Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Fraioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, via A. Moro 233 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvstefania.fraioli@pecavvocatifrosinone.it;
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Prefettura di Frosinone e Questura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;
Comune di Ceccano, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cocco, presso il cui studio è domiciliato in Frosinone, via Isonzo 19 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.massimococco@pec.it;
per
A) l’annullamento del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2020, notificato l’11 febbraio 2020, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto nei confronti del decreto della Questura di Frosinone dell’8 luglio 2019 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio della licenza prevista dagli artt. 88 e 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931 n. 773, per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate mediante apparecchi con videoterminali;
B) il risarcimento del danno occorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Comune di Ceccano;
Vista la memoria del 12 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, commi 1, lett. c) e 2, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. VA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 20 maggio 2020 e depositato il 5 giugno 2020;
Vista la memoria depositata il 12 dicembre 2025 e notificata il successivo giorno 23, con la quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria con riserva di riproporre l’azione in un separato giudizio;
Ritenuto pertanto di dichiarare il presente ricorso parzialmente estinto per rinuncia limitatamente alla pretesa risarcitoria;
Vista l’eccezione di improcedibilità del gravame per quanto concerne la domanda annullatoria, formulata dal Comune di Ceccano nella memoria del 23 dicembre 2025, ove è stato rappresentato che -OMISSIS-, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. reg. 11 agosto 2022 n. 16, che ha ridotto a ml 250,00 la distanza minima di ubicazione delle nuove sale da gioco rispetto alle aree sensibili, sulla base di una nuova istanza ha ottenuto la licenza di pubblica sicurezza per l’apertura del punto giochi di cui è causa, come da decreto della Questura di Frosinone cat. -OMISSIS-del 21 aprile 2023, versato in atti;
Ritenuto che, per effetto di quanto sopra, la domanda annullatoria sia divenuta improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, avendo parte ricorrente ottenuto, sia pur all’esito di un differente procedimento, il bene della vita ricercato con il ricorso e non residuando un ulteriore interesse per un accertamento incidentale di illegittimità a fini risarcitori, stante l’avvenuta rinuncia alla relativa domanda nell’ambito del presente giudizio;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in altra parte estinto per rinuncia agli atti, come da parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TO | EL CA |
IL SEGRETARIO