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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6981/2022, pubblicata il
12.7.2022, iscritto al n. 3799/2022 del ruolo generale affari contenziosi, passato in decisione all'udienza collegiale del 16.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avv. Carla D'Alterio (c.f. C.F._1
), con domicilio eletto presso l'Avvocatura Municipale in Piazza Municipio, Palazzo
[...] Pt_1
San Giacomo,
-appellante-
E
(c.f./p.iva ), con sede in Piazza Salvatore Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
di Giacomo n. 135, in persona del legale rappresentante p.t., sig , nato a [...] Controparte_2 Pt_1
10/01/61, rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli (c.f. ), con CodiceFiscale_2
studio in Via Crispi n. 62, Pt_1
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato il 7.9.2022 il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
6981/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.7.2022, con la quale, in accoglimento della opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. PG/0690767/1614 del 26.7.2018, per l'importo di 1.447,00 €, in relazione alla ritenuta occupazione abusiva di 12 mq. di suolo pubblico nell'anno 2017, era stata ritenuta non dovuta la somma richiesta e condannato il alla Pt_1
rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale affermava che non era contestato che l'area su cui si proiettava la tenda era di proprietà privata, ma che ciò non escludeva l'assoggettamento al canone di occupazione se l'area fosse gravata da servitù di uso pubblico;
che ciò era però escluso dallo stato dei luoghi e dalle deposizioni testimoniali, avendo i testi chiarito che l'area in oggetto era sottoposta alla strada e recintata e utilizzata solo dal ristorante per apporvi i tavoli.
Deduceva l'appellante con un unico, articolato motivo, la illegittimità della sentenza in quanto era l'opponente a dover dare la prova di essere divenuto proprietario del marciapiede pubblico e la prova non poteva essere fornita testimonialmente;
che la società aveva sempre richiesto fino al 2011 le concessioni di uso pubblico al Comune di che in altro giudizio avente ad oggetto Pt_1
occupazione con tenda, conclusosi con sentenza n. 1845/2019, il Tribunale di Napoli aveva respinto l'eccezione di intervenuta usucapione. Aggiungeva poi che in ogni caso la zona era aperta al pubblico passaggio per cui era dovuto il canone di occupazione. Deduceva altresì che la sentenza richiamata da controparte come passata in giudicato, la n. 1069/2017, non esplicava i suoi effetti se non sul solo atto impugnato e non si estendeva ad altri periodi di imposizione oggetto di contenziosi pendenti.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la evidenziando che la tenda era Controparte_1 sovrastante il suolo di sua proprietà privata, che essendo stato impugnato l'avviso di pagamento e non la cartella esattoriale era onere del provare l'esistenza dei presupposti impositivi assumendo Pt_1
la veste sostanziale di attore (cfr. Cass. n. 29653/2017, 22792/2011, 9989/2016), che con la sentenza n. 6665/2021, passata in giudicato, era stata accolta l'opposizione ad altro avviso di pagamento, fondato sulla scorta del medesimo verbale di accertamento del 2011, che la superficie occupata non era un marciapiede ma un terrazzino privato, che la sentenza richiamata dal la n. 1845/2019, Pt_1
unico caso sfavorevole, aveva statuito sulla sussistenza dei presupposti per l'usucapione ed era stata impugnata. Eccepiva inoltre la nullità del verbale di contravvenzione in quanto redatto da soggetti privi di autorizzazione nonché carente di motivazione in quanto privo di motivazione e di dati ed elementi catastali, oltre che dell'indicazione dei poteri dell'accertatore.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore e condanna per lite temeraria.
Alla udienza collegiale del 16 aprile 2025, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, previa scadenza dei termini concessi nella misura ridotta di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Ha affermato il Tribunale che nella sentenza n. 1069/2017, passata in giudicato, non era stata contestata la proprietà privata del suolo su cui si proiettava la tenda di 12 mq., e che neanche nel presente giudizio tale proprietà privata era stata oggetto di specifica contestazione. Tale motivazione non è stata censurata dall'appellante, che si è limitata a ribadire che era onere della controparte fornire la prova della proprietà privata e che tale prova non poteva essere resa a mezzo testimoni. Il motivo di appello è quindi sul punto inammissibile in quanto assolutamente inconferente, non avendo l'appellante specificamente censurato il percorso motivazionale del giudice e l'affermazione della raggiunta prova della proprietà in quanto non contestata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 comma 1, ultima parte, c.p.c..
Le deposizioni testimoniali, al contrario di quanto affermato dall'appellante, sono poi state utilizzate per dimostrare non la proprietà del suolo su cui si proiettava la tenda bensì che il terrazzino ad essa sottostante non era aperto al pubblico passaggio o destinata al passaggio di persone, in quanto era sottoposto alla strada e recintato e utilizzato solo dal ristorante per apporvi i tavoli, e sul punto la sentenza va confermata, non essendo le argomentazioni della appellante incisive. Appare infatti irrilevante che la società avesse sempre in passato (fino al 2011) richiesto concessioni di suolo pubblico al Comune, o che con sentenza n. 1845/2019 fosse stata respinta l'eccezione di usucapione del detto suolo.
Appare infatti priva di rilievo la circostanza dell'avvenuta richiesta della concessione di suolo pubblico fino al 2011, non potendo costituire ciò rinuncia al diritto di proprietà o ad avvalersi dello stesso per contestare le successive richieste di pagamento;
parimenti irrilevante appare il dictum della sentenza n. 1845/2019, avente oggetto diverso in quanto relativa ad una domanda di usucapione respinta anche perché la ricorrente era all'epoca un mero detentore commerciale dell'area e non era stata accertata la proprietà originaria della stessa, e comunque per non essere la sentenza passata in giudicato;
inammissibile infine la deduzione inerente l'uso pubblico della zona in oggetto, svolta riportando principi generali sul punto non attinenti alla fattispecie e non censurante con specificità le affermazioni svolte dalla sentenza impugnata, che ha valorizzato le prove testimoniali.
Deve pertanto essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6981/2022, pubblicata in data 12.7.2022, in
[...]
contraddittorio con disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1
e istanza, così provvede:
-----Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in 1.300,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Paoloandrea
Monticelli.
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo