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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 7214/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024,
da:
e , con l'avv. CONDIO ERICA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento delle figlie minori nati dalla loro relazione more uxorio, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e il diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 28.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7214/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e manterranno la residenza presso l'abitazione della madre.
2. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute delle figlie.
I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che riguardino le figlie, a favorire reciprocamente il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra e e l'altro genitore, Per_1 Per_2
ad informarsi personal-mente – utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola – sull'andamento scolastico della prole.
3. Considerata la tipologia di lavoro svolto dal padre
(autotrasportatore) e le trasferte che lo trattengono spesso e volentieri lontano da casa, e trascorreranno con il padre Per_1 Per_2
il week end indicativamente dal sabato pomeriggio verso le ore 16.00 alla domenica alle ore 12.00, orario in cui faranno rientro presso la casa materna per consumare il pranzo e ciò salvo diversi ed ulteriori accordi.
e trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il Per_1 Per_2
giorno di Santo Stefano con il padre. Il restante periodo delle vacanze natalizie sarà trascorso presso la madre salvi i giorni in cui il padre ne faccia richiesta.
Parimenti e trascorreranno con la mamma le vacanze Per_1 Per_2
pasquali: il giorno di Pasqua verrà trascorso con la mamma e il giorno di pasquetta sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore previo accordo.
Le altre festività infrasettimanali saranno trascorse con la madre salvo diverso accordo tra le parti.
e trascorreranno durante le vacanze estive almeno una Per_1 Per_2
settimana intera presso il padre, secondo i tempi e le modalità concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Le parti, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a garantire la relazione con l'altro genitore e pertanto le indicazioni di cui sopra sono da intendersi quali indicazioni di massima, modificabili previo accordo tra le parti.
In ogni caso, data l'età di e , si terrà conto anche della Per_1 Per_2
loro volontà e delle loro esigenze nella scelta dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
4. Il padre provvederà a contribuire al mantenimento di e Per_1 Per_2
corrispondendo alla signora entro il giorno 20 di ogni mese Pt_2
alle coordinate bancarie che gli saranno comunicate la somma mensile di Euro 400,00 (200,00 Euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò sino al mese di aprile
2025 compreso. Dal mese di maggio 2025 l'assegno mensile sarà di importo pari ad Euro 500,00 (250,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e Per_1 Per_2
come previste e disciplinate dal Protocollo in materia di processo di famiglia in uso innanzi al Tribunale di Treviso, saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50 %.
6. I coniugi concordano che le detrazioni fiscali saranno suddivise tra loro al 50%.
7. L'assegno unico ed universale per i figli – che ad oggi ammonta ad Euro 372,80 – sarà percepito interamente dalla signora Pt_2
8. Le parti si impegnano sin da ora a rivedere l'importo del contributo al mantenimento posto a a carico del signor nel Pt_1
caso in cui l'importo dell'assegno unico dovesse sensibilmente diminuire.
9. I genitori si scambiano l'assenso all'ottenimento del passaporto per le figlie minori, impegnandosi ove necessario a riprodurlo avanti le Autorità competenti per il rilascio. patrimoniale.”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi