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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1361/2021 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato RUSSO MARIA ANTONIETTA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato DI MARZIO NICOLA SANTE C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/7/2021 - Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in data 18/9/1999 in MATERA con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 23/9/2000), maggiorenne ed autonomo economicamente, ed (il Per_2
18/1/2008), minorenne - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale, di cui domandava l'assegnazione, con richiesta altresì di ordinare al resistente di lasciare l'appartamento e trasferirsi altrove, la regolamentazione delle visite padre- figlio come da calendario indicato in ricorso e un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento del figlio minore di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156
c.c..
Con comparsa del 22/10/2021 si costituiva in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di separazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda principale,
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso il padre e relativa assegnazione in suo favore della casa coniugale, che domandava fosse separata in due distinte unità abitative per permettere ad entrambi i coniugi di usufruirne in maniera autonoma, con esercizio del diritto di visita madre-figlio come da calendario proposto nel ricorso introduttivo;
dichiarava, infine, di rinunciare ad ogni forma di assegno di mantenimento da parte della ricorrente in favore del figlio, obbligandosi a sostenere integralmente tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenere in suo favore.
Sentite le parti, con ordinanza del 21/12/2021 il Giudice, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava il figlio minore congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, concedendo al resistente termine di gg 15 per trasferirsi altrove;
disponeva visite libere padre-figlio, da svolgersi in ogni caso secondo un calendario minimo indicato nell'ordinanza, e poneva a carico dell l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento del figlio CP_1
minore la somma di € 300,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
disponeva infine per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza cartolare del 5/10/2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 2/3/2023, rilevato che, con provvedimento reso all'udienza del 9/11/2021, era stato disposto l'ascolto del figlio minore affetto da disabilità intellettiva di grado lieve, ma che, all'udienza Per_2
fissata, lo stesso non compariva;
considerato che
nella memoria integrativa del 24/1/2022, parte ricorrente aveva dichiarato che il predetto minore non era comparso in quanto timoroso di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni a favore dell'uno o dell'altro genitore, volendo bene ad entrambi e non volendo rendere torto a nessuno;
rilevato che parte resistente, nei successivi scritti difensivi, da ultimo con le note conclusive depositate il
21/10/2022, aveva insistito affinché fosse disposta l'audizione del minore, per avere contezza del rapporto con entrambi i genitori e per poter adottare i provvedimenti che lo riguardassero;
ritenuto, pertanto, di non poter decidere la causa, dovendosi necessariamente disporre l'audizione del minore al fine di adottare le determinazioni in ordine all'affido ed al Per_2
collocamento dello stesso, la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere all'ascolto del figlio che compariva all'udienza del 31/5/2023. Per_2
Ascoltato il minore, con ordinanza del 3/7/2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di approfondire la sua condizione psicologica e il suo rapporto con i genitori, nonché per valutare le competenze genitoriali delle parti, il miglior regime di affido e collocamento del minore e la regolamentazione delle visite;
le operazioni peritali, però, non avevano inizio in quanto il resistente, a carico del quale venivano provvisoriamente poste le spese di c.t.u., non corrispondeva l'acconto al nominato perito, a suo dire per motivi economici.
Preso atto del comportamento processuale dell il Giudice CP_1
disponeva acquisirsi informazioni dai Servizi Sociali territorialmente competenti in ordine alle condizioni di vita del minore ed ai suoi rapporti con entrambi i genitori.
Pervenuta la relazione richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 18/10/2024, rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto al figlio si osserva quanto segue. Per_2
Ascoltato all'udienza del 31/5/2023, il ragazzo ha dichiarato di avere sempre vissuto con la madre ed il fratello, e di essere andato d'accordo con sua madre fino a quando suo padre non gli ha fatto leggere “le carte del
Tribunale”, volendosi riferire con ogni probabilità agli scritti difensivi del presente giudizio, nei quali la madre aveva dichiarato che il figlio aveva delle patologie e percepiva una pensione, circostanze queste rifiutate dal minore, che ritiene di non soffrire di alcuna patologia;
di voler continuare a vivere presso la casa coniugale ma con il padre o, in subordine, presso i nonni.
Non potendosi svolgere la c.t.u. stante l'inadempimento dell CP_1
nel versamento dell'acconto al nominato perito, è stata acquisita una relazione dei Servizi Sociali di Matera, dalla quale è emerso che Per_2
ha riferito che la madre si prende cura di lui e che solo nell'ultimo periodo ci sono state delle incomprensioni tra di loro;
che l'abitazione in cui vivono
è in buone condizioni ed in ordine, e che inoltre è adiacente alla casa dove abita il resistente, agli arresti domiciliari.
Ancora, che la ricorrente cerca in tutti i modi di fornire cure adeguate al figlio ed al figlio maggiorenne , rientrato in famiglia Per_2 Per_1
dopo aver vissuto per un periodo a Londra, anche con l'ausilio della propria famiglia di origine.
Nella comparsa conclusionale del 31/10/2024 è lo stesso resistente che, rappresentando di vivere presso i propri genitori in un'abitazione ubicata in
Matera alla via Paladino n. 12, a pochissimi metri di distanza dalla casa coniugale (sita al civico n. 10 di via Paladino), non si è opposto alla collocazione del figlio presso l'abitazione materna, dichiarando Per_2
che tra i coniugi vi sarebbe attualmente un rapporto disteso.
Ebbene, tenendo conto dell'età del figlio (17 anni), della circostanza che le sue dichiarazioni in merito ai cattivi rapporti con la madre non possono considerarsi attendibili, avendo una disabilità intellettiva di grado Per_2
lieve, come da documentazione in atti, ed essendo presumibilmente tali dichiarazioni frutto del rifiuto da parte del ragazzo ad ammettere di avere un problema di salute, che lo ha portato a pensare che la madre “parli male di lui”, piuttosto che indice di un effettivo problema con la madre, nonché della relazione dei Servizi Sociali, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori relativamente al regime di affido e collocamento del minore, confermando altresì il regime di visite libere padre-figlio, anche in virtù dell'estrema vicinanza tra le abitazioni materna e paterna, che consente al figlio di vedere il padre in ogni momento.
In assenza di nuovi elementi, va confermato anche l'importo mensile di
€ 300,00 posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio minore, non ritenendo accoglibile l'istanza di riduzione formulata dall' nella CP_1
memoria conclusionale, sia perché tardiva e sia perché, in ogni caso, del tutto sfornita di prove.
Va accolta, infine, la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'Antezza formulata dalla ricorrente ex art. 156 comma 6 c.c., applicabile al presente giudizio ratione temporis, stante il perdurante inadempimento del resistente, che non ha contestato quanto dichiarato sul punto dalla né ha dimostrato in Pt_1
alcun modo il regolare versamento delle somme mensili poste a suo carico.
Le spese del procedimento, considerato l'esito complessivo del giudizio ed il comportamento processuale del resistente, vanno compensate per ½ e poste per la restante metà a carico dell con liquidazione come in CP_1
dispositivo ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/7/2021 da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , coniugati in MATERA in data
[...] Controparte_1
18/9/1999;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, Parte II, serie A, numero 232;
3) conferma l'ordinanza del 21/12/2021; 4) visto l'art. 156 comma 6 c.c., applicabile ratione temporis, ordina alla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Terni alla via Luigi Galvani
n. 18, di pagare direttamente, con decorrenza dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, a nata a [...] il Parte_1
5/6/1977 (C.F. ), residente in [...]
Paladino n. 10, l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio minore previa trattenuta dalla somma corrisposta ad;
Per_2 Controparte_1
5) compensa le spese di lite per 1/2, condannando CP_1
al pagamento in favore dell'Erario del residuo, che liquida in €
[...]
1.904,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1361/2021 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato RUSSO MARIA ANTONIETTA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato DI MARZIO NICOLA SANTE C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/7/2021 - Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in data 18/9/1999 in MATERA con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 23/9/2000), maggiorenne ed autonomo economicamente, ed (il Per_2
18/1/2008), minorenne - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale, di cui domandava l'assegnazione, con richiesta altresì di ordinare al resistente di lasciare l'appartamento e trasferirsi altrove, la regolamentazione delle visite padre- figlio come da calendario indicato in ricorso e un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento del figlio minore di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156
c.c..
Con comparsa del 22/10/2021 si costituiva in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di separazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda principale,
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso il padre e relativa assegnazione in suo favore della casa coniugale, che domandava fosse separata in due distinte unità abitative per permettere ad entrambi i coniugi di usufruirne in maniera autonoma, con esercizio del diritto di visita madre-figlio come da calendario proposto nel ricorso introduttivo;
dichiarava, infine, di rinunciare ad ogni forma di assegno di mantenimento da parte della ricorrente in favore del figlio, obbligandosi a sostenere integralmente tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenere in suo favore.
Sentite le parti, con ordinanza del 21/12/2021 il Giudice, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava il figlio minore congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, concedendo al resistente termine di gg 15 per trasferirsi altrove;
disponeva visite libere padre-figlio, da svolgersi in ogni caso secondo un calendario minimo indicato nell'ordinanza, e poneva a carico dell l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento del figlio CP_1
minore la somma di € 300,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
disponeva infine per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza cartolare del 5/10/2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 2/3/2023, rilevato che, con provvedimento reso all'udienza del 9/11/2021, era stato disposto l'ascolto del figlio minore affetto da disabilità intellettiva di grado lieve, ma che, all'udienza Per_2
fissata, lo stesso non compariva;
considerato che
nella memoria integrativa del 24/1/2022, parte ricorrente aveva dichiarato che il predetto minore non era comparso in quanto timoroso di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni a favore dell'uno o dell'altro genitore, volendo bene ad entrambi e non volendo rendere torto a nessuno;
rilevato che parte resistente, nei successivi scritti difensivi, da ultimo con le note conclusive depositate il
21/10/2022, aveva insistito affinché fosse disposta l'audizione del minore, per avere contezza del rapporto con entrambi i genitori e per poter adottare i provvedimenti che lo riguardassero;
ritenuto, pertanto, di non poter decidere la causa, dovendosi necessariamente disporre l'audizione del minore al fine di adottare le determinazioni in ordine all'affido ed al Per_2
collocamento dello stesso, la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere all'ascolto del figlio che compariva all'udienza del 31/5/2023. Per_2
Ascoltato il minore, con ordinanza del 3/7/2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di approfondire la sua condizione psicologica e il suo rapporto con i genitori, nonché per valutare le competenze genitoriali delle parti, il miglior regime di affido e collocamento del minore e la regolamentazione delle visite;
le operazioni peritali, però, non avevano inizio in quanto il resistente, a carico del quale venivano provvisoriamente poste le spese di c.t.u., non corrispondeva l'acconto al nominato perito, a suo dire per motivi economici.
Preso atto del comportamento processuale dell il Giudice CP_1
disponeva acquisirsi informazioni dai Servizi Sociali territorialmente competenti in ordine alle condizioni di vita del minore ed ai suoi rapporti con entrambi i genitori.
Pervenuta la relazione richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 18/10/2024, rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto al figlio si osserva quanto segue. Per_2
Ascoltato all'udienza del 31/5/2023, il ragazzo ha dichiarato di avere sempre vissuto con la madre ed il fratello, e di essere andato d'accordo con sua madre fino a quando suo padre non gli ha fatto leggere “le carte del
Tribunale”, volendosi riferire con ogni probabilità agli scritti difensivi del presente giudizio, nei quali la madre aveva dichiarato che il figlio aveva delle patologie e percepiva una pensione, circostanze queste rifiutate dal minore, che ritiene di non soffrire di alcuna patologia;
di voler continuare a vivere presso la casa coniugale ma con il padre o, in subordine, presso i nonni.
Non potendosi svolgere la c.t.u. stante l'inadempimento dell CP_1
nel versamento dell'acconto al nominato perito, è stata acquisita una relazione dei Servizi Sociali di Matera, dalla quale è emerso che Per_2
ha riferito che la madre si prende cura di lui e che solo nell'ultimo periodo ci sono state delle incomprensioni tra di loro;
che l'abitazione in cui vivono
è in buone condizioni ed in ordine, e che inoltre è adiacente alla casa dove abita il resistente, agli arresti domiciliari.
Ancora, che la ricorrente cerca in tutti i modi di fornire cure adeguate al figlio ed al figlio maggiorenne , rientrato in famiglia Per_2 Per_1
dopo aver vissuto per un periodo a Londra, anche con l'ausilio della propria famiglia di origine.
Nella comparsa conclusionale del 31/10/2024 è lo stesso resistente che, rappresentando di vivere presso i propri genitori in un'abitazione ubicata in
Matera alla via Paladino n. 12, a pochissimi metri di distanza dalla casa coniugale (sita al civico n. 10 di via Paladino), non si è opposto alla collocazione del figlio presso l'abitazione materna, dichiarando Per_2
che tra i coniugi vi sarebbe attualmente un rapporto disteso.
Ebbene, tenendo conto dell'età del figlio (17 anni), della circostanza che le sue dichiarazioni in merito ai cattivi rapporti con la madre non possono considerarsi attendibili, avendo una disabilità intellettiva di grado Per_2
lieve, come da documentazione in atti, ed essendo presumibilmente tali dichiarazioni frutto del rifiuto da parte del ragazzo ad ammettere di avere un problema di salute, che lo ha portato a pensare che la madre “parli male di lui”, piuttosto che indice di un effettivo problema con la madre, nonché della relazione dei Servizi Sociali, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori relativamente al regime di affido e collocamento del minore, confermando altresì il regime di visite libere padre-figlio, anche in virtù dell'estrema vicinanza tra le abitazioni materna e paterna, che consente al figlio di vedere il padre in ogni momento.
In assenza di nuovi elementi, va confermato anche l'importo mensile di
€ 300,00 posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio minore, non ritenendo accoglibile l'istanza di riduzione formulata dall' nella CP_1
memoria conclusionale, sia perché tardiva e sia perché, in ogni caso, del tutto sfornita di prove.
Va accolta, infine, la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'Antezza formulata dalla ricorrente ex art. 156 comma 6 c.c., applicabile al presente giudizio ratione temporis, stante il perdurante inadempimento del resistente, che non ha contestato quanto dichiarato sul punto dalla né ha dimostrato in Pt_1
alcun modo il regolare versamento delle somme mensili poste a suo carico.
Le spese del procedimento, considerato l'esito complessivo del giudizio ed il comportamento processuale del resistente, vanno compensate per ½ e poste per la restante metà a carico dell con liquidazione come in CP_1
dispositivo ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/7/2021 da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , coniugati in MATERA in data
[...] Controparte_1
18/9/1999;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, Parte II, serie A, numero 232;
3) conferma l'ordinanza del 21/12/2021; 4) visto l'art. 156 comma 6 c.c., applicabile ratione temporis, ordina alla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Terni alla via Luigi Galvani
n. 18, di pagare direttamente, con decorrenza dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, a nata a [...] il Parte_1
5/6/1977 (C.F. ), residente in [...]
Paladino n. 10, l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio minore previa trattenuta dalla somma corrisposta ad;
Per_2 Controparte_1
5) compensa le spese di lite per 1/2, condannando CP_1
al pagamento in favore dell'Erario del residuo, che liquida in €
[...]
1.904,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco