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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4011/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4011/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] maggio n. 1 (C.F.: ) con l'avv. SILVIA TRIVISONNO C.F._1
e
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
(C.F.: con l'avv. SILVIA TRIVISONNO C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 17/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di , stante la sopravvenuta indipendenza economica dei figli Parte_1 maggiorenni della coppia, e . Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 5/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 nel senso indicato dalle parti medesime, considerato che i figli maggiorenni della coppia, Persona_3
e , sono divenuti economicamente indipendenti. Per_4
Ed infatti, deve darsi atto che il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa presso il Per_1
Ristorante e la figlia sta concludendo il percorso di studi universitari al Parte_3 Per_2
DAMS di Firenze svolgendo dei piccoli lavori saltuari a tempo determinato, nel periodo estivo, con accesso alla NASPI. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009, invariato il resto, come segue:
• revoca il contributo al mantenimento posto a carico di in favore Parte_1 dei figli, con effetto a partire dalla data della domanda;
• Spese di lite compensate.
Livorno, 5.12.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4011/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] maggio n. 1 (C.F.: ) con l'avv. SILVIA TRIVISONNO C.F._1
e
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
(C.F.: con l'avv. SILVIA TRIVISONNO C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 17/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di , stante la sopravvenuta indipendenza economica dei figli Parte_1 maggiorenni della coppia, e . Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 5/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009 nel senso indicato dalle parti medesime, considerato che i figli maggiorenni della coppia, Persona_3
e , sono divenuti economicamente indipendenti. Per_4
Ed infatti, deve darsi atto che il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa presso il Per_1
Ristorante e la figlia sta concludendo il percorso di studi universitari al Parte_3 Per_2
DAMS di Firenze svolgendo dei piccoli lavori saltuari a tempo determinato, nel periodo estivo, con accesso alla NASPI. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n 444/09 cont. 785/09 cron. 5557/09 emessa dal Tribunale di Livorno in data 29.04.2009, invariato il resto, come segue:
• revoca il contributo al mantenimento posto a carico di in favore Parte_1 dei figli, con effetto a partire dalla data della domanda;
• Spese di lite compensate.
Livorno, 5.12.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai