Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA MA DICASS IONE30/ 02 IN NOME DEL POPOLO ALIANG 01 83 LA COFIE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11049/99 Dott. Erminio RAVAGNANI BATTIMIELLO Consigliere Dott. Bruno Cons. Rel. Cron.4580 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO D'AGOSTINO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a. ora RETE FERROVIARIA perITALIANA s.p.a., società di trasporti e servizi azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. N. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 172, presso l'avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
GE ST 4340 intimato - avverso la sentenza n. 20479 del Tribunale di Roma depositata il 18 novembre 1998 (R.G. n. 87702/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Massimo Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18 novembre 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 6/9 dicembre 1993 che aveva accolto la domanda di ST KR, già dipendente delle Ferrovie, volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal ccnl 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n. 3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato 2 conferito da soggetto (dr. Raffaele Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione e depositato memoria illustrativa, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 156, 157 e ss. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e si duole che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Deduce, in sintesi, che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4666 dell'8 processuali che maggio 1998 - di poteri sia sostanziali. Il ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in Ferrovie dello Stato, con giudizio le di tutti i necessari poteri di l'attribuzione rappresentanza processuale e sostanziale. uitsione Non potendo non prestarsi ossequib a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Società. L'impugnata sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata, per il riesame, ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene di compensarle per intero fra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della validità della procura.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di 4 appello di Roma;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente I Аліси Солиоүн b in. Dougon'вишит D , O L L 3 0 A 3 1 O S B 5 . S I T A . R T D , N A ' A Stille A L T S 3 L S E 7 E - P O S D 8 P - I I 1 M S N I 1 G N A E O E S D A G I E D A T G 5.2002 I E N , O L E O T S T R E I PLU A T R L S I I L G D E E D O R 5