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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg20690 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20690 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver Controparte_1
contratto matrimonio in Pozzuoli il 25/10/2023 e che dalla loro unione nasceva la minore il 12.2.2024, rappresentavano la Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di
1 contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Rilevata d'ufficio la mancata allegazione delle ragioni della previsione dell'affido esclusivo della figlia minore e, altresì, l'insufficienza del calendario dei tempi di frequentazione del padre con la figlia, in relazione ai periodi festivi ed estivi atteso il previsto trasferimento a
Cadice (Spagna), letto il parere contrario del PM, il GI rinviava il procedimento per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 03.07.2025 le parti insistevano nel voler concordare l'affido esclusivo della minore, di 16 mesi, alla sola madre, attesa la residenza stabile del genitore non collocatario in Andalusia, precisamente a Cadice, con collegamenti aerei non diretti per l'Italia e per la necessità di definire una gestione più fluida dei diversi profili che possano riguardare i vari ambiti esistenziali della minore, concordando altresì di aumentare l'assegno di mantenimento ad
€.300,00 mensili a carico del padre per la minore e di ampliare il calendario di visite;
chiedevano infine di rimettere la causa in decisione.
Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di residenza;
il IG. si obbliga a trasferire la propria Controparte_1
residenza anagrafica fuoriuscendo dal nucleo familiare del coniuge e comunicando tempestivamente la sua nuova residenza anagrafica ed il suo domicilio, se diverso;
2) la casa coniugale, ubicata in Pozzuoli (NA) alla Via Cuma Licola n.155, di
2 proprietà della famiglia della IG.ra resta assegnata alla stessa che Parte_1
vi abiterà unitamente alla figlia minore Persona_2
3) la figlia minore resta affidata alla madre cui sarà attribuito in via Persona_2
esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
4) entrambi i genitori contribuiranno, in proporzione alle rispettive sostanze, alla educazione, istruzione e mantenimento della figlia;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore weekend bimestrale in cui il padre terrà la minore con sé a Napoli presso l'abitazione della IG.ra dalle Pt_1
ore 10,00 alle ore 19,00 del sabato e domenica con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno salvo diverso accordo tra le parti;
il padre starà con la minore per 7 giorni a Natale e per 4 giorni a Pasqua, in estate starà 7 giorni continuativi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) mensili, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, oltre il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli IGlato con il COA del 2018;
Le parti si accordano davanti al Giudice rispetto alla spesa straordinaria della frequentazione della minore presso l'asilo privato, spesa che sarà divisa al 50% tra
i genitori.
L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul
c/c della IG.ra entro il giorno 1 di ciascun mese – BANCO BPM - Pt_1
IBAN: [...] - BIC/SWIFT:
BAPPIT21623.
8) i IG.ri e la IG.ra dichiarano espressamente di Controparte_1 Pt_1
rinunziare al reciproco mantenimento, essendo entrambi dotati di autonomia reddituale.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto Parte_2
n.105, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2023);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20690 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver Controparte_1
contratto matrimonio in Pozzuoli il 25/10/2023 e che dalla loro unione nasceva la minore il 12.2.2024, rappresentavano la Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di
1 contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Rilevata d'ufficio la mancata allegazione delle ragioni della previsione dell'affido esclusivo della figlia minore e, altresì, l'insufficienza del calendario dei tempi di frequentazione del padre con la figlia, in relazione ai periodi festivi ed estivi atteso il previsto trasferimento a
Cadice (Spagna), letto il parere contrario del PM, il GI rinviava il procedimento per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 03.07.2025 le parti insistevano nel voler concordare l'affido esclusivo della minore, di 16 mesi, alla sola madre, attesa la residenza stabile del genitore non collocatario in Andalusia, precisamente a Cadice, con collegamenti aerei non diretti per l'Italia e per la necessità di definire una gestione più fluida dei diversi profili che possano riguardare i vari ambiti esistenziali della minore, concordando altresì di aumentare l'assegno di mantenimento ad
€.300,00 mensili a carico del padre per la minore e di ampliare il calendario di visite;
chiedevano infine di rimettere la causa in decisione.
Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di residenza;
il IG. si obbliga a trasferire la propria Controparte_1
residenza anagrafica fuoriuscendo dal nucleo familiare del coniuge e comunicando tempestivamente la sua nuova residenza anagrafica ed il suo domicilio, se diverso;
2) la casa coniugale, ubicata in Pozzuoli (NA) alla Via Cuma Licola n.155, di
2 proprietà della famiglia della IG.ra resta assegnata alla stessa che Parte_1
vi abiterà unitamente alla figlia minore Persona_2
3) la figlia minore resta affidata alla madre cui sarà attribuito in via Persona_2
esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
4) entrambi i genitori contribuiranno, in proporzione alle rispettive sostanze, alla educazione, istruzione e mantenimento della figlia;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore weekend bimestrale in cui il padre terrà la minore con sé a Napoli presso l'abitazione della IG.ra dalle Pt_1
ore 10,00 alle ore 19,00 del sabato e domenica con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno salvo diverso accordo tra le parti;
il padre starà con la minore per 7 giorni a Natale e per 4 giorni a Pasqua, in estate starà 7 giorni continuativi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) mensili, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, oltre il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli IGlato con il COA del 2018;
Le parti si accordano davanti al Giudice rispetto alla spesa straordinaria della frequentazione della minore presso l'asilo privato, spesa che sarà divisa al 50% tra
i genitori.
L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul
c/c della IG.ra entro il giorno 1 di ciascun mese – BANCO BPM - Pt_1
IBAN: [...] - BIC/SWIFT:
BAPPIT21623.
8) i IG.ri e la IG.ra dichiarano espressamente di Controparte_1 Pt_1
rinunziare al reciproco mantenimento, essendo entrambi dotati di autonomia reddituale.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto Parte_2
n.105, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2023);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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