelleria il 20 gennaio 2000, lo stesso Tribunale quantificava in lire 596.458 l'importo suddetto, condannando l'INPS al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione secondo i Laught criteri già stabiliti con la sentenza pretorile. Contro entrambe le sentenze hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte privata sia l'INPS. La parte privata espone in fatto, col suo ricorso principale, che: aveva ricevuto dall'INPS, in data 8 gennaio 1987, le cosiddette quote fisse ex art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con gli arretrati, maggiorati degli interessi corrispettivi decorrenti dalla medesima data di maturazione del diritto alla somma capitale;
-gli arretrati erano stati pagati all'Istituto in quanto le dette quote dovevano essere corrisposte per effetto della legge di interpretazione autentica, e perciò retroattiva, 28 febbraio 1986, n. 45, la quale aveva chiarito, in modo favorevole ai pensionati, il significato dell'art. 19, primo comma, della citata legge n. 843 del 1978, in precedenza 3 interpretato nel senso di negare in ogni caso il beneficio a chi fosse titolare anche di pensione integrativa a carico del fondo di previdenza INPS;
- ciò fondava la domanda di condanna dell'Istituto al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione del suo credito, con decorrenza fin dall'epoca della maturazione, ed agli interessi legali computati, con uguale decorrenza, sul coacervo di capitale e rivalutazione, detratti gli interessi già percepiti. - il pretore aveva accolto la domanda. Con la citata sentenza non definitiva il Tribunale è pervenuto alla parziale riforma della decisione pretorile sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121° dall'entrata in vigore della citata norma interpretativa, poiché, l Ear ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Quantificando il dovuto, con la sentenza definitiva, lo stesso Tribunale ha precisato che sulla somma liquidata in favore dell'assicurata a titolo di rivalutazione sono dovuti gli interessi e l'ulteriore rivalutazione, secondo i criteri fatti propri dalla decisione pretorile, sui quali non era stato interposto gravame da parte dell'Istituto. Il ricorso principale dell'assicurata è diretto contro le statuizioni limitative del diritto alla rivalutazione monetaria;
quello incidentale dell'Istituto è diretto contro le statuizioni di conferma dei criteri di computo degli interessi e della rivalutazione già indicati nella sentenza di primo grado. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso le medesime sentenze. Il ricorso principale si articola su di un unico, complesso motivo, inteso a riproporre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, essendo: a) irrilevante la posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo;
b) non richiesta, per l'erogazione delle maggior somme dovute, alcuna domanda amministrativa dell'assicurato, cui sia ricollegabile l'istituto della spatium deliberandi concesso all'ente LSaught erogatore della prestazione, col correlativo differimento delle condizioni di responsabilità dell'ente stesso per l'eventuale inadempimento. Col ricorso incidentale l'INPS, denunciando vizi di motivazione su di un punto decisivo della controversia, assume che infondatamente il giudice a quo ha ritenuto essere stato statuito dal pretore il diritto dell'assicurato di percepire, sulla somma liquidata a titolo di rivalutazione, ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, laddove la sentenza di primo grado si era limitata a stabilire che spettavano gli interessi legali sulle somme rivalutate>>. Il ricorso principale è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso 5 in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica>>. Si tratta, inoltre, di un principio affermato con specifico riferimento a crediti maturati, come nella specie, da pensionati in forza dell'art. 9 bis D.L. 30 dicembre 1985 Eary h n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso, in via di interpretazione autentica, la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi - quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le difese dell'Istituto resistente non propongono ragioni nuove o diverse rispetto a quelle già confutate nelle precedenti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uniformare a quel principio, implicante il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con decorrenza da ciascun rateo di pensione decurtato dallo stesso Istituto in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843. Ne segue la cassazione di entrambe le sentenze impugnate, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuova 6 quantificazione del credito vantato dalla ricorrente, operazione implicante accertamenti di fatto che precludono la pronuncia nel merito ad opera diretta di questa Corte, cui è inibito anche qualsiasi riferimento agli accertamenti risultanti dalla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Il ricorso incidentale, concernendo la questione della spettanza di ulteriori interessi e rivalutazione, investe una statuizione non travolta dalla cassazione di quella recante la quantificazione della somma liquidata a titolo di rivalutazione, essendone del tutto indipendente, sicché il ricorso stesso non può considerarsi assorbito e va, Sayeht conseguentemente, esaminato. Esso è infondato, poiché procede da una inesatta lettura della sentenza impugnata, la quale non ha affatto affermato che il pretore aveva accertato il diritto dell'assicurato ad ulteriori interessi e rivalutazione sulle somme ad esso liquidate per rivalutazione calcolata fino al dì del tardivo pagamento della somma capitale. ir. La sentenza definita ha, invece, autonomamente statuito sull'attribuzione di siffatto diritto ed ha richiamato la sentenza pretorile limitatamente ai criteri seguiti dal primo giudice ai fini del calcolo degli interessi e della rivalutazione. Ciò emerge con chiarezza dalla struttura del periodo contenente la contestata statuizione, la cui prima parte esprime il momento precettivo della decisione: ..sulla somma di lire 596.458 spettano ulteriori interessi e rivalutazione monetaria... mentre la seconda si affida alla ricognizione del decisum presente nella sentenza di primo grado: secondo i criteri seguiti dal pretore>>. 7 O bene, i criteri seguiti dal pretore, ai fini della suddetta attribuzione, sono, come avverte lo stesso ricorrente incidentale, quelli del cumulo integrale di interessi e rivalutazione, ossia del computo dei primi sulla somma rivalutata e non sul solo importo del capitale;
e e la sentenza d'appello ha semplicemente inteso rilevare che su questo aspetto l'Istituto assicuratore non aveva formulato specifiche censure: ciò che lo stesso INPS, in effetti, non contesta, proprio per avere limitato la sua doglianza al rilievo della pretesa erroneità della lettura (ad opera del tribunale) della decisone di primo grado. Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e della ritenuta necessità бау ы di rinvio della causa ad altro giudice per ulteriore esame, si designa quest'ultimo nella Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla detta corte (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044). Allo stesso giudice si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale ed accoglie quello principale. Cassa, nei limiti delle censure accolte, le sentenze impugnate e rinvia la causa, per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 8 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL CANCELLIERED Depositato in Cancelieria oggi, 1.8LUG. 2002 E R P IL CANCELLIERE T R O G 3 0 3 1 I A 5 S . D S . T , A R O N T L A . ' L 3 A L O L 7 S - E B E 8 P I D - S D I 1 I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E 0