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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7605/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_1 al ricorso, dall'avv. Antonio De Simone, presso il cui studio in Trani, alla via G. De Robertis n. 74, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'ufficio legale dell CP_1
RESISTENTE
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Fornaci n. 201
RESISTENTE
E
1 in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Michele Capurso e con questi elettivamente domiciliato in Trani, presso il Palazzo di Città (ufficio legale), in via
Tenente Morrico n. 2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11 dicembre 2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 5.12.2022, , dopo aver Parte_1 premesso di aver presentato il 27.06.2022 domanda per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere le prestazioni per gli invalidi civili, ha dedotto: che nella seduta dell'11.07.2022, la
Commissione Medica lo dichiarava invalido grave al 100% non in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, d.l. n. 5/2012; che ha interesse
a vedersi riconosciuto invalido con capacità di deambulazione impedita
o sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381, comma 2, D.P.R. n.
495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) al fine di ottenere il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili dal Comune di residenza;
che in realtà per le numerose patologie da cui è affetta (“diabete mellito tipo 3, cardiopatia ipertensiva, sordomutismo, esiti di mastectomia radicale per cr mammario pregresso, miastenia gravis, dislipidemia, litiasi della colicisti”) versa in condizione da impedire o ridurre la sua capacità di deambulazione;
che con nota inviata il 08.11.2022 chiedeva al Comune di Trani il rilascio del contrassegno, senza esito.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari lo
2 stato invalidante che ne esclude o riduce sensibilmente la capacità di deambulazione ai sensi dell'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/92, con conseguente riconoscimento del diritto al contrassegno di parcheggio per disabili e condanna al relativo riconoscimento;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, ha Parte_2 eccepito l'inammissibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo e per mancata presentazione della domanda amministrativa. Nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva e l'infondatezza della domanda evidenziando che il diniego del rilascio del permesso era scaturito dal fatto che la Commissione Medica aveva dichiarato che il ricorrente non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4, d.l. n. 5/2012, con la conseguenza che non vi è alcuna responsabilità del CP_3
LA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 18.07.2023, infatti, anche alla luce del mutato orientamento di questa Sezione Lavoro in tema di controversie aventi a oggetto il rilascio del c.d. contrassegno invalidi, in virtù del quale tali controversie devono essere proposte, o comunque precedute, da ricorso ex art. 445 bis c.p.c., era concesso termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento per a.t.p.
Con l'ordinanza citata, in particolare, si osservava quanto segue: “(…) ritenuto che, in considerazione dell'oggetto del ricorso (accertamento della condizione di persona invalida con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381, comma 2, d.P.R. n.
495/92 e richiesta di condanna al rilascio del contrassegno disabili), anche alla luce di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 2085 del 14.11.2022 (cfr. documentazione in atti) in ordine
3 alla legittimazione passiva in questo tipo di giudizi, il preliminare accertamento del requisito sanitario richiesto (punto A delle conclusioni del ricorso), debba essere svolto nelle forme del procedimento per a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.; e ciò anche alla luce di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20862/2022, secondo cui “In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 CP_1 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti CP_1 sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa”;
Proposto tempestivamente tale ricorso, depositato il 21.07.2023 e iscritto a ruolo con r.g.n. 5678/2023, la ricorrente ha documentato che il procedimento per a.t.p. si è concluso con decreto di omologa del 21.05.2024 che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 4 d.l. n. 5/2012 con decorrenza dalla domanda amministrativa e ha condannato l' , legittimato passivo CP_1 nel suddetto procedimento, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.
Inoltre, alle note di trattazione scritta del 28.11.2024 depositate dal
Comune di Trani, quest'ultimo ha allegato comunicazione del Vice
Comandante della Polizia Locale da cui risulta che il 10.06.2024, sulla scorta del decreto di omologa, il Comune ha provveduto al rilascio del contrassegno in favore della ricorrente.
Alla luce di ciò va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a ottenere in questa sede una decisione sul merito della pretesa azionata.
2. Quanto alle spese processuali, le ragioni della decisione, il fatto che parte ricorrente ha già conseguito la liquidazione delle spese processuali nel procedimento per a.t.p. - che è quello nel cui ambito è stato accertato il requisito sanitario richiesto ai fini del rilascio del
4 contrassegno – e la circostanza che il giudizio è stato introdotto nelle Contr forme ordinarie - con azione proposta anche nei confronti dell' e del sulla base di un precedente reso da questo Tribunale poi CP_3 oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2085/2022 proprio in punto di legittimazione passiva -, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, anche alla luce del sopravvenuto mutamento dell'orientamento di questa sezione sul rito da applicare a questo tipo di controversie e sulla legittimazione passiva per quanto concerne l'accertamento del requisito sanitario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7605/2022, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
Trani, 8.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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