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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11260/2023 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
VILLANI FABIO
Ricorrente
C O N T R O
, contumace Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti RAHO MARCELLO, CASCIO ESTER, CP_2
PETRUCCI MARIA TERESA
-SCCI, contumace
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) In via preliminare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in virtù del fumus boni iuris che assiste il presente ricorso, per tutte le ragioni meglio esposte al punto sub 2) della narrativa del presente atto;
2) nel merito accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.05920239003553370/000 e del presupposto avviso di addebito e di qualsivoglia ulteriore atto,
1 stante l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata dall'Ente Impositore già acclarata con sentenza passata in giudicato;
[…]
Parte ricorrente ha opposto, previa sospensione dell'intimazione di pagamento n.05920239003553370/000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 10.10.2023, con la quale si richiede il pagamento della somma di € 8.254,26 portata dall'avviso di addebito n.35920210002772916000 emesso dall' ed asseritamente CP_2 notificato in data 20.01.2022.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1.- Con nota raccomandata a.r. n. 68953867759-7, formata in data 17.12.2018, notificata in CP_ data 07.01.2019 (ALL.2), l' di Lecce, comunicava al ricorrente che a seguito dell'accertamento d'ufficio del 17.12.2018, “il sig. è stato iscritto come titolare dell'Azienda n. 21096886 nella Pt_1
Gestione Commercianti”;
2.- Sulla scorta di tale provvedimento, in data 27.01.2020, l' con nota Controparte_3
n.68957801235-7, notificava al ricorrente l'avviso di addebito n.40620190002063829000, CP_2 formato il 09.11.2019 (ALL.3) con il quale 'Istituto Previdenziale a seguito dell'iscrizione d'ufficio preso la Gestione Commercianti, richiedeva al Contribuente il pagamento dei contributi previdenziali relativamente la periodo 2014-2019;
3.- Avverso il suindicato avviso di addebito e avverso ogni ulteriore atto e provvedimento, anteriore, presupposto e successivo, il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce ex art. 24 comma 6 D.Lgs n. 46/99, rilevando la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti non sussistendone i requisiti ex lege previsti e, conseguentemente chiedeva l'annullamento di tutti gli atti presupposti e/o consecutivi derivanti da detta iscrizione (cfr. pag. 2, punto 5) del ricorso introduttivo procedimento n. 2984/2020 (ALL.4);
4.- Il predetto procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Lecce Sezione – Lavoro, contrassegnato da
R.G. N.2984/2020, veniva assegnato alla Dott.sa Luisa Santo che, con sentenza n.784/2022 passata in giudicato […]
5.- Avverso la predetta sentenza non veniva proposto alcun gravame di talchè la stessa passava in giudicato in data 09.09.2022;
6.- Singolarmente, l'Istituto previdenziale, nonostante la statuizione giudiziale n. 784/2022, emetteva nei confronti del sig. un nuovo avviso di addebito n.359202100027772916000- Pt_1
4, peraltro non notificato, con il quale richiedeva nuovamente il pagamento dei contributi previdenziali relativi nuovamente al periodo 2014 – 2019 sempre a “titolo di gestione commercianti”;
2 7.- Sulla base del suindicato avviso di addebito n. 359202100027772916000-4, Agenzia delle
Entrate – Riscossione, notificava in data 10.10.2023 l'intimazione di pagamento n.05920239003553370/000 richiedendo il pagamento della somma di €8.254,26; […]
Eccepisce quindi nullità dell' intimazione di pagamento n.05920239003553370/000 per inesistenza della pretesa creditoria accertata con sentenza passata in giudicato.
e non risultano costituite ma data la natura del giudizio è priva di CP_4 CP_5 CP_5 legittimazione passiva.
si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato. CP_2
***
1. l'avviso n.359202100027772916000 è stato comunicato con raccomandata
68980832741-4 (stesso numero presente sull'avviso e sulla ricevuta di ritorno). ha CP_2 allegato alla propria memoria tali atti.
2. Inoltre, va fatto presente che – pur avendo alla base la medesima situazione di fatto i due avvisi (ossia quello sotteso alla presente intimazione) e quello n.40620190002063829000 annullato dalla sentenza 784/22 (in giudicato) riguardano partite quasi totalmente diverse pur afferenti al medesimo arco temporale.
3. Quello annullato infatti riguardava (n.40620190002063829000) infatti il primo trimestre
2018 e 2019, 2015 e 2016, il secondo trimestre 2015 e 2016, maggio e giugno 2014, da maggio a dicembre 2014.
4. Il presente avviso n.359202100027772916000 sotteso all'intimazione impugnata riguarda invece il secondo trimestre 2019, il terzo e quarto trimestre 2014, 2015, 2016.
5. Ciò detto, la tesi di parte ricorrente, esposta nelle note di trattazione, è che:
Peraltro, quand'anche si dovesse dar credito all'avversa difesa, si rammenta a sé stessi che il titolo esecutivo giudiziale in possesso del sig. (Sentenza definitiva), prevale sul titolo esecutivo Pt_1 amministrativo formato dalla P.A., con la conseguenza che anche sotto tale profilo, l'avversa pretesa contributiva merita integrale rigetto.
Ed allora, appare di tutta evidenza che l'Ente Previdenziale, avendo ricevuto la notifica dalla sentenza n. 784/2022 con la quale è stata dichiarata illegittima l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, avrebbe dovuto procedere allo stralcio dell'avversa pretesa contributiva nei confronti
3 del sig. invece che coltivare insussistenti pretese di pagamento nei confronti di quest'ultimo, Pt_1 costretto ad adire l'On.Le Tribunale per tutelare i propri diritti.
Inoltre, secondo la tesi del ricorrente:
Ad ogni buon conto, si rileva che il debitore dei contributi, anche oltre il termine di cui all'articolo 24 decreto legislativo 46/99, può contestare il diritto del creditore (e, per esso, dell'Agente della CP_2 riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva degli stessi.
E' infatti, possibile far valere i fatti estintivi della pretesa creditoria mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva. Pertanto, avendo il ricorrente rilevato la sussistenza di fatti estintivi (insussistenza del credito dichiarata con sentenza passata in giudicato), la presente opposizione è ammissibile e merita integrale accoglimento.
6. La tesi del resistente è che il giudicato (come detto non interamente coincidente per i periodi) avrebbe quantomeno efficacia esterna e non precluderebbe la valutazione del merito dell'avviso di addebito ancorché non impugnato.
7. Al riguardo, si ritiene di riportare quanto affermato da Cass. 20127/2024: La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha consapevolmente superato il principio di diritto enunciato da
Cass. n. 16203/2008, secondo il quale, una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non potrebbe in ogni caso incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione. Per converso, questa Corte ha recentemente sostenuto che l'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99 ha previsto uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito;
che, quindi, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es.
4 il verbale recante l'accertamento ispettivo (così, Cass. n. 6753 del 2020). La superata opinione espressa da Cass. n. 16203/08 cit. trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale. Argomentando diversamente, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, e dovendo invece reputarsi
- in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte - che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale (cfr. Cass. n. 6199/2024).
8. Al riguardo, pur investendo profili parzialmente diversi, va fatto presente come la natura sostanziale della decadenza impedisca di far valere il giudicato al di fuori di un giudizio ritualmente instaurato ai sensi del d.lgs 46/1999. In tal senso la maturata preclusione fa quindi derivare l'impossibilità di far valere la sentenza 784/2022 e gli effetti del suo giudicato in assenza di tempestiva impugnazione di tale titolo.
9. Questo comporta il rigetto del ricorso.
10. Le spese di lite si compensano data la rilevanza determinante di un precedente di legittimità sopravvenuto al deposito del ricorso. Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11260/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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