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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel.. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2587 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Alessio Lazazzera, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli (NA), via G.
Sanfelice n. 24, presso lo studio dell'avv. Silvio Piantanida;
Appellante
CONTRO
(P.I.: , ora Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Elvira
Spagnuolo, presso il cui studio in Avellino (AV), via
Circumvallazione n. 125, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n.
70/2022, pubblicata in data 12.01.2022
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 3.12.2015, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l' della CP_1
1 provincia di , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il pregresso acquisto in capo al defunto
degli alloggi riportati in catasto al fol. 26 p.lla n.426/2 Persona_1 CP_4
) e 426/5 del Comune di NT I. (AV) con tutti
[...] CP_5 gli accessori e pertinenze e con la decorrenza e per il titolo che saranno accertati nel corso del giudizio ed in particolare, quanto al primo per esser succeduto alla originaria assegnataria in virtù di successione CP_4 testamentaria e quanto al secondo per esser succeduto alla dante causa
quale cessionaria di;
2. in via Persona_2 CP_5 Parte_2 subordinata, accertare e dichiarare il pregresso acquisto per usucapione in capo al defunto degli alloggi riportati in catasto al fol. 26 Persona_1 CP_ p.lla n. 426/2 ) e 426/5 (Smorto del Comune di CP_4
NT I (AV) con tutti gli accessori e pertinenze e con la decorrenza che sarà accertata nel corso del giudizio;
3. per l'effetto dei predetti acquisti in capo a per il titolo che sarà ritenuto ed accertato, Persona_1 dichiarare trasferiti all'esponente, con la decorrenza di legge, quale avente causa del defunto , gli alloggi innanzi indicati;
4. autorizzare il Persona_1
Dirigente dell'agenzia del Territorio di ad eseguire le conseguenti CP_1 formalità di trascrizione a favore e contro con esonero da responsabilità;
5. adottare ogni altro provvedimento conseguente per legge;
6. vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
A sostegno delle domande spiegate, l'attore assumeva di risiedere e dimorare stabilmente dal 15.04.2011 nell'alloggio ex Gestione INA-
Casa sito in NT Irpino alla via dei Mille n. 3/1-2, ottenuto dall'unione, nel 1964, di due distinte e adiacenti unità immobiliari, rese comunicanti tramite l'apertura di una porta nel muro divisorio.
Deduceva che le anzidette unità, realizzate dalla Gestione INA-CASA per la cessione in proprietà ai sensi della legge 28 febbraio 1949 n. 43, erano state assegnate, con due distinti contratti provvisori con patto di futura vendita, la prima (con contratto del 9.2.1954), alla sig.ra
(moglie del Sig. , e la seconda (con CP_4 Persona_1 contratto del 19.11.1955) al sig. ; che Parte_3 all'assegnazione conseguiva l'immediata immissione nel possesso degli alloggi da parte degli assegnatari;
che, successivamente, con due distinte promesse di vendita stipulate in data 1.2.1964, debitamente registrate ai sensi dell'art. 35 L. n. 60/1963, intercorse con CP_4
e con , la Gestione INA-Casa
[...] Parte_3 prometteva di vendere gli alloggi in questione ai su indicati assegnatari, che si obbligavano a corrispondere alla Gestione 300 rate mensili quale ammortamento del costo dell'immobile; che entrambi gli assegnatari provvedevano a versare tutte le rate di ammortamento estinguendo il rispettivo debito e maturando, dunque, il diritto, trasmissibile iure successionis, alla stipula dell'atto definitivo di cessione in proprietà dell'alloggio.
2 Evidenziava, poi, che , nel dicembre del 1960, Parte_3 cedeva alla sig.ra (madre di i diritti Persona_2 Persona_1 relativi all'assegnazione dell'alloggio con promessa di futura vendita,
a lui precedentemente assegnati;
che, in data 21.01.1976, la Per_2 decedeva, lasciando quale unico erede il figlio, , che si Persona_1 immetteva nel possesso dell'alloggio, occupandolo stabilmente, pubblicamente e pacificamente intestandosi le utenze domestiche nel pieno convincimento del legittimo subentro della madre nell'acquisto dell'alloggio in luogo dell'originario assegnatario e cedente ; CP_5 che, in data 7.12.1993, decedeva anche la sig.ra , CP_4 disponendo, in favore del marito con testamento Persona_1 olografo del 24.4.1964, del suo diritto sull'alloggio assegnatole dalla
Gestione INA-Casa; che sin dal 1964 aveva vissuto Persona_1 negli alloggi suddetti, unificati mediante l'apertura di una porta, pervenuti, l'uno per successione della moglie , e l'altro CP_4 per successione della madre.
Assumeva, infine, di aver convissuto con sin dal Persona_1
15.4.2011, prestandogli assistenza fino al suo decesso, avvenuto in data 31.07.2014, e che lo stesso con testamento olografo Per_1 dell'8.11.2008, aveva disposto in favore dell'attore (anche) dei suoi diritti sull'intero alloggio: che, pertanto, l'istante, quale erede testamentario, in virtù dell'art. 4 della promessa di Vendita, nonché ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 43 del 1949, istitutrice della Gestione Ina
Casa e che disciplina la successione nel diritto in caso di decesso dell'assegnatario, è subentrato nel diritto dell'assegnatario deceduto non solo in ordine al godimento dell'immobile ma, anche e soprattutto, nel diritto di farsene riconoscere e dichiarare definitivamente proprietario mediante stipula dell'atto formale di trasferimento; che, infine, data la contestazione dello che (con missiva del 6-8.5.2015) lo CP_1 diffidava a rilasciare l'immobile, ritenendolo occupante sine titulo, ed essendogli stata negata la tutela cautelare proposta ex art. 700 cpc, era suo interesse, promuovere adeguata azione di merito al fine di sentir dichiarare il suo acquisto a titolo derivato quale avente causa del defunto . Persona_1
Radicata la lite, con comparsa del 22.2.2016, si costituiva in giudizio il convenuto della provincia di , contestando CP_1 CP_1 specificamente l'avversa ricostruzione dei fatti, concludendo per il rigetto delle domande attoree, inammissibili e infondate, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., depositata in data 12.1.2022, si costitutiva in giudizio l' CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] premesso che lo era stato sciolto e posto in Controparte_1 liquidazione con delibera della Giunta Regionale n. 328 del
3 16.07.2019 e che tutte le funzioni, i rapporti attivi e passivi, i beni e le risorse strumentali, umane e patrimoniali erano stati trasferiti all' dichiarava di voler proseguire il giudizio già instaurato CP_3 nei confronti dell' facendo proprio tutte le difese, eccezioni e CP_1 conclusioni da quest'ultimo rassegnate.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti e disattesa, perché ritenuta ininfluente, la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attore, il tribunale di Avellino definiva la lite con sentenza n.
70/2022, pubblicata in data 12/01/2022, così statuendo: “
1. rigetta le domande proposte da;
2. condanna l'attore Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore del convenuto
[...] Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.600,00 per compensi
[...] professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Elvira Spagnuolo per dichiarato anticipo;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'attore e
l' . CP_3
In particolare, il primo giudice:
i) in via preliminare, rigettava l'eccezione di avvenuta interruzione del processo sollevata dalla difesa di parte attrice, legata all'allegazione di avvenuta asserita estinzione dell'ente convenuto, ritenendo che tra lo e l' si fosse verificato un fenomeno di successione CP_1 CP_3
a titolo particolare e che, quindi, dovesse trovare applicazione l'art. 111 c.p.c., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata tra queste ultime spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare;
ii) nel merito, richiamato il principio della ragione più liquida, rigettava: a) sia la domanda proposta in via principale, non avendo l'attore provato l'avvenuta effettiva posizione in essere di un acquisto
a titolo derivativo in capo a coloro che ha indicato come suoi danti causa, fondando tale conclusione sull'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di trasferimento della proprietà di alloggi AC,
l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già dal patto di futura vendita per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti, trattandosi appunto di assegnazione con promessa di vendita o con patto di futura vendita”, evidenziando che nella specie non emergeva la sussistenza di alcun atto di carattere traslativo posto in essere dall'ente proprietario a favore dei danti causa dell'attore, avendo, di contro, la promessa di futura vendita dell'1.2.1964 natura meramente obbligatoria;
b) sia la domanda subordinata di usucapione, per l'assorbente rilievo, conseguente alla natura obbligatoria della promessa di vendita, che la condizione dei danti causa dell'attore andava qualificata come detenzione qualificata
4 e non come possesso, non risultando peraltro provata dall'istante l'avvenuta tempestiva interversio possessionis, necessaria per ritenere perfezionato l'acquisto dei beni a titolo originario.
Contestualmente al deposito della sentenza, con decreto del 12.1.2022, il tribunale - provvedendo sull'istanza di liquidazione proposta dal difensore dell'attore soccombente - revocava l'ammissione di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che lo stesso
[...] avesse agito in giudizio con colpa grave ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 136 del D.P.R. 115/2002, al fine evidenziando che le pretese azionate erano state disattese per gli stessi motivi esplicitati nell'ordinanza con cui era stato definito il procedimento ante causam promosso dall'attore ex art. 700 c.p.c.
Infine, con decreto n. cron. 819/2022 del 7.3.2022, il primo giudice, accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalle parti, emendava la sentenza n. 70/2022 nella parte in cui, per mera svista, disponeva, benché non fosse stata richiesta, la distrazione delle spese liquidate a carico del in favore dell'avv. Elvira Pt_1
Spagnuolo, difensore dello . CP_1
Il giudizio di secondo grado Contro la sentenza n. 70/2022, pubblicata il 12.1.2022, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 9.06.2022, proponeva appello , lamentando: 1) erroneità ed Parte_1 infondatezza della sentenza, per aver il tribunale ingiustamente rigettato entrambe le domande attoree, in contrasto con i principi rispettivamente affermati da Cass. n. 17682/2007 e Cass. n.
9106/2000; 2) erronea regolamentazione delle spese, per aver il
Tribunale erroneamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dello della provincia di , anziché in CP_1 CP_1 favore dell' benché quest'ultima si fosse costituita in CP_3 giudizio in sostituzione del primo.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, di annullare la condanna alle spese e competenze del giudizio disposta in primo grado in favore dell' in quanto CP_1 sostituita da CP_3
In via istruttoria, chiedeva ammettersi la prova per testi sulle circostanze articolate in prime cure (ritrascritte alle pagg. 33-36 dell'appello), già disattesa dal tribunale perché ritenuta ininfluente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 18.11.2022, si costituiva in giudizio lo concludendo per il rigetto del CP_1 gravame, inammissibile e infondato, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 Pur ritualmente evocata, l' non si costituiva in Controparte_3 giudizio.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a 40 giorni quello per il deposito delle conclusionali.
******
1. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' CP_3
non costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata.
[...]
2. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio, risultando all'evidenza superflua, per le ragioni che si diranno a breve, la prova testimoniale articolata dall'appellante, già motivatamente disattesa in prime cure.
2.1. Con il primo profilo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda spiegata in via principale, assumendo che la decisione del Tribunale si poneva in evidente contrasto con il principio espresso da Cass. n. 17682/2007, che, in controversia analoga, aveva affermato che: “Al fine di stabilire se le parti abbiano concluso un contratto preliminare ovvero definitivo di compravendita, non sono decisive le espressioni usate (come, ad esempio, "preliminare" nell'intestazione del contratto ovvero "vende" nel testo), mentre non rileva né la riserva di nomina del contraente, ai sensi dell'art. 1401
c.c., che può operare indifferentemente sia in un negozio definitivo che preparatorio, né l'aver posto come condizione, che è prevista dalla legge ed attiene all'efficacia del negozio, l'ottenimento di una autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, non attenendosi al principio di diritto affermato, aveva attribuito al contratto la natura di preliminare, omettendo anche di dare il giusto rilievo alle circostanze che il rapporto era stato integralmente attuato, con il pagamento dell'intero prezzo ed il trasferimento dell'immobile mediante consegna, e che la parte venditrice aveva omesso di chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, così determinando il mancato avveramento dell'evento previsto in condizione)”. Deduce, quindi, testualmente, che: “Il principio enunciato, sebbene riguardi situazioni soggettivamente diverse, tuttavia è pienamente applicabile alla vertenza de qua in quanto la questione che risolve determina la effettiva qualifica e natura, al di là della formale denominazione, anche del contratto intercorso tra la sig.ra Per_2 ed il sig. da una parte e l'INA CASA dall'altra e, quindi, CP_5 chiarisce se quei contratti con patto di futura vendita ma con
6 immediata immissione in possesso degli immobili da parte dei futuri acquirenti potessero qualificarsi delle vere e proprie compravendite definitive la cui efficacia/perfezionamento di natura meramente dichiarativa era subordinata soltanto al versamento delle 300 rate di corrispettivo (condizione avveratasi in entrambi i casi e non contestata). Neanche contestata era la permanenza delle condizioni in capo al de cuius per poter ottenere il formale Persona_1 trasferimento degli immobili poi trasferiti, mortis causa, all'esponente. Dunque, il Tribunale avellinese avrebbe dovuto adeguarsi ed attenersi all'evocato superiore principio giurisprudenziale del tutto valido ed applicabile, sotto il profilo di oggettiva tipicità, alla vertenza sub judice” (cfr. pagg. 23-24 dell'appello).
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di specificità.
Giova innanzitutto richiamare i passi contestati della pronuncia impugnata, con cui il tribunale così diffusamente argomentava il rigetto della domanda de qua: <
4.1. Iniziando dalla domanda proposta dall'attore in via principale questa va rigettata, perché l'attore non ha provato l'avvenuta effettiva posizione in essere di un acquisto a titolo derivativo in capo a coloro che ha indicato come suoi danti causa. In questo senso depongono le seguenti considerazioni:
I. - in tema di trasferimento della proprietà di alloggi AC, l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già dal patto di futura vendita per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti, trattandosi appunto di assegnazione con promessa di vendita o con patto di futura vendita (così Cass. 24 luglio 1997, n. 6923);
II. - emerge dalle stesse allegazioni poste in essere dall'attore in citazione che nessun atto di carattere traslativo è stato mai posto in essere dall'ente titolare dell'alloggio in favore dei danti causa dell'attore, essendo intervenuti, invece, soltanto atti di carattere obbligatorio;
III. - non viene in rilievo quanto affermato da Cass. civ., Sez. II, 14 agosto 2007, n.° 17682 (citata da parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c.), riguardando tale pronuncia una fattispecie concreta diversa dalla presente e relativa ad un'omessa richiesta di autorizzazione al giudice tutelare (la quale era stata posta come condizione nel contratto stipulato nel caso attenzionato dalla S.C.);
IV. - guardando ai documenti prodotti dall'attore in allegato alla citazione (v. docc. contrassegnati con i nn. da 4 a 7) in tutti tali contratti viene sempre stabilita la necessità di un successivo ulteriore contratto ai fini della produzione dell'effetto traslativo;
V. - così, l'art. 7 del contratto provvisorio di assegnazione di alloggio con promessa di futura vendita del 9.2.1954 prevede che una volta determinata l'aliquota di ammortamento l'ente avrebbe provveduto a stipulare non già il
7 contratto di vendita, bensì “il contratto definitivo di assegnazione con promessa di vendita”; VI. - stesso contenuto ha poi l'art. 7 del contratto provvisorio di assegnazione di alloggio con promessa di futura vendita del 19.11.1955;
VII. - le pattuizioni contenute nella promessa di futura vendita di alloggio dell'1.2.1964 stipulata con sono tali da non Controparte_6 consentire dubbi in ordine alla natura giuridica soltanto obbligatoria e non anche traslativa degli effetti scaturenti dalle stesse;
VIII. - basta considerare a tal proposito: il nomen iuris attribuito a tale atto
(“promessa di futura vendita di alloggio”); l'ultimo comma dell'art. 1 di tale contratto in cui si stabilisce che “la Gestione promette di vendere all'assegnatario …”; l'art. 4 nel quale si sancisce l'obbligazione da parte dell'ente “di cedere la proprietà dell'alloggio … a favore dell'assegnatario
o dei suoi eredi legittimi o testamentari dopo la estinzione del debito derivante dal presente contratto”; il comma 3 dell'art. 6 nel quale si stabilisce che “Il patto di cui sopra verrà a suo tempo riportato nel contratto di trasferimento di proprietà dell'alloggio”;
IX. - considerazioni analoghe valgono relativamente alla promessa di futura vendita di alloggio dell'1.2.1964 stipulata con , in Parte_3 quanto contenente pattuizioni di identico tenore a quelle appena esaminate;
X. - in definitiva, mancando la posizione in essere di contratto con effetti traslativi tra i danti causa dell'attore e l'ente proprietario degli alloggi l'attore non può avere in alcun modo acquisito la titolarità di diritto reale sugli stessi a titolo derivativo. Ne deriva il rigetto della domanda proposta dall'attore in via principale>>.
Osserva innanzitutto la corte che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, se è vero che ai fini dell'ammissibilità del gravame non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.,
Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n.
36481/2022).
In altri termini, occorre che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
8 Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il primo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c., ove si consideri che l'appellante, lungi dal contrastare e replicare alle specifiche argomentazioni poste a fondamento del rigetto della domanda principale, si limitava a richiamare, a sostegno dei propri assunti, Cass. n. 17682/2007, già sottoposta all'attenzione del tribunale, che chiariva come nella specie restasse irrilevante quanto affermato nell'invocato precedente, involgente - come effettivamente emerge dalla lettura integrale della pronuncia - fattispecie concreta completamente diversa da quella esaminata, caratterizzata, quest'ultima, da peculiari accordi intercorsi tra le parti (le promesse di futura vendita degli alloggi Gestione INA-Casa dell'1.2.1964), le cui pattuizioni, unitariamente interpretate, inducevano a ritenere che si fosse in presenza di contratti con effetti solo obbligatori, e non traslativi.
L'appellante, in altri termini, senza specificamente censurare l'interpretazione delle promesse di futura vendita fornita dal tribunale,
e senza meglio argomentare sull'affermata (ma inesistente) analogia tra la fattispecie esaminata da Cass. n. 17682/2007 e quella concreta, si limitava apoditticamente a sostenere che a quest'ultima dovesse essere applicato il principio affermato nella prima, senza però fornire alcuna motivazione idonea a ribaltare il convincimento del primo giudice.
Ferma, dunque, l'inammissibilità della doglianza, perché non
“dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (Cass. n. 21824/2019), si osserva come la stessa sia anche infondata, ove si consideri che l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal tribunale (Cass. n. 6923/1997) e posto a sostegno del rigetto della domanda principale attorea, è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, che ha affermato: “In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di (successivo ed) apposito contratto di compravendita (Cass. n. 10890 del 1999; Cass. n. 6923 del 1997; sulla necessità dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà, cfr. Cass. n. 6123 del 2001; Cass. n. 22471 del 2004, n.
18732 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 3280 del 2021). In tema di
9 assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, invero, il trasferimento della proprietà dell'alloggio non si determina automaticamente con l'esercizio della facoltà di riscatto né con il completo pagamento del prezzo ma solo quando sia stata perfezionata l'attività negoziale implicante il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per
l'esercizio del diritto al trasferimento medesimo, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore conserva, fino a detto trasferimento, il potere di rilevare ragioni di decadenza dai diritti collegati all'assegnazione (…omissis)” (cfr., in motivazione, Cass. n.
21965/2022, punto 10.5).
Consegue, quindi, che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, perché si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dell'alloggio, oggetto dell'iniziale contratto provvisorio di assegnazione con promessa di futura vendita, occorre la stipula dell'atto definitivo di cessione, non essendo sufficiente l'integrale pagamento del prezzo.
A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, che, nella specie, nei contratti provvisori di assegnazione dell'alloggio con promessa di futura vendita
(rispettivamente stipulati il 9.2.1954 ed il 19.11.1955), all'art. 3, è richiamato il Regolamento predisposto dalla Gestione ai sensi dell'art. 23 DPR n. 340/1949, che, al comma 1, prevede: “la Gestione Ina-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso”, il che ulteriormente riprova la necessità, per il prodursi dell'effetto traslativo, della stipula di un successivo ed ulteriore contratto, ossia l'atto definitivo di cessione, nella specie pacificamente inesistente.
2.2. Con il secondo, connesso profilo di censura, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda subordinata di usucapione, assumendo che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata confligge con superiori pronunce che militano in senso diametralmente contrario, al fine richiamando Cass. n. 9106/2000, trascrivendone parte della motivazione, ove si legge: “Nelle ipotesi predette, tra le quali reputa il
Collegio possa ben rientrare quella, oggetto di causa, della assegnazione in godimento, con patto di futura vendita, di alloggi economici e popolari, la convenzione non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza, appunto, attraverso il trasferimento della mera detenzione, caratterizzando coerentemente la consegna della cosa) ma è in funzione di un comune proposito di trasferimento della proprietà o di un diritto reale, alla quale è coerente il passaggio immediato del possesso, che costituisce solo una anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito. L'immediato trasferimento del possesso che accede a siffatta convenzione, con la quale è perfettamente compatibile, caratterizza, dunque, anche la consegna del bene
10 oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto. La consegna, del resto, essendo il possesso un fenomeno che prescinde, come si è detto, dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, che non richiede affatto il requisito del fondamento causale (vedi, con riguardo a contratto preliminare di compravendita, con pattuizione di immediato trasferimento del possesso dell'immobile promesso in vendita, Cass. 13.7.93 n. 7690). Osserva, ancora,
a tal proposito il Collegio che la tesi, come sopra enunciata, dell'immediato trasferimento del possesso in capo all'assegnatario di un alloggio economico popolare a mezzo convenzione caratterizzata sostanzialmente da una cessione in uso dell'alloggio medesimo con promessa di vendita e non da un'assegnazione con locazione semplice (nel qual caso il possesso non sarebbe stato trasferito all'assegnatario, ma sarebbe rimasto in capo all'Ente - v. Cass. n. 4998-97 in motivazione), trova conforto nella costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2403-74, n. 4042-78, n. 4698-78, n.
1564-82, n. 940-86, n. 6506 88) secondo la quale il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario ai sensi del T.U. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che costui possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile. È evidente, infatti, che tale consentita anticipata attribuzione non potrebbe provenire da chi di consimile possesso non fosse già titolare”.
Deduce, dunque, che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il possesso pieno esercitato sugli immobili dai sigg. e Per_2 CP_5 prima e poi dal sig. e dall'esponente era certamente Persona_1 idoneo a procurare l'usucapione dei beni in questione, invocando, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e della precedente ordinanza istruttoria anche laddove il primo Giudice ha ritenuto esser superflue le prove orali articolate, evidenziando che sebbene alcune circostanze dedotte erano sostanzialmente ridondanti in quanto già dimostrate documentalmente, tuttavia altre circostanze di prova orale tendevano a dimostrare non soltanto il possesso ultraventennale, pieno, esclusivo, pubblico e pacifico esercitato dai sigg. , Per_2
, e dall' esponente nel corso dei decenni precedenti ma CP_5 Per_1 anche a dimostrare il completo disinteresse degli enti (INA CASA prima e successivamente) rispetto all'uso delle unità CP_1 immobiliari in questione.
La censura va disattesa.
L'appellante, ancora una volta, si limita a richiamare il precedente giurisprudenziale invocato in prime cure (Cass. n. 9106/2000), senza minimamente rapportarlo alla fattispecie concreta ed al contenuto degli specifici accordi intercorsi tra gli assegnatari e la Gestione Ina-
Casa, benché specificamente esaminati dal tribunale, che, qualificate le promesse di vendita dell'1.2.1964 (successive ai contratti provvisori di assegnazione degli alloggi con promessa di futura
11 vendita) come contratti ad effetti meramente obbligatori, legittimamente escludeva che la disponibilità degli alloggi in capo ai danti causa dell'attore potesse qualificarsi come possesso, trattandosi invece di detenzione qualificata, al fine richiamando i principi - cui anche questa Corte intente dare continuità - affermati da SS.UU. n.
7930/2008.
Pronuncia, quest'ultima, con cui le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e facendo propria la tesi maggioritaria, escludevano che l'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, affermando che si tratta di mera detenzione, chiarendo che: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.
Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata
e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art.
1141 cod. civ.”, indicando, infine, le specifiche ragioni che non consentivano di aderire al contrario e minoritario indirizzo giurisprudenziale invocato dall'appellante ed esplicitato in pronunce isolate, tra le quali Cass. n. 9106/2000 (cfr., in motivazione, SS.UU. n.
7930/2008, punto sub
2. Ricorso incidentale).
Corretta, pertanto, appare la motivazione del tribunale, che, nell'uniformarsi ai su indicati principi, dopo aver precisato che: <I. in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. civ., Sez. III, 2 dicembre 2016, n.° 24637); II. il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una
"interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (Cass. civ., Sez. III, 17 novembre 2009, n.° 24222);
[omissis]…>>, di poi, richiamati consolidati insegnamenti in tema di
12 interversio possessionis, rigettava la domanda subordinata proposta dall'attore.
Cosi motivava il primo giudice: <nel caso di specie l'attore, attesa la configurabilità della situazione detenzione qualificata in capo ai danti causa, non ha provato l'avvenuta IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel.. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2587 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Alessio Lazazzera, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli (NA), via G.
Sanfelice n. 24, presso lo studio dell'avv. Silvio Piantanida;
Appellante
CONTRO
(P.I.: , ora Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Elvira
Spagnuolo, presso il cui studio in Avellino (AV), via
Circumvallazione n. 125, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n.
70/2022, pubblicata in data 12.01.2022
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 3.12.2015, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l' della CP_1
1 provincia di , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il pregresso acquisto in capo al defunto
degli alloggi riportati in catasto al fol. 26 p.lla n.426/2 Persona_1 CP_4
) e 426/5 del Comune di NT I. (AV) con tutti
[...] CP_5 gli accessori e pertinenze e con la decorrenza e per il titolo che saranno accertati nel corso del giudizio ed in particolare, quanto al primo per esser succeduto alla originaria assegnataria in virtù di successione CP_4 testamentaria e quanto al secondo per esser succeduto alla dante causa
quale cessionaria di;
2. in via Persona_2 CP_5 Parte_2 subordinata, accertare e dichiarare il pregresso acquisto per usucapione in capo al defunto degli alloggi riportati in catasto al fol. 26 Persona_1 CP_ p.lla n. 426/2 ) e 426/5 (Smorto del Comune di CP_4
NT I (AV) con tutti gli accessori e pertinenze e con la decorrenza che sarà accertata nel corso del giudizio;
3. per l'effetto dei predetti acquisti in capo a per il titolo che sarà ritenuto ed accertato, Persona_1 dichiarare trasferiti all'esponente, con la decorrenza di legge, quale avente causa del defunto , gli alloggi innanzi indicati;
4. autorizzare il Persona_1
Dirigente dell'agenzia del Territorio di ad eseguire le conseguenti CP_1 formalità di trascrizione a favore e contro con esonero da responsabilità;
5. adottare ogni altro provvedimento conseguente per legge;
6. vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
A sostegno delle domande spiegate, l'attore assumeva di risiedere e dimorare stabilmente dal 15.04.2011 nell'alloggio ex Gestione INA-
Casa sito in NT Irpino alla via dei Mille n. 3/1-2, ottenuto dall'unione, nel 1964, di due distinte e adiacenti unità immobiliari, rese comunicanti tramite l'apertura di una porta nel muro divisorio.
Deduceva che le anzidette unità, realizzate dalla Gestione INA-CASA per la cessione in proprietà ai sensi della legge 28 febbraio 1949 n. 43, erano state assegnate, con due distinti contratti provvisori con patto di futura vendita, la prima (con contratto del 9.2.1954), alla sig.ra
(moglie del Sig. , e la seconda (con CP_4 Persona_1 contratto del 19.11.1955) al sig. ; che Parte_3 all'assegnazione conseguiva l'immediata immissione nel possesso degli alloggi da parte degli assegnatari;
che, successivamente, con due distinte promesse di vendita stipulate in data 1.2.1964, debitamente registrate ai sensi dell'art. 35 L. n. 60/1963, intercorse con CP_4
e con , la Gestione INA-Casa
[...] Parte_3 prometteva di vendere gli alloggi in questione ai su indicati assegnatari, che si obbligavano a corrispondere alla Gestione 300 rate mensili quale ammortamento del costo dell'immobile; che entrambi gli assegnatari provvedevano a versare tutte le rate di ammortamento estinguendo il rispettivo debito e maturando, dunque, il diritto, trasmissibile iure successionis, alla stipula dell'atto definitivo di cessione in proprietà dell'alloggio.
2 Evidenziava, poi, che , nel dicembre del 1960, Parte_3 cedeva alla sig.ra (madre di i diritti Persona_2 Persona_1 relativi all'assegnazione dell'alloggio con promessa di futura vendita,
a lui precedentemente assegnati;
che, in data 21.01.1976, la Per_2 decedeva, lasciando quale unico erede il figlio, , che si Persona_1 immetteva nel possesso dell'alloggio, occupandolo stabilmente, pubblicamente e pacificamente intestandosi le utenze domestiche nel pieno convincimento del legittimo subentro della madre nell'acquisto dell'alloggio in luogo dell'originario assegnatario e cedente ; CP_5 che, in data 7.12.1993, decedeva anche la sig.ra , CP_4 disponendo, in favore del marito con testamento Persona_1 olografo del 24.4.1964, del suo diritto sull'alloggio assegnatole dalla
Gestione INA-Casa; che sin dal 1964 aveva vissuto Persona_1 negli alloggi suddetti, unificati mediante l'apertura di una porta, pervenuti, l'uno per successione della moglie , e l'altro CP_4 per successione della madre.
Assumeva, infine, di aver convissuto con sin dal Persona_1
15.4.2011, prestandogli assistenza fino al suo decesso, avvenuto in data 31.07.2014, e che lo stesso con testamento olografo Per_1 dell'8.11.2008, aveva disposto in favore dell'attore (anche) dei suoi diritti sull'intero alloggio: che, pertanto, l'istante, quale erede testamentario, in virtù dell'art. 4 della promessa di Vendita, nonché ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 43 del 1949, istitutrice della Gestione Ina
Casa e che disciplina la successione nel diritto in caso di decesso dell'assegnatario, è subentrato nel diritto dell'assegnatario deceduto non solo in ordine al godimento dell'immobile ma, anche e soprattutto, nel diritto di farsene riconoscere e dichiarare definitivamente proprietario mediante stipula dell'atto formale di trasferimento; che, infine, data la contestazione dello che (con missiva del 6-8.5.2015) lo CP_1 diffidava a rilasciare l'immobile, ritenendolo occupante sine titulo, ed essendogli stata negata la tutela cautelare proposta ex art. 700 cpc, era suo interesse, promuovere adeguata azione di merito al fine di sentir dichiarare il suo acquisto a titolo derivato quale avente causa del defunto . Persona_1
Radicata la lite, con comparsa del 22.2.2016, si costituiva in giudizio il convenuto della provincia di , contestando CP_1 CP_1 specificamente l'avversa ricostruzione dei fatti, concludendo per il rigetto delle domande attoree, inammissibili e infondate, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., depositata in data 12.1.2022, si costitutiva in giudizio l' CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] premesso che lo era stato sciolto e posto in Controparte_1 liquidazione con delibera della Giunta Regionale n. 328 del
3 16.07.2019 e che tutte le funzioni, i rapporti attivi e passivi, i beni e le risorse strumentali, umane e patrimoniali erano stati trasferiti all' dichiarava di voler proseguire il giudizio già instaurato CP_3 nei confronti dell' facendo proprio tutte le difese, eccezioni e CP_1 conclusioni da quest'ultimo rassegnate.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti e disattesa, perché ritenuta ininfluente, la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attore, il tribunale di Avellino definiva la lite con sentenza n.
70/2022, pubblicata in data 12/01/2022, così statuendo: “
1. rigetta le domande proposte da;
2. condanna l'attore Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore del convenuto
[...] Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.600,00 per compensi
[...] professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Elvira Spagnuolo per dichiarato anticipo;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'attore e
l' . CP_3
In particolare, il primo giudice:
i) in via preliminare, rigettava l'eccezione di avvenuta interruzione del processo sollevata dalla difesa di parte attrice, legata all'allegazione di avvenuta asserita estinzione dell'ente convenuto, ritenendo che tra lo e l' si fosse verificato un fenomeno di successione CP_1 CP_3
a titolo particolare e che, quindi, dovesse trovare applicazione l'art. 111 c.p.c., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata tra queste ultime spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare;
ii) nel merito, richiamato il principio della ragione più liquida, rigettava: a) sia la domanda proposta in via principale, non avendo l'attore provato l'avvenuta effettiva posizione in essere di un acquisto
a titolo derivativo in capo a coloro che ha indicato come suoi danti causa, fondando tale conclusione sull'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di trasferimento della proprietà di alloggi AC,
l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già dal patto di futura vendita per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti, trattandosi appunto di assegnazione con promessa di vendita o con patto di futura vendita”, evidenziando che nella specie non emergeva la sussistenza di alcun atto di carattere traslativo posto in essere dall'ente proprietario a favore dei danti causa dell'attore, avendo, di contro, la promessa di futura vendita dell'1.2.1964 natura meramente obbligatoria;
b) sia la domanda subordinata di usucapione, per l'assorbente rilievo, conseguente alla natura obbligatoria della promessa di vendita, che la condizione dei danti causa dell'attore andava qualificata come detenzione qualificata
4 e non come possesso, non risultando peraltro provata dall'istante l'avvenuta tempestiva interversio possessionis, necessaria per ritenere perfezionato l'acquisto dei beni a titolo originario.
Contestualmente al deposito della sentenza, con decreto del 12.1.2022, il tribunale - provvedendo sull'istanza di liquidazione proposta dal difensore dell'attore soccombente - revocava l'ammissione di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che lo stesso
[...] avesse agito in giudizio con colpa grave ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 136 del D.P.R. 115/2002, al fine evidenziando che le pretese azionate erano state disattese per gli stessi motivi esplicitati nell'ordinanza con cui era stato definito il procedimento ante causam promosso dall'attore ex art. 700 c.p.c.
Infine, con decreto n. cron. 819/2022 del 7.3.2022, il primo giudice, accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalle parti, emendava la sentenza n. 70/2022 nella parte in cui, per mera svista, disponeva, benché non fosse stata richiesta, la distrazione delle spese liquidate a carico del in favore dell'avv. Elvira Pt_1
Spagnuolo, difensore dello . CP_1
Il giudizio di secondo grado Contro la sentenza n. 70/2022, pubblicata il 12.1.2022, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 9.06.2022, proponeva appello , lamentando: 1) erroneità ed Parte_1 infondatezza della sentenza, per aver il tribunale ingiustamente rigettato entrambe le domande attoree, in contrasto con i principi rispettivamente affermati da Cass. n. 17682/2007 e Cass. n.
9106/2000; 2) erronea regolamentazione delle spese, per aver il
Tribunale erroneamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dello della provincia di , anziché in CP_1 CP_1 favore dell' benché quest'ultima si fosse costituita in CP_3 giudizio in sostituzione del primo.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, di annullare la condanna alle spese e competenze del giudizio disposta in primo grado in favore dell' in quanto CP_1 sostituita da CP_3
In via istruttoria, chiedeva ammettersi la prova per testi sulle circostanze articolate in prime cure (ritrascritte alle pagg. 33-36 dell'appello), già disattesa dal tribunale perché ritenuta ininfluente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 18.11.2022, si costituiva in giudizio lo concludendo per il rigetto del CP_1 gravame, inammissibile e infondato, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 Pur ritualmente evocata, l' non si costituiva in Controparte_3 giudizio.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a 40 giorni quello per il deposito delle conclusionali.
******
1. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' CP_3
non costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata.
[...]
2. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio, risultando all'evidenza superflua, per le ragioni che si diranno a breve, la prova testimoniale articolata dall'appellante, già motivatamente disattesa in prime cure.
2.1. Con il primo profilo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda spiegata in via principale, assumendo che la decisione del Tribunale si poneva in evidente contrasto con il principio espresso da Cass. n. 17682/2007, che, in controversia analoga, aveva affermato che: “Al fine di stabilire se le parti abbiano concluso un contratto preliminare ovvero definitivo di compravendita, non sono decisive le espressioni usate (come, ad esempio, "preliminare" nell'intestazione del contratto ovvero "vende" nel testo), mentre non rileva né la riserva di nomina del contraente, ai sensi dell'art. 1401
c.c., che può operare indifferentemente sia in un negozio definitivo che preparatorio, né l'aver posto come condizione, che è prevista dalla legge ed attiene all'efficacia del negozio, l'ottenimento di una autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, non attenendosi al principio di diritto affermato, aveva attribuito al contratto la natura di preliminare, omettendo anche di dare il giusto rilievo alle circostanze che il rapporto era stato integralmente attuato, con il pagamento dell'intero prezzo ed il trasferimento dell'immobile mediante consegna, e che la parte venditrice aveva omesso di chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, così determinando il mancato avveramento dell'evento previsto in condizione)”. Deduce, quindi, testualmente, che: “Il principio enunciato, sebbene riguardi situazioni soggettivamente diverse, tuttavia è pienamente applicabile alla vertenza de qua in quanto la questione che risolve determina la effettiva qualifica e natura, al di là della formale denominazione, anche del contratto intercorso tra la sig.ra Per_2 ed il sig. da una parte e l'INA CASA dall'altra e, quindi, CP_5 chiarisce se quei contratti con patto di futura vendita ma con
6 immediata immissione in possesso degli immobili da parte dei futuri acquirenti potessero qualificarsi delle vere e proprie compravendite definitive la cui efficacia/perfezionamento di natura meramente dichiarativa era subordinata soltanto al versamento delle 300 rate di corrispettivo (condizione avveratasi in entrambi i casi e non contestata). Neanche contestata era la permanenza delle condizioni in capo al de cuius per poter ottenere il formale Persona_1 trasferimento degli immobili poi trasferiti, mortis causa, all'esponente. Dunque, il Tribunale avellinese avrebbe dovuto adeguarsi ed attenersi all'evocato superiore principio giurisprudenziale del tutto valido ed applicabile, sotto il profilo di oggettiva tipicità, alla vertenza sub judice” (cfr. pagg. 23-24 dell'appello).
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di specificità.
Giova innanzitutto richiamare i passi contestati della pronuncia impugnata, con cui il tribunale così diffusamente argomentava il rigetto della domanda de qua: <
4.1. Iniziando dalla domanda proposta dall'attore in via principale questa va rigettata, perché l'attore non ha provato l'avvenuta effettiva posizione in essere di un acquisto a titolo derivativo in capo a coloro che ha indicato come suoi danti causa. In questo senso depongono le seguenti considerazioni:
I. - in tema di trasferimento della proprietà di alloggi AC, l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già dal patto di futura vendita per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti, trattandosi appunto di assegnazione con promessa di vendita o con patto di futura vendita (così Cass. 24 luglio 1997, n. 6923);
II. - emerge dalle stesse allegazioni poste in essere dall'attore in citazione che nessun atto di carattere traslativo è stato mai posto in essere dall'ente titolare dell'alloggio in favore dei danti causa dell'attore, essendo intervenuti, invece, soltanto atti di carattere obbligatorio;
III. - non viene in rilievo quanto affermato da Cass. civ., Sez. II, 14 agosto 2007, n.° 17682 (citata da parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c.), riguardando tale pronuncia una fattispecie concreta diversa dalla presente e relativa ad un'omessa richiesta di autorizzazione al giudice tutelare (la quale era stata posta come condizione nel contratto stipulato nel caso attenzionato dalla S.C.);
IV. - guardando ai documenti prodotti dall'attore in allegato alla citazione (v. docc. contrassegnati con i nn. da 4 a 7) in tutti tali contratti viene sempre stabilita la necessità di un successivo ulteriore contratto ai fini della produzione dell'effetto traslativo;
V. - così, l'art. 7 del contratto provvisorio di assegnazione di alloggio con promessa di futura vendita del 9.2.1954 prevede che una volta determinata l'aliquota di ammortamento l'ente avrebbe provveduto a stipulare non già il
7 contratto di vendita, bensì “il contratto definitivo di assegnazione con promessa di vendita”; VI. - stesso contenuto ha poi l'art. 7 del contratto provvisorio di assegnazione di alloggio con promessa di futura vendita del 19.11.1955;
VII. - le pattuizioni contenute nella promessa di futura vendita di alloggio dell'1.2.1964 stipulata con sono tali da non Controparte_6 consentire dubbi in ordine alla natura giuridica soltanto obbligatoria e non anche traslativa degli effetti scaturenti dalle stesse;
VIII. - basta considerare a tal proposito: il nomen iuris attribuito a tale atto
(“promessa di futura vendita di alloggio”); l'ultimo comma dell'art. 1 di tale contratto in cui si stabilisce che “la Gestione promette di vendere all'assegnatario …”; l'art. 4 nel quale si sancisce l'obbligazione da parte dell'ente “di cedere la proprietà dell'alloggio … a favore dell'assegnatario
o dei suoi eredi legittimi o testamentari dopo la estinzione del debito derivante dal presente contratto”; il comma 3 dell'art. 6 nel quale si stabilisce che “Il patto di cui sopra verrà a suo tempo riportato nel contratto di trasferimento di proprietà dell'alloggio”;
IX. - considerazioni analoghe valgono relativamente alla promessa di futura vendita di alloggio dell'1.2.1964 stipulata con , in Parte_3 quanto contenente pattuizioni di identico tenore a quelle appena esaminate;
X. - in definitiva, mancando la posizione in essere di contratto con effetti traslativi tra i danti causa dell'attore e l'ente proprietario degli alloggi l'attore non può avere in alcun modo acquisito la titolarità di diritto reale sugli stessi a titolo derivativo. Ne deriva il rigetto della domanda proposta dall'attore in via principale>>.
Osserva innanzitutto la corte che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, se è vero che ai fini dell'ammissibilità del gravame non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.,
Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n.
36481/2022).
In altri termini, occorre che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
8 Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il primo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c., ove si consideri che l'appellante, lungi dal contrastare e replicare alle specifiche argomentazioni poste a fondamento del rigetto della domanda principale, si limitava a richiamare, a sostegno dei propri assunti, Cass. n. 17682/2007, già sottoposta all'attenzione del tribunale, che chiariva come nella specie restasse irrilevante quanto affermato nell'invocato precedente, involgente - come effettivamente emerge dalla lettura integrale della pronuncia - fattispecie concreta completamente diversa da quella esaminata, caratterizzata, quest'ultima, da peculiari accordi intercorsi tra le parti (le promesse di futura vendita degli alloggi Gestione INA-Casa dell'1.2.1964), le cui pattuizioni, unitariamente interpretate, inducevano a ritenere che si fosse in presenza di contratti con effetti solo obbligatori, e non traslativi.
L'appellante, in altri termini, senza specificamente censurare l'interpretazione delle promesse di futura vendita fornita dal tribunale,
e senza meglio argomentare sull'affermata (ma inesistente) analogia tra la fattispecie esaminata da Cass. n. 17682/2007 e quella concreta, si limitava apoditticamente a sostenere che a quest'ultima dovesse essere applicato il principio affermato nella prima, senza però fornire alcuna motivazione idonea a ribaltare il convincimento del primo giudice.
Ferma, dunque, l'inammissibilità della doglianza, perché non
“dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (Cass. n. 21824/2019), si osserva come la stessa sia anche infondata, ove si consideri che l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal tribunale (Cass. n. 6923/1997) e posto a sostegno del rigetto della domanda principale attorea, è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, che ha affermato: “In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di (successivo ed) apposito contratto di compravendita (Cass. n. 10890 del 1999; Cass. n. 6923 del 1997; sulla necessità dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà, cfr. Cass. n. 6123 del 2001; Cass. n. 22471 del 2004, n.
18732 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 3280 del 2021). In tema di
9 assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, invero, il trasferimento della proprietà dell'alloggio non si determina automaticamente con l'esercizio della facoltà di riscatto né con il completo pagamento del prezzo ma solo quando sia stata perfezionata l'attività negoziale implicante il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per
l'esercizio del diritto al trasferimento medesimo, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore conserva, fino a detto trasferimento, il potere di rilevare ragioni di decadenza dai diritti collegati all'assegnazione (…omissis)” (cfr., in motivazione, Cass. n.
21965/2022, punto 10.5).
Consegue, quindi, che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, perché si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dell'alloggio, oggetto dell'iniziale contratto provvisorio di assegnazione con promessa di futura vendita, occorre la stipula dell'atto definitivo di cessione, non essendo sufficiente l'integrale pagamento del prezzo.
A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, che, nella specie, nei contratti provvisori di assegnazione dell'alloggio con promessa di futura vendita
(rispettivamente stipulati il 9.2.1954 ed il 19.11.1955), all'art. 3, è richiamato il Regolamento predisposto dalla Gestione ai sensi dell'art. 23 DPR n. 340/1949, che, al comma 1, prevede: “la Gestione Ina-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso”, il che ulteriormente riprova la necessità, per il prodursi dell'effetto traslativo, della stipula di un successivo ed ulteriore contratto, ossia l'atto definitivo di cessione, nella specie pacificamente inesistente.
2.2. Con il secondo, connesso profilo di censura, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda subordinata di usucapione, assumendo che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata confligge con superiori pronunce che militano in senso diametralmente contrario, al fine richiamando Cass. n. 9106/2000, trascrivendone parte della motivazione, ove si legge: “Nelle ipotesi predette, tra le quali reputa il
Collegio possa ben rientrare quella, oggetto di causa, della assegnazione in godimento, con patto di futura vendita, di alloggi economici e popolari, la convenzione non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza, appunto, attraverso il trasferimento della mera detenzione, caratterizzando coerentemente la consegna della cosa) ma è in funzione di un comune proposito di trasferimento della proprietà o di un diritto reale, alla quale è coerente il passaggio immediato del possesso, che costituisce solo una anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito. L'immediato trasferimento del possesso che accede a siffatta convenzione, con la quale è perfettamente compatibile, caratterizza, dunque, anche la consegna del bene
10 oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto. La consegna, del resto, essendo il possesso un fenomeno che prescinde, come si è detto, dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, che non richiede affatto il requisito del fondamento causale (vedi, con riguardo a contratto preliminare di compravendita, con pattuizione di immediato trasferimento del possesso dell'immobile promesso in vendita, Cass. 13.7.93 n. 7690). Osserva, ancora,
a tal proposito il Collegio che la tesi, come sopra enunciata, dell'immediato trasferimento del possesso in capo all'assegnatario di un alloggio economico popolare a mezzo convenzione caratterizzata sostanzialmente da una cessione in uso dell'alloggio medesimo con promessa di vendita e non da un'assegnazione con locazione semplice (nel qual caso il possesso non sarebbe stato trasferito all'assegnatario, ma sarebbe rimasto in capo all'Ente - v. Cass. n. 4998-97 in motivazione), trova conforto nella costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2403-74, n. 4042-78, n. 4698-78, n.
1564-82, n. 940-86, n. 6506 88) secondo la quale il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario ai sensi del T.U. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che costui possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile. È evidente, infatti, che tale consentita anticipata attribuzione non potrebbe provenire da chi di consimile possesso non fosse già titolare”.
Deduce, dunque, che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il possesso pieno esercitato sugli immobili dai sigg. e Per_2 CP_5 prima e poi dal sig. e dall'esponente era certamente Persona_1 idoneo a procurare l'usucapione dei beni in questione, invocando, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e della precedente ordinanza istruttoria anche laddove il primo Giudice ha ritenuto esser superflue le prove orali articolate, evidenziando che sebbene alcune circostanze dedotte erano sostanzialmente ridondanti in quanto già dimostrate documentalmente, tuttavia altre circostanze di prova orale tendevano a dimostrare non soltanto il possesso ultraventennale, pieno, esclusivo, pubblico e pacifico esercitato dai sigg. , Per_2
, e dall' esponente nel corso dei decenni precedenti ma CP_5 Per_1 anche a dimostrare il completo disinteresse degli enti (INA CASA prima e successivamente) rispetto all'uso delle unità CP_1 immobiliari in questione.
La censura va disattesa.
L'appellante, ancora una volta, si limita a richiamare il precedente giurisprudenziale invocato in prime cure (Cass. n. 9106/2000), senza minimamente rapportarlo alla fattispecie concreta ed al contenuto degli specifici accordi intercorsi tra gli assegnatari e la Gestione Ina-
Casa, benché specificamente esaminati dal tribunale, che, qualificate le promesse di vendita dell'1.2.1964 (successive ai contratti provvisori di assegnazione degli alloggi con promessa di futura
11 vendita) come contratti ad effetti meramente obbligatori, legittimamente escludeva che la disponibilità degli alloggi in capo ai danti causa dell'attore potesse qualificarsi come possesso, trattandosi invece di detenzione qualificata, al fine richiamando i principi - cui anche questa Corte intente dare continuità - affermati da SS.UU. n.
7930/2008.
Pronuncia, quest'ultima, con cui le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e facendo propria la tesi maggioritaria, escludevano che l'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, affermando che si tratta di mera detenzione, chiarendo che: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.
Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata
e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art.
1141 cod. civ.”, indicando, infine, le specifiche ragioni che non consentivano di aderire al contrario e minoritario indirizzo giurisprudenziale invocato dall'appellante ed esplicitato in pronunce isolate, tra le quali Cass. n. 9106/2000 (cfr., in motivazione, SS.UU. n.
7930/2008, punto sub
2. Ricorso incidentale).
Corretta, pertanto, appare la motivazione del tribunale, che, nell'uniformarsi ai su indicati principi, dopo aver precisato che: <I. in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. civ., Sez. III, 2 dicembre 2016, n.° 24637); II. il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una
"interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (Cass. civ., Sez. III, 17 novembre 2009, n.° 24222);
[omissis]…>>, di poi, richiamati consolidati insegnamenti in tema di
12 interversio possessionis, rigettava la domanda subordinata proposta dall'attore.
Cosi motivava il primo giudice:
Ne deriva che un possesso dei beni per cui è causa è postulabile in capo a parte attrice soltanto a partire dall'invio del messaggio di posta elettronica suddetto o comunque dal deposito del ricorso cautelare predetto, atti medianti i quali parte attrice ha effettivamente posto in essere l'interversione del possesso in base alle coordinate ermeneutiche sovraesposte. Pertanto, essendo intervenuta l'interversione del possesso soltanto pochi mesi prima dell'inizio del presente giudizio non è maturato il periodo necessario all'usucapione del bene per cui è causa, con la conseguenza che le domande proposte vanno integralmente rigettate.
4.3. Le considerazioni sinora svolte sono tali da spiegare la totale irrilevanza ai fini della decisione della prova per testi che parte attrice aveva articolato nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 2, c.p.c.. In effetti, nessuno dei capitoli di prova articolati è idoneo a scalfire quanto sopra osservato in ordine alla natura giuridica dei contratti posti in essere ed alla mancanza della prova di uno specifico episodio di interversione del possesso. […]>>.
Motivazione minimamente scalfita dall'appellante, che, come già si è detto, lungi dal replicare alle diffuse argomentazioni svolte dal tribunale, si limita a richiamare, a sostegno dei propri assunti, un precedente giurisprudenziale ormai superato dalla pronuncia delle
SS.UU. n. 7930/2008.
A ciò si aggiunga, per completezza, che, in ogni caso, la domanda di usucapione proposta in via subordinata è in radice infondata, non essendo gli alloggi popolari usucapibili, atteso che, per consolidata giurisprudenza: “gli alloggi popolari fanno parte del patrimonio indisponibile dell'AC ex art. 828 co. 2 e 830 c.c. in quanto destinati a un pubblico servizio, rappresentato dall'edilizia residenziale pubblica, e quindi dall'esigenza di garantire una casa ai ceti meno
13 abbienti” (Cass. n. 10084/2013), di tal che non sono usucapibili fintanto che mantengono la loro destinazione pubblica.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e
828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti (Sez. 3, n. 19951 del 12 luglio 2023; Sez. 2, n. 12608 del
28 agosto 2002)” (Cass. n. 5049/2024).
Restano così superate tutte le obiezioni degli appellanti ed ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Con l'ultimo motivo di gravame, si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale condannava l'attore alla refusione delle spese in favore dello Pt_1 CP_1 provincia di , anziché in favore dell' che, CP_1 Controparte_3
a dire dell'appellante, essendosi costituita in sostituzione dell'originario convenuto avrebbe dovuto essere l'unica CP_1 destinataria di ogni pronuncia, ivi compresa quella sulle spese del giudizio.
In particolare, l'appellante assume che: “delle due l'una: o non CP_3 aveva motivo di costituirsi in giudizio in quanto la vertenza poteva continuare tra le parti originarie ( AC e attore ) che avevano conservato la legittimatio ad processum e, quindi, la sua costituzione doveva esser dichiarata inammissibile senza alcuna pronuncia nemmeno compensativa sulle spese di giudizio oppure la costituzione di doveva esser ritenuta necessaria per la prosecuzione del CP_3 giudizio e, di conseguenza, avendo sostituito AC nel giudizio CP_3 nessuna pronuncia doveva e poteva esser presa in suo favore”.
Chiede, pertanto, che la statuizione di condanna alle spese di lite in favore di dovrà esser annullata in quanto tale ente fu sostituito CP_1 in giudizio da CP_3
La censura è infondata, avendo il primo giudice correttamente regolato le spese, ponendole a carico dell'attore soccombente in favore dello parte originaria del giudizio, in corretta CP_1 applicazione dei principi di cui all'art. 111 cpc, che, in caso di successione a titolo particolare del diritto controverso, prevede che il processo prosegua tra le parti originarie, legittime destinatarie di ogni pronuncia, ivi compresa quella sulle spese, di poi integralmente compensando gli oneri di lite nei rapporti tra l'attore e l'
[...]
< in quanto alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo CP_3
14 3 della parte motiva la costituzione di quest'ultimo ente non era necessaria al fine di evitare l'interruzione del giudizio>>.
Ed infatti, nel richiamato paragrafo 3, il tribunale, con argomentazioni minimamente contestate dall'appellante, riteneva che: <tra i due Enti in questione (AC in liquidazione e non vi sia stata una successione CP_3 soggettiva ex lege a titolo universale (con completa estinzione del primo soggetto e prosecuzione automatica dei relativi rapporti, attivi e passivi, in capo al secondo, senza soluzione di continuità), quanto, piuttosto, un fenomeno di graduale transizione e successione a titolo particolare nei relativi rapporti pendenti. […] quanto precede comporta che, ai sensi del richiamato art. 111 c.p.c., il processo non può che proseguire tra le originarie parti e la presente sentenza spiegare effetti anche nei confronti dell'eventuale successore a titolo particolare>>.
4. Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese Nei rapporti con l'appellato costituito le spese del grado CP_1 seguono la soccombenza dell'appellante (che risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 3374/2022 del 15.6.2022) e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile, da € 5.200,01 ad € 26.000,00, non essendo desumibile dalla documentazione in atti la rendita catastale degli alloggi alla data di proposizione della domanda ex art. 15 cpc), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Nulla sulle spese nei rapporti con l'appellata Controparte_3 rimasta contumace.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2587 R.G.A.C. per l'anno 2022, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 70/2022, pubblicata in data
12.01.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell' Controparte_3
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
15 3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato
, ora in liquidazione, Controparte_1 CP_1 delle spese del grado, che si liquidano in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. nulla sulle spese nei rapporti con l'appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 3.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giovanna Filippelli, Magistrato ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.
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